Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955.