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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53312 / 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giordano ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Ferdinando Paoletti n.
24
ATTRICE nei confronti di
(ora , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Spalla,
Mario Araneo e Gianmarco Panaia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Risorgimento n. 10
CONVENUTA
e di
(già Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4
difesa dagli avvocati Francesca Rolla, Andrea Atteritano e Silvia Lolli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza Venezia n. 11
CONVENUTA
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: contratto assicurativo.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, evocava in giudizio Parte_1 [...]
(già ) e (già Controparte_3 Controparte_5 CP_1 [...]
) e, premesso che era una società con sede in Irlanda CP_6 CP_3
ammessa, nel territorio della Repubblica Italiana, all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazioni di servizi per il ramo III, che CP_1
era una società iscritta alla sezione A del registro Unico degli intermediari ex art. 109
D.Lgs. 209/2005, che parte attrice nel 2011 svolgeva l'attività di impiegata nel settore dei servizi sociali e veniva contattata da parte di promotori finanziari riconducibili ad incaricati da di distribuire polizze unit linked denominate “La CP_1 CP_3
Signature Bond Plus”, che le caratteristiche della polizza erano rappresentate in una brochure diffusa al pubblico, che la compilava il modulo di proposta e Pt_1
versava il premio di € 25.000,00 tramite assegno n. 2131674227-07, che la
Compagnia attivava la polizza n. 136309G, che la documentazione contrattuale rilasciata alla contraente erano le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica, che il valore della polizza “La Signature Bond Plus” risultava collegato all'andamento di fondi con sede alle Bermuda, e precisamente al fondo GLOBAL
QUALITY SELECTION e al fondo GO GLOBAL OPPORTUNITY, che la gestione degli investimenti era affidata ad un gestore esterno la OV AG (società con sede in Svizzera) indicata vincolativamente dalla stessa Compagnia, che a partire dal 2015
con comunicazioni diffuse tramite il proprio sito web annunciava che non CP_3
Pagina 2 era più possibile dare corso alle richiesta di riscatto delle polizze in quanto entrambi i fondi sopra citati erano affetti da problemi di liquidità, che l'ultima comunicazione avveniva in data 27.11.2017 ma che, contattata per le vie brevi, la Compagnia confermava che le attività oggetto di investimento erano irrimediabilmente dissolte e prive di valore, che la vicenda si inseriva in un più ampio contesto che aveva coinvolto un numero elevatissimo di risparmiatori per il quale erano in corso - come è emerso nell'ottobre 2021 - indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano per il sospetto di frode e irregolarità nei confronti dei clienti, che quindi parte attrice lamentava di essere vittima di pratiche scorrette da parte della
Compagnia e dell'intermediario che avevano dato corso ad operazioni surrettizie di raccolta di risparmio in attività inconsistenti ed illiquide e che e la CP_3
non avevano effettuato alcuna verifica sull'affidabilità del soggetto CP_1
incaricato della gestione degli investimenti trascurando ogni obbligo informativo gravante sui professionisti nell'ambito finanziario – assicurativo e per di più dichiarava che la OV presentava un concreto interesse a orientare l'investimento dei contraenti verso i fondi sopra citati in quanto coinvolta nella gestione e nella proprietà delle attività ad essi sottostanti, come da relazione elaborata nel 2016 dalla società di revisione che aveva fornito informazioni sull'assetto e sulla CP_7
gestione dei fondi, che da ultimo negava la reale copertura del rischio demografico da parte della polizza sottoscritta e dichiarava di aver anche tentato la negoziazione assistita ma che la procedura aveva avuto esito negativo, chiedeva, pertanto, di accertare che la condotta di e costituiva una pratica scorretta CP_3 CP_1
ovvero inadempimento delle obbligazioni di diligente esecuzione della prestazione ovvero configurava un'ipotesi di responsabilità civile (precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale) e per l'effetto ne chiedeva la condanna, in solido, a risarcire a parte attrice il danno subito pari ad € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio negando la natura finanziaria della polizza CP_1
sottoscritta dalla con conseguente inapplicabilità delle norme del T.U.F. e Pt_1
Pagina 3 del regolamento Consob n. 16190/2007 e comunque eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di parte ricorrente non essendo incorso alcun rapporto contrattuale tra la ricorrente e la , l'ormai intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale (e anche decennale) della pretesa della e, nel Pt_1
merito, l'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti avendo svolto con lealtà e diligenza i compiti affidatigli dall'intermediario. In via riconvenzionale, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa e rigetto di CP_3
ogni domanda nei propri confronti o la condanna della stessa a CP_3
tenerla indenne e a manlevarla di quanto condannata a pagare a parte attrice, anche ai sensi dell'art.2041 cc.
