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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 131/2023 del R.A.C.C. in data 18/01/2023, introdotta d a titolare dell'omonima IMPRESA INDIVIDUALE Parte_1
(P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Francesco Fersini e P.IVA_1
Paolo Polastri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Polastri in Cento (FE)
ATTRICE
c o n t r o in persona del sindaco protempore, con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. Alessandro Montanari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ferrara
CONVENUTO avente per oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 30/01/2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis:
- In via principale: per i suesposti motivi Accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del dell'ordinanza n.134 del 28 settembre 2018 recante il rigetto dell'istanza per la concessione del
Pag. 1 contributo per la ricostruzione post sisma dell'immobile di proprietà dell'attrice, nonché di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ovvero in subordine disapplicare i detti atti in ragione della loro illegittimità, invalidità ed inefficacia e per l'effetto: o
Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. ra
[...]
in qualità di titolare di omonima azienda agricola Parte_1
individuale, a percepire i contributi per la ricostruzione previsti post-sisma previsti dal D.L. 74/2012 e dalle Ordinanze Commissariali in misura pari ad Euro 344.388,52, e ordinare ai convenuti la riammissione dell'attore alle liste dei beneficiari, nonché condannare il convenuto al risarcimento per mancata rendita in misura pari ad Euro 10.000,00, oltre ad adeguamento prezzi in misura non inferiore al 30%, oltre ad Euro
15.000,00 per costi di trasporto e logistica materiali, attrezzature e prodotti da immobili più distanti, somme anche da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'attrice nei confronti del convenuto;
o Alternativamente: qualora le procedure si siano già concluse oppure risulti eccessivamente gravoso, in ragione della ristrettezza dei termini di conclusione delle opere la realizzazione delle stesse, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della sig.ra a percepire i Parte_1
contributi per la ricostruzione previsti post-sisma previsti dal D.L. 74/2012
e dalle Ordinanze Commissariali in misura pari ad Euro 344.388,52, ovvero nella minore o maggiore misura accertata in corso di causa come dovuta, oltre ad Euro 10.000,00 per mancata rendita, oltre ad Euro 15.000,00 annui per maggiori costi di logistica, oltre ad adeguamento prezzi in misura non inferiore al 30%, con condanna al risarcimento per equivalente delle dette somme, anche da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'attrice nei confronti dei convenuti;
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4% ed IVA, se dovuta . In via
Pag. 2 istruttoria: a) Procedere all'acquisizione del fascicolo telematico d'ufficio del procedimento a quo n. 963/2018 R.g. instaurato presso il
[...]
. b) Ammettersi CTU volta ad accertare la compatibilità CP_2
del progetto oggetto dell'istanza MUDE rigettata dalla convenuta con
l'atto impugnato alle normative emergenziali disciplinanti la spettanza degli stessi;
c) Ammettersi CTU per stabilire l'importo attuale dei costi per
l'esecuzione delle opere dedotte in computo metrico allegato alla domanda di contributo e per stabilire il valore di mercato di un immobile”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione: NEL MERITO: Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie in quanto non fondate e/o non provate nel loro preciso ammontare, sia nell'an che nel quantum. IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse l'esistenza di un danno effettivamente risarcibile, ridurre l'importo da liquidare iuxta alligata et probata da parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi in conformità al principio del cd. equo compenso in ossequio ai valori per scaglione di cui al D.M. 55/2014, con la maggiorazione del 30 ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per Controparte_3
l'accertamento del diritto ai contribuiti per la ricostruzione post sisma
(D.L. 74/2012), previa declaratoria di invalidità o disapplicazione del provvedimento amministrativo di parziale rigetto dell'istanza di concessione presentata dall'attrice nel settembre 2018.
A seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo, l'attrice ha riassunto il giudizio davanti all'intestato
Tribunale, evidenziando la peculiarità del caso in esame, in ragione del
Pag. 3 fatto che l'immobile destinatario del contributo fosse composto da due parti con destinazione d'uso differenti (una di civile abitazione, l'altra di magazzino agricolo).
Per tale ragione ha dato atto:
a) di aver proposto due separate istanze: una su piattaforma
“MUDE” per l'immobile ad uso abitativo, l'altra su piattaforma
“SFINGE” per il magazzino oggetto di accoglimento;
b) che con provvedimento ex art. 10 bis L. 241/90, il aveva CP_1
comunicato l'inammissibilità della domanda in virtù del fatto che erano state presentate due istanze differenti inerenti un compendio immobiliare strutturalmente unitario;
c) che, dopo le osservazioni, il Servizio per la Gestione Tecnica degli
Interventi di Ricostruzione presso la Regione CP_2
aveva consigliato l'istante di provvedere al deposito di un'unica domanda su piattaforma MUDE, rinunciando al contribuito ammesso su piattaforma SFINGE;
d) di aver accolto il suggerimento presentando nel maggio del 2017 un'unica istanza avente ad oggetto entrambe le unità immobiliari.
