Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9185/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5925 del 2017 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno vertente
TRA
CENTRO ANALISI CLINICHE POLITEAMA DI IV RE & C.
S.A.S. (P.I. 02497560827), in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Guarino giusta procura in atti
- attrice –
CONTRO
UNICREDIT S.P.A. (C.F. e P. IVA 03700430238), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
D'Ercole giusta procura in atti
-convenuta-
Oggetto: accertamento negativo del credito in materia di contratti ban-
cari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del 18/09/2024 nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Tribunale di Palermo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Centro Analisi Cliniche
Politeama di LI RE & C. s.a.s. – premesso di aver intrattenuto,
presso l'allora Banco Di Sicilia S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.), il rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 300535138 ed il conto anticipi con apertura di credito n. 300027587 – ha agito per sentir accer-
tare e dichiarare, nell'ambito dei predetti conti correnti, la violazione del divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passi-
vi, l'invalidità dell'addebitata commissione di massimo scoperto in quanto priva dei requisiti di indeterminatezza ed indeterminabilità, l'applicazione di tassi di interesse indeterminati ed usurari, nonchè per ottenere la con-
seguente rideterminazione del saldo dei rapporti a far data dal sorgere de-
gli stessi e la condanna della banca ex art. 2033 c.c. all'eventuale restitu-
zione delle somme indebitamente percepite in costanza dei summenziona-
ti rapporti. L'attrice ha altresì domandato la condanna della banca al ri-
sarcimento dei danni nella misura da determinarsi nel corso del giudizio anche in via equitativa, con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favo-
re del suo procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, Unicredit S.p.A., eccependo la correttezza dell'operato della medesima banca e l'infondatezza delle domande dell'attrice per le ragioni meglio spiegate in comparsa di risposta, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile e successivamente rinviata all'udienza del 18/09/2024,
nella quale, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, è
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stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
*****
Nel merito della domanda attrice di accertamento negativo del credito,
va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Su-
prema Corte (cfr. Cass., sez. 1 civ., n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravate,
a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri van-
tato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”,
in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il
relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto
di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso
la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico
fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa
desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 384/2007; Cass., Sez. 5,
n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito (senza proposizione, da parte della banca convenuta,
di domanda riconvenzionale volta al pagamento della medesima ragione di credito), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista), mentre l'onere di produrre i contratti grava sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice
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sostanziale (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenzia-
to dal saldo ad una certa data (cfr. in proposito Cass., sez. L., n.
22862/2010 e Cass., sez.
6-L, ord. 16917/2012) o in un'azione di ripeti-
zione dell'indebito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultralegali e spese varie.
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal
T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c.
sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass., sez. I civ., n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346
c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto,
deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spe-
se e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità e de-
terminatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo tempo-
rale di riferimento.
E' evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commis-
sioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispet-
to degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il rela-
tivo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò premesso, la banca convenuta, con riferimento al conto corrente ordinario, non ha prodotto il relativo contratto di apertura ma solamente il “documento di sintesi del contratto di conto corrente di corrispondenza”
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del 17/11/2016 ed il “documento di sintesi contratto di affidamento per
imprese/professionisti. Apertura di credito in conto corrente per elasticità di
cassa” del 19/12/2014, mentre, in relazione al conto anticipi, non ha prodotto alcuna documentazione contrattuale.
Da parte sua, la società attrice, come evidenziato dal c.t.u., con riferi- mento al conto corrente ordinario n. 300535168, ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo 30/11/2005 – 30/09/2017, con mancanza dei movimenti contabili per i periodi indicati a pag. 9 della relazione di c.t.u.,
mentre, con riferimento al conto anticipi n. 300027587, ha prodotto gli estratti conto per il periodo 31/12/2005 – 31/12/2015, con mancanza dei movimenti contabili per i periodi indicati a pag. 10 della relazione di c.t.u. (cfr. pagg. 9 e 10 della relazione di c.t.u. in atti e documenti allegati nel fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, rilevato che l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, di commissioni e spese non è contestata e comunque risulta dai prodotti estratti conto, alla luce della produzione solamente parziale dei contratti dei rapporti oggetto di causa, va condiviso l'operato del c.t.u. il quale, sul-
la base delle istruzioni impartitegli nell'ordinanza del 12.7.2020, ha pro-
ceduto alla rideterminazione dei saldi dei predetti rapporti:
- nell'ambito del conto corrente ordinario, con riferimento al più risa-
lente periodo dal 30.11.2005 al 17.11.2016 - previa eliminazione delle competenze ivi girocontate dal conto anticipi nel difetto di prova di un formale collegamento negoziale (che integri gli estremi di un accordo) tra i medesimi rapporti bancari e previo riaccredito delle competenze solutorie prescritte - mediante applicazione del tasso di interesse legale via via vi-
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gente (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997 e Cass., Sez. 3, n.
266/2006), con esclusione di qualunque ulteriore voce di costo e com-
missione, stante l'assenza di previsioni contrattuali valide, ossia conformi all'obbligo di forma prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., non es-
sendo legittima la ricognizione ex post delle condizioni del medesimo con-
to corrente operata dagli attori con la scrittura privata del 17.11.2016
(cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997);
- con riguardo al medesimo conto corrente ordinario, a partire dal
17.11.2016, mediante applicazione degli interessi al tasso convenzionale e degli oneri previsti dal documento di sintesi sottoscritto dall'attrice in pari data;
- nell'ambito del conto anticipi n. 300027587mediante ricalcolo degli interessi ivi maturati dalla banca (da questa illegittimamente girocontati sul conto corrente ordinario) al tasso di interesse legale via via vigente
(cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997 e Cass., Sez. 3, n. 266/2006),
con esclusione di qualunque ulteriore voce di costo e commissione stante l'assenza di previsioni contrattuali valide, ossia conformi all'obbligo di forma prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B..
Inoltre, come già accennato, nel procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario, il c.t.u., in considerazione dell'eccezione di pre-
scrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta in comparsa di ri-
sposta, ha escluso dal novero delle somme ripetibili quelle – del comples-
sivo importo di euro 2.957,08 – versate dalla società attrice alla banca a titolo di rimesse “solutorie” (cfr. pagg. 11 e 12 della relazione peritale,
nonché allegato A alla stessa) nel periodo compreso tra il 30.11.2005, da-
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ta del più risalente estratto conto prodotto in atti, ed il 27.3.2008, data iniziale del decennio antecedente allo svolgimento dell'incontro del proce-
dimento di mediazione tra le parti (tenutosi il 27.3.2018); il diritto alla ri-
petizione dei versamenti “solutori”, infatti, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di annotazione in conto e non dalla data di chiusura del conto corrente, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cor-
te di Cassazione n. 24418 del 02.12.2010.
In ragione della mancata produzione dell'originario contratto di apertu-
ra del conto corrente ordinario, il c.t.u., nel ricalcolare il saldo del rappor-
to, ha correttamente escluso la commissione di massimo scoperto appli-
cata dalla banca, in virtù della sua nullità per mancata pattuizione in forma scritta. Il c.t.u. ha invece mantenuto la commissione per la messa a disposizione fondi e la commissione di istruttoria veloce che risultano in-
vece validamente pattuite nel prodotto contratto del 19.12.2014 di aper-
tura di credito nel medesimo conto corrente (cfr. pag. 13 della relazione peritale in atti).
L'assenza di una valida pattuizione di interessi ultra-legali nell'ambito del conto corrente ordinario (fino al 17.11.2016) a causa della mancata produzione dell'originario contratto di apertura del rapporto e nell'ambito del conto anticipi (a causa della mancata produzione del contratto) ha re-
so sostanzialmente irrilevante la verifica dell'usurarietà dei tassi in que-
stione.
Dunque, il c.t.u. ha effettuato la verifica del rispetto del tasso soglia,
solo a far data dal momento della sottoscrizione del documento contrat-
tuale relativo al conto corrente ordinario, ossia dal 17.11.2016, conside-
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rando anche l'assenza di validi collegamenti negoziali tra i due rapporti che hanno portato al ricalcolo delle competenze da conto anticipi diretta-
mente su tale ultimo rapporto.
Ebbene, con riferimento a quest'ultimo periodo il c.t.u. ha accertato che in nessun trimestre è stata superata la soglia prevista dalla legge (cfr.
pagg. 14 e 15 della relazione peritale in atti).
Pertanto, alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario, va accertato che:
a) il saldo finale del conto corrente ordinario con apertura di credito n.
300535168, alla data del 30/09/2017, è pari all'importo di euro
61.692,49, a credito per la società correntista, dunque, con una differen-
za, a favore di quest'ultima, di euro 76.117,04 rispetto al saldo finale di segno negativo indicato nell'estratto conto della banca di euro 14.424,55
(cfr. al riguardo pag. 30 della relazione c.t.u. in atti);
b) Il saldo finale del conto anticipi n. 300027587, alla data del
31/12/2015, è pari all'importo di euro 16.512,79 a debito per la società
correntista, dunque, con una differenza, a sfavore di quest'ultima, di euro
16.806,30 rispetto al saldo finale di segno negativo di euro 293,60 indica-
to nell'estratto conto della banca (cfr. al riguardo pag. 30 della relazione c.t.u. in atti).
Nei limiti sopra delineati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento negativo del credito proposte dall'attrice.
Essendo il rapporto di conto corrente ordinario ancora in essere – così
come dedotto dalla convenuta in comparsa di costituzione e riposta e non contestato dalla società attrice – la pretesa attrice di ripetizione
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dell'indebito si traduce in un obbligo della banca di effettuare, sul conto corrente ordinario, le relative annotazioni contabili, stante l'accertata esi-
stenza di un saldo (al 30/09/2017), a credito della società correntista,
nella misura (di euro 61.692,49) sopra indicata alla lett. a).
Infatti, anche prima della chiusura del conto, il correntista ha interes-
se all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche (o prive di valida pattuizione) e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, de-
purato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecita-
mente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al consegui-
mento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro,
di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca,
una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rappor-
to (cfr. Cass.
5.9.2018 n. 21646).
In assenza di qualsivoglia specifica allegazione relativa a conseguenze pregiudizievoli derivanti alla società attrice dall'esposizione nei confronti della banca nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario, la do-
manda attrice di risarcimento del danno deve essere rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, avuto riguardo alla rilevante differenza tra il saldo del conto corrente ordinario n. 300535168 riportato nell'estratto conto della banca ed il saldo del medesimo rapporto ricalco-
lato all'esito del giudizio, la banca convenuta va condannata al pagamen-
to, in favore della società attrice, delle spese del giudizio nell'importo indi-
cato in dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile della
contro
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versia e dell'attività difensiva svolta dall'attrice), da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice, Avv. Riccardo Guarino, dichiaratosi antistatario in atto di citazione.
Poiché la differenza tra l'importo del debito accertato all'esito del giudi-
zio e quello riportato dal saldo degli estratti conto in atti è imputabile ad una condotta della banca, le spese di c.t.u., come già liquidate con sepa-
rato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Unicredit S.p.A..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario con aper-
tura di credito n. 300535168, alla data del 30/09/2017, è pari all'importo di “+ euro 61.692,49”;
2) accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 300027587, alla data del 31/12/2015, è pari all'importo di “- euro 16.512,79”;
3) condanna Unicredit S.p.A. al pagamento, in favore della Centro Ana-
lisi Cliniche Politeama di LI RE & C. s.a.s., delle spese di lite nel-
la misura di euro 5.257,00 (di cui euro 545,00 per spese vive), oltre spese generali, IVA, e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in fa-
vore del procuratore antistatario dell'attrice, Avv. Riccardo Guarino;
4) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Unicredit S.p.A..
Palermo, 2/1/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
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