Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7485/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FASANO ANGELA MARIA, FASANO STEFANIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistente -
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.550,00, oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 12.6.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto con sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento la retrodatazione giuridica ed economica dall'a.s. 2018/2019 e chiedeva «dichiarare che per effetto della retrodatazione giuridica ed economica ottenuta con sentenza, il docente aveva diritto a partecipare alla mobilità Pt_1
- dichiarare il diritto del ricorrente, con efficacia retroattiva dall'anno 2020/21, al trasferimento presso Scuola PAPM04000V PA IM REGINA MARGHERITA, in virtù dei posti disponibili accertati proprio per l'anno scolastico 2020/21.
- Dichiarare il diritto del ricorrente, per l'anno scolastico 2023/2024 e per quelli futuri al trasferimento presso Scuola PAPM04000V PA IM REGINA MARGHERITA, in virtù dei posti disponibili accertati proprio per l'anno scolastico 2020/21.
- Dichiarare l'illegittimità della contrattazione collettiva integrativa nella parte in cui non riconosce precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità ai genitori che assistono il figlio
MINORE disabile grave ex articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992 e per l'effetto disapplicare la norma contrattuale poiché illegittima nonché l'esito afferente al mancato trasferimento del ricorrente. - Per l'effetto: - Riconoscere, il diritto di precedenza negato, in quanto genitore assistente e referente della figlia minore, , dichiarare il diritto del docente al Persona_1
riconoscimento per la mobilità 23/24 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 e per l'effetto ordinare al e agli uffici Controparte_2
provinciali periferici competenti di assegnare il ricorrente nel comune di residenza del minore anche su posto di potenziamento, qualora, non vi fossero posti disponibili», col favore delle spese;
premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, le Amministrazioni convenute, costituitesi in giudizio, contestavano variamente l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
premesso che, disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
ritenuto condivisibile, in relazione agli oneri di allegazione e prova in materia di mobilità,
l'orientamento secondo cui “L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti, che costituisce l'oggetto della domanda dell'appellante, implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale” (Corte Appello Milano n. 524/2018, ma nello stesso senso, tra le tante, Corte di Appello di Palermo, n. 893/2021). Pertanto, il diritto al trasferimento non può essere di per sé essere correlato alla mera sussistenza di alcune cattedre vacanti e disponibili negli ambiti territoriali prescelti;
ritenuta, alla luce delle motivazioni della pronuncia del Tribunale di Agrigento, infondata la richiesta di “Dichiarare il diritto del ricorrente, per l'anno scolastico 2023/2024 e per quelli futuri al trasferimento presso Scuola PAPM04000V PA IM REGINA MARGHERITA, in virtù dei posti disponibili accertati proprio per l'anno scolastico 2020/21” in quanto già in relazione all'a.s. 2020-
2021 la superiore pronuncia ha rigettato la domanda di assegnazione di sede in provincia di
Palermo, con decorrenza dall'a.s. 2020/21, affermando che il ricorrente “non abbia provato l'assunto fondante la sua pretesa, ossia la sussistenza, al momento della scelta della sede di prima assegnazione, di posti vacanti e disponibili nella provincia in cui il ricorrente risiede con il proprio nucleo familiare (cfr. all. 10 del fascicolo di parte ricorrente) dal quale si evince la mancata disponibilità di posti, in seno al contingente per l'anno scolastico 2020/2021 relativo alla G.M. della classe di concorso AO55, in provincia di Palermo”; né tantomeno tale prova è stata fornita nel presente procedimento neanche in relazione all'a.s. 2023-2024, risultando viceversa dalla documentazione in atti che per tale anno scolastico non è stato disposto a Palermo alcun trasferimento per la classe di concorso del ricorrente A055, in quanto è risultata in esubero provinciale (cfr. doc.6 di parte resistente) e, pertanto, non esistevano posti disponibili da destinare alla mobilità come dai bollettini dei movimenti 2023/24 prodotti dai resistenti;
ritenuto che
pertanto il ricorso non possa trovare accoglimento con assorbimento degli ulteriori motivi e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno