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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2988/2024 R.G., vertente
TRA
c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale – Isola G7, presso l'Avv. Giovanni Ippolito
(C.F. e l'Avv. Claudia Conte (C.F. ) C.F._2 C.F._3
che lo rappresentano e difendono, giusto mandato in calce all'atto di appello;
Appellante
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, con sede legale in Afragola (NA-80021) alla via Cinquevie n.9 (P. Iva
), rappresentata e difesa da Avv. Vincenzo Cerbone (C.F. P.IVA_1
, in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione in C.F._4
appello;
Appellata
NONCHE' p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Napoli Controparte_3 P.IVA_2
alla via Genova n. 115, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Generale Giordano
Orsini n. 46, presso l'Avv. Francesco Senese, nato a [...] il [...], C.F.
, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in allegato C.F._5
alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.04.2021, la società Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli e la società Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., deducendo in particolare:
[...]
a) di svolgere attività di gestione immobiliare e di essere esclusiva proprietaria dei seguenti immobili: “a) piena proprietà per la quota di 16073/10000 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia al foglio 1, particella
258, subalterno 111, precisamente, multiproprietà delle ultime due settimane del mese di luglio di ogni anno sita in via Degli Asfodeli – Porto Rotondo in Sardegna;
b) piena proprietà per la quota di 1/1 sulle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Capua al foglio 42, particella 5121, subalterni 26, 4 e 189, sito in Capua
(CE) al Rione Carlo Santagata, concesso in locazione alla sig.ra , Parte_2
con contratto registrato il 4.12.2019 all'ufficio territoriale di Napoli 1, codice identificativo , con canone mensile di € 270,00 (allo stato CodiceFiscale_6
attuale non incassato in quanto la conduttrice morosa con sfratto convalidato nell'ambito del giudizio R.G. 8206/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - cfr. ricorso e convalida di sfratto esecutivo, doc.2); c) piena proprietà per la quota di
1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione VIC, foglio 7, particella 156, subalterni 21 e 135, immobile e pertinenze ad uso privato sito in Napoli alla via Taddeo da Sessa – Centro Direzionale di Napoli, concesso in locazione alla sig.ra , con contratto registrato in data Parte_3 9.01.2013, registro 269/3, identificativo TER13L000269000XF, con canone mensile di
€ 503,00, allo stato in corso di liberazione da parte della conduttrice la quale ha inviato regolare preavviso di risoluzione del contratto ad uso abitazione, pertanto, da rilocare ad altro potenziale conduttore (cfr. doc.3); d) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio
7, particella 1271, subalterno 15,immobile ad uso commerciale sito in Napoli alla via
Cesare Carmignano n. 5, concesso in locazione alla società Parte_4
di , con contratto registrato in data 6.10.2014
[...] Controparte_4
all'ufficio territoriale di Napoli 1, codice identificativo TER14T009441000PG, con canone mensile di € 250,00 (allo stato attuale non incassato in quanto il conduttore è moroso con sfratto convalidato nell'ambito del giudizio R.G. 27103/2019 del
Tribunale di Napoli - cfr. sfratto esecutivo, doc.4); e) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio
7, particella 1271, subalterno 20, immobile ad uso privato sito in Napoli al Vico
Soprammuro n. 53, concesso in locazione al sig. con contratto registrato Parte_5
in data 9.09.2016 all'ufficio territoriale di Napoli 1, registro 7661/3t, con canone mensile di € 450,00 (cfr. doc.5); f) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, foglio 8, particella 585, subalterno 4 14, immobile ad uso commerciale sito in Napoli alla via
Via Lepanto n.49 – Zona centrale del quartiere Fuorigrotta, concesso in locazione la società Zoo Mark di D'IS NN con contratto registrato in data 11.03.2016, codice identificativo con canone mensile di € 1.000,00”; CodiceFiscale_7
b) che, dal 1.09.2017 e fino al 25.03.2019, era stata amministratrice Controparte_5
unica della mentre in data 26.03.2019, in sostituzione di Controparte_1
era divenuto nuovo amministratore della Controparte_5 Parte_6 [...]
poi sostituito, in data 15.02.2021, da;
CP_1 Persona_1
c) che l'amministratore della , dopo aver eseguito visure a seguito della Controparte_1
segnalazione di un conduttore richiesto da terzi del pagamento del canone, aveva scoperto che, con atto di compravendita del 07.12.2020 per notaio Persona_2 (distinto dal repertorio n. 5848, raccolta 4.195), la aveva acquistato da Controparte_3
, costituitosi come procuratore speciale della Parte_1 Controparte_1
giusta procura del 18.02.2018 per notaio gli immobili riportati in premessa e Per_2
precisamente: a) piena proprietà per la quota di 16073/10000 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia al foglio 1, particella 258, subalterno
111; b) piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Capua al foglio 42, particella 5121, subalterni 26, 4 e 189;
c) piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati di Capua al foglio 47, particella 585; d) piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione VIC, foglio 7, particella 156, subalterni 21 e 135; e) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio 7, particella 1271, subalterni 20 e 15; f) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, foglio 8, particella 585, subalterno 14;
d) che era evidentemente simulato l'atto di compravendita del 7.12.2020 rogato dal notaio in quanto i prezzi pattuiti per la cessione degli immobili di Persona_2
proprietà della (valore complessivo di circa 700.000 euro) erano Controparte_1
irrisori rispetto al loro effettivo valore;
infatti l'art. 4 dell'atto impugnato testualmente statuisce: “…il prezzo è convenuto in complessivi euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero), di cui, a) euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per gli immobili in Capua;
b) euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per gli immobili in Napoli alla Via Taddeo da Sessa (centro direzionale di Napoli, locato ad
€ 503,00 mensili); c) euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) l'immobile in Olbia
(multiproprietà di pregio delle ultime due settimane di luglio di ogni anno in Porto
Rotondo); d) euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per l'immobile commerciale in Napoli alla Via Soprammuro al Carmine (locato ad € 450,00); e) per euro
25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) in Napoli alla Via Lepanto (centro di Fuorigrotta, locato ad uso commerciale ad € 1.000,00 mensili); f) euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero zero) alla Via Carmignano”;
e) che, nonostante i prezzi delle compravendite fossero così irrisori e fuori da ogni logica di mercato, la somma pattuita non era nemmeno versata dalla Società presunta acquirente ( in quanto, ai sensi della lettera a) del predetto articolo 4, CP_3
l'importo di “…euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) saranno corrisposti, in una o più soluzioni, a scelta della parte debitrice, entro il termine del
31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta); in relazione alla indicata rateizzazione le parti convengono che sulla somma da corrispondere non decorrerà alcun interesse….;
f) che la compravendita de qua era avvenuta anche in violazione dell'art 1395 c.c. dal momento che aveva costituto personalmente la Parte_1 Controparte_3
(presunta acquirente) in data 27.12.2019 diventandone socio ed amministratore unico;
in data 3.02.2020, la in persona di socio e CP_3 Parte_1
amministratore unico, aveva acquistato l'azienda MARVI Frozen Srl in liquidazione, sempre in persona di e, in data 18.05.2020, la Parte_1 Controparte_3
nominava nuovo amministratore in data 28.09.2020, Persona_3 Persona_3
acquistava da il 100% delle quote della per € 1.900,00 Parte_1 CP_3
diventandone socio unico e mantenendo anche la carica di amministratore unico (cfr. atto di cessione di quote rep 6.617, racc.4.033, sempre a firma del notaio . Per_2
Pertanto, l'attrice concludeva, chiedendo: –“
1. accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'esercizio dall'azione di simulazione ex artt. 1414 e ss.
c.c. relativamente all'atto di compravendita datato 7.12.2020 a rogito Notar Per_4
con rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 presso la Conservatoria
[...]
dei Registri Immobiliari di Napoli 1, intercorso tra e Controparte_3 [...]
, per tutti i motivi innanzi esposti;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
dell'atto di compravendita del 7.12.2020 a rogito Notar con rep. Persona_4
5848, raccolta 4.195, stante la violazione del divieto di contrarre con sé stesso da parte del (presunto) procuratore speciale ex art. 1395 c.c. e per tutti i Parte_1 motivi dedotti in atti;
per l'effetto, 3. accogliere la domanda di simulazione ex artt.
1414 e ss. c.c. e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o inefficacia dell'atto di compravendita datato 7.12.2020 rogato dal notaio Per_4
distinto dal rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1, intercorso tra il sig.
[...]
e avente ad oggetto i seguenti cespiti immobiliari: a. piena Parte_1 CP_3
proprietà per la quota di 16073/10000 su unità immobiliare censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Olbia al foglio 1, particella 258, subalterno 111; b. piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Capua al foglio 42, particella 5121, subalterni 26, 4 e 189 c. piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati di
Capua al foglio 47, particella 585; d. piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione VIC, foglio 7, particella 156, subalterni 21 e 135; e. piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio 7, particella 1271, subalterni 20 e 15; f. piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, foglio 8, particella 585, subalterno 14; 4. ordinare la definitiva restituzione dei suddetti beni immobili alla 5. condannare i convenuti, in solido, oppure Controparte_1
ognuno per la propria parte come per legge, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
nessuno escluso, ivi compreso gli incassi derivanti dalle locazioni Controparte_1
a decorrere dal 7.12.2020 e fino all'effettiva presa in possesso dei beni nonché qualsiasi altro danno e/o onere economico scaturente dall'illecita sottrazione ed utilizzo dei beni immobili per cui è causa;
6. condannare entrambi i convenuti, in solido, oppure ognuno per la propria parte come per legge, al pagamento di tutte le spese processuali, anche della fase cautelare, compenso professionale, spese generali,
Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
7. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza a cura del Conservatore, con esonero da responsabilità”. Si costituiva in data 16.07.2021 il quale preliminarmente eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito, delineava i rapporti tra le parti e, in particolare, allegava il rapporto di coniugio con e la sua Controparte_5
successiva crisi sino al divorzio, nonché i vari mutamenti della composizione dell'attuale società attrice. Contestava, quindi, la fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Più precisamente, il chiedeva: “in via preliminare, - ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art. 18 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- in via alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Napoli Nord, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge. Nel merito ed in via subordinata alla preliminare eccezione: a - previo accertamento dell'inammissibilità e infondatezza dell'azione, rigettare la domanda in ogni sua parte con ogni conseguente statuizione di ragione o di legge;
b) in ogni caso condannare la società al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva, sempre in data 16.07.2021, la sollevando eccezioni in rito CP_3
ed evidenziando di aver acquistato i beni, in perfetta buona fede, dopo trattativa e valutazione della complessiva consistenza immobiliare, da soggetto legittimato con procura speciale notarile. Inoltre, evidenziava la mancanza di prova della simulazione del contratto di compravendita in oggetto.
Concludendo, la società convenuta chiedeva: “in via preliminare, - ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- in via alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Napoli Nord, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
nel merito, - accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di accertamento dell'azione di simulazione e di ogni avversa pretesa, per l'effetto rigettare la domanda con ogni conseguente provvedimento di ragione o di legge e condanna della società al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario;
- per l'effetto revocare il sequestro giudiziario da questo On.le Tribunale con provvedimento del
29.03.2021”.
All'udienza del 09.11.2023 le parti concludevano e la causa veniva introitata a sentenza con i termini ex art.190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1207/2024, pubblicata il 31.01.2024, il Tribunale di Napoli,
Undicesima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decideva: “a) dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 7.12.2020 autenticato dal notaio distinto dal rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 Persona_4
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1, intercorso tra il sig.
e b) per l'effetto di cui sub a), ordina a Parte_1 CP_3 CP_3
di restituire, a i beni immobili indicati alle pp.
1-3 dell'atto
[...] Controparte_1
di compravendita del 7.12.2020 autenticato dal notaio distinto dal Persona_4
rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1; c) condanna e , in solido Controparte_3 Parte_1
tra loro, al risarcimento del danno, in favore di pari ai canoni Controparte_1
di locazione incassati dalla dal 7.12.2020 al 29.3.2021, per gli Controparte_3
immobili individuati sub b); d) ordina alla competente Agenzia del Territorio- Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; e) condanna Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 12.314,00 per compensi ed € 915,00 per
[...]
esborsi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Vincenzo Cerbone”.
Il Giudizio di appello Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello, chiedendo Parte_1
di dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento,
“l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione con ogni conseguente statuizione di ragione o di legge;
- in ogni caso, condannare la società al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario”.
L'appellante, premettendo la ricostruzione dei rapporti tra , Parte_1 CP_5
(ex moglie del e l'attuale società appellata come già descritta in primo
[...] Pt_1
grado, esponeva i seguenti motivi di gravame.
Con un primo motivo, lamentava che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di considerare che la procura conferita al era di carattere irrevocabile e Pt_1
che la stessa non era mai stata impugnata, neanche in separata sede. Sottolineava anche l'irrilevanza, quanto alla validità della procura, sia del fatto che Controparte_5
amministratore della società all'epoca del conferimento di detta procura, non era più legale rappresentante della al momento della vendita dei beni, Controparte_1
sia del fatto che la procura era stata conferita prima del divorzio. Rimarcava che il in possesso dei previsti poteri attribuitigli dalla società attrice in forza della Pt_1
citata procura, aveva legittimamente dato seguito al mandato e, conseguentemente, venduto gli immobili nel rispetto dei poteri conferitigli.
Con un secondo motivo di gravame relativo alla simulazione, sosteneva che la compravendita in contestazione si sarebbe perfezionata con l'azione posta in essere dal procuratore, ma sempre nell'interesse della che tutt'al più Controparte_1
sarebbe creditrice nei confronti della nel caso di mancato Controparte_3
assolvimento delle obbligazioni assunte, ovvero nei confronti del procuratore, in caso di mancato versamento del prezzo incassato. Evidenziava la mancanza di qualsivoglia interesse del in conseguenza dell'atto di compravendita impugnato, stipulato Pt_1
con un soggetto a lui estraneo. Sottolineava l'inconsistenza della tesi secondo cui il notaio rogante avrebbe dovuto accertare e rilevare che la procura era stata rilasciata nel lontano 2018, in quanto la procura era irrevocabile e non prevedeva alcun termine di scadenza e a due anni di distanza dal suo rilascio non vi era motivo per il quale il notaio avrebbe dovuto rifiutarsi di procedere alla stipula ovvero avrebbe dovuto informare il nuovo amministratore pro tempore. Deduceva che la compravendita non era stata stipulata con se stesso, ma con la società aggiungendo l'ininfluenza Controparte_3
della circostanza che il in passato era stato socio della la cui Pt_1 Controparte_3
partecipazione era stata poi ceduta per la totalità all'Avv. un anno prima della Per_3
vendita dei beni, come quella della vendita delle altre partecipazioni societarie del
Asseriva che, sia in ipotesi di simulazione assoluta, sia in ipotesi di simulazione Pt_1
relativa, aveva efficacia fra le parti la situazione realmente voluta, ossia il contratto dissimulato, a condizione che il contratto dissimulato ne abbia “i requisiti di forma e di sostanza”. Rimarcava che parte appellata, la quale non potrebbe giovarsi della maggior tutela riconosciuta a terzi a fini probatori, nulla avrebbe concretamente provato, specie alla luce del fatto che il Giudice non aveva ritenuto opportuno concedere i mezzi istruttori così come formulati dalle parti nelle rispettive memorie, II termine, ex art. 183, VI comma, c.p.c. Richiamava il principio generale in tema di interpretazione dei contratti e atti unilaterali di cui all'art. 1367 c.c., che impone di conferire ai negozi giuridici l'interpretazione che ne fa salvi gli effetti (cd. principio di conservazione) con ciò suffragando la regola che chiunque deduca l'inefficacia dell'atto simulato debba altresì fornirne la prova. In definitiva, l'appellante asseriva che la controparte non aveva provato in alcun modo la simulazione, essendo stati gli immobili venduti a un adeguato prezzo di mercato e poiché l'elemento della mala fede sarebbe potuto emergere soltanto provando che il ricavo delle locazioni era stato incamerato dal che, al contrario, aveva sempre agito nell'interesse della società. Secondo Pt_1
l'appellante, il come da procura, poteva pattuire senza alcuna autorizzazione Pt_1
sia il prezzo a cui vendere sia le modalità di pagamento e le relative tempistiche. Inoltre,
a detta dell'appellante, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la procura revocabile e, pertanto, sarebbe giunto a conclusioni errate, errore a cui sarebbe giunto anche in merito alla presunta simulazione in quanto non avrebbe tenuto conto che non Pt_1
aveva ricevuto alcun arricchimento dalla vendita in questione. Si costituiva la che contestava l'ammissibilità e la fondatezza del Controparte_1
proposto appello, illustrando varie argomentazioni. Inoltre, evidenziava che la conclamata simulazione dell'atto di compravendita era assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione della procura ed aggiungeva che il aveva un interesse Pt_1
diretto ed esclusivo a trasferire “gratuitamente” alla ovvero a sè gli CP_3
immobili in questione.
L'appellata concludeva, chiedendo “in via preliminare, 1. accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame proposto dal sig. , Parte_1
per palese violazione dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, respingere l'atto di appello;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. per tutti i motivi indicati in atti;
per l'effetto, respingere l'istanza di sospensione;
in via principale, 3. accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame proposto dal sig.
stante la correttezza della sentenza di primo grado, per tutti i motivi Parte_1
dedotti in atti;
per l'effetto, respingere l'atto di appello;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese, compenso professionale e spese generali del presente grado di giudizio, con distrazione”.
Si costituiva la società la quale reiterava le medesime difese svolte in CP_3
primo grado e concludeva come innanzi: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva, in tutto o limitatamente alla condanna, della sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, Giudice Dott. Fabio Perrella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 10072/2021, depositata in cancelleria in data 31.01.2024; b - nel merito, accertare e dichiarare fondato l'appello proposto dal Sig. , Parte_1
per l'effetto accogliere la domanda con ogni conseguente provvedimento di ragione o di legge e condanna della società appellata al pagamento delle spese e compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario”.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali, all'esito della udienza a trattazione scritta precedentemente fissata in data 11.09.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
Motivi della decisione Preliminarmente, va evidenziato che l'evento relativo al decesso di parte appellante, in quanto dichiarato dai suoi procuratori soltanto dopo la rimessione della causa in decisione, non può spiegare alcuna efficacia interruttiva del presente giudizio.
Nel merito, il primo motivo di appello relativo alla procura a vendere non coglie nel segno.
La questione posta dall'appellante in ordine all'irrevocabilità della procura de qua e alla legittimità del suo conferimento da parte del legale rappresentante p.t. della società appellata non è argomentazione capace di spiegare alcuna influenza in ordine alla decisione in questa sede impugnata dal momento che il primo giudice ha dato per presupposto la validità ed efficacia della procura ai fini della stipula del contratto di compravendita dedotto in giudizio. Invero, il primo giudice è pervenuto al positivo riscontro del meccanismo simulatorio intercorrente tra il rappresentante e il terzo acquirente nella conclusione del citato contratto.
Non merita accoglimento il secondo motivo di appello relativo alla simulazione contrattale che è incentrato sulla mancanza di prova dell'accordo simulatorio.
Ritiene il collegio che, nel caso di contratto stipulato dal rappresentante, l'onere della prova della simulazione, gravante sul rappresentato, possa essere assolto con ogni mezzo (art. 1417 c.c.) e, dunque, senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni.
Invero, il rappresentato è terzo rispetto al contratto di compravendita (Cass 20107/2009 secondo cui “in tema di rappresentanza volontaria, il rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della declaratoria della simulazione del negozio compiuto dal rappresentante, essendo terzo rispetto al contratto, può fornire la prova della simulazione «senza limiti», ai sensi dell'art. 1417 c.c., non dovendo fornire la prova della sua partecipazione all'accordo simulatorio”) e, pertanto, non incontra limiti alla prova della simulazione che ben può avvenire anche per presunzioni (cfr Cass,
n.18347/2024).
Nell'ipotesi in esame, l'appellante si è limitato a sostenere l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art 1417 c.c senza offrire argomentazioni di diritto a supporto del proprio assunto per cui non vi è alcun motivo per discostarsi da quanto ritenuto dal primo giudice anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Sul versante probatorio, in tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto occorre prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto di compravendita da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento del possesso del bene all'acquirente, i rapporti tra cedente e cessionario (cfr Cass 5661/2019).
Nella specie, le vicende relative alla costituzione e alla variazione della composizione della società le cui quote venivano interamente cedute al prezzo esiguo CP_3
di euro 1900,00 dal a solo pochi mesi prima della compravendita Pt_1 Persona_3
per cui è causa, sono sicuramente significative quantomeno della sussistenza di pregressi rapporti, di carattere patrimoniale, tra rappresentante e terzo acquirente.
Inoltre, l'irrisorietà del prezzo concordato in complessivi 85.000,00 per ben sei immobili, come ritenuta dal primo giudice, non risulta contraddetta dall'appellante mediante l'offerta di qualsivoglia elemento obiettivo di valutazione contraria. Ora,
l'irrisorietà del prezzo appare evidente in ragione non solo del numero degli immobili compravenduti ma anche del fatto che detti immobili sono produttivi di reddito da locazione (ad es. il cespite ad uso commerciale in Napoli alla via Lepanto 49, zona centrale del quartiere Fuorigrotta, per il canone ammontante a ben euro 1.000,00 mensili). Come correttamente ritenuto dal primo giudice, la simulazione si evince sulla base dei rapporti intercorrenti tra le parti formali della compravendita in oggetto, ma soprattutto dell'irrisorietà del complessivo prezzo e anche della sua mancata corresponsione in quanto fissata oltre dieci anni dopo la stipula della compravendita medesima e senza previsione di interessi.
Alla luce delle motivazioni sopra illustrate l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza gravata. Le spese di lite.
Il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata determina la necessità di provvedere alla sola regolamentazione delle spese processuali di secondo grado in applicazione del principio di soccombenza. Pertanto, l'appellante soccombente è tenuto, solidalmente con la che ha Parte_1 CP_3
condiviso le difese avanzate dall'appellante, alla refusione, in favore della società appellata delle spese processuali, che si liquidano come da Controparte_1
dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 con riferimento agli importi tariffari medi relativi a controversia di valore da euro 52.001 a euro 260.000, ad eccezione della fase di trattazione istruzione liquidata al minimo in mancanza di attività istruttoria in appello.
Le spese vanno attribuite al procuratore della società appellata, Avv. Vincenzo
Cerbone, per dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna e la al pagamento, con vincolo Parte_1 CP_3
solidale tra loro, in favore dell'appellata delle spese Controparte_1
del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Cerbone per dichiarazione di fattone anticipo;
c) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo. Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2988/2024 R.G., vertente
TRA
c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale – Isola G7, presso l'Avv. Giovanni Ippolito
(C.F. e l'Avv. Claudia Conte (C.F. ) C.F._2 C.F._3
che lo rappresentano e difendono, giusto mandato in calce all'atto di appello;
Appellante
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, con sede legale in Afragola (NA-80021) alla via Cinquevie n.9 (P. Iva
), rappresentata e difesa da Avv. Vincenzo Cerbone (C.F. P.IVA_1
, in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione in C.F._4
appello;
Appellata
NONCHE' p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Napoli Controparte_3 P.IVA_2
alla via Genova n. 115, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Generale Giordano
Orsini n. 46, presso l'Avv. Francesco Senese, nato a [...] il [...], C.F.
, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in allegato C.F._5
alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.04.2021, la società Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli e la società Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., deducendo in particolare:
[...]
a) di svolgere attività di gestione immobiliare e di essere esclusiva proprietaria dei seguenti immobili: “a) piena proprietà per la quota di 16073/10000 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia al foglio 1, particella
258, subalterno 111, precisamente, multiproprietà delle ultime due settimane del mese di luglio di ogni anno sita in via Degli Asfodeli – Porto Rotondo in Sardegna;
b) piena proprietà per la quota di 1/1 sulle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Capua al foglio 42, particella 5121, subalterni 26, 4 e 189, sito in Capua
(CE) al Rione Carlo Santagata, concesso in locazione alla sig.ra , Parte_2
con contratto registrato il 4.12.2019 all'ufficio territoriale di Napoli 1, codice identificativo , con canone mensile di € 270,00 (allo stato CodiceFiscale_6
attuale non incassato in quanto la conduttrice morosa con sfratto convalidato nell'ambito del giudizio R.G. 8206/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - cfr. ricorso e convalida di sfratto esecutivo, doc.2); c) piena proprietà per la quota di
1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione VIC, foglio 7, particella 156, subalterni 21 e 135, immobile e pertinenze ad uso privato sito in Napoli alla via Taddeo da Sessa – Centro Direzionale di Napoli, concesso in locazione alla sig.ra , con contratto registrato in data Parte_3 9.01.2013, registro 269/3, identificativo TER13L000269000XF, con canone mensile di
€ 503,00, allo stato in corso di liberazione da parte della conduttrice la quale ha inviato regolare preavviso di risoluzione del contratto ad uso abitazione, pertanto, da rilocare ad altro potenziale conduttore (cfr. doc.3); d) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio
7, particella 1271, subalterno 15,immobile ad uso commerciale sito in Napoli alla via
Cesare Carmignano n. 5, concesso in locazione alla società Parte_4
di , con contratto registrato in data 6.10.2014
[...] Controparte_4
all'ufficio territoriale di Napoli 1, codice identificativo TER14T009441000PG, con canone mensile di € 250,00 (allo stato attuale non incassato in quanto il conduttore è moroso con sfratto convalidato nell'ambito del giudizio R.G. 27103/2019 del
Tribunale di Napoli - cfr. sfratto esecutivo, doc.4); e) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio
7, particella 1271, subalterno 20, immobile ad uso privato sito in Napoli al Vico
Soprammuro n. 53, concesso in locazione al sig. con contratto registrato Parte_5
in data 9.09.2016 all'ufficio territoriale di Napoli 1, registro 7661/3t, con canone mensile di € 450,00 (cfr. doc.5); f) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, foglio 8, particella 585, subalterno 4 14, immobile ad uso commerciale sito in Napoli alla via
Via Lepanto n.49 – Zona centrale del quartiere Fuorigrotta, concesso in locazione la società Zoo Mark di D'IS NN con contratto registrato in data 11.03.2016, codice identificativo con canone mensile di € 1.000,00”; CodiceFiscale_7
b) che, dal 1.09.2017 e fino al 25.03.2019, era stata amministratrice Controparte_5
unica della mentre in data 26.03.2019, in sostituzione di Controparte_1
era divenuto nuovo amministratore della Controparte_5 Parte_6 [...]
poi sostituito, in data 15.02.2021, da;
CP_1 Persona_1
c) che l'amministratore della , dopo aver eseguito visure a seguito della Controparte_1
segnalazione di un conduttore richiesto da terzi del pagamento del canone, aveva scoperto che, con atto di compravendita del 07.12.2020 per notaio Persona_2 (distinto dal repertorio n. 5848, raccolta 4.195), la aveva acquistato da Controparte_3
, costituitosi come procuratore speciale della Parte_1 Controparte_1
giusta procura del 18.02.2018 per notaio gli immobili riportati in premessa e Per_2
precisamente: a) piena proprietà per la quota di 16073/10000 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia al foglio 1, particella 258, subalterno
111; b) piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Capua al foglio 42, particella 5121, subalterni 26, 4 e 189;
c) piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati di Capua al foglio 47, particella 585; d) piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione VIC, foglio 7, particella 156, subalterni 21 e 135; e) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio 7, particella 1271, subalterni 20 e 15; f) piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, foglio 8, particella 585, subalterno 14;
d) che era evidentemente simulato l'atto di compravendita del 7.12.2020 rogato dal notaio in quanto i prezzi pattuiti per la cessione degli immobili di Persona_2
proprietà della (valore complessivo di circa 700.000 euro) erano Controparte_1
irrisori rispetto al loro effettivo valore;
infatti l'art. 4 dell'atto impugnato testualmente statuisce: “…il prezzo è convenuto in complessivi euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero), di cui, a) euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per gli immobili in Capua;
b) euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per gli immobili in Napoli alla Via Taddeo da Sessa (centro direzionale di Napoli, locato ad
€ 503,00 mensili); c) euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) l'immobile in Olbia
(multiproprietà di pregio delle ultime due settimane di luglio di ogni anno in Porto
Rotondo); d) euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per l'immobile commerciale in Napoli alla Via Soprammuro al Carmine (locato ad € 450,00); e) per euro
25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) in Napoli alla Via Lepanto (centro di Fuorigrotta, locato ad uso commerciale ad € 1.000,00 mensili); f) euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero zero) alla Via Carmignano”;
e) che, nonostante i prezzi delle compravendite fossero così irrisori e fuori da ogni logica di mercato, la somma pattuita non era nemmeno versata dalla Società presunta acquirente ( in quanto, ai sensi della lettera a) del predetto articolo 4, CP_3
l'importo di “…euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) saranno corrisposti, in una o più soluzioni, a scelta della parte debitrice, entro il termine del
31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta); in relazione alla indicata rateizzazione le parti convengono che sulla somma da corrispondere non decorrerà alcun interesse….;
f) che la compravendita de qua era avvenuta anche in violazione dell'art 1395 c.c. dal momento che aveva costituto personalmente la Parte_1 Controparte_3
(presunta acquirente) in data 27.12.2019 diventandone socio ed amministratore unico;
in data 3.02.2020, la in persona di socio e CP_3 Parte_1
amministratore unico, aveva acquistato l'azienda MARVI Frozen Srl in liquidazione, sempre in persona di e, in data 18.05.2020, la Parte_1 Controparte_3
nominava nuovo amministratore in data 28.09.2020, Persona_3 Persona_3
acquistava da il 100% delle quote della per € 1.900,00 Parte_1 CP_3
diventandone socio unico e mantenendo anche la carica di amministratore unico (cfr. atto di cessione di quote rep 6.617, racc.4.033, sempre a firma del notaio . Per_2
Pertanto, l'attrice concludeva, chiedendo: –“
1. accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'esercizio dall'azione di simulazione ex artt. 1414 e ss.
c.c. relativamente all'atto di compravendita datato 7.12.2020 a rogito Notar Per_4
con rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 presso la Conservatoria
[...]
dei Registri Immobiliari di Napoli 1, intercorso tra e Controparte_3 [...]
, per tutti i motivi innanzi esposti;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
dell'atto di compravendita del 7.12.2020 a rogito Notar con rep. Persona_4
5848, raccolta 4.195, stante la violazione del divieto di contrarre con sé stesso da parte del (presunto) procuratore speciale ex art. 1395 c.c. e per tutti i Parte_1 motivi dedotti in atti;
per l'effetto, 3. accogliere la domanda di simulazione ex artt.
1414 e ss. c.c. e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o inefficacia dell'atto di compravendita datato 7.12.2020 rogato dal notaio Per_4
distinto dal rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1, intercorso tra il sig.
[...]
e avente ad oggetto i seguenti cespiti immobiliari: a. piena Parte_1 CP_3
proprietà per la quota di 16073/10000 su unità immobiliare censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Olbia al foglio 1, particella 258, subalterno 111; b. piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Capua al foglio 42, particella 5121, subalterni 26, 4 e 189 c. piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati di
Capua al foglio 47, particella 585; d. piena proprietà per la quota di 1/1 su unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla sezione VIC, foglio 7, particella 156, subalterni 21 e 135; e. piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione MER, foglio 7, particella 1271, subalterni 20 e 15; f. piena proprietà per la quota 1/1 su unità immobiliare censite al Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, foglio 8, particella 585, subalterno 14; 4. ordinare la definitiva restituzione dei suddetti beni immobili alla 5. condannare i convenuti, in solido, oppure Controparte_1
ognuno per la propria parte come per legge, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
nessuno escluso, ivi compreso gli incassi derivanti dalle locazioni Controparte_1
a decorrere dal 7.12.2020 e fino all'effettiva presa in possesso dei beni nonché qualsiasi altro danno e/o onere economico scaturente dall'illecita sottrazione ed utilizzo dei beni immobili per cui è causa;
6. condannare entrambi i convenuti, in solido, oppure ognuno per la propria parte come per legge, al pagamento di tutte le spese processuali, anche della fase cautelare, compenso professionale, spese generali,
Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
7. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza a cura del Conservatore, con esonero da responsabilità”. Si costituiva in data 16.07.2021 il quale preliminarmente eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito, delineava i rapporti tra le parti e, in particolare, allegava il rapporto di coniugio con e la sua Controparte_5
successiva crisi sino al divorzio, nonché i vari mutamenti della composizione dell'attuale società attrice. Contestava, quindi, la fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Più precisamente, il chiedeva: “in via preliminare, - ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art. 18 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- in via alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Napoli Nord, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge. Nel merito ed in via subordinata alla preliminare eccezione: a - previo accertamento dell'inammissibilità e infondatezza dell'azione, rigettare la domanda in ogni sua parte con ogni conseguente statuizione di ragione o di legge;
b) in ogni caso condannare la società al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva, sempre in data 16.07.2021, la sollevando eccezioni in rito CP_3
ed evidenziando di aver acquistato i beni, in perfetta buona fede, dopo trattativa e valutazione della complessiva consistenza immobiliare, da soggetto legittimato con procura speciale notarile. Inoltre, evidenziava la mancanza di prova della simulazione del contratto di compravendita in oggetto.
Concludendo, la società convenuta chiedeva: “in via preliminare, - ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- in via alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Napoli Nord, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
nel merito, - accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di accertamento dell'azione di simulazione e di ogni avversa pretesa, per l'effetto rigettare la domanda con ogni conseguente provvedimento di ragione o di legge e condanna della società al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario;
- per l'effetto revocare il sequestro giudiziario da questo On.le Tribunale con provvedimento del
29.03.2021”.
All'udienza del 09.11.2023 le parti concludevano e la causa veniva introitata a sentenza con i termini ex art.190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1207/2024, pubblicata il 31.01.2024, il Tribunale di Napoli,
Undicesima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decideva: “a) dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 7.12.2020 autenticato dal notaio distinto dal rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 Persona_4
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1, intercorso tra il sig.
e b) per l'effetto di cui sub a), ordina a Parte_1 CP_3 CP_3
di restituire, a i beni immobili indicati alle pp.
1-3 dell'atto
[...] Controparte_1
di compravendita del 7.12.2020 autenticato dal notaio distinto dal Persona_4
rep. 5848, raccolta 4.195, trascritto il 14.12.2020 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1; c) condanna e , in solido Controparte_3 Parte_1
tra loro, al risarcimento del danno, in favore di pari ai canoni Controparte_1
di locazione incassati dalla dal 7.12.2020 al 29.3.2021, per gli Controparte_3
immobili individuati sub b); d) ordina alla competente Agenzia del Territorio- Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; e) condanna Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 12.314,00 per compensi ed € 915,00 per
[...]
esborsi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Vincenzo Cerbone”.
Il Giudizio di appello Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello, chiedendo Parte_1
di dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento,
“l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione con ogni conseguente statuizione di ragione o di legge;
- in ogni caso, condannare la società al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario”.
L'appellante, premettendo la ricostruzione dei rapporti tra , Parte_1 CP_5
(ex moglie del e l'attuale società appellata come già descritta in primo
[...] Pt_1
grado, esponeva i seguenti motivi di gravame.
Con un primo motivo, lamentava che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di considerare che la procura conferita al era di carattere irrevocabile e Pt_1
che la stessa non era mai stata impugnata, neanche in separata sede. Sottolineava anche l'irrilevanza, quanto alla validità della procura, sia del fatto che Controparte_5
amministratore della società all'epoca del conferimento di detta procura, non era più legale rappresentante della al momento della vendita dei beni, Controparte_1
sia del fatto che la procura era stata conferita prima del divorzio. Rimarcava che il in possesso dei previsti poteri attribuitigli dalla società attrice in forza della Pt_1
citata procura, aveva legittimamente dato seguito al mandato e, conseguentemente, venduto gli immobili nel rispetto dei poteri conferitigli.
Con un secondo motivo di gravame relativo alla simulazione, sosteneva che la compravendita in contestazione si sarebbe perfezionata con l'azione posta in essere dal procuratore, ma sempre nell'interesse della che tutt'al più Controparte_1
sarebbe creditrice nei confronti della nel caso di mancato Controparte_3
assolvimento delle obbligazioni assunte, ovvero nei confronti del procuratore, in caso di mancato versamento del prezzo incassato. Evidenziava la mancanza di qualsivoglia interesse del in conseguenza dell'atto di compravendita impugnato, stipulato Pt_1
con un soggetto a lui estraneo. Sottolineava l'inconsistenza della tesi secondo cui il notaio rogante avrebbe dovuto accertare e rilevare che la procura era stata rilasciata nel lontano 2018, in quanto la procura era irrevocabile e non prevedeva alcun termine di scadenza e a due anni di distanza dal suo rilascio non vi era motivo per il quale il notaio avrebbe dovuto rifiutarsi di procedere alla stipula ovvero avrebbe dovuto informare il nuovo amministratore pro tempore. Deduceva che la compravendita non era stata stipulata con se stesso, ma con la società aggiungendo l'ininfluenza Controparte_3
della circostanza che il in passato era stato socio della la cui Pt_1 Controparte_3
partecipazione era stata poi ceduta per la totalità all'Avv. un anno prima della Per_3
vendita dei beni, come quella della vendita delle altre partecipazioni societarie del
Asseriva che, sia in ipotesi di simulazione assoluta, sia in ipotesi di simulazione Pt_1
relativa, aveva efficacia fra le parti la situazione realmente voluta, ossia il contratto dissimulato, a condizione che il contratto dissimulato ne abbia “i requisiti di forma e di sostanza”. Rimarcava che parte appellata, la quale non potrebbe giovarsi della maggior tutela riconosciuta a terzi a fini probatori, nulla avrebbe concretamente provato, specie alla luce del fatto che il Giudice non aveva ritenuto opportuno concedere i mezzi istruttori così come formulati dalle parti nelle rispettive memorie, II termine, ex art. 183, VI comma, c.p.c. Richiamava il principio generale in tema di interpretazione dei contratti e atti unilaterali di cui all'art. 1367 c.c., che impone di conferire ai negozi giuridici l'interpretazione che ne fa salvi gli effetti (cd. principio di conservazione) con ciò suffragando la regola che chiunque deduca l'inefficacia dell'atto simulato debba altresì fornirne la prova. In definitiva, l'appellante asseriva che la controparte non aveva provato in alcun modo la simulazione, essendo stati gli immobili venduti a un adeguato prezzo di mercato e poiché l'elemento della mala fede sarebbe potuto emergere soltanto provando che il ricavo delle locazioni era stato incamerato dal che, al contrario, aveva sempre agito nell'interesse della società. Secondo Pt_1
l'appellante, il come da procura, poteva pattuire senza alcuna autorizzazione Pt_1
sia il prezzo a cui vendere sia le modalità di pagamento e le relative tempistiche. Inoltre,
a detta dell'appellante, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la procura revocabile e, pertanto, sarebbe giunto a conclusioni errate, errore a cui sarebbe giunto anche in merito alla presunta simulazione in quanto non avrebbe tenuto conto che non Pt_1
aveva ricevuto alcun arricchimento dalla vendita in questione. Si costituiva la che contestava l'ammissibilità e la fondatezza del Controparte_1
proposto appello, illustrando varie argomentazioni. Inoltre, evidenziava che la conclamata simulazione dell'atto di compravendita era assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione della procura ed aggiungeva che il aveva un interesse Pt_1
diretto ed esclusivo a trasferire “gratuitamente” alla ovvero a sè gli CP_3
immobili in questione.
L'appellata concludeva, chiedendo “in via preliminare, 1. accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame proposto dal sig. , Parte_1
per palese violazione dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, respingere l'atto di appello;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. per tutti i motivi indicati in atti;
per l'effetto, respingere l'istanza di sospensione;
in via principale, 3. accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame proposto dal sig.
stante la correttezza della sentenza di primo grado, per tutti i motivi Parte_1
dedotti in atti;
per l'effetto, respingere l'atto di appello;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese, compenso professionale e spese generali del presente grado di giudizio, con distrazione”.
Si costituiva la società la quale reiterava le medesime difese svolte in CP_3
primo grado e concludeva come innanzi: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva, in tutto o limitatamente alla condanna, della sentenza n. 1207/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, Giudice Dott. Fabio Perrella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 10072/2021, depositata in cancelleria in data 31.01.2024; b - nel merito, accertare e dichiarare fondato l'appello proposto dal Sig. , Parte_1
per l'effetto accogliere la domanda con ogni conseguente provvedimento di ragione o di legge e condanna della società appellata al pagamento delle spese e compensi con attribuzione a favore del procuratore anticipatario”.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali, all'esito della udienza a trattazione scritta precedentemente fissata in data 11.09.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
Motivi della decisione Preliminarmente, va evidenziato che l'evento relativo al decesso di parte appellante, in quanto dichiarato dai suoi procuratori soltanto dopo la rimessione della causa in decisione, non può spiegare alcuna efficacia interruttiva del presente giudizio.
Nel merito, il primo motivo di appello relativo alla procura a vendere non coglie nel segno.
La questione posta dall'appellante in ordine all'irrevocabilità della procura de qua e alla legittimità del suo conferimento da parte del legale rappresentante p.t. della società appellata non è argomentazione capace di spiegare alcuna influenza in ordine alla decisione in questa sede impugnata dal momento che il primo giudice ha dato per presupposto la validità ed efficacia della procura ai fini della stipula del contratto di compravendita dedotto in giudizio. Invero, il primo giudice è pervenuto al positivo riscontro del meccanismo simulatorio intercorrente tra il rappresentante e il terzo acquirente nella conclusione del citato contratto.
Non merita accoglimento il secondo motivo di appello relativo alla simulazione contrattale che è incentrato sulla mancanza di prova dell'accordo simulatorio.
Ritiene il collegio che, nel caso di contratto stipulato dal rappresentante, l'onere della prova della simulazione, gravante sul rappresentato, possa essere assolto con ogni mezzo (art. 1417 c.c.) e, dunque, senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni.
Invero, il rappresentato è terzo rispetto al contratto di compravendita (Cass 20107/2009 secondo cui “in tema di rappresentanza volontaria, il rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della declaratoria della simulazione del negozio compiuto dal rappresentante, essendo terzo rispetto al contratto, può fornire la prova della simulazione «senza limiti», ai sensi dell'art. 1417 c.c., non dovendo fornire la prova della sua partecipazione all'accordo simulatorio”) e, pertanto, non incontra limiti alla prova della simulazione che ben può avvenire anche per presunzioni (cfr Cass,
n.18347/2024).
Nell'ipotesi in esame, l'appellante si è limitato a sostenere l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art 1417 c.c senza offrire argomentazioni di diritto a supporto del proprio assunto per cui non vi è alcun motivo per discostarsi da quanto ritenuto dal primo giudice anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Sul versante probatorio, in tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto occorre prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto di compravendita da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento del possesso del bene all'acquirente, i rapporti tra cedente e cessionario (cfr Cass 5661/2019).
Nella specie, le vicende relative alla costituzione e alla variazione della composizione della società le cui quote venivano interamente cedute al prezzo esiguo CP_3
di euro 1900,00 dal a solo pochi mesi prima della compravendita Pt_1 Persona_3
per cui è causa, sono sicuramente significative quantomeno della sussistenza di pregressi rapporti, di carattere patrimoniale, tra rappresentante e terzo acquirente.
Inoltre, l'irrisorietà del prezzo concordato in complessivi 85.000,00 per ben sei immobili, come ritenuta dal primo giudice, non risulta contraddetta dall'appellante mediante l'offerta di qualsivoglia elemento obiettivo di valutazione contraria. Ora,
l'irrisorietà del prezzo appare evidente in ragione non solo del numero degli immobili compravenduti ma anche del fatto che detti immobili sono produttivi di reddito da locazione (ad es. il cespite ad uso commerciale in Napoli alla via Lepanto 49, zona centrale del quartiere Fuorigrotta, per il canone ammontante a ben euro 1.000,00 mensili). Come correttamente ritenuto dal primo giudice, la simulazione si evince sulla base dei rapporti intercorrenti tra le parti formali della compravendita in oggetto, ma soprattutto dell'irrisorietà del complessivo prezzo e anche della sua mancata corresponsione in quanto fissata oltre dieci anni dopo la stipula della compravendita medesima e senza previsione di interessi.
Alla luce delle motivazioni sopra illustrate l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza gravata. Le spese di lite.
Il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata determina la necessità di provvedere alla sola regolamentazione delle spese processuali di secondo grado in applicazione del principio di soccombenza. Pertanto, l'appellante soccombente è tenuto, solidalmente con la che ha Parte_1 CP_3
condiviso le difese avanzate dall'appellante, alla refusione, in favore della società appellata delle spese processuali, che si liquidano come da Controparte_1
dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 con riferimento agli importi tariffari medi relativi a controversia di valore da euro 52.001 a euro 260.000, ad eccezione della fase di trattazione istruzione liquidata al minimo in mancanza di attività istruttoria in appello.
Le spese vanno attribuite al procuratore della società appellata, Avv. Vincenzo
Cerbone, per dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna e la al pagamento, con vincolo Parte_1 CP_3
solidale tra loro, in favore dell'appellata delle spese Controparte_1
del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Cerbone per dichiarazione di fattone anticipo;
c) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo. Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio