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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1428/2023
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1428/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Ricci, Domenico Poerio e Concetta Nunnari
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Colabraro
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: lavoro subordinato - segretaria di studio
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professionale - retribuzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2023, l'Avv. ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. esponendo: Controparte_1
- che in data 28/09/2016 si iscriveva nel registro dei praticanti avvocati del Consiglio dell'Ordine di Catanzaro ed iniziava il prescritto periodo di praticantato forense presso lo studio dell'Avv. CP_1
[...]
- che la pratica si svolgeva in un clima di grande afflato che la rendeva disponibile a qualsiasi sacrificio, pur di essere apprezzata dalla titolare dello studio;
- che è in tale contesto che, terminata la pratica forense, accettava, dal 03/04/2018, di svolgere l'attività di segretaria, con la qualifica di impiegata d'ordine e con il seguente orario di lavoro: dalle 8.30 alle
20.30 (con pausa di 2 ore dalle 13.00 alle 15.00), dal lunedì al venerdì, ed il sabato sino alle 13.00;
- che, a fronte di tale attività lavorativa, non riceveva alcuna retribuzione e tanto in vista della preannunciata, imminente, formalizzazione del rapporto lavorativo;
- che, in realtà, la regolare assunzione avveniva soltanto in data
19/01/2020, ma alla illegittima condizione, prevista nella scrittura privata del 27/01/2020 (doc. n. 4 allegato al ricorso), del pagamento di
€ 750,00 mensili che la lavoratrice avrebbe dovuto prelevare dallo stipendio e versare in contanti alla SI.ra , nonostante Controparte_2
l'insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio;
- che, infatti, era la resistente ad avere un “debito morale” nei confronti della storica dipendente che, nonostante l'età (78 anni), continuava sia pure sporadicamente a collaborare con lo studio;
- che, nel contesto sopra delineato, ella prelevava dal proprio conto corrente, in contanti, la somma di € 750,00 che corrispondeva
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mensilmente alla SI.ra ; CP_2
- che allorquando, però, nel giugno 2021, l'ottantenne ex segretaria cessava qualsivoglia forma di collaborazione, la resistente pretese che l'importo di € 750,00 le venisse corrisposto, sempre in contanti;
- che il ritardo nella restituzione della somma, nel novembre del 2022, determinava una brusca reazione da parte della datrice di lavoro e, solo allora, decideva di rivolgersi alla CISL-FISASCAT a tutela dei propri diritti;
- che, ad ulteriore conferma del reale importo corrisposto, in un messaggio whatsapp del 18/11/2022 (doc. n. 6 allegato al ricorso), la titolare dello studio riteneva più che giusta la retribuzione di € 450,00
(corrispondente, appunto, alla somma stipendiale di € 1.200,00 dedotta la trattenuta di € 750,00) e tanto sul presupposto di inesistenti ed improvvisati suoi inadempimenti;
- che rassegnava le dimissioni per giusta causa (con decorrenza dal
20/12/2022);
- che non risultavano versati i contributi previdenziali dal 01/01/2021 al 30/11/2021.
1.1. La ricorrente ha quindi dedotto, in punto di diritto, la violazione dell'art. 36 Cost. e del CCNL per il personale dipendente degli studi professionali.
1.2. La ricorrente ha concluso chiedendo che la resistente venga condannata al pagamento dell'importo di € 88.983,12 o della somma maggiore o minore risultante di giustizia a titolo di corresponsione delle differenze retributive, dei ratei di 13ª e 14ª mensilità, di T.F.R. e delle ferie non godute per il periodo 03/04/2018 - 16/11/2022, oltre al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali, relativi all'anzidette differenze stipendiali, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ha altresì chiesto che venga ordinato alla resistente il versamento dei contributi previdenziali dovuti all'PS per l'attività lavorativa prestata dal 01/01/2021 al 30/11/2021.
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2. Si è costituita l'Avv. , la quale ha Controparte_1 dedotto:
- che dopo l'espletamento della pratica forense e fino all'assunzione come segretaria nel gennaio 2020, la ricorrente non aveva mai prestato attività in suo favore;
la ricorrente semmai, nel suo esclusivo interesse, aveva usufruito della sua esperienza e competenza per richiederle aiuto e pareri anche per attività convegnistiche organizzate dalla Pt_1 stessa, ma senza prestare attività in favore di quest'ultima, né presso il suo studio né da casa sua (come ha poi, in effetti, fatto da quando è stata regolarmente assunta);
- che dal momento della sua assunzione, tuttavia, la ricorrente non aveva mai lavorato (fisicamente) presso il suo studio, espletando il suo lavoro dalla propria abitazione (in Catanzaro, via Carlo V) e/o portando a compimento gli incombenti da espletare in Tribunale, Procura o altri uffici o per l'acquisto di valori bollati o cancelleria, e per un numero di ore certamente mai superiore a quelle concordate (ed anzi certamente inferiore, atteso le innumerevoli occasioni in cui la stessa risultava assolutamente irreperibile, accampando poi scuse di diversa natura);
- che il lavoro si concretizzava nella presa telefonica di appuntamenti, nella predisposizione di atti di segreteria come: invio p.e.c., telefonate, deposito telematico di atti, compilazione documenti, ecc.