Il provvedimento oggetto di impugnativa è, quindi, quello reso ad esito dell'istruttoria della pratica “MUDE”, nella parte in cui ha respinto il contribuito limitatamente alla parte magazzino:
a) per violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 per omessa formulazione (e notifica) del preavviso di rigetto - seppure parziale - dell'istanza;
b) per violazione delle norme del D.L. 74/2012 e delle ordinanze
57/2012 e 86/2012 relative ai presupposti per la concessione del contributo e, in particolare, per la ritenuta assenza del requisito di “indispensabilità” dell'immobile per il fondo agricolo connesso;
Pag. 4 c) per essere l'ordinanza impugnata scarsamente istruita e motivata, oltre che in contraddizione con il precedente accoglimento del contribuito SFINGE in relazione alla parte di immobile a destinazione agricola, poi rinunciato su indicazione dello stesso ente per la riproposizione su piattaforma MUDE;
d) per violazione del legittimo affidamento della attrice, proprio in relazione al riconoscimento precedente ottenuto.
Per tali ragioni, ha chiesto l'accertamento del diritto alla percezione del contributo per euro 344.388,52, oltre al risarcimento dei danni prospettati.
Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
eccependo l'infondatezza delle argomentazioni avverse, riportandosi alle difese svolte davanti al Giudice Amministrativo e, in particolare:
a) quanto al primo motivo, trattandosi di SCIA e non di procedimento ad impulso di parte, in quanto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 10 bis L. 241/1990;
b) la correttezza della valutazione circa l'esclusione del requisito della “indispensabilità”, esplicitate chiaramente nel provvedimento impugnato;
c) la completezza della istruttoria svolta.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della nuova domanda di risarcimento del danno, estranea al giudizio amministrativo (e già formulabile in quella sede ex art. 30 C.p.a.), ritenuta ultronea rispetto alla stretta necessità di adeguamento della domanda posta in sede amministrativa al giudizio civilistico, ammesso dalla giurisprudenza nei casi di traslatio.
Alla prima udienza sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Pag. 5 Nella prima memoria la difesa del convenuto ha eccepito la CP_1
tardività della riassunzione ex artt. 11, 87 III comma e 105, II comma,
C.p.a., con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 307,
III comma, c.p.c., domanda poi non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
La difesa attorea, oltre a ribadire le proprie argomentazioni difensive di merito, ha rivendicato l'ammissibilità della domanda risarcitoria in quanto correlata all'oggetto del procedimento riassunto e, come tale, consequenziale alle domande proposte.
Successivamente, non ammesse le prove orali richieste e l'istanza ex art. 210 c.p.c. per l'acquisizione del fascicolo amministrativo, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminare per la risoluzione della controversia è la delineazione della corretta cornice normativa all'interno della quale inquadrare la complessa fattispecie in esame, riguardante il diritto all'erogazione di contribuiti post sisma di un complesso edilizio strutturalmente unitario, ma ontologicamente diviso, a causa della diversa finalità urbanistica
(abitativa e produttiva) degli edifici.
L'ausiliario del Giudice incaricato ha prospettato un “vuoto normativo”, posto che le ordinanze emanate in subiecta materia non contemplerebbero - né in via diretta, né in via combinata – la fattispecie.
L'oscurità del dato normativo si è in qualche modo palesata anche negli atteggiamenti della Pubblica Amministrazione, la quale, prima ha positivamente valutato l'istanza dell'attrice in relazione al magazzino nella c.d. pratica Sfinge, e poi operato una valutazione diametralmente opposta nella c.d. pratica Mude, indirizzando il comportamento della
Pag. 6 parte, indotta a rinunciare al contributo ottenuto, per presentare una domanda unitaria in relazione ai due fabbricati.
È evidente come siffatto modus operandi abbia ingenerato nel privato l'affidamento circa la probabilità - prossima alla certezza - di accoglimento dell'istanza ripresentata e in nulla differente rispetto alla precedente.
Fatte tali dovute premesse, il quadro giuridico da prendere in considerazione, richiamato anche dal CTU, è il seguente:
a) l'ordinanza n. 86/2012 (contenente i criteri e le modalità di assegnazione dei contribuiti per le unità ad uso abitativo) e, in particolare, l'art. 2, comma ter, che prevede che i soggetti istanti con riferimento ai “fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a […] debbono presentare istanza sulla presente ordinanza;
[..]“Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate”;
b) l'art. 4, VII comma dell'ordinanza citata (n. 86/2012), che esprime la necessita che tra gli allegati dell'istanza vi sia una
“perizia giurata”, dalla quale emerga il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico, qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1-ter dell'art. 2 cit.;
c) l'ordinanza 57/2012 (contenente i criteri e le modalità di assegnazione dei contribuiti per le unità ad uso produttivo) il cui art. 1, III comma prevede che “il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio
o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei
Pag. 7 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile.”
d) l'art. 2, I comma dell'ordinanza citata (57/2012) che afferma:
“presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.”
e) l'art 9, II e III comma dell'ordinanza in esame (57/2012) prescrive il contenuto delle perizie giurate da allegare all'istanza:
“Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero la quantificazione del danno subito, tenendo conto dello Tabelle di cui all'Allegato 2. III. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva
o il recupero a fini produttivi dell'immobile”;
f) l'art. 2, VII comma dell'ordinanza citata (57/2012), il quale, con una clausola di chiusura, prevede che “Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se
l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili”;
g) le linee guida emanate nel 2016 relative alle ordinanze 29,
51 e 86/2012, che, con riferimento ai “FABBRICATI RURALI
Pag. 8 STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA”, all'art. 16 prevedono che: “l'istruttoria delle domande presentate su piattaforma MUDE e relative agli edifici rurali delle imprese agricole” […] “dovrà essere condotta tenendo conto delle seguenti indicazioni: “3) La dimostrazione che gli edifici erano utilizzati dall'impresa agricola, nonché che il loro recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda, deve essere effettuata in base alla documentazione oggettiva e dettagliata presentata in perizia giurata e/o attraverso elementi presenti nell'anagrafe agricola e/o elementi oggettivi in possesso al Comune. In tale perizia devono anche essere indicati dove sono stati collocati i macchinari, le attrezzature e gli altri oggetti presenti negli edifici”.
Il Comune ha motivato il rigetto dell'istanza in relazione all'unità produttiva sulla scorta di quanto disposto dall'ordinanza 57/2012 e, in particolare, acclarando la mancanza dei “requisiti di cui agli articoli 1 comma 3 e art. 2 comma 1” in quanto l'immobile “non risulta indispensabile per la ripresa dell'attività agricola”.
Il provvedimento amministrativo argomenta sotto una duplice prospettiva, formale e sostanziale, legata alla mancanza di prova, nella relazione peritale giurata, della “necessità della porzione produttiva del fabbricato in oggetto ai fini della conduzione del fondo, mancando una correlazione chiara fra gli spazi disponibili nei vari fabbricati agricoli e la dotazione aziendale”.
Il CTU, ricostruita la vicenda fattuale e la cornice normativa, ha sottoposto all'attenzione del giudice e delle parti tre diverse soluzioni:
I) tesi 1 A): L'applicazione della sola normativa di cui all'ordinanza
57/2012 (quella propria delle unità produttive) senza la considerazione del comma VII dell'art.
2 - clausola di chiusura che, secondo l'interpretazione fattane dal CTU, porterebbe ad una
Pag. 9 applicazione esclusiva delle sole norme dell'ordinanza 86/2012 allorché l'immobile abbia una destinazione “mista”.
Tesi che consentirebbe di accogliere la domanda di parte attrice, dal momento che dalla documentazione allegata all'istanza, nel complesso esaminata, emerge concretamente che “gli interventi
(siano) finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva”, unico requisito richiesto dalla normativa.
II) Tesi 1 B) propone una lettura combinata delle norme delle due ordinanze, e delle citate linee guida, dalla quale discenderebbe il requisito della indispensabilità dell'intervento alla ripresa dell'attività produttiva, requisito che non sarebbe sostanzialmente stato dimostrato dall'istante attraverso la perizia giurata depositata.
Tesi che non consentirebbe di accogliere la domanda.
III) 2 propende per la sola applicazione dell'ordinanza 86/2012 Pt_2
(a causa dell'esclusione operata dall'art. 2, VII comma) e in particolare dei suoi articoli 2 comma I ter, e 4 comma VII in base ai quali deve emergere da una perizia giurata il solo nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico.
Tesi che consentirebbe di accogliere la domanda.
Ciò premesso e riscontrata una evidente opinabilità delle soluzioni interpretative che, si premette fin d'ora, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
La tesi n. 2 non è, ad avviso di questa autorità, condivisibile: cercando il significato del VII comma dell'art. 2 della ordinanza 57/2012 (“Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali
Pag. 10 relative ad altre tipologie di immobili”) deve, infatti, rilevarsi che la deroga al contenuto dell'art. 2 deve riferirsi ad un edificio a destinazione mista, ma connessa ad un contributo previsto da apposite ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.
Sebbene la disposizione non brilli per chiarezza, se la ratio della norma fosse stata quella di escludere tutti gli immobili colpiti dal sisma utilizzati in parte ad uso abitativo e in parte ad attività produttiva, sarebbe bastato il riferimento alla destinazione mista;
il richiamo ad altre ordinanze, dunque, per non essere pleonastico deve riferirsi ad immobili con specifiche tipologie, destinati ad essere disciplinati in toto da altre ordinanze.
In ogni caso, diversamente da quanto prospettato dall'ausiliario del
Giudice, il rilievo non è decisivo poiché la deroga opererebbe solo il relazione all'art. 2, mentre, nel caso di specie, il difetto formale riscontrato dalla amministrazione deriva dalla violazione dell'art. 9, III comma: “le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'immobile”.
Ciò posto, quanto sopra evidenziato è letteralmente confermato dall'art. 2 comma 1 ter della ordinanza 86/2012: “Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis [unità immobiliari interamente composte da immobili adibiti ad attività produttiva], fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i
Pag. 11 titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 3 è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate”.
Ne deriva che la perizia giurata deve contenere, tra gli altri elementi, e dimostrare anche la “stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero ai fini produttivi dell'immobile”.
Il fatto che l'art. 4, VII comma della ordinanza 86/2012 imponga quale requisito di attestazione della perizia giurata solo il nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico si giustifica all'evidenza dalla destinazione solo abitativa dell'immobile; la destinazione produttiva impone, invece,
l'ulteriore elemento dell'attestazione della funzionalità, attestazione che apparirebbe irrazionale richiedere nell'ipotesi di ristrutturazione di beni solo produttivi e non in quella avente ad oggetto beni immobili a destinazione mista, relativamente ai fabbricati destinati ad un utilizzo produttivo.
In questi termini, appare errato ed ultroneo l'utilizzo dell'aggettivo
“indispensabile”, requisito non previsto dalle fonti normative richiamate;
le linee guida delle ordinanze commissariali (29, 51 e 86 del 2012), non a caso, si esprimono in termini di necessità: “la dimostrazione che gli edifici erano utilizzati dall'impresa agricola nonché che il loro recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda, deve essere effettuata in base alla documentazione oggettiva e dettagliata presentata in perizia giurata e/o attraverso elementi presenti
Pag. 12 nell'anagrafe agricola e/o elementi oggettivi in possesso al Comune. In tale perizia devono anche essere indicati dove sono stati collocati i macchinari, le attrezzature e gli altri oggetti presenti negli edifici”.
In altri termini, la sinergica lettura delle due ordinanze impone di accertare se nella perizia giurata sia indicata e dimostrata la funzionalità dell'immobile all'uso produttivo per la ripresa dell'attività.
La perizia dell'arch. sul punto si limita ad affermare: Persona_1
“all'interno del magazzino agricolo che si andrà a ricostruire troveranno ricovero parte delle attrezzature utilizzate per le varie operazioni colturali
Con di proprietà dell , dettagliatamente descritte Parte_1
nell'allegata relazione redatta dall'Agronomo Branchini Antonio”.
La perizia giurata – la cui forma prescritta dalla legge è originata dalla necessità di far assumere le responsabilità giuridiche al professionista connesse alla eventuale mendacità di quanto ivi rappresentato – non indica, tuttavia, in alcun modo quali attrezzi agricoli in proprietà o disponibilità della azienda debbano esservi custoditi, quali invece vadano ricoverati negli altri immobili dell'azienda contigui, né in che modo ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività agricola (sul punto coglie nel segno quanto osservato dal Comune di Terre nel Reno nella comunicazione del 1 ottobre 2018: “Dal layout complessivo fornito ad integrazione si evince tra l'altro che l dispone di un numero Pt_3
consistente di immobili destinati a ricovero attrezzi (uno dei quali ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto) e che, comunque, nel complesso il ricovero delle dotazioni aziendali risulta ampiamente garantito dalle strutture esistenti, considerata anche la tipologia di coltura svolta sul fondo che prevede, come dichiarato nella perizia allegata, l'apporto di contoterzisti con propria attrezzatura”).
La manchevolezza è, dunque, sia formale, sia sostanziale e non può essere colmata attraverso la valorizzazione della relazione non giurata
Pag. 13 dell'agronomo ovvero dall'ulteriore documentazione depositata, in virtù del richiamo formale del III comma dell'art. 9 della ordinanza n.
57/2012.
Si tratta di una scelta normativa – sulla scorta dell'operazione ermeneutica sopra operata – non sindacabile dal Giudice.
La decisione assunta, d'altronde, si conforma ai precedenti in materia espressi dalla giustizia amministrativa (CdS 296/2018).
Ai fini della decisione sulle spese deve rappresentarsi:
a) la complessa ricostruzione normativa, sulla quale non si riscontra un orientamento della giurisprudenza civile sedimentato;
b) il comportamento ondivago della amministrazione che ha indotto la parte alla rinuncia al contributo ottenuto sulla piattaforma
Sfinge e ingenerato un legittimo affidamento sulla concessione del contributo Mude.
Ciò giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
131/2023 R.G.:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Ferrara, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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