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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2024, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 124/2019 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Nardella) PARTE APPELLANTE E nella qualità d'Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1 per le Vittime della Strada (Avv. Giulia Adotti)
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 774/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 774/2018, ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le vittime, per ottenere la
[...] condanna al pagamento della somma di € 123.657,50, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 26 marzo 2013 per responsabilità del conducente di un veicolo allontanatosi dal luogo del sinistro;
ha posto le spese di lite e di ctu a carico della parte attrice;
ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza in ordine alla deposizione resa dalla teste Testimone_1
ha proposto appello e ha chiesto “ A- IN VIA PRINCIPALE Parte_1
E NEL MERITO 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto in ordine alla causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare, ex art. 283 e ss. Cda, la (già Controparte_1 Controparte_2
in qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le
[...]
Vittime della Strada, in persona del proprio l.r.p.t., al risarcimento in favore del sig.
dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati allo stesso a Parte_1 seguito dell'incidente di cui è causa, che si possono quantificare in Euro 123.657,50 il tutto oltre interessi ex art. 1284 c.c. (così come modificato ai sensi della Legge 162/2014), rivalutazione monetaria secondo i coefficienti ISTAT, ovvero, in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1 vittime della strada, costituitasi, ha domandato “nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto, per tutti Parte_1
i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con le conseguenze di Legge;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. “. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 18 gennaio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il presente giudizio (così come si narra in sentenza) è stato introdotto da
, nei confronti di (nella qualità) “esponendo Parte_1 Controparte_1 che in data 26.3.2013, mentre si trovava alla guida della moto Yamaha targata DD40903 percorrendo la via Empolitana in direzione Tivoli, veniva urtato sul gomito sinistro dallo specchietto laterale destro di un veicolo grigio chiaro rimasto sconosciuto, perdendo così il controllo della moto e riportando i gravi danni indicati in citazione, dei quali domandava il risarcimento.”.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, non era stata raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro ed in particolare in ordine al coinvolgimento nel medesimo della vettura di colore grigio chiaro rimasta sconosciuta. L'unico elemento a sostegno della versione dei fatti indicata in citazione era la deposizione della testimone che Testimone_1 non poteva ritenersi attendibile. In particolare, lo stesso l'attore, nell'imminenza del sinistro, rendeva al personale dei carabinieri intervenuto la seguente dichiarazione:
“Non so neanche io come ho fatto a finire qui dentro”, senza fare alcun cenno all'asserita collisione con altro veicolo. A distanza di oltre due mesi dal sinistro, in data 6 giugno 2013, si era presentata alla stazione dei carabinieri di Ciciliano, e aveva dichiarato di avere assistito al sinistro ed in particolare di avere visto un'autovettura di colore grigio che avrebbe tagliato la curva, invadendo la corsia di marcia opposta (a suo parere) “sfiorando o appena toccando il motociclo”. La sentita all'udienza 17 febbraio 2015 dichiarava, invece, “che la vettura di Tes_1 colore grigio .. invadeva l'altra corsia e colpiva di striscio il motociclo”, talché entrambe le parti sinistre dei rispettivi veicoli erano venute in contatto”; dichiarava altresì di avere lasciato i propri recapiti “ad una donna che si era fermata per prestare soccorso” e di essersi successivamente allontanata per recarsi al lavoro. La narrazione contrastava anche con la versione resa dalla parte attrice, che aveva asserito (cfr. citazione) che tra i due veicoli non vi sarebbe stato contatto, posto che l'urto sarebbe avvenuto tra il gomito sinistro del e lo specchietto laterale Parte_1 dell'autovettura, nonché con la versione resa dallo stesso alle forze Parte_1 dell'ordine intervenute nell'imminenza del sinistro, nella quale non si faceva menzione alcuna della presenza dell'altra autovettura. I verbalizzanti non avevano in alcun modo fatto cenno, nella relazione di servizio, alla presenza della ul luogo del sinistro. Tes_1
L'appello non è fondato e deve essere respinto. Con una unica censura, diversamente articolata, è stata eccepita la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'erronea interpretazione e valutazione della dichiarazione testimoniale resa da Testimone_1
Il Giudice, secondo l'appellante, aveva errato nell'interpretare le risultanze istruttorie, essendo stata provata la circostanza che l'autovettura di colore grigio rimasta sconosciuta, aveva invaso la corsia opposta andando a collidere contro il motociclo facendolo finire fuori strada. Il motivo di doglianza va disatteso. Si legge nell'annotazione di servizio dei C.C. intervenuti sul posto alle ore 13,00 del 26 marzo 2013, che nell'incidente era rimasto coinvolto un solo motociclista identificato in il quale “presumibilmente era uscito di strada Parte_1 finendo sulla banchina, in particolare il centauro terminava all'interno di un chiusino dello scolo dell'acqua piovana”. Si dava, altresì, atto che sul posto era presente una signora che si prestava a dare assistenza;
che il manto stradale era bagnato e che al momento dell'accaduto era in atto un temporale con forte precipitazione. Circa la dinamica, i verbalizzanti riferivano che il al quale venivano chieste notizie Parte_1 circa l'accaduto dichiarava “Non so neanche io come ho fatto a finire qua dentro”. E' stato poi allegato il verbale delle sommarie informazioni rese, in data 6.6.2013 presso gli uffici dei C.C., da la quale, così come riportato Testimone_1 in sentenza, asseriva che, viaggiando dietro il motociclo, lo vedeva fare ad una curva una strana manovra, a suo parere perché era stato sfiorato o appena toccato da una autovettura di colore grigio (di cui non era in grado di indicare la targa, la marca e il modello), il cui conducente tagliava la curva e invadeva la corsia opposta percorsa da sé e dalla moto. Il motociclista perdeva il controllo e andava a finire in uno scolo di acque piovane. Le perplessità espresse dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste meritano piena condivisione. La scussa in qualità di teste ha dichiarato, infatti, di avere assistito al Tes_1 fatto in quanto si trovava a bordo della propria auto dietro il motociclo e di avere visto che la vettura di colore grigio, proveniente in senso contrario rispetto a quello di marcia del motociclo, invadeva l'altra corsia e colpiva di striscio il motociclo;
entrambe le parti sinistre dei rispettivi veicoli erano venute in contatto. La teste ha, poi, affermato di essersi fermata e, dovendo andare via per esigenze di lavoro, di avere lasciato i suoi recapiti ad una donna che si era fermata per prestare soccorso.
Appare, tuttavia, singolare che, a fronte di un sinistro che ha comportato lesioni fisiche di una certa entità con il coinvolgimento di una vettura allontanatasi dal posto, la on abbia atteso l'arrivo dei verbalizzanti poi intervenuti e che della Tes_1 sua presenza non abbiano fatto menzione i C.C. intervenuti. Correttamente, quindi, il Tribunale non ha dato rilevanza alle dichiarazioni rese dalla teste, che anzi ha reputato inattendibili, perché contraddette proprio da quanto riferito nell'imminenza del fatto dal , ovvero “Non so neanche io come ho Parte_1 fatto a finire qua dentro”, senza dunque menzionare la presenza di altro veicolo. Né appare convincente che tale affermazione dovrebbe essere interpretata come uno stato di incredulità ed incoscienza del determinato dalla gravità Parte_1 delle lesioni fisiche (cfr. pag. 9 appello). In primo luogo, l'osservazione del Giudice (cfr. pag. 2 della sentenza) che il non aveva riportato traumi cranici o perso Parte_1 conoscenza per effetto del sinistro, non è stata esplicitamente censurata;
per altro verso, la circostanza trova riscontro nella stessa cartella clinica di pronto soccorso, ove all'esame obiettivo il paziente viene descritto come “vigile, orientato nel tempo e nello spazio”. Del resto, appare pertinente e rilevante anche l'ulteriore considerazione di contrasto con quanto sempre riferito dall'attore (cfr. atto di citazione), che, piuttosto, a differenza della teste, ha escluso un contatto tra i veicoli narrando che invece lo sconosciuto, proveniente dal senso contrario di marcia, aveva invaso la sua corsia e lo aveva urtato con lo specchietto sul gomito sinistro. In conclusione, condivisa l'interpretazione delle risultanze istruttorie del Giudice primo, l'attore non ha dato prova, di cui era onerato, della presenza del veicolo rimasto sconosciuto. L'appello va, quindi, respinto. Le spese del presente grado vanno poste in capo alla parte appellante in ossequio al principio della soccombenza, in favore di e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo nella misura inferiore alla media dello scaglione, attesa la corrispondente complessità delle questioni affrontate, tolta la fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite la parte appellante, in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 124/2019 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Nardella) PARTE APPELLANTE E nella qualità d'Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1 per le Vittime della Strada (Avv. Giulia Adotti)
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 774/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 774/2018, ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le vittime, per ottenere la
[...] condanna al pagamento della somma di € 123.657,50, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 26 marzo 2013 per responsabilità del conducente di un veicolo allontanatosi dal luogo del sinistro;
ha posto le spese di lite e di ctu a carico della parte attrice;
ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza in ordine alla deposizione resa dalla teste Testimone_1
ha proposto appello e ha chiesto “ A- IN VIA PRINCIPALE Parte_1
E NEL MERITO 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto in ordine alla causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare, ex art. 283 e ss. Cda, la (già Controparte_1 Controparte_2
in qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le
[...]
Vittime della Strada, in persona del proprio l.r.p.t., al risarcimento in favore del sig.
dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati allo stesso a Parte_1 seguito dell'incidente di cui è causa, che si possono quantificare in Euro 123.657,50 il tutto oltre interessi ex art. 1284 c.c. (così come modificato ai sensi della Legge 162/2014), rivalutazione monetaria secondo i coefficienti ISTAT, ovvero, in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1 vittime della strada, costituitasi, ha domandato “nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto, per tutti Parte_1
i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con le conseguenze di Legge;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. “. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 18 gennaio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il presente giudizio (così come si narra in sentenza) è stato introdotto da
, nei confronti di (nella qualità) “esponendo Parte_1 Controparte_1 che in data 26.3.2013, mentre si trovava alla guida della moto Yamaha targata DD40903 percorrendo la via Empolitana in direzione Tivoli, veniva urtato sul gomito sinistro dallo specchietto laterale destro di un veicolo grigio chiaro rimasto sconosciuto, perdendo così il controllo della moto e riportando i gravi danni indicati in citazione, dei quali domandava il risarcimento.”.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, non era stata raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro ed in particolare in ordine al coinvolgimento nel medesimo della vettura di colore grigio chiaro rimasta sconosciuta. L'unico elemento a sostegno della versione dei fatti indicata in citazione era la deposizione della testimone che Testimone_1 non poteva ritenersi attendibile. In particolare, lo stesso l'attore, nell'imminenza del sinistro, rendeva al personale dei carabinieri intervenuto la seguente dichiarazione:
“Non so neanche io come ho fatto a finire qui dentro”, senza fare alcun cenno all'asserita collisione con altro veicolo. A distanza di oltre due mesi dal sinistro, in data 6 giugno 2013, si era presentata alla stazione dei carabinieri di Ciciliano, e aveva dichiarato di avere assistito al sinistro ed in particolare di avere visto un'autovettura di colore grigio che avrebbe tagliato la curva, invadendo la corsia di marcia opposta (a suo parere) “sfiorando o appena toccando il motociclo”. La sentita all'udienza 17 febbraio 2015 dichiarava, invece, “che la vettura di Tes_1 colore grigio .. invadeva l'altra corsia e colpiva di striscio il motociclo”, talché entrambe le parti sinistre dei rispettivi veicoli erano venute in contatto”; dichiarava altresì di avere lasciato i propri recapiti “ad una donna che si era fermata per prestare soccorso” e di essersi successivamente allontanata per recarsi al lavoro. La narrazione contrastava anche con la versione resa dalla parte attrice, che aveva asserito (cfr. citazione) che tra i due veicoli non vi sarebbe stato contatto, posto che l'urto sarebbe avvenuto tra il gomito sinistro del e lo specchietto laterale Parte_1 dell'autovettura, nonché con la versione resa dallo stesso alle forze Parte_1 dell'ordine intervenute nell'imminenza del sinistro, nella quale non si faceva menzione alcuna della presenza dell'altra autovettura. I verbalizzanti non avevano in alcun modo fatto cenno, nella relazione di servizio, alla presenza della ul luogo del sinistro. Tes_1
L'appello non è fondato e deve essere respinto. Con una unica censura, diversamente articolata, è stata eccepita la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'erronea interpretazione e valutazione della dichiarazione testimoniale resa da Testimone_1
Il Giudice, secondo l'appellante, aveva errato nell'interpretare le risultanze istruttorie, essendo stata provata la circostanza che l'autovettura di colore grigio rimasta sconosciuta, aveva invaso la corsia opposta andando a collidere contro il motociclo facendolo finire fuori strada. Il motivo di doglianza va disatteso. Si legge nell'annotazione di servizio dei C.C. intervenuti sul posto alle ore 13,00 del 26 marzo 2013, che nell'incidente era rimasto coinvolto un solo motociclista identificato in il quale “presumibilmente era uscito di strada Parte_1 finendo sulla banchina, in particolare il centauro terminava all'interno di un chiusino dello scolo dell'acqua piovana”. Si dava, altresì, atto che sul posto era presente una signora che si prestava a dare assistenza;
che il manto stradale era bagnato e che al momento dell'accaduto era in atto un temporale con forte precipitazione. Circa la dinamica, i verbalizzanti riferivano che il al quale venivano chieste notizie Parte_1 circa l'accaduto dichiarava “Non so neanche io come ho fatto a finire qua dentro”. E' stato poi allegato il verbale delle sommarie informazioni rese, in data 6.6.2013 presso gli uffici dei C.C., da la quale, così come riportato Testimone_1 in sentenza, asseriva che, viaggiando dietro il motociclo, lo vedeva fare ad una curva una strana manovra, a suo parere perché era stato sfiorato o appena toccato da una autovettura di colore grigio (di cui non era in grado di indicare la targa, la marca e il modello), il cui conducente tagliava la curva e invadeva la corsia opposta percorsa da sé e dalla moto. Il motociclista perdeva il controllo e andava a finire in uno scolo di acque piovane. Le perplessità espresse dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste meritano piena condivisione. La scussa in qualità di teste ha dichiarato, infatti, di avere assistito al Tes_1 fatto in quanto si trovava a bordo della propria auto dietro il motociclo e di avere visto che la vettura di colore grigio, proveniente in senso contrario rispetto a quello di marcia del motociclo, invadeva l'altra corsia e colpiva di striscio il motociclo;
entrambe le parti sinistre dei rispettivi veicoli erano venute in contatto. La teste ha, poi, affermato di essersi fermata e, dovendo andare via per esigenze di lavoro, di avere lasciato i suoi recapiti ad una donna che si era fermata per prestare soccorso.
Appare, tuttavia, singolare che, a fronte di un sinistro che ha comportato lesioni fisiche di una certa entità con il coinvolgimento di una vettura allontanatasi dal posto, la on abbia atteso l'arrivo dei verbalizzanti poi intervenuti e che della Tes_1 sua presenza non abbiano fatto menzione i C.C. intervenuti. Correttamente, quindi, il Tribunale non ha dato rilevanza alle dichiarazioni rese dalla teste, che anzi ha reputato inattendibili, perché contraddette proprio da quanto riferito nell'imminenza del fatto dal , ovvero “Non so neanche io come ho Parte_1 fatto a finire qua dentro”, senza dunque menzionare la presenza di altro veicolo. Né appare convincente che tale affermazione dovrebbe essere interpretata come uno stato di incredulità ed incoscienza del determinato dalla gravità Parte_1 delle lesioni fisiche (cfr. pag. 9 appello). In primo luogo, l'osservazione del Giudice (cfr. pag. 2 della sentenza) che il non aveva riportato traumi cranici o perso Parte_1 conoscenza per effetto del sinistro, non è stata esplicitamente censurata;
per altro verso, la circostanza trova riscontro nella stessa cartella clinica di pronto soccorso, ove all'esame obiettivo il paziente viene descritto come “vigile, orientato nel tempo e nello spazio”. Del resto, appare pertinente e rilevante anche l'ulteriore considerazione di contrasto con quanto sempre riferito dall'attore (cfr. atto di citazione), che, piuttosto, a differenza della teste, ha escluso un contatto tra i veicoli narrando che invece lo sconosciuto, proveniente dal senso contrario di marcia, aveva invaso la sua corsia e lo aveva urtato con lo specchietto sul gomito sinistro. In conclusione, condivisa l'interpretazione delle risultanze istruttorie del Giudice primo, l'attore non ha dato prova, di cui era onerato, della presenza del veicolo rimasto sconosciuto. L'appello va, quindi, respinto. Le spese del presente grado vanno poste in capo alla parte appellante in ossequio al principio della soccombenza, in favore di e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo nella misura inferiore alla media dello scaglione, attesa la corrispondente complessità delle questioni affrontate, tolta la fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite la parte appellante, in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino