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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
5581/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5581/2024
All'udienza del 09/10/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opposta l'Avv. MARCO PESENTI.
Il difensore di parte opposta conclude come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5581/2024, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gerardo
Mazzeo, presso il cui studio, sito in Contursi Terme alla via Toppe n. 94, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa P.IVA_1
quale mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma da intendersi allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti, presso il cui studio, sito in Milano alla via Vittoria Colonna n. 4, elettivamente domicilia;
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza - PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso
[...] Parte_2
il Decreto Ingiuntivo n. 666/2024, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, il primo della somma pari ad € 64.099,69 e la seconda della somma pari ad €
55.224,37, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la sig.ra ha rilasciato garanzia personale per le obbligazioni Pt_2
assunte dal sig. nella qualità di “consumatore”, ragion per Pt_1
cui a lei si applica la tutela di cui al Codice del Consumo, e segnatamente l'articolo 33, comma 2, lettera t), in frza del quale sono vessatorie - salvo prova contraria - le clausole che hanno per effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”; che nell'ambito di tali clausole rientra la deroga pattizia al disposto dell'articolo 1957 c.c.; quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova della titolarità attiva del credito azionato in via monitoria, avendo affermato di essersi resa cessionaria dello stesso ma senza depositare il contratto di cessione del credito;
quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione;
quale quarto motivo di opposizione, che nel finanziamento chirografario n.
741691477 sono stati pattuiti interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto e Parte_1 Pt_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere
[...]
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 666/2024; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa quale mandataria
[...] Controparte_2
deducendo: che con effetti giuridici a far data dal 01/12/2020,
[...]
la (la “Società Scissa” o si Controparte_3 CP_4
è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), trasferendo a CP_1
quest'ultima un compendio di attività e passività (“Compendio Scisso”), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
04/10/2020 e composto, in sintesi: • all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite • al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del 25/11/2020 per atto per Notar di (Rep. n. 39399 - Racc. n 20019); Persona_1 CP_3
che nel “Compendio Scisso” sono altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a dalla propedeutica scissione CP_4
infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese
S.P.A., interamente partecipata da a favore della stessa CP_4 CP_4
(atto per Notar di del 19/11/2020, Rep. n. 39389 - Persona_1 CP_3
Racc. n. 20006); che del trasferimento del “Compendio Scisso” è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza Repubblica Italiana del 29/12/2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151; che in conseguenza dell'operazione di scissione di cui sopra,
è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel CP_1
“Compendio Scisso”, ivi incluso del credito già vantato da nei CP_4
confronti di , titolare dell'impresa Individuale Parte_1
denominata "ANTICA MACINA DEL SELE D'EL TO, ora cancellata e : ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., i privilegi Parte_2
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della “Società Scissa”, conservano la loro validità e il loro grado a favore della “Società Beneficiaria”, senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
che non sono incluse nel “Compendio Scisso” le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel “Compendio Scisso”, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla Scissione;
che CP_4
pertanto essa è oggi l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da Controparte_3
nei confronti degli odierni opponenti e per l'effetto,
[...] [...]
è oggi l'attuale titolare del credito Controparte_1
vantato nei loro confronti;
che essa ha posto a fondamento del ricorso monitorio il contratto di mutuo fondiario a rogito Notar Persona_2
(Rep. n. 33988 - Racc. n. 9228) stipulato in data 26/11/2007 tra e la e Parte_1 Controparte_3
garantito, con garanzia rilasciata contestualmente nell'atto di mutuo, dalla signora e dal Sig. , fino alla Parte_2 Parte_3
concorrenza della somma di € 140.000,00, nonché il finanziamento chirografario n. 741691477 di originari € 19.000,00, concesso dalla filiale di Contursi Terme della Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza alla Ditta Antica Macina del Sele di D'EL RE (ora cancellata) in data 05/3/2015; che la clausola contenuta nell'articolo 7) del contratto di mutuo fondiario, che stabilisce la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., non è vessatoria;
che essa ha fornito la prova di avere acquistato i crediti azionati in via monitoria in forza della scissione del 01/12/2020 con cui la si è Controparte_3
scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e CP_1
passività, ivi comprese quelle creditorie nei confronti degli opponenti;
che produce in questa sede altresì copia della dichiarazione di scissione rilasciata dalla Banca Monte S.P.A.; che essa ha Controparte_3
fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria depositando: (i) copia contratto di mutuo fondiario con contestuale e fideiussione specifica e relativo piano di ammortamento;
(ii) l'estratto conto certificato ex. art. 50 T.U.B. del mutuo fondiario;
(iii) prospetto rate scadute e impagate;
(iv) copia del finanziamento e del relativo piano di ammortamento;
(v) l'estratto conto certificato ex. art. 50
T.U.B. del finanziamento;
(vi) prospetto rate scadute e impagate;
(vii) visura della società debitrice principale;
(viii) diffide e lettere di messa in mora;
che la doglianza di parte opponente circa l'usurarietà degli interessi è del tutto generica;
che, di contro, parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
e per essa quale mandataria
[...] [...]
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare Controparte_2
l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
666/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare al pagamento, in Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza favore della opposta, dell'importo della complessiva somma di €
64.099,69 e nella sua qualità di fideiussore – Parte_2
limitatamente al contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 33988 - Racc. n.
9228) – del titolare dell'Impresa Individuale Parte_1
denominata “ANTICA MACINA DEL SELE D'EL TO, la complessiva somma di € 55.224,37 (oltre interessi convenzionali dal
01/08/2023) in solido con , ovvero della diversa Parte_1
somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione al saldo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 15/4/2025).
Quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
15/4/2025).
2 – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità della clausola Parte_2
contenuta nella fideiussione da lei rilasciata che stabilisce la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'articolo
33, comma 2, lettera t), del Codice del Consumo.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza Infatti l'opponente non ha neppure indicato quali sarebbero le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento e declaratoria di nullità della pattuizione contenente la deroga al disposto dell'articolo
1957 c.c., sicchè non ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione a tale doglianza.
3. – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che l'opposta non avrebbe fornito la prova della titolarità attiva del credito azionato in via monitoria, avendo affermato di essersi resa cessionaria dello stesso ma senza depositare il contratto di cessione del credito.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
La odierna opposta, infatti, ha fornito la prova documentale di essersi resa titolare dei diritti di credito azionati in via monitoria a seguito dell'operazione di scissione della Controparte_3
con trasferimento del compendio attivo in capo alla (cfr.
[...] CP_1
all.ti 2-3-4 della produzione di parte opposta), di talché si è verificata una vicenda modificativa societaria e non una semplice cessione del credito.
4. – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
La parte opposta, infatti, ha assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, depositando:
- Copia del contratto di mutuo fondiario n. 741378475, Rep. n.
33988, Racc. n. 9228 e successivo atto di modifica del 06/3/2015
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria);
- Copia del finanziamento chirografario n. 741691477 di originari €
19.000,00 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria);
- Conteggio del credito relativo al mutuo fondiario n. 741378475, Rep.
n. 33988, Racc. n. 9228 (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria);
- Conteggio del credito relativo al mutuo chirografario n. n.
741691477 di originari € 19.000,00 (cfr. all. 9 della produzione della fase monitoria).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto tali contratti, né di avere ricevuto le somme di cui ai mutui, né tanto meno di non avere provveduto alla restituzione di quanto chiesto nei loro confronti in via monitoria, né hanno assolto all'onere della prova, ancorché su di essi gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di dimostrare di avere provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, sicchè anche in forza del principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, c.p.c., tali fatti possono ritenersi provati.
5. – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che nel finanziamento chirografario n. 741691477 sono stati pattuiti interessi usurari.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, la contestazione circa la dedotta usurarietà degli interessi risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia”
“ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale, nonché sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo parte opponente neppure depositato
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la sua doglianza.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
666/2024 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
6 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, essendo stata l'opposizione rigettata, sono poste a carico di e Parte_1 Pt_2
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€
[...]
64.099,99, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché €
504,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
7. - Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il
15/4/2025), e vanno Parte_1 Parte_2
condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 666/2024;
2) Condanna e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, alla refusione, in favore della
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_1
delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 7.556,00 per compensi professionali
(comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 09/10/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5581/2024
All'udienza del 09/10/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opposta l'Avv. MARCO PESENTI.
Il difensore di parte opposta conclude come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5581/2024, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gerardo
Mazzeo, presso il cui studio, sito in Contursi Terme alla via Toppe n. 94, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa P.IVA_1
quale mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma da intendersi allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti, presso il cui studio, sito in Milano alla via Vittoria Colonna n. 4, elettivamente domicilia;
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza - PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso
[...] Parte_2
il Decreto Ingiuntivo n. 666/2024, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, il primo della somma pari ad € 64.099,69 e la seconda della somma pari ad €
55.224,37, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la sig.ra ha rilasciato garanzia personale per le obbligazioni Pt_2
assunte dal sig. nella qualità di “consumatore”, ragion per Pt_1
cui a lei si applica la tutela di cui al Codice del Consumo, e segnatamente l'articolo 33, comma 2, lettera t), in frza del quale sono vessatorie - salvo prova contraria - le clausole che hanno per effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”; che nell'ambito di tali clausole rientra la deroga pattizia al disposto dell'articolo 1957 c.c.; quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova della titolarità attiva del credito azionato in via monitoria, avendo affermato di essersi resa cessionaria dello stesso ma senza depositare il contratto di cessione del credito;
quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione;
quale quarto motivo di opposizione, che nel finanziamento chirografario n.
741691477 sono stati pattuiti interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto e Parte_1 Pt_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere
[...]
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 666/2024; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa quale mandataria
[...] Controparte_2
deducendo: che con effetti giuridici a far data dal 01/12/2020,
[...]
la (la “Società Scissa” o si Controparte_3 CP_4
è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), trasferendo a CP_1
quest'ultima un compendio di attività e passività (“Compendio Scisso”), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
04/10/2020 e composto, in sintesi: • all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite • al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del 25/11/2020 per atto per Notar di (Rep. n. 39399 - Racc. n 20019); Persona_1 CP_3
che nel “Compendio Scisso” sono altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a dalla propedeutica scissione CP_4
infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese
S.P.A., interamente partecipata da a favore della stessa CP_4 CP_4
(atto per Notar di del 19/11/2020, Rep. n. 39389 - Persona_1 CP_3
Racc. n. 20006); che del trasferimento del “Compendio Scisso” è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza Repubblica Italiana del 29/12/2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151; che in conseguenza dell'operazione di scissione di cui sopra,
è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel CP_1
“Compendio Scisso”, ivi incluso del credito già vantato da nei CP_4
confronti di , titolare dell'impresa Individuale Parte_1
denominata "ANTICA MACINA DEL SELE D'EL TO, ora cancellata e : ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., i privilegi Parte_2
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della “Società Scissa”, conservano la loro validità e il loro grado a favore della “Società Beneficiaria”, senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
che non sono incluse nel “Compendio Scisso” le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel “Compendio Scisso”, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla Scissione;
che CP_4
pertanto essa è oggi l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da Controparte_3
nei confronti degli odierni opponenti e per l'effetto,
[...] [...]
è oggi l'attuale titolare del credito Controparte_1
vantato nei loro confronti;
che essa ha posto a fondamento del ricorso monitorio il contratto di mutuo fondiario a rogito Notar Persona_2
(Rep. n. 33988 - Racc. n. 9228) stipulato in data 26/11/2007 tra e la e Parte_1 Controparte_3
garantito, con garanzia rilasciata contestualmente nell'atto di mutuo, dalla signora e dal Sig. , fino alla Parte_2 Parte_3
concorrenza della somma di € 140.000,00, nonché il finanziamento chirografario n. 741691477 di originari € 19.000,00, concesso dalla filiale di Contursi Terme della Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza alla Ditta Antica Macina del Sele di D'EL RE (ora cancellata) in data 05/3/2015; che la clausola contenuta nell'articolo 7) del contratto di mutuo fondiario, che stabilisce la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., non è vessatoria;
che essa ha fornito la prova di avere acquistato i crediti azionati in via monitoria in forza della scissione del 01/12/2020 con cui la si è Controparte_3
scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e CP_1
passività, ivi comprese quelle creditorie nei confronti degli opponenti;
che produce in questa sede altresì copia della dichiarazione di scissione rilasciata dalla Banca Monte S.P.A.; che essa ha Controparte_3
fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria depositando: (i) copia contratto di mutuo fondiario con contestuale e fideiussione specifica e relativo piano di ammortamento;
(ii) l'estratto conto certificato ex. art. 50 T.U.B. del mutuo fondiario;
(iii) prospetto rate scadute e impagate;
(iv) copia del finanziamento e del relativo piano di ammortamento;
(v) l'estratto conto certificato ex. art. 50
T.U.B. del finanziamento;
(vi) prospetto rate scadute e impagate;
(vii) visura della società debitrice principale;
(viii) diffide e lettere di messa in mora;
che la doglianza di parte opponente circa l'usurarietà degli interessi è del tutto generica;
che, di contro, parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
e per essa quale mandataria
[...] [...]
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare Controparte_2
l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
666/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare al pagamento, in Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza favore della opposta, dell'importo della complessiva somma di €
64.099,69 e nella sua qualità di fideiussore – Parte_2
limitatamente al contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 33988 - Racc. n.
9228) – del titolare dell'Impresa Individuale Parte_1
denominata “ANTICA MACINA DEL SELE D'EL TO, la complessiva somma di € 55.224,37 (oltre interessi convenzionali dal
01/08/2023) in solido con , ovvero della diversa Parte_1
somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione al saldo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 15/4/2025).
Quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
15/4/2025).
2 – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità della clausola Parte_2
contenuta nella fideiussione da lei rilasciata che stabilisce la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'articolo
33, comma 2, lettera t), del Codice del Consumo.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza Infatti l'opponente non ha neppure indicato quali sarebbero le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento e declaratoria di nullità della pattuizione contenente la deroga al disposto dell'articolo
1957 c.c., sicchè non ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione a tale doglianza.
3. – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che l'opposta non avrebbe fornito la prova della titolarità attiva del credito azionato in via monitoria, avendo affermato di essersi resa cessionaria dello stesso ma senza depositare il contratto di cessione del credito.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
La odierna opposta, infatti, ha fornito la prova documentale di essersi resa titolare dei diritti di credito azionati in via monitoria a seguito dell'operazione di scissione della Controparte_3
con trasferimento del compendio attivo in capo alla (cfr.
[...] CP_1
all.ti 2-3-4 della produzione di parte opposta), di talché si è verificata una vicenda modificativa societaria e non una semplice cessione del credito.
4. – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
La parte opposta, infatti, ha assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, depositando:
- Copia del contratto di mutuo fondiario n. 741378475, Rep. n.
33988, Racc. n. 9228 e successivo atto di modifica del 06/3/2015
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria);
- Copia del finanziamento chirografario n. 741691477 di originari €
19.000,00 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria);
- Conteggio del credito relativo al mutuo fondiario n. 741378475, Rep.
n. 33988, Racc. n. 9228 (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria);
- Conteggio del credito relativo al mutuo chirografario n. n.
741691477 di originari € 19.000,00 (cfr. all. 9 della produzione della fase monitoria).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto tali contratti, né di avere ricevuto le somme di cui ai mutui, né tanto meno di non avere provveduto alla restituzione di quanto chiesto nei loro confronti in via monitoria, né hanno assolto all'onere della prova, ancorché su di essi gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di dimostrare di avere provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, sicchè anche in forza del principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, c.p.c., tali fatti possono ritenersi provati.
5. – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che nel finanziamento chirografario n. 741691477 sono stati pattuiti interessi usurari.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, la contestazione circa la dedotta usurarietà degli interessi risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia”
“ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale, nonché sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo parte opponente neppure depositato
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la sua doglianza.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
666/2024 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
6 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, essendo stata l'opposizione rigettata, sono poste a carico di e Parte_1 Pt_2
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€
[...]
64.099,99, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché €
504,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
7. - Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il
15/4/2025), e vanno Parte_1 Parte_2
condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 666/2024;
2) Condanna e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, alla refusione, in favore della
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_1
delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 7.556,00 per compensi professionali
(comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 09/10/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5581/2024 - Sentenza