In particolare evidenziava che la controparte negoziale della CP_1 Pt_1
era esclusivamente in quanto aveva provveduto a predisporre tutta la CP_3
documentazione precontrattuale relativa alla polizza ed il premio assicurativo le era stato corrisposto direttamente dalla evidenziando che l'intermediazione Pt_1
della polizza era stata svolta da oggi cancellata dal registro delle Parte_2
imprese. Pertanto si dichiarava del tutto estranea ai rapporti negoziali e contabili intercorsi tra la ricorrente ed evidenziava che si era CP_3 CP_3
Part avvalsa, oltre che della , anche del broker assicurativo A1 Broker e che i due broker - che intermediavano i prodotti assicurativi in Italia - CP_3
potevano avvalersi anche di collaboratori di altre società, tra cui quelli di a CP_1
cui, dietro riconoscimento di una provvigione, consegnavano la documentazione precontrattuale e contrattuale preparata direttamente da e fornivano CP_3
le relative istruzioni: pertanto l'attività di intermediazione restava comunque in capo alle due società sopra indicate che erano le uniche responsabili. Riconosceva che nella documentazione consegnata già era indicata la OV come CP_3
gestore dei fondi in cui sarebbero stati investiti i premi versati. Chiedeva, comunque, la conversione del rito nelle forme ordinarie stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
Pagina 4 Con riferimento alla polizza sottoscritta da parte ricorrente evidenziava che era stata
Part emessa l'08.01.2012 con l'intermediazione di e con la collaborazione di CP_8
Part
subagente di che aveva consegnato al subagente tutta la
[...] CP_1
documentazione precontrattuale predisposta da che la CP_3 Pt_1
prima della sottoscrizione della polizza aveva ricevuto le condizioni generali di contratto e le schede sintetiche con le informazioni generali e specifiche dichiarando Part espressamente di averne compreso il relativo contenuto, che la , dopo aver verificato l'adeguatezza delle informazioni raccolte e la completezza della documentazione allegata, inviava il modulo di proposta ad e che poi CP_3
quest'ultima, dopo ulteriori verifiche, la accettava ed emetteva il certificato di assicurazione, riconoscendo quindi il corretto adempimento di tutti i preliminari obblighi informativi in favore della ricorrente prima della sottoscrizione della polizza assicurativa. Negava, poi, di aver svolto alcun ruolo rispetto alla scelta dei fondi in cui investire il premio assicurativo della ricorrente di cui, infine, invocava la scarsa diligenza da valutare ex art. 1227 cc, avendo avuto un lungo periodo di tempo per valutare la bontà della proposta prima della conclusione del contratto e comunque avendo la possibilità – non esercitata – di riscatto. Individuava, infine, in € 1.230,00 - importo percepito per la polizza sottoscritta dalla ricorrente – l'importo massimo di un'eventuale condanna nei suoi confronti pena l'ingiustificato arricchimento della
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare l'intervenuta CP_3
prescrizione del diritto della ricorrente e la carenza di legittimazione passiva, in via principale di dichiarare l'inammissibilità o infondatezza della domanda della in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento anche parziale Pt_1
della domanda, di ridurre la domanda ex art. 1227 cc, di condannare direttamente la con cui era stata stipulata la polizza o di condannarla in manleva, in CP_3
ulteriore subordine di limitare la propria condanna all'importo di € 1.230,00 e, in ulteriore subordine, di dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 cc nei confronti di in ogni caso con vittoria di spese. Nella memoria CP_3
istruttoria ex art. 171 ter, n. 1, cpc, depositata a seguito del mutamento del rito,
Pagina 5 chiedeva anche il rigetto della domanda formulata da nei propri CP_3
confronti.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_3 Controparte_3
la domanda e chiedendone il rigetto, previo mutamento del rito. In particolare deduceva di essere carente di legittimazione passiva, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di parte attrice, e comunque l'infondatezza della domanda in base all'insussistenza degli obblighi asseritamente violati, all'inapplicabilità della normativa invocata trattandosi di strumenti assicurativi e non finanziari e alla sua totale estraneità alle irregolarità contestate delle quali avrebbero dovuto rispondere, casomai, gli intermediari e l'Asset Manager di cui chiedeva la chiamata in giudizio, proponendo altresì domanda riconvenzionale nei confronti dell'altra convenuta in giudizio . Rilevava altresì la mancanza di CP_1
diligenza della stessa parte attrice.
Poneva in rilievo il suo ruolo di solo emittente della polizza e come esclusivamente gli intermediari assicurativi avevano avuto contatti con la clientela, che solo l'Asset
Manager aveva potuto selezionare gli attivi in cui investire con conseguente esonero di ogni responsabilità della stessa, che in polizza era previsto, addirittura in più punti, che non erano garantiti né la restituzione del capitale né rendimenti minimi, che era previsto il diritto di recesso e che la contraente aveva dichiarato di aver ricevuto e compreso la documentazione, che quindi era ben consapevole del rischio assunto in merito all'assenza di garanzie di restituzione del premio e/o di rendimenti minimi avendo altresì scelto la Linea di Investimento “Premium Income” a grado di rischio
“medio-alto”. In corso di contratto aveva tenuto una condotta CP_3
improntata a buona fede e trasparenza inviando le informazioni e i resoconti di polizza e non appena avuta notizia dei problemi di liquidità aveva informato la ricorrente (lettera del 21.07.2014 e successive informative versate in atti), provvedendo anche ad eseguire un parziale riscatto per € 1.187,50 mentre era rimasta inevasa la richiesta di riscatto totale presentata nel gennaio 2020 per illiquidità dei fondi. Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale/preliminare in rito, di disporre la
Pagina 6 conversione del rito ex art. 281-duodecies c.p.c. per le ragioni in atto;
in via pregiudiziale/preliminare nel merito, di rigettare le domande della in Pt_1
accoglimento delle eccezioni pregiudiziali/preliminari di carenza di legittimazione/titolarità passiva di e prescrizione dei diritti azionati;
CP_3
in via principale nel merito di rigettare tutte le domande proposte dalla Ricorrente, in via principale e subordinata, nei confronti di Controparte_3
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per le ragioni in
[...]
atto; in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande della Sig.ra – e previo Pt_1
eventuale differimento dell'udienza ex artt. 167 e 269 e 281-undecies c.p.c., se la chiamata in causa di fosse ritenuta necessaria - accertare e dichiarare, CP_1
per i motivi in atto, la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, condannarla CP_1
al pagamento di qualsiasi importo eventualmente dovuto in favore della Sig.ra ovvero in subordine, al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_3
, a titolo di risarcimento, di ogni e qualsiasi somma che
[...]
quest'ultima fosse costretta a corrispondere alla Sig.ra previo differimento Pt_1
dell'udienza ex artt. 167, 269 e 281-undecies c.p.c. consentire la chiamata in causa di
OV A.G. e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande della accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1
esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società rispetto alla gestione del
Fondo Personale connesso alla Polizza per cui è causa e agli addebiti mossi dalla ricorrente, e per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi importo eventualmente dovuto in favore della stessa ovvero, in subordine, al pagamento in favore di , a titolo di manleva e/o Controparte_3
risarcimento danni, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere alla in ragione di tale responsabilità; con vittoria delle spese di lite. Pt_1
La causa, rigettata l'istanza di chiamata del terzo anche per esigenze di celerità del giudizio e disposto il mutamento del rito vista la complessità della lite, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'acquisizione di copia del fascicolo della
Pagina 7 Procura della Repubblica di Verona e l'escussione di un solo testimone, avendo questo giudice rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla convenuta in quanto vertente su circostanze da provare CP_1
documentalmente, decisione che alla luce delle reiterate richieste si conferma, come conferma le ordinanze di rigetto delle chiamate di terzo. All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. Successivamente, in data 28.02.2025, è stata depositata un'istanza dai procuratori di parte convenuta (già CP_2 CP_1
) in cui comunicavano che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 38/2025,
[...]
aveva posto la suindicata società in liquidazione giudiziale e chiedendo l'adozione di eventuali provvedimenti. Tuttavia questo giudice rilevato che la suddetta sentenza ai sensi dell'art. 49 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza produce i suoi effetti tra le parti dalla data della sua pubblicazione e per i terzi dal successivo momento in cui è annotata nel registro delle imprese e preso atto che la sentenza che ha posto in liquidazione giudiziale la è stata pubblicata in data CP_2
20.02.2025, e quindi successivamente alla rimessione della causa in decisione con il rito Cartabia, avvenuta in data 11.02.2025, ha rigettato l'istanza, ritenendo di non dover adottare alcun provvedimento.
In via preliminare in merito all'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le parti convenute si rileva come la stessa sia infondata;
infatti le doglianze di parte attrice sono in parte relative alla formazione del consenso (carenza di informazioni e cattiva scelta di OV quale gestore dell'investimento) e quindi, secondo questo giudice, da ricondurre ad una responsabilità precontrattuale delle parti convenute ex artt. 1337 e 1338 c.c., da ricomprendersi nella responsabilità di tipo contrattuale da
"contatto sociale qualificato", dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art.1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc (Cass. civ. sez. I n.
14188/2016) e in parte ad una responsabilità propriamente contrattuale (e cioè successiva alla formazione del consenso e relativa allo svolgimento del rapporto
Pagina 8 contrattuale) relativa al mancato controllo del conflitto di interessi denunciato dalla con applicazione, quindi, in entrambi i casi, del termine decennale di Pt_1
prescrizione ex art. 2946 cc. La prescrizione, tuttavia, non inizia a decorrere né dalla data della proposta (29.12.2011) né dalla data di emissione della polizza (08.02.2012) ma, in applicazione dell'art. 2935 cc secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dal momento in cui comunicata l'illiquidità del fondo (cfr. lettera del 21.07.2014) l'attrice ha approfondito sul piano tecnico – giuridico la natura del prodotto acquistato. Tenuto conto che l'incontro di mediazione, a cui entrambe le controparti hanno partecipato (sia pur con esito negativo), è stato tenuto in data 23.05.2023, è evidente che la prescrizione non è decorsa.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, anche stavolta, da entrambe le parti del giudizio, trattandosi in realtà di deduzioni inerenti alla titolarità del diritto sostanziale controverso da esaminarsi unitamente al merito della controversia (Cass. Civ. S.U. 2016 n. 2951). In base alla prospettazione attorea proprio ad e alla vengono imputati, direttamente CP_3 CP_1
o indirettamente, gli inadempimenti divenuti oggetto delle doglianze attoree: sarà poi da verificare la questione - che deve essere esaminata sul piano sostanziale di merito - se davvero e/o la erano estranee ai fatti di causa, come CP_3 CP_9
dalle stesse affermato sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Occorre in primo luogo individuare la natura della polizza sottoscritta dalla Pt_1
essendovi contrasto tra le parti.
Per meglio comprendere la portata della polizza si ritiene utile ripercorrere brevemente la normativa formatasi al riguardo. Come è noto l'art. 1882 c.c. definisce
“assicurazione” quel contratto con il quale “l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Negli anni, a tali contratti se ne sono affiancati altri di origine anglosassone nei quali, sebbene inquadrati nel ramo vita, la prestazione
Pagina 9 dovuta dall'assicuratore non è determinata nel quantum al momento della stipulazione del contratto ma è commisurata al valore di una entità di riferimento suscettibile di un andamento variabile nel tempo. Tali polizze si differenziano a seconda del parametro di riferimento cui sono collegate le prestazioni dell'assicuratore, tra polizze unit linked e polizze index linked (distinzione basata ora sull'art. 41 del Codice delle assicurazioni private, che ha raccolto la disposizione prima contenuta nell'art. 30, II co., del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174). In dettaglio, mentre le polizze unit linked sono indicizzate al rendimento di un fondo di investimento, per quelle index linked la prestazione dell'assicuratore è determinata in rapporto al valore di un indice azionario o di un altro parametro di riferimento, ragione questa che porta a ritenere queste ultime polizze ad alto contenuto speculativo.
Le polizze linked, prima dell'introduzione del codice delle assicurazioni, sono state regolamentate nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 174/1995 - che ha recepito la
Direttiva 92/96/CEE e nel quale sono richiamate proprio le assicurazioni di cui ai rami I e II (sulla durata della vita umana nonché di natalità e nuzialità) “connesse con fondi di investimento”, vale a dire alle polizze unit linked - dove all'art. 30 viene fatto riferimento alle prestazioni dell'assicuratore “direttamente collegate ad un indice azionario od altro valore di riferimento”, ed all'art. 109 viene imposto alle imprese assicuratrici di fornire al contraente, per iscritto, sia in fase precontrattuale che durante “la vigenza” del contratto, le informazioni indicate rispettivamente ai punti A
e B dell'allegato II dello stesso decreto. La complessità strutturale di dette polizze e l'incertezza del loro valore al termine del contratto hanno indotto l' ad CP_10
emanare numerose circolari con le quali è stata prescritta, ai fini della qualificazione quale prodotto assicurativo, la necessaria presenza del c.d. rischio demografico
(principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente, non possono essere qualificate come assicurazioni sulla durata della vita umana, e, quindi, non possono essere incluse nel ramo I, quelle polizze le cui condizioni contrattuali sono articolate in modo tale da rendere, di fatto, l'entità e l'effettiva erogazione delle prestazioni del tutto indipendenti dalla durata della vita
Pagina 10 dell'assicurato.
Disciplina di questi prodotti assicurativi si rinviene anche nel TUF dove l'art. 25 bis, con riferimento ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, dispone l'applicabilità delle regole contenute negli artt. 21, 23, 30, comma IX, e 34. Ulteriori norme si rinvengono nel D.Lgs. n. 164/2007, che ha recepito la direttiva MIFID
2004/39/CE, e nel Regolamento intermediari adottato dalla CONSOB che dedica il libro VI proprio alla “distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”. Infine, per quanto concerne l'onere della prova vale evidenziare come l'art. 178 cod. ass. private recepisca la regola, già contenuta nell'art. 23 del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria, dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi in cui si chiede il risarcimento dei danni subiti dai contraenti dei soli prodotti assicurativi dei rami III e V.
Sotto l'aspetto giurisprudenziale, i giudici di merito in diverse pronunce hanno affermato che le polizze unit linked, offrendo una garanzia parziale, non possono essere qualificate come prodotti puramente assicurativi ma costituiscono prodotti a componente mista, assicurativa e finanziaria, e precisato che non può definirsi
"polizza vita" un contratto che preveda un investimento finanziario non finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale. Per aversi una funzione di tutela previdenziale e, quindi, per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve infatti prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale, dato che la previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata (Tribunale Parma I, 10 agosto 2010, n. 1107; sulla stessa linea Trib. Trani, 11 marzo 2008, Trib. Salerno, 7 luglio 2009; Trib. Milano, 12 febbraio 2010; Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009).
Anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 21022 del
26.7.2024, dopo aver richiamato la normativa nazionale e comunitaria ha ritenuto che
“… un contratto non va qualificato "assicurazione" sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La
Pagina 11 qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale …. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genus omogeneo. Sotto la denominazione "unit-linked" o " index- linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
con capitale garantito (Sez. 1 -, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024). Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non basta per qualificare quel contratto come "assicurazione", in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.
1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d'una somma di denaro a fronte d'un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come
"assicurazione sulla vita", pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio;
né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base
Pagina 12 statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un "rischio demografico". Questo non consiste - al contrario di quanto deduce la ricorrente - semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte.
Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione
d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro.”. In difetto dei requisiti sopra richiamati il contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita, ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa (Cass. sez. III, ord. n. 10333/2018). Dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “performance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto, ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte
(Cass. sez. III, ord. n.6319/19).
Per quanto concerne il caso concreto non è in dubbio la riconducibilità del contratto di cui si discute nell'alveo dei contratti unit linked, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno, e non in quello
“tradizionale” di cui all'art. 1882 c.c. con il quale l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero. Infatti, utilizzando a
Pagina 13 fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, è chiaro che la causa nettamente prevalente del contratto per cui è causa non coincide con quella tipica del contratto di assicurazione. Analizzando nel dettaglio le caratteristiche del prodotto contenute all'interno della scheda informativa e delle condizioni di assicurazione emerge invero, come sopra rilevato, che alcuna somma a titolo di indennizzo sarebbe stata garantita né sarebbe stato garantito il rimborso del capitale versato, come indiscutibilmente si ricava dalle condizioni generali versate in atti.
Alla luce delle clausole in questione, risulta evidente che, qualunque fosse la data di decesso dell'assicurato ovvero di riscatto della polizza, il valore della prestazione della società assicuratrice sarebbe stato determinato unicamente sulla scorta del valore delle quote, che rappresentano la linea di investimento, con la concreta possibilità che, in caso di andamento negativo dell' investimento, la compagnia pagasse una somma nettamente inferiore a quella investita nei limiti della garanzia minima dell'1% dei premi versati, non più esigibile in caso di decesso dopo il 75° anno di età; tale, quindi, da far ritenere che alcun concreto rischio demografico fosse stato assunto in concreto dalla società di assicurazioni.
Il contratto intercorso con la deve pertanto ritenersi di natura finanziaria e Pt_1
non assicurativa, con ogni conseguenza in ordine ai doveri di informativa.
Nel caso concreto, deve rilevarsi come in atti siano state versate sia le condizioni generali di contratto sia la scheda sintetica che effettivamente non sono particolarmente chiare nel descrivere la polizza e nell'indicare che non erano garantiti né la restituzione del capitale né rendimenti minimi e quindi non sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di investimenti finanziari.
Il teste , escusso all'udienza del 17.09.2024, che ha fatto Controparte_8
sottoscrivere la polizza per conto della e che è anche il padre CP_3
dell'attuale parte attrice, ha dichiarato di averle spiegato la polizza e di averle consegnato tutta la documentazione;
così infatti dichiarava all'udienza del
17.09.2024: “Si è vero, ho spiegato ed illustrato a mia figlia i prodotti Pt_1
Pagina 14 assicurativi, ed ho consegnato sia il prospetto informativo che le condizioni generali.
Ho consegnato anche copia del contratto firmato. Alla luce dei documenti che mi si mostrano preciso che quello che ho chiamato prospetto informativo è denominata formalmente scheda sintetica”. Tuttavia ha negato di aver sottoposto a parte attrice apposito questionario per l'acquisizione del profilo di rischio e di aver verificato la sua conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti nonché la sua propensione al rischio, così infatti ha dichiarato: “No, non ho effettuato alcuna profilatura della cliente perché il relativo modulo non mi è stato dato dalla , CP_1
IFB o Hansard, non era inserito nella documentazione che ho consegnato perché non mi era stato fornito” e nessun questionario è stato prodotto in giudizio.
E' evidente, pertanto, che parte attrice ha sottoscritto il solo modulo di proposta in cui sono riportate le sue generalità, l'indicazione della professione svolta (impiegata nel settore dei servizi sociali), la fonte del premio da investire (reddito), il reddito annuo lordo (€ 50.000,00) e l'importo del premio (pari ad € 25.000,00) senza alcuna effettiva verifica della sua conoscenza degli strumenti finanziari né della sua propensione al rischio, non essendo tali informazioni desumibili dagli scarni dati raccolti e per le quali si rendeva invece necessario acquisire tutte quelle altre informazioni indispensabili per una corretta profilatura del cliente-investitore contenuta in apposito documento.
Se da un lato è pacifico che la fase di intermediazione, che ha preceduto la conclusione del contratto, è stata condotta da soggetti ( ) diversi e distinti CP_1
dall'emittente, quest'ultima non può ritenersi esonerata dalla responsabilità che deriva dall'inadempiuta attività informativa, svolta da soggetti dalla stessa scelti ed incaricati di promuovere il prodotto sul territorio nazionale e quindi in una posizione ausiliaria rispetto alla CP_3
Deve conseguentemente essere dichiarata la nullità della polizza e di tale nullità dovranno risponderne, in solido, sia l'emittente della polizza, che CP_3
non ha provveduto a predisporre apposito modulo e trasmetterlo agli intermediari sia la che ha svolto l'attività di intermediazione per la sottoscrizione della CP_1
Pagina 15 polizza “La Signature Bond Plus” n. 136309G da parte di (cfr. Parte_1
modulo di proposta, allegato n. 1 di , dove viene indicata come CP_1
Distributore/Intermediario assicurativo autorizzato e dichiarazione testimoniale di che ha curato l'interlocuzione con l'attrice e che all'epoca dei fatti Controparte_8
collaborava con ); nessuna negligenza può poi essere imputata a parte CP_1
attrice solo dedotta (in modo peraltro generico) ma non provata.
All'esito dell'istruttoria rimane invece indimostrata la negligenza di CP_3
in merito al controllo di una corretta gestione dell'investimento da parte della
OV e l'asserito conflitto di interessi della stessa con i fondi in cui aveva impiegato l'importo ricevuto a titolo di premio.
E' stato, infatti, solo provato che la OV era l'unico gestore possibile e che era stata individuata direttamente dalla OV ma non possono assurgere a rango di prova né le indagini di polizia giudiziaria che emergono dal fascicolo della Procura della Repubblica di Verona né la relazione di che, sia pur autorevole, rimane CP_7
una relazione effettuata fuori dal processo e dalle sue regole di contraddittorio e garanzia.
Come noto la declaratoria della nullità di un contratto fa venir meno, con effetto ex tunc, la giustificazione causale degli “spostamenti patrimoniali” intervenuti in esecuzione dello stesso, con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione di quanto versato. avrà diritto quindi di ottenere da entrambi i convenuti, in Parte_1
solido tra loro, il pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di data di pagamento del premio. Deve essere, infatti, respinta la domanda di rivalutazione monetaria del suddetto importo, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa.
Attesa la ritenuta responsabilità solidale dei convenuti, non si esaminano le domande riconvenzionali svolte reciprocamente da entrambi i convenuti né la domanda svolta da ex art. 2041cc. CP_11
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 147/2022, così come modificato, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
Pagina 16
P.Q.M
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la nullità della polizza n. 136309G stipulata da con Parte_1
tramite l'intermediazione di Controparte_3 [...]
(ora per le motivazioni di cui in CP_1 Controparte_2
narrativa e per l'effetto condanna Controparte_3
e (ora ), in solido tra loro,
[...] CP_1 Controparte_2
alla restituzione a parte attrice del premio pagato di € 25.000,00 oltre agli interessi legali dalla data di pagamento della rata di premio fino al soddisfo;
- condanna e (ora Controparte_3 CP_1
in liquidazione), in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a CP_2
che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per Parte_1
compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
Roma, 04.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53312 / 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giordano ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Ferdinando Paoletti n.
24
ATTRICE nei confronti di
(ora , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Spalla,
Mario Araneo e Gianmarco Panaia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Risorgimento n. 10
CONVENUTA
e di
(già Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4
difesa dagli avvocati Francesca Rolla, Andrea Atteritano e Silvia Lolli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza Venezia n. 11
CONVENUTA
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: contratto assicurativo.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, evocava in giudizio Parte_1 [...]
(già ) e (già Controparte_3 Controparte_5 CP_1 [...]
) e, premesso che era una società con sede in Irlanda CP_6 CP_3
ammessa, nel territorio della Repubblica Italiana, all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazioni di servizi per il ramo III, che CP_1
era una società iscritta alla sezione A del registro Unico degli intermediari ex art. 109
D.Lgs. 209/2005, che parte attrice nel 2011 svolgeva l'attività di impiegata nel settore dei servizi sociali e veniva contattata da parte di promotori finanziari riconducibili ad incaricati da di distribuire polizze unit linked denominate “La CP_1 CP_3
Signature Bond Plus”, che le caratteristiche della polizza erano rappresentate in una brochure diffusa al pubblico, che la compilava il modulo di proposta e Pt_1
versava il premio di € 25.000,00 tramite assegno n. 2131674227-07, che la
Compagnia attivava la polizza n. 136309G, che la documentazione contrattuale rilasciata alla contraente erano le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica, che il valore della polizza “La Signature Bond Plus” risultava collegato all'andamento di fondi con sede alle Bermuda, e precisamente al fondo GLOBAL
QUALITY SELECTION e al fondo GO GLOBAL OPPORTUNITY, che la gestione degli investimenti era affidata ad un gestore esterno la OV AG (società con sede in Svizzera) indicata vincolativamente dalla stessa Compagnia, che a partire dal 2015
con comunicazioni diffuse tramite il proprio sito web annunciava che non CP_3
Pagina 2 era più possibile dare corso alle richiesta di riscatto delle polizze in quanto entrambi i fondi sopra citati erano affetti da problemi di liquidità, che l'ultima comunicazione avveniva in data 27.11.2017 ma che, contattata per le vie brevi, la Compagnia confermava che le attività oggetto di investimento erano irrimediabilmente dissolte e prive di valore, che la vicenda si inseriva in un più ampio contesto che aveva coinvolto un numero elevatissimo di risparmiatori per il quale erano in corso - come è emerso nell'ottobre 2021 - indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano per il sospetto di frode e irregolarità nei confronti dei clienti, che quindi parte attrice lamentava di essere vittima di pratiche scorrette da parte della
Compagnia e dell'intermediario che avevano dato corso ad operazioni surrettizie di raccolta di risparmio in attività inconsistenti ed illiquide e che e la CP_3
non avevano effettuato alcuna verifica sull'affidabilità del soggetto CP_1
incaricato della gestione degli investimenti trascurando ogni obbligo informativo gravante sui professionisti nell'ambito finanziario – assicurativo e per di più dichiarava che la OV presentava un concreto interesse a orientare l'investimento dei contraenti verso i fondi sopra citati in quanto coinvolta nella gestione e nella proprietà delle attività ad essi sottostanti, come da relazione elaborata nel 2016 dalla società di revisione che aveva fornito informazioni sull'assetto e sulla CP_7
gestione dei fondi, che da ultimo negava la reale copertura del rischio demografico da parte della polizza sottoscritta e dichiarava di aver anche tentato la negoziazione assistita ma che la procedura aveva avuto esito negativo, chiedeva, pertanto, di accertare che la condotta di e costituiva una pratica scorretta CP_3 CP_1
ovvero inadempimento delle obbligazioni di diligente esecuzione della prestazione ovvero configurava un'ipotesi di responsabilità civile (precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale) e per l'effetto ne chiedeva la condanna, in solido, a risarcire a parte attrice il danno subito pari ad € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio negando la natura finanziaria della polizza CP_1
sottoscritta dalla con conseguente inapplicabilità delle norme del T.U.F. e Pt_1
Pagina 3 del regolamento Consob n. 16190/2007 e comunque eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di parte ricorrente non essendo incorso alcun rapporto contrattuale tra la ricorrente e la , l'ormai intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale (e anche decennale) della pretesa della e, nel Pt_1
merito, l'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti avendo svolto con lealtà e diligenza i compiti affidatigli dall'intermediario. In via riconvenzionale, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa e rigetto di CP_3
ogni domanda nei propri confronti o la condanna della stessa a CP_3
tenerla indenne e a manlevarla di quanto condannata a pagare a parte attrice, anche ai sensi dell'art.2041 cc.
In particolare evidenziava che la controparte negoziale della CP_1 Pt_1
era esclusivamente in quanto aveva provveduto a predisporre tutta la CP_3
documentazione precontrattuale relativa alla polizza ed il premio assicurativo le era stato corrisposto direttamente dalla evidenziando che l'intermediazione Pt_1
della polizza era stata svolta da oggi cancellata dal registro delle Parte_2
imprese. Pertanto si dichiarava del tutto estranea ai rapporti negoziali e contabili intercorsi tra la ricorrente ed evidenziava che si era CP_3 CP_3
Part avvalsa, oltre che della , anche del broker assicurativo A1 Broker e che i due broker - che intermediavano i prodotti assicurativi in Italia - CP_3
potevano avvalersi anche di collaboratori di altre società, tra cui quelli di a CP_1
cui, dietro riconoscimento di una provvigione, consegnavano la documentazione precontrattuale e contrattuale preparata direttamente da e fornivano CP_3
le relative istruzioni: pertanto l'attività di intermediazione restava comunque in capo alle due società sopra indicate che erano le uniche responsabili. Riconosceva che nella documentazione consegnata già era indicata la OV come CP_3
gestore dei fondi in cui sarebbero stati investiti i premi versati. Chiedeva, comunque, la conversione del rito nelle forme ordinarie stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
Pagina 4 Con riferimento alla polizza sottoscritta da parte ricorrente evidenziava che era stata
Part emessa l'08.01.2012 con l'intermediazione di e con la collaborazione di CP_8
Part
subagente di che aveva consegnato al subagente tutta la
[...] CP_1
documentazione precontrattuale predisposta da che la CP_3 Pt_1
prima della sottoscrizione della polizza aveva ricevuto le condizioni generali di contratto e le schede sintetiche con le informazioni generali e specifiche dichiarando Part espressamente di averne compreso il relativo contenuto, che la , dopo aver verificato l'adeguatezza delle informazioni raccolte e la completezza della documentazione allegata, inviava il modulo di proposta ad e che poi CP_3
quest'ultima, dopo ulteriori verifiche, la accettava ed emetteva il certificato di assicurazione, riconoscendo quindi il corretto adempimento di tutti i preliminari obblighi informativi in favore della ricorrente prima della sottoscrizione della polizza assicurativa. Negava, poi, di aver svolto alcun ruolo rispetto alla scelta dei fondi in cui investire il premio assicurativo della ricorrente di cui, infine, invocava la scarsa diligenza da valutare ex art. 1227 cc, avendo avuto un lungo periodo di tempo per valutare la bontà della proposta prima della conclusione del contratto e comunque avendo la possibilità – non esercitata – di riscatto. Individuava, infine, in € 1.230,00 - importo percepito per la polizza sottoscritta dalla ricorrente – l'importo massimo di un'eventuale condanna nei suoi confronti pena l'ingiustificato arricchimento della
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare l'intervenuta CP_3
prescrizione del diritto della ricorrente e la carenza di legittimazione passiva, in via principale di dichiarare l'inammissibilità o infondatezza della domanda della in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento anche parziale Pt_1
della domanda, di ridurre la domanda ex art. 1227 cc, di condannare direttamente la con cui era stata stipulata la polizza o di condannarla in manleva, in CP_3
ulteriore subordine di limitare la propria condanna all'importo di € 1.230,00 e, in ulteriore subordine, di dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 cc nei confronti di in ogni caso con vittoria di spese. Nella memoria CP_3
istruttoria ex art. 171 ter, n. 1, cpc, depositata a seguito del mutamento del rito,
Pagina 5 chiedeva anche il rigetto della domanda formulata da nei propri CP_3
confronti.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_3 Controparte_3
la domanda e chiedendone il rigetto, previo mutamento del rito. In particolare deduceva di essere carente di legittimazione passiva, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di parte attrice, e comunque l'infondatezza della domanda in base all'insussistenza degli obblighi asseritamente violati, all'inapplicabilità della normativa invocata trattandosi di strumenti assicurativi e non finanziari e alla sua totale estraneità alle irregolarità contestate delle quali avrebbero dovuto rispondere, casomai, gli intermediari e l'Asset Manager di cui chiedeva la chiamata in giudizio, proponendo altresì domanda riconvenzionale nei confronti dell'altra convenuta in giudizio . Rilevava altresì la mancanza di CP_1
diligenza della stessa parte attrice.
Poneva in rilievo il suo ruolo di solo emittente della polizza e come esclusivamente gli intermediari assicurativi avevano avuto contatti con la clientela, che solo l'Asset
Manager aveva potuto selezionare gli attivi in cui investire con conseguente esonero di ogni responsabilità della stessa, che in polizza era previsto, addirittura in più punti, che non erano garantiti né la restituzione del capitale né rendimenti minimi, che era previsto il diritto di recesso e che la contraente aveva dichiarato di aver ricevuto e compreso la documentazione, che quindi era ben consapevole del rischio assunto in merito all'assenza di garanzie di restituzione del premio e/o di rendimenti minimi avendo altresì scelto la Linea di Investimento “Premium Income” a grado di rischio
“medio-alto”. In corso di contratto aveva tenuto una condotta CP_3
improntata a buona fede e trasparenza inviando le informazioni e i resoconti di polizza e non appena avuta notizia dei problemi di liquidità aveva informato la ricorrente (lettera del 21.07.2014 e successive informative versate in atti), provvedendo anche ad eseguire un parziale riscatto per € 1.187,50 mentre era rimasta inevasa la richiesta di riscatto totale presentata nel gennaio 2020 per illiquidità dei fondi. Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale/preliminare in rito, di disporre la
Pagina 6 conversione del rito ex art. 281-duodecies c.p.c. per le ragioni in atto;
in via pregiudiziale/preliminare nel merito, di rigettare le domande della in Pt_1
accoglimento delle eccezioni pregiudiziali/preliminari di carenza di legittimazione/titolarità passiva di e prescrizione dei diritti azionati;
CP_3
in via principale nel merito di rigettare tutte le domande proposte dalla Ricorrente, in via principale e subordinata, nei confronti di Controparte_3
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per le ragioni in
[...]
atto; in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande della Sig.ra – e previo Pt_1
eventuale differimento dell'udienza ex artt. 167 e 269 e 281-undecies c.p.c., se la chiamata in causa di fosse ritenuta necessaria - accertare e dichiarare, CP_1
per i motivi in atto, la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, condannarla CP_1
al pagamento di qualsiasi importo eventualmente dovuto in favore della Sig.ra ovvero in subordine, al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_3
, a titolo di risarcimento, di ogni e qualsiasi somma che
[...]
quest'ultima fosse costretta a corrispondere alla Sig.ra previo differimento Pt_1
dell'udienza ex artt. 167, 269 e 281-undecies c.p.c. consentire la chiamata in causa di
OV A.G. e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande della accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1
esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società rispetto alla gestione del
Fondo Personale connesso alla Polizza per cui è causa e agli addebiti mossi dalla ricorrente, e per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi importo eventualmente dovuto in favore della stessa ovvero, in subordine, al pagamento in favore di , a titolo di manleva e/o Controparte_3
risarcimento danni, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere alla in ragione di tale responsabilità; con vittoria delle spese di lite. Pt_1
La causa, rigettata l'istanza di chiamata del terzo anche per esigenze di celerità del giudizio e disposto il mutamento del rito vista la complessità della lite, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'acquisizione di copia del fascicolo della
Pagina 7 Procura della Repubblica di Verona e l'escussione di un solo testimone, avendo questo giudice rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla convenuta in quanto vertente su circostanze da provare CP_1
documentalmente, decisione che alla luce delle reiterate richieste si conferma, come conferma le ordinanze di rigetto delle chiamate di terzo. All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. Successivamente, in data 28.02.2025, è stata depositata un'istanza dai procuratori di parte convenuta (già CP_2 CP_1
) in cui comunicavano che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 38/2025,
[...]
aveva posto la suindicata società in liquidazione giudiziale e chiedendo l'adozione di eventuali provvedimenti. Tuttavia questo giudice rilevato che la suddetta sentenza ai sensi dell'art. 49 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza produce i suoi effetti tra le parti dalla data della sua pubblicazione e per i terzi dal successivo momento in cui è annotata nel registro delle imprese e preso atto che la sentenza che ha posto in liquidazione giudiziale la è stata pubblicata in data CP_2
20.02.2025, e quindi successivamente alla rimessione della causa in decisione con il rito Cartabia, avvenuta in data 11.02.2025, ha rigettato l'istanza, ritenendo di non dover adottare alcun provvedimento.
In via preliminare in merito all'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le parti convenute si rileva come la stessa sia infondata;
infatti le doglianze di parte attrice sono in parte relative alla formazione del consenso (carenza di informazioni e cattiva scelta di OV quale gestore dell'investimento) e quindi, secondo questo giudice, da ricondurre ad una responsabilità precontrattuale delle parti convenute ex artt. 1337 e 1338 c.c., da ricomprendersi nella responsabilità di tipo contrattuale da
"contatto sociale qualificato", dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art.1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc (Cass. civ. sez. I n.
