Art. 3.
L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:
((a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio)) (2) (4) (5) (6)
b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 aprile 1976, n. 221 ha disposto (con l'art. 2) che la misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall' articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e' elevata a lire cinquanta.
Ha, inoltre, disposto (con l'art. 3) che "Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall' articolo 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 , ha validita' annuale". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall' art. 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e rideterminata dall' art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221 , e' elevata a lire 150 al litro". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall' articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e da ultimo rideterminata dall' articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , e' elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1 giugno 1987". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La misura di L. 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1' novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall' articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , e' elevata a L. 450 al litro".
L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:
((a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio)) (2) (4) (5) (6)
b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 aprile 1976, n. 221 ha disposto (con l'art. 2) che la misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall' articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e' elevata a lire cinquanta.
Ha, inoltre, disposto (con l'art. 3) che "Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall' articolo 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 , ha validita' annuale". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall' art. 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e rideterminata dall' art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221 , e' elevata a lire 150 al litro". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall' articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e da ultimo rideterminata dall' articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , e' elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1 giugno 1987". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La misura di L. 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1' novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall' articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , e' elevata a L. 450 al litro".