- che la ricorrente si recava presso il suo studio esclusivamente per prendere fascicoli e documenti cartacei (qualora il tutto non fosse già completamente digitalizzato) e per riportarli in studio o per prendere i soldi per l'acquisto di cancelleria o valori bollati o per altre spese afferenti allo studio legale;
- che, pertanto, è destituita di fondamento (ed è falsa) la circostanza secondo la quale la ricorrente avrebbe svolto la propria attività, peraltro presso il suo studio, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:30 con pausa dalle 13:00 alle 15:00 e il sabato sino alle 13:00;
- che la ricorrente non aveva mai ricevuto un controllo in merito all'orario svolto, essendo libera di organizzarlo come meglio riteneva e
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nel limite dell'orario contrattualmente previsto, proprio per l'estrema fiducia riconosciutale;
- che, da ultimo, in data 17/11/2022, chiedeva alla ricorrente la restituzione di tutti i fascicoli e della penna per la firma digitale in suo possesso;
- che già per il passato vi è prova documentale del fatto che il lavoro della ricorrente veniva svolto da casa sua ovvero un messaggio whatsapp del 16/07/2022 dal quale emerge come la ricorrente si impegnasse a portare tutto il materiale in suo possesso, entro il giorno
28 del medesimo mese, cosa che non era stata fatta;
- che il materiale in possesso della veniva restituito mediante Pt_1 corriere solo in data 29/12/2022, con plico inviato dalla ricorrente in data 23/12/2022;
- che non ha mai estorto o richiesto denaro alla ricorrente (né 750,00 euro mensili né altro importo), né aveva mai chiesto alla ricorrente di darlo alla sig.ra o ad altri;
Controparte_2
- che mai aveva sottoscritto il documento 4 di controparte (scrittura privata del 27/01/2020) del quale disconosceva tanto il contenuto quanto la propria sottoscrizione;
- che gli estratti conto allegati dalla ricorrente non possono dimostrare che la stessa abbia mensilmente prelevato somme per poi darle alla o restituirle a lei;
CP_2
- che v'è solo la prova della regolare retribuzione da parte del datore di lavoro (bonifici in ingresso), nonché di prelievi di diversa entità e in diverse date, ma non certo del fatto che i soldi prelevati finissero nelle sue tasche o della . CP_2
2.1. La resistente ha concluso, pertanto, per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e, in via più gradata, ha chiesto che il quantum richiesto venga limitato al minore importo che risulterà di giustizia.
3. All'udienza del 22/10/2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), questo Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa
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della controversia (ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.), in forza della quale la resistente si sarebbe impegnata a corrispondere alla ricorrente, al solo fine di conciliare la controversia e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, la somma di € 6.000,00 a totale soddisfazione di ogni pretesa e domanda avanzata nel ricorso, nonché la somma ulteriore di € 2.000,00 (oltre accessori) a titolo di compensi professionali di avvocato.
3.1. Alla proposta aderiva solo la parte resistente Avv. (si CP_1 vedano le note di trattazione depositate in data 05/12/2024), mentre la parte ricorrente (Avv. non riferiva alcunché in merito alla citata Pt_1 proposta (si vedano le note depositate in data 09/12/2024).
3.2. La ricorrente depositava, invece (in data 04/11/2024), su autorizzazione di questo Giudice, n. 125 cartelle compresse (in formato
.zip) al fine di smentire le affermazioni della resistente secondo cui ella, dall'aprile 2018 al gennaio 2020 (ovvero fino all'assunzione come segretaria), non aveva mai prestato attività in suo favore né presso il suo studio né da casa sua.
Le cartelle compresse di cui sopra erano, infatti, relative - a dire della ricorrente - alle attività di segretaria (invio di p.e.c.) svolta nel 2018,
2019 e 2020 (oltre che negli anni 2021 e 2022) e dalle stesse si evince che l'attività veniva espletata anche in giorni festivi, di sabato e di domenica.
3.3. Con ordinanza resa nel verbale di udienza del 10/12/2024, veniva altresì disposto che la ricorrente provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'PS (sussistendo il litisconsorzio necessario in ragione della domanda di regolarizzazione dei versamenti contributivi previdenziali).
3.4. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, la ricorrente ha riferito di non aver provveduto all'integrazione del contraddittorio in quanto era stato accertato che, nelle more del giudizio, la resistente aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'PS per l'attività lavorativa prestata per il periodo dal
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01/01/2021 al 30/11/2021 (a tal fine è stato prodotto un nuovo estratto conto previdenziale).
4. Tanto premesso, il ricorso non merita di essere accolto, apparendo altresì superflua anche l'attività istruttoria richiesta dalla ricorrente.
5. Periodo di lavoro dal 03/04/2018 al 18/01/2020.
Secondo la prospettazione della ricorrente, terminato il praticantato forense, ella avrebbe lavorato, senza regolare assunzione, quale segretaria, presso lo UD legale della resistente (l'assunzione veniva, infatti, formalizzata - a suo dire - solo in data 19/01/2020 - doc. n. 3 allegato al ricorso).
Dal contratto si evince che la prestazione lavorativa era articolata su cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per 8 ore al giorno
(40 ore settimanali).
5.1. Rispetto a tale periodo, tuttavia, la ricorrente non ha dedotto, ancor prima che dimostrato, la natura subordinata del rapporto lavorativo che si sarebbe svolto nel citato arco temporale.
Come è noto, infatti, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione (art. 2094 cod. civ.), intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis:
Cass., Sez. Lav., n. 13858/2009; da ultimo, Cass., Sez. Lav., n.
11539/2020).
Anche più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che
«costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
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e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità […]» e che «ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646)» (Cass., Sez. Lav., ord.
n. 26138/2024).
5.2. Il ricorso si presenta, però, del tutto carente sotto il profilo allegatorio in ordine agli indici rivelatori della subordinazione
(sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed inserimento stabile nell'organizzazione aziendale), non essendovi alcun riferimento ad essi.
La giurisprudenza di legittimità ripartisce, d'altronde, espressamente l'onere probatorio (ex art. 2697 cod. civ.) avendo chiarito che «grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata» (così, Cass. n.
11937/2009).
La ricorrente si è, invece, limitata a chiedere di dimostrare, a mezzo prova testimoniale, che, dal 03/04/2018 al 16/11/2022 (e quindi anche per il periodo di lavoro asseritamente irregolare), ella “ha espletato la sua attività lavorativa come segretaria presso lo studio dell'Avv. CP_1
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dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì CP_1 al venerdì ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00” (si veda il capitolo di prova n. 1 formulato nel ricorso).
Orbene, tale capitolo, quand'anche confermato, non sarebbe stato però assolutamente sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che esso non è utile per desumere l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma - al limite - solo la presenza fisica della ricorrente presso lo studio legale.
5.3. Oltre a quanto appena osservato (che è, comunque, da solo, sufficiente ai fini del rigetto della domanda avuto riguardo al periodo in esame), si deve comunque rilevare che il complesso impianto difensivo e probatorio della ricorrente appare alquanto contraddittorio, proprio con riferimento alla dedotta presenza presso lo studio legale della resistente nel periodo in esame.
Come si è sopra precisato, la ricorrente ha prodotto (con due depositi eseguiti in data 04/11/2024) n. 125 cartelle compresse (file .zip) contenenti i messaggi di p.e.c. che ella avrebbe inviato nello svolgimento della sua attività lavorativa di segretaria. La ricorrente evidenzia che si tratta di attività espletate proprio nel periodo di lavoro irregolare ovvero negli anni 2018, 2019 e 2020 (oltre che negli anni
2021 e 2022).
In primo luogo, si deve rilevare che le p.e.c. prodotte, di per sé, non provano affatto anche il fatto ignoto ovvero che esse siano state predisposte ed inviate dalla ricorrente (e che esse siano quindi il frutto della sua attività lavorativa).
In ogni caso, laddove si volesse ipotizzare che le mail siano state davvero predisposte dalla ricorrente, proprio la disponibilità in capo alla medesima ricorrente di tali messaggi di p.e.c. dimostra, in realtà, che appare alquanto inverosimile che la stessa volgesse la sua attività
“presso” lo UD ID (come si vorrebbe dimostrare con la prova testimoniale), apparendo invece ben più plausibile e probabile che
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l'attività venisse svolta dalla sua abitazione e, comunque, fuori dallo studio legale (per come dedotto dalla resistente, seppur con riferimento al solo periodo di regolare assunzione).
È infatti noto che i messaggi di posta elettronica (inclusi quelli certificati) possono essere inviati, da qualsiasi luogo del pianeta (purché via sia una connessione a internet), attraverso una interfaccia web (c.d. webmail), fornita dal gestore di posta elettronica, che consente altresì di scaricare e salvare su una memoria locale (disco fisso o pen drive) tutti i messaggi inviati e ricevuti (comprese le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle p.e.c.).
Se, infatti, la ricorrente lavorava - per come dalla stessa dedotto -
“presso” lo studio legale, sarebbe stato davvero inspiegabile la ragione per la quale ella si sia creato un vero e proprio archivio personale delle p.e.c. inoltrate nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Appare, invece, più logico ipotizzare che la ricorrente (che aveva pacificamente le credenziali di accesso alla posta certificata della resistente), laddove abbia effettivamente prestato la sua attività nel periodo in questione, la abbia comunque espletata al di fuori dello studio legale (presumibilmente dalla sua abitazione), poiché solo ciò spiega la disponibilità dei messaggi di p.e.c. prodotti (che venivano presumibilmente scaricati tramite la webmail), anche a fini di archiviazione e di eventuale rendicontazione dell'attività espletata.
Il salvataggio dei messaggi di p.e.c. su un supporto personale effettuato “presso” lo studio della resistente sarebbe stata, invece, un'attività compiuta all'insaputa del datore di lavoro (e, forse, non proprio del tutto lecita).
D'altronde, la stessa ricorrente ha riferito che vi era “un clima di grande afflato” durante il periodo di pratica forense e che era in “tale contesto” che, terminata la pratica, ella avrebbe accettato di svolgere, dal 03/04/2018, l'attività di segretaria (pur senza una regolare assunzione).
Ora, siffatto “contesto”, allora del tutto privo di motivi di risentimento,
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rende davvero implausibile che la ricorrente, essendo presente - a suo dire - presso lo studio legale, si creasse, a futura memoria, un suo archivio personale della posta elettronica certificata inviata per conto del datore di lavoro, mentre proprio l'esistenza di tale archivio appare più coerente e conciliabile con un'attività comunque espletata al di fuori dello studio legale.
È poi appena il caso di precisare che la prova presuntiva (come sopra logicamente articolata) non è una prova di rango inferiore a quella testimoniale, sicché il giudice ben può dare priorità alla prova per presunzioni anziché a quella testimoniale e fondare la decisione sulla prima.
5.4. Altro aspetto che rende, poi, scarsamente verosimile la versione della ricorrente attiene alla totale mancanza di retribuzione (seppur in nero) in detto periodo.
Si tratta, infatti, di un periodo eccessivamente ampio, di un anno e dieci mesi circa, per i quali la ricorrente avrebbe lavorato gratuitamente, senza mai percepire alcunché, pur prestando - a suo dire - la sua attività per ben 54 ore e mezza alla settimana.
Ora, la promessa di una futura formalizzazione del rapporto lavorativo potrebbe, al più, spiegare, secondo l'id quod plerumque accidit, un rapporto non regolare solo per alcuni mesi e, comunque, sempre retribuiti, seppur “in nero”, ma non certo una prestazione a tempo pieno per quasi due anni e totalmente gratuita (senza retribuzione).
L'aspetto appena evidenziato rende, di per sé, poco credibile la versione della ricorrente.
6. Periodo dal 19/01/2020 al 16/11/2022.
Rispetto a questo secondo periodo, la ricorrente sostiene che dal suo stipendio, pari a € 1.200,00 mensili, avrebbe prelevato mensilmente la somma di € 750,00 che avrebbe poi consegnato, dapprima, alla SI.ra
(altra segretaria dello studio) e, successivamente, alla Controparte_2 stessa resistente, e che ciò sarebbe avvenuto in forza di un impegno assunto con una scrittura privata del 27/01/2020 (doc. n. 4 allegato al
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ricorso).
6.1. Orbene, parte resistente, costituitasi tempestivamente, ha però espressamente disconosciuto “tanto il contenuto quanto la propria sottoscrizione” presente in detta scrittura, asserendo di non aver “mai sottoscritto” il citato documento (si veda pag. 10 della memoria di costituzione).
6.2. Ne consegue che era onere della ricorrente chiedere, a questo punto, la verificazione della sottoscrizione, laddove avesse inteso avvalersi della scrittura disconosciuta (art. 216 cod. proc. civ.).
La ricorrente non ha però mai avanzato istanza di verificazione.
6.3. La Suprema Corte ha chiarito che «la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura
o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto» (Cass., Sez.
Un., n. 3086/2022).
Il documento in questione non è dunque utilizzabile ai fini del convincimento da parte del giudice.
6.4. Ne consegue che, essendo incontestato e documentato che lo stipendio veniva regolarmente accreditato sul conto corrente della ricorrente con bonifico permanente (doc. n. 13 allegato alla memoria di costituzione della resistente), risulta superato il motivo di ricorso relativo alla sufficienza ed adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.) ed al rispetto del CCNL di settore.
Tale motivo di ricorso si fondava, infatti, sul presupposto (ormai - come detto - superato) che la retribuzione mensile effettiva fosse pari a
€ 450,00 (stante la lamentata restituzione, in adempimento di detta scrittura privata, in contanti, di parte della retribuzione stessa in misura
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pari a € 750,00 mensili).
Si deve invece ritenere che la retribuzione corrisposta sia stata quella bonificata (€ 1.200,00 mensili), come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla stessa ricorrente (doc. n. 5 allegato al ricorso), mentre i prelievi di contante effettuati da “distributore automatico” o da
“sportello”, evidenziati in giallo in detti estratti conto, non sono idonei a dimostrare alcunché e men che meno che detti contanti fossero poi consegnati alla SI.ra oppure alla resistente. Peraltro, Controparte_2 molti dei prelievi ivi evidenziati non corrispondono neppure alla somma di € 750,00 (essendo evidenziati in giallo prelievi di importo pari, ad esempio, ad € 1.370,00, € 450,00, € 1.200,00, € 640,00, € 600,00, €
850,00, € 100,00, € 265,00 ecc.).
6.5. Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla base dell'audio whatsapp del 18/11/2022 prodotto dalla ricorrente che riproduce la voce della resistente (doc. n. 6 allegato al ricorso).
Innanzitutto, l'audio non appare essere completo, mancando la parte iniziale del messaggio.
Ma quand'anche (ragionando per assurdo) da esso si voglia ricavare una ammissione della resistente in ordine alla corresponsione di una retribuzione mensile di 450 euro, l'audio andrebbe comunque valutato in modo unitario e nella sua interezza e complessità.
Nello stesso audio la resistente lamenta, infatti, che la ricorrente non era mai stata presente nel suo studio legale per due anni, nel corso dei quali aveva sempre lavorato da casa negli orari e con le modalità a lei più confacenti.
Se così, quindi, stanno le cose, allora non si configurerebbe più neppure un rapporto di lavoro subordinato, ma - al limite - di natura parasubordinata (collaborazione coordinata e continuativa), sicché la richiesta di retribuzione sulla scorta del CCNL per i dipendenti degli studi professionali sarebbe, comunque, destituita di fondamento, non osservando la ricorrente un orario di lavoro verificabile da parte del datore di lavoro e utilizzando la stessa strumentazione informatica (ad
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esempio, personal computer) di sua proprietà (e, quindi, non messa a disposizione dal datore di lavoro) e risultando, in definitiva, del tutto destituito di fondamento l'assunto della sua presenza “presso” lo studio legale (su cui si fonda, d'altronde, la domanda di condanna).
La pretesa della ricorrente si fonderebbe, però, a questo punto, su una diversa causa petendi e su fatti costitutivi del tutto diversi da quelli articolati nel ricorso introduttivo.
6.6. Per le ragioni appena esposte, anche la prova testimoniale articolata in ricorso (cap. n. 3), finalizzata a dimostrare il versamento mensile, da parte della ricorrente, della somma di € 750,00, prima alla
Caracciolo e, poi alla resistente, appare del tutto irrilevante ai fini della decisione.
6.7. D'altronde, proprio in ordine alle modalità concrete di svolgimento del rapporto lavorativo, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto le diffide di parte resistente finalizzate a conseguire la restituzione, tra l'altro, dei documenti che la stessa deteneva in ragione dell'attività di segretaria svolta nel periodo in esame (si vedano i docc. nn. 1, 2 e 4 allegati alla memoria di costituzione).
La resistente ha altresì, prodotto, in data 24/10/2024, su autorizzazione di questo Giudice, un supporto informatico (CD) contenente il video relativo all'apertura del plico da ella ricevuto tramite corriere e spedito dalla ricorrente (si tratta, invero, di una scatola con all'interno due buste per acquisti in cui erano collocati i documenti) che conteneva, appunto, la documentazione restituita dalla (atti Pt_1 giudiziari, avvisi di ricevimento di raccomandate ecc.).
Si tratta di prove documentali di non poco conto.
Orbene, proprio la restituzione della predetta documentazione da parte della ricorrente a mezzo di un pacco postale è del tutto incompatibile con quanto la stessa avrebbe voluto dimostrare a mezzo della dedotta prova testimoniale (ovvero che la sua attività si svolgeva
“presso” lo studio della resistente), rendendo invece di plastica evidenza quanto dedotto da parte resistente ovvero che l'attività veniva
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effettivamente svolta al di fuori dello studio e in relativa autonomia.
Non vi era, infatti, ragione alcuna di trattenere la documentazione citata (e di doverla poi restituire) se l'attività si fosse svolta presso lo studio ove la ricorrente sarebbe stata per tutto il giorno (dalle 08:30 alla
20:30, salvo la pausa pranzo di 2 ore) ed avrebbe avuto a disposizione tutto ciò che le occorreva per eseguire i vari adempimenti a lei assegnati dalla titolare dello studio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore della resistente , che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 3.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1428/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Ricci, Domenico Poerio e Concetta Nunnari
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Colabraro
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: lavoro subordinato - segretaria di studio
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professionale - retribuzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2023, l'Avv. ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. esponendo: Controparte_1
- che in data 28/09/2016 si iscriveva nel registro dei praticanti avvocati del Consiglio dell'Ordine di Catanzaro ed iniziava il prescritto periodo di praticantato forense presso lo studio dell'Avv. CP_1
[...]
- che la pratica si svolgeva in un clima di grande afflato che la rendeva disponibile a qualsiasi sacrificio, pur di essere apprezzata dalla titolare dello studio;
- che è in tale contesto che, terminata la pratica forense, accettava, dal 03/04/2018, di svolgere l'attività di segretaria, con la qualifica di impiegata d'ordine e con il seguente orario di lavoro: dalle 8.30 alle
20.30 (con pausa di 2 ore dalle 13.00 alle 15.00), dal lunedì al venerdì, ed il sabato sino alle 13.00;
- che, a fronte di tale attività lavorativa, non riceveva alcuna retribuzione e tanto in vista della preannunciata, imminente, formalizzazione del rapporto lavorativo;
- che, in realtà, la regolare assunzione avveniva soltanto in data
19/01/2020, ma alla illegittima condizione, prevista nella scrittura privata del 27/01/2020 (doc. n. 4 allegato al ricorso), del pagamento di
€ 750,00 mensili che la lavoratrice avrebbe dovuto prelevare dallo stipendio e versare in contanti alla SI.ra , nonostante Controparte_2
l'insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio;
- che, infatti, era la resistente ad avere un “debito morale” nei confronti della storica dipendente che, nonostante l'età (78 anni), continuava sia pure sporadicamente a collaborare con lo studio;
- che, nel contesto sopra delineato, ella prelevava dal proprio conto corrente, in contanti, la somma di € 750,00 che corrispondeva
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mensilmente alla SI.ra ; CP_2
- che allorquando, però, nel giugno 2021, l'ottantenne ex segretaria cessava qualsivoglia forma di collaborazione, la resistente pretese che l'importo di € 750,00 le venisse corrisposto, sempre in contanti;
- che il ritardo nella restituzione della somma, nel novembre del 2022, determinava una brusca reazione da parte della datrice di lavoro e, solo allora, decideva di rivolgersi alla CISL-FISASCAT a tutela dei propri diritti;
- che, ad ulteriore conferma del reale importo corrisposto, in un messaggio whatsapp del 18/11/2022 (doc. n. 6 allegato al ricorso), la titolare dello studio riteneva più che giusta la retribuzione di € 450,00
(corrispondente, appunto, alla somma stipendiale di € 1.200,00 dedotta la trattenuta di € 750,00) e tanto sul presupposto di inesistenti ed improvvisati suoi inadempimenti;
- che rassegnava le dimissioni per giusta causa (con decorrenza dal
20/12/2022);
- che non risultavano versati i contributi previdenziali dal 01/01/2021 al 30/11/2021.
1.1. La ricorrente ha quindi dedotto, in punto di diritto, la violazione dell'art. 36 Cost. e del CCNL per il personale dipendente degli studi professionali.
1.2. La ricorrente ha concluso chiedendo che la resistente venga condannata al pagamento dell'importo di € 88.983,12 o della somma maggiore o minore risultante di giustizia a titolo di corresponsione delle differenze retributive, dei ratei di 13ª e 14ª mensilità, di T.F.R. e delle ferie non godute per il periodo 03/04/2018 - 16/11/2022, oltre al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali, relativi all'anzidette differenze stipendiali, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ha altresì chiesto che venga ordinato alla resistente il versamento dei contributi previdenziali dovuti all'PS per l'attività lavorativa prestata dal 01/01/2021 al 30/11/2021.
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2. Si è costituita l'Avv. , la quale ha Controparte_1 dedotto:
- che dopo l'espletamento della pratica forense e fino all'assunzione come segretaria nel gennaio 2020, la ricorrente non aveva mai prestato attività in suo favore;
la ricorrente semmai, nel suo esclusivo interesse, aveva usufruito della sua esperienza e competenza per richiederle aiuto e pareri anche per attività convegnistiche organizzate dalla Pt_1 stessa, ma senza prestare attività in favore di quest'ultima, né presso il suo studio né da casa sua (come ha poi, in effetti, fatto da quando è stata regolarmente assunta);
- che dal momento della sua assunzione, tuttavia, la ricorrente non aveva mai lavorato (fisicamente) presso il suo studio, espletando il suo lavoro dalla propria abitazione (in Catanzaro, via Carlo V) e/o portando a compimento gli incombenti da espletare in Tribunale, Procura o altri uffici o per l'acquisto di valori bollati o cancelleria, e per un numero di ore certamente mai superiore a quelle concordate (ed anzi certamente inferiore, atteso le innumerevoli occasioni in cui la stessa risultava assolutamente irreperibile, accampando poi scuse di diversa natura);
- che il lavoro si concretizzava nella presa telefonica di appuntamenti, nella predisposizione di atti di segreteria come: invio p.e.c., telefonate, deposito telematico di atti, compilazione documenti, ecc.
- che la ricorrente si recava presso il suo studio esclusivamente per prendere fascicoli e documenti cartacei (qualora il tutto non fosse già completamente digitalizzato) e per riportarli in studio o per prendere i soldi per l'acquisto di cancelleria o valori bollati o per altre spese afferenti allo studio legale;
- che, pertanto, è destituita di fondamento (ed è falsa) la circostanza secondo la quale la ricorrente avrebbe svolto la propria attività, peraltro presso il suo studio, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:30 con pausa dalle 13:00 alle 15:00 e il sabato sino alle 13:00;
- che la ricorrente non aveva mai ricevuto un controllo in merito all'orario svolto, essendo libera di organizzarlo come meglio riteneva e
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nel limite dell'orario contrattualmente previsto, proprio per l'estrema fiducia riconosciutale;
- che, da ultimo, in data 17/11/2022, chiedeva alla ricorrente la restituzione di tutti i fascicoli e della penna per la firma digitale in suo possesso;
- che già per il passato vi è prova documentale del fatto che il lavoro della ricorrente veniva svolto da casa sua ovvero un messaggio whatsapp del 16/07/2022 dal quale emerge come la ricorrente si impegnasse a portare tutto il materiale in suo possesso, entro il giorno
28 del medesimo mese, cosa che non era stata fatta;
- che il materiale in possesso della veniva restituito mediante Pt_1 corriere solo in data 29/12/2022, con plico inviato dalla ricorrente in data 23/12/2022;
- che non ha mai estorto o richiesto denaro alla ricorrente (né 750,00 euro mensili né altro importo), né aveva mai chiesto alla ricorrente di darlo alla sig.ra o ad altri;
Controparte_2
- che mai aveva sottoscritto il documento 4 di controparte (scrittura privata del 27/01/2020) del quale disconosceva tanto il contenuto quanto la propria sottoscrizione;
- che gli estratti conto allegati dalla ricorrente non possono dimostrare che la stessa abbia mensilmente prelevato somme per poi darle alla o restituirle a lei;
CP_2
- che v'è solo la prova della regolare retribuzione da parte del datore di lavoro (bonifici in ingresso), nonché di prelievi di diversa entità e in diverse date, ma non certo del fatto che i soldi prelevati finissero nelle sue tasche o della . CP_2
2.1. La resistente ha concluso, pertanto, per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e, in via più gradata, ha chiesto che il quantum richiesto venga limitato al minore importo che risulterà di giustizia.
3. All'udienza del 22/10/2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), questo Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa
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della controversia (ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.), in forza della quale la resistente si sarebbe impegnata a corrispondere alla ricorrente, al solo fine di conciliare la controversia e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, la somma di € 6.000,00 a totale soddisfazione di ogni pretesa e domanda avanzata nel ricorso, nonché la somma ulteriore di € 2.000,00 (oltre accessori) a titolo di compensi professionali di avvocato.
3.1. Alla proposta aderiva solo la parte resistente Avv. (si CP_1 vedano le note di trattazione depositate in data 05/12/2024), mentre la parte ricorrente (Avv. non riferiva alcunché in merito alla citata Pt_1 proposta (si vedano le note depositate in data 09/12/2024).
3.2. La ricorrente depositava, invece (in data 04/11/2024), su autorizzazione di questo Giudice, n. 125 cartelle compresse (in formato
.zip) al fine di smentire le affermazioni della resistente secondo cui ella, dall'aprile 2018 al gennaio 2020 (ovvero fino all'assunzione come segretaria), non aveva mai prestato attività in suo favore né presso il suo studio né da casa sua.
Le cartelle compresse di cui sopra erano, infatti, relative - a dire della ricorrente - alle attività di segretaria (invio di p.e.c.) svolta nel 2018,
2019 e 2020 (oltre che negli anni 2021 e 2022) e dalle stesse si evince che l'attività veniva espletata anche in giorni festivi, di sabato e di domenica.
3.3. Con ordinanza resa nel verbale di udienza del 10/12/2024, veniva altresì disposto che la ricorrente provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'PS (sussistendo il litisconsorzio necessario in ragione della domanda di regolarizzazione dei versamenti contributivi previdenziali).
3.4. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, la ricorrente ha riferito di non aver provveduto all'integrazione del contraddittorio in quanto era stato accertato che, nelle more del giudizio, la resistente aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'PS per l'attività lavorativa prestata per il periodo dal
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01/01/2021 al 30/11/2021 (a tal fine è stato prodotto un nuovo estratto conto previdenziale).
4. Tanto premesso, il ricorso non merita di essere accolto, apparendo altresì superflua anche l'attività istruttoria richiesta dalla ricorrente.
5. Periodo di lavoro dal 03/04/2018 al 18/01/2020.
Secondo la prospettazione della ricorrente, terminato il praticantato forense, ella avrebbe lavorato, senza regolare assunzione, quale segretaria, presso lo UD legale della resistente (l'assunzione veniva, infatti, formalizzata - a suo dire - solo in data 19/01/2020 - doc. n. 3 allegato al ricorso).
Dal contratto si evince che la prestazione lavorativa era articolata su cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per 8 ore al giorno
(40 ore settimanali).
5.1. Rispetto a tale periodo, tuttavia, la ricorrente non ha dedotto, ancor prima che dimostrato, la natura subordinata del rapporto lavorativo che si sarebbe svolto nel citato arco temporale.
Come è noto, infatti, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione (art. 2094 cod. civ.), intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis:
Cass., Sez. Lav., n. 13858/2009; da ultimo, Cass., Sez. Lav., n.
11539/2020).
Anche più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che
«costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
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e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità […]» e che «ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646)» (Cass., Sez. Lav., ord.
n. 26138/2024).
5.2. Il ricorso si presenta, però, del tutto carente sotto il profilo allegatorio in ordine agli indici rivelatori della subordinazione
(sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed inserimento stabile nell'organizzazione aziendale), non essendovi alcun riferimento ad essi.
La giurisprudenza di legittimità ripartisce, d'altronde, espressamente l'onere probatorio (ex art. 2697 cod. civ.) avendo chiarito che «grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata» (così, Cass. n.
11937/2009).
La ricorrente si è, invece, limitata a chiedere di dimostrare, a mezzo prova testimoniale, che, dal 03/04/2018 al 16/11/2022 (e quindi anche per il periodo di lavoro asseritamente irregolare), ella “ha espletato la sua attività lavorativa come segretaria presso lo studio dell'Avv. CP_1
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dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì CP_1 al venerdì ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00” (si veda il capitolo di prova n. 1 formulato nel ricorso).
Orbene, tale capitolo, quand'anche confermato, non sarebbe stato però assolutamente sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che esso non è utile per desumere l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma - al limite - solo la presenza fisica della ricorrente presso lo studio legale.
5.3. Oltre a quanto appena osservato (che è, comunque, da solo, sufficiente ai fini del rigetto della domanda avuto riguardo al periodo in esame), si deve comunque rilevare che il complesso impianto difensivo e probatorio della ricorrente appare alquanto contraddittorio, proprio con riferimento alla dedotta presenza presso lo studio legale della resistente nel periodo in esame.
Come si è sopra precisato, la ricorrente ha prodotto (con due depositi eseguiti in data 04/11/2024) n. 125 cartelle compresse (file .zip) contenenti i messaggi di p.e.c. che ella avrebbe inviato nello svolgimento della sua attività lavorativa di segretaria. La ricorrente evidenzia che si tratta di attività espletate proprio nel periodo di lavoro irregolare ovvero negli anni 2018, 2019 e 2020 (oltre che negli anni
2021 e 2022).
In primo luogo, si deve rilevare che le p.e.c. prodotte, di per sé, non provano affatto anche il fatto ignoto ovvero che esse siano state predisposte ed inviate dalla ricorrente (e che esse siano quindi il frutto della sua attività lavorativa).
In ogni caso, laddove si volesse ipotizzare che le mail siano state davvero predisposte dalla ricorrente, proprio la disponibilità in capo alla medesima ricorrente di tali messaggi di p.e.c. dimostra, in realtà, che appare alquanto inverosimile che la stessa volgesse la sua attività
“presso” lo UD ID (come si vorrebbe dimostrare con la prova testimoniale), apparendo invece ben più plausibile e probabile che
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l'attività venisse svolta dalla sua abitazione e, comunque, fuori dallo studio legale (per come dedotto dalla resistente, seppur con riferimento al solo periodo di regolare assunzione).
È infatti noto che i messaggi di posta elettronica (inclusi quelli certificati) possono essere inviati, da qualsiasi luogo del pianeta (purché via sia una connessione a internet), attraverso una interfaccia web (c.d. webmail), fornita dal gestore di posta elettronica, che consente altresì di scaricare e salvare su una memoria locale (disco fisso o pen drive) tutti i messaggi inviati e ricevuti (comprese le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle p.e.c.).
Se, infatti, la ricorrente lavorava - per come dalla stessa dedotto -
“presso” lo studio legale, sarebbe stato davvero inspiegabile la ragione per la quale ella si sia creato un vero e proprio archivio personale delle p.e.c. inoltrate nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Appare, invece, più logico ipotizzare che la ricorrente (che aveva pacificamente le credenziali di accesso alla posta certificata della resistente), laddove abbia effettivamente prestato la sua attività nel periodo in questione, la abbia comunque espletata al di fuori dello studio legale (presumibilmente dalla sua abitazione), poiché solo ciò spiega la disponibilità dei messaggi di p.e.c. prodotti (che venivano presumibilmente scaricati tramite la webmail), anche a fini di archiviazione e di eventuale rendicontazione dell'attività espletata.
Il salvataggio dei messaggi di p.e.c. su un supporto personale effettuato “presso” lo studio della resistente sarebbe stata, invece, un'attività compiuta all'insaputa del datore di lavoro (e, forse, non proprio del tutto lecita).
D'altronde, la stessa ricorrente ha riferito che vi era “un clima di grande afflato” durante il periodo di pratica forense e che era in “tale contesto” che, terminata la pratica, ella avrebbe accettato di svolgere, dal 03/04/2018, l'attività di segretaria (pur senza una regolare assunzione).
Ora, siffatto “contesto”, allora del tutto privo di motivi di risentimento,
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rende davvero implausibile che la ricorrente, essendo presente - a suo dire - presso lo studio legale, si creasse, a futura memoria, un suo archivio personale della posta elettronica certificata inviata per conto del datore di lavoro, mentre proprio l'esistenza di tale archivio appare più coerente e conciliabile con un'attività comunque espletata al di fuori dello studio legale.
È poi appena il caso di precisare che la prova presuntiva (come sopra logicamente articolata) non è una prova di rango inferiore a quella testimoniale, sicché il giudice ben può dare priorità alla prova per presunzioni anziché a quella testimoniale e fondare la decisione sulla prima.
5.4. Altro aspetto che rende, poi, scarsamente verosimile la versione della ricorrente attiene alla totale mancanza di retribuzione (seppur in nero) in detto periodo.
Si tratta, infatti, di un periodo eccessivamente ampio, di un anno e dieci mesi circa, per i quali la ricorrente avrebbe lavorato gratuitamente, senza mai percepire alcunché, pur prestando - a suo dire - la sua attività per ben 54 ore e mezza alla settimana.
Ora, la promessa di una futura formalizzazione del rapporto lavorativo potrebbe, al più, spiegare, secondo l'id quod plerumque accidit, un rapporto non regolare solo per alcuni mesi e, comunque, sempre retribuiti, seppur “in nero”, ma non certo una prestazione a tempo pieno per quasi due anni e totalmente gratuita (senza retribuzione).
L'aspetto appena evidenziato rende, di per sé, poco credibile la versione della ricorrente.
6. Periodo dal 19/01/2020 al 16/11/2022.
Rispetto a questo secondo periodo, la ricorrente sostiene che dal suo stipendio, pari a € 1.200,00 mensili, avrebbe prelevato mensilmente la somma di € 750,00 che avrebbe poi consegnato, dapprima, alla SI.ra
(altra segretaria dello studio) e, successivamente, alla Controparte_2 stessa resistente, e che ciò sarebbe avvenuto in forza di un impegno assunto con una scrittura privata del 27/01/2020 (doc. n. 4 allegato al
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ricorso).
6.1. Orbene, parte resistente, costituitasi tempestivamente, ha però espressamente disconosciuto “tanto il contenuto quanto la propria sottoscrizione” presente in detta scrittura, asserendo di non aver “mai sottoscritto” il citato documento (si veda pag. 10 della memoria di costituzione).
6.2. Ne consegue che era onere della ricorrente chiedere, a questo punto, la verificazione della sottoscrizione, laddove avesse inteso avvalersi della scrittura disconosciuta (art. 216 cod. proc. civ.).
La ricorrente non ha però mai avanzato istanza di verificazione.
6.3. La Suprema Corte ha chiarito che «la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura
o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto» (Cass., Sez.
Un., n. 3086/2022).
Il documento in questione non è dunque utilizzabile ai fini del convincimento da parte del giudice.
6.4. Ne consegue che, essendo incontestato e documentato che lo stipendio veniva regolarmente accreditato sul conto corrente della ricorrente con bonifico permanente (doc. n. 13 allegato alla memoria di costituzione della resistente), risulta superato il motivo di ricorso relativo alla sufficienza ed adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.) ed al rispetto del CCNL di settore.
Tale motivo di ricorso si fondava, infatti, sul presupposto (ormai - come detto - superato) che la retribuzione mensile effettiva fosse pari a
€ 450,00 (stante la lamentata restituzione, in adempimento di detta scrittura privata, in contanti, di parte della retribuzione stessa in misura
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pari a € 750,00 mensili).
Si deve invece ritenere che la retribuzione corrisposta sia stata quella bonificata (€ 1.200,00 mensili), come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla stessa ricorrente (doc. n. 5 allegato al ricorso), mentre i prelievi di contante effettuati da “distributore automatico” o da
“sportello”, evidenziati in giallo in detti estratti conto, non sono idonei a dimostrare alcunché e men che meno che detti contanti fossero poi consegnati alla SI.ra oppure alla resistente. Peraltro, Controparte_2 molti dei prelievi ivi evidenziati non corrispondono neppure alla somma di € 750,00 (essendo evidenziati in giallo prelievi di importo pari, ad esempio, ad € 1.370,00, € 450,00, € 1.200,00, € 640,00, € 600,00, €
850,00, € 100,00, € 265,00 ecc.).
6.5. Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla base dell'audio whatsapp del 18/11/2022 prodotto dalla ricorrente che riproduce la voce della resistente (doc. n. 6 allegato al ricorso).
Innanzitutto, l'audio non appare essere completo, mancando la parte iniziale del messaggio.
Ma quand'anche (ragionando per assurdo) da esso si voglia ricavare una ammissione della resistente in ordine alla corresponsione di una retribuzione mensile di 450 euro, l'audio andrebbe comunque valutato in modo unitario e nella sua interezza e complessità.
Nello stesso audio la resistente lamenta, infatti, che la ricorrente non era mai stata presente nel suo studio legale per due anni, nel corso dei quali aveva sempre lavorato da casa negli orari e con le modalità a lei più confacenti.
Se così, quindi, stanno le cose, allora non si configurerebbe più neppure un rapporto di lavoro subordinato, ma - al limite - di natura parasubordinata (collaborazione coordinata e continuativa), sicché la richiesta di retribuzione sulla scorta del CCNL per i dipendenti degli studi professionali sarebbe, comunque, destituita di fondamento, non osservando la ricorrente un orario di lavoro verificabile da parte del datore di lavoro e utilizzando la stessa strumentazione informatica (ad
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esempio, personal computer) di sua proprietà (e, quindi, non messa a disposizione dal datore di lavoro) e risultando, in definitiva, del tutto destituito di fondamento l'assunto della sua presenza “presso” lo studio legale (su cui si fonda, d'altronde, la domanda di condanna).
La pretesa della ricorrente si fonderebbe, però, a questo punto, su una diversa causa petendi e su fatti costitutivi del tutto diversi da quelli articolati nel ricorso introduttivo.
6.6. Per le ragioni appena esposte, anche la prova testimoniale articolata in ricorso (cap. n. 3), finalizzata a dimostrare il versamento mensile, da parte della ricorrente, della somma di € 750,00, prima alla
Caracciolo e, poi alla resistente, appare del tutto irrilevante ai fini della decisione.
6.7. D'altronde, proprio in ordine alle modalità concrete di svolgimento del rapporto lavorativo, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto le diffide di parte resistente finalizzate a conseguire la restituzione, tra l'altro, dei documenti che la stessa deteneva in ragione dell'attività di segretaria svolta nel periodo in esame (si vedano i docc. nn. 1, 2 e 4 allegati alla memoria di costituzione).
La resistente ha altresì, prodotto, in data 24/10/2024, su autorizzazione di questo Giudice, un supporto informatico (CD) contenente il video relativo all'apertura del plico da ella ricevuto tramite corriere e spedito dalla ricorrente (si tratta, invero, di una scatola con all'interno due buste per acquisti in cui erano collocati i documenti) che conteneva, appunto, la documentazione restituita dalla (atti Pt_1 giudiziari, avvisi di ricevimento di raccomandate ecc.).
Si tratta di prove documentali di non poco conto.
Orbene, proprio la restituzione della predetta documentazione da parte della ricorrente a mezzo di un pacco postale è del tutto incompatibile con quanto la stessa avrebbe voluto dimostrare a mezzo della dedotta prova testimoniale (ovvero che la sua attività si svolgeva
“presso” lo studio della resistente), rendendo invece di plastica evidenza quanto dedotto da parte resistente ovvero che l'attività veniva
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effettivamente svolta al di fuori dello studio e in relativa autonomia.
Non vi era, infatti, ragione alcuna di trattenere la documentazione citata (e di doverla poi restituire) se l'attività si fosse svolta presso lo studio ove la ricorrente sarebbe stata per tutto il giorno (dalle 08:30 alla
20:30, salvo la pausa pranzo di 2 ore) ed avrebbe avuto a disposizione tutto ciò che le occorreva per eseguire i vari adempimenti a lei assegnati dalla titolare dello studio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore della resistente , che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 3.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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