14188/2016) e in parte ad una responsabilità propriamente contrattuale (e cioè successiva alla formazione del consenso e relativa allo svolgimento del rapporto
Pagina 8 contrattuale) relativa al mancato controllo del conflitto di interessi denunciato dalla con applicazione, quindi, in entrambi i casi, del termine decennale di Pt_1
prescrizione ex art. 2946 cc. La prescrizione, tuttavia, non inizia a decorrere né dalla data della proposta (29.12.2011) né dalla data di emissione della polizza (08.02.2012) ma, in applicazione dell'art. 2935 cc secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dal momento in cui comunicata l'illiquidità del fondo (cfr. lettera del 21.07.2014) l'attrice ha approfondito sul piano tecnico – giuridico la natura del prodotto acquistato. Tenuto conto che l'incontro di mediazione, a cui entrambe le controparti hanno partecipato (sia pur con esito negativo), è stato tenuto in data 23.05.2023, è evidente che la prescrizione non è decorsa.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, anche stavolta, da entrambe le parti del giudizio, trattandosi in realtà di deduzioni inerenti alla titolarità del diritto sostanziale controverso da esaminarsi unitamente al merito della controversia (Cass. Civ. S.U. 2016 n. 2951). In base alla prospettazione attorea proprio ad e alla vengono imputati, direttamente CP_3 CP_1
o indirettamente, gli inadempimenti divenuti oggetto delle doglianze attoree: sarà poi da verificare la questione - che deve essere esaminata sul piano sostanziale di merito - se davvero e/o la erano estranee ai fatti di causa, come CP_3 CP_9
dalle stesse affermato sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Occorre in primo luogo individuare la natura della polizza sottoscritta dalla Pt_1
essendovi contrasto tra le parti.
Per meglio comprendere la portata della polizza si ritiene utile ripercorrere brevemente la normativa formatasi al riguardo. Come è noto l'art. 1882 c.c. definisce
“assicurazione” quel contratto con il quale “l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Negli anni, a tali contratti se ne sono affiancati altri di origine anglosassone nei quali, sebbene inquadrati nel ramo vita, la prestazione
Pagina 9 dovuta dall'assicuratore non è determinata nel quantum al momento della stipulazione del contratto ma è commisurata al valore di una entità di riferimento suscettibile di un andamento variabile nel tempo. Tali polizze si differenziano a seconda del parametro di riferimento cui sono collegate le prestazioni dell'assicuratore, tra polizze unit linked e polizze index linked (distinzione basata ora sull'art. 41 del Codice delle assicurazioni private, che ha raccolto la disposizione prima contenuta nell'art. 30, II co., del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174). In dettaglio, mentre le polizze unit linked sono indicizzate al rendimento di un fondo di investimento, per quelle index linked la prestazione dell'assicuratore è determinata in rapporto al valore di un indice azionario o di un altro parametro di riferimento, ragione questa che porta a ritenere queste ultime polizze ad alto contenuto speculativo.
Le polizze linked, prima dell'introduzione del codice delle assicurazioni, sono state regolamentate nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 174/1995 - che ha recepito la
Direttiva 92/96/CEE e nel quale sono richiamate proprio le assicurazioni di cui ai rami I e II (sulla durata della vita umana nonché di natalità e nuzialità) “connesse con fondi di investimento”, vale a dire alle polizze unit linked - dove all'art. 30 viene fatto riferimento alle prestazioni dell'assicuratore “direttamente collegate ad un indice azionario od altro valore di riferimento”, ed all'art. 109 viene imposto alle imprese assicuratrici di fornire al contraente, per iscritto, sia in fase precontrattuale che durante “la vigenza” del contratto, le informazioni indicate rispettivamente ai punti A
e B dell'allegato II dello stesso decreto. La complessità strutturale di dette polizze e l'incertezza del loro valore al termine del contratto hanno indotto l' ad CP_10
emanare numerose circolari con le quali è stata prescritta, ai fini della qualificazione quale prodotto assicurativo, la necessaria presenza del c.d. rischio demografico
(principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente, non possono essere qualificate come assicurazioni sulla durata della vita umana, e, quindi, non possono essere incluse nel ramo I, quelle polizze le cui condizioni contrattuali sono articolate in modo tale da rendere, di fatto, l'entità e l'effettiva erogazione delle prestazioni del tutto indipendenti dalla durata della vita
Pagina 10 dell'assicurato.
Disciplina di questi prodotti assicurativi si rinviene anche nel TUF dove l'art. 25 bis, con riferimento ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, dispone l'applicabilità delle regole contenute negli artt. 21, 23, 30, comma IX, e 34. Ulteriori norme si rinvengono nel D.Lgs. n. 164/2007, che ha recepito la direttiva MIFID
2004/39/CE, e nel Regolamento intermediari adottato dalla CONSOB che dedica il libro VI proprio alla “distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”. Infine, per quanto concerne l'onere della prova vale evidenziare come l'art. 178 cod. ass. private recepisca la regola, già contenuta nell'art. 23 del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria, dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi in cui si chiede il risarcimento dei danni subiti dai contraenti dei soli prodotti assicurativi dei rami III e V.
Sotto l'aspetto giurisprudenziale, i giudici di merito in diverse pronunce hanno affermato che le polizze unit linked, offrendo una garanzia parziale, non possono essere qualificate come prodotti puramente assicurativi ma costituiscono prodotti a componente mista, assicurativa e finanziaria, e precisato che non può definirsi
"polizza vita" un contratto che preveda un investimento finanziario non finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale. Per aversi una funzione di tutela previdenziale e, quindi, per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve infatti prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale, dato che la previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata (Tribunale Parma I, 10 agosto 2010, n. 1107; sulla stessa linea Trib. Trani, 11 marzo 2008, Trib. Salerno, 7 luglio 2009; Trib. Milano, 12 febbraio 2010; Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009).
Anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 21022 del
26.7.2024, dopo aver richiamato la normativa nazionale e comunitaria ha ritenuto che
“… un contratto non va qualificato "assicurazione" sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La
Pagina 11 qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale …. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genus omogeneo. Sotto la denominazione "unit-linked" o " index- linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
con capitale garantito (Sez. 1 -, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024). Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non basta per qualificare quel contratto come "assicurazione", in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.
1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d'una somma di denaro a fronte d'un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come
"assicurazione sulla vita", pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio;
né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base
Pagina 12 statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un "rischio demografico". Questo non consiste - al contrario di quanto deduce la ricorrente - semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte.
Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione
d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro.”. In difetto dei requisiti sopra richiamati il contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita, ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa (Cass. sez. III, ord. n. 10333/2018). Dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “performance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto, ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte
(Cass. sez. III, ord. n.6319/19).
Per quanto concerne il caso concreto non è in dubbio la riconducibilità del contratto di cui si discute nell'alveo dei contratti unit linked, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno, e non in quello
“tradizionale” