Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 maggio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 2025 |
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Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 08/06/2010), n.13746 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente – Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere – Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere – Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere – Dott. MELIADO' Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 6893/2009 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2020, n. 7005Provvedimento: No 7005-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - RIC. CONTRO DECISIONI DI CAMILLA DI IASI -- Presidente Sezione - GIUDICI SPECIALI Ud. 02/07/2019 - -Presidente Sezione - ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ PU B.G.N. 4005 - Presidente Sezione B.G.N. 4974/2018 RAFFAELE FRASCA Rep. MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - си ADRIANA DORONZO - Consigliere - - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO -· Rel. Consigliere - ANTONELLO COSENTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4974-2018 proposto da: ASOLO HOSPITAL SERVICE S.P.A., …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2019, n. 23553Provvedimento: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2687-2018 proposto da: LA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato CARMINE FIERIMONTE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - DI LO UN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato CARMINE FIERIMONTE, che lo rappresenta e difende; ZI NO, NI IE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FUSILLO che li rappresenta e difende; - ricorrenti successivi - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2018, n. 8045Provvedimento: ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1701-2016 proposto da: DE PP TO, NI IN, OB AB, UB PP, AZ AR, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San Bernardo 101, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Terracciano, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baiamonti 25; - controricorrente - nonchè contro PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA BASILICATA; - intimato - avverso la sentenza n. 549/2015 della CORTE DEI CONTI - SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO, depositata I' 1/09/2015. Udita la relazione della causa …Leggi di più...
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- 4. Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2024, n. 2250Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TR SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 3 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 1334/2023 TRA , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 d'Epiro (CS) alla via Trieste n. 27 – C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Aldo Zagarese, ed elettivamente domiciliato in OR OS (CS) A.U. OS alla via Nazionale n.17, giusta procura in atti; RICORRENTE E Controparte_1 - Sede di Cosenza, in persona del per la [...] Controparte_2 Calabria, legale rappresentante pro - …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2184Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi Alla udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12537/2024 R.G. promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv.DE CESARE FRANCESCO Parte_1 LUIGI giusta procura in atti RICORRENTE contro : rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in CP_1 atti RESISTENTE OGGETTO: postumi invalidanti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 15.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' gli aveva riconosciuto il 16% di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di investimenti
- Art. 1.
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall' articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. (4)
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all' articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , alla sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. ((Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.)) (3) 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico- produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 10) che per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al presente articolo 1, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente art. 1 "nella parte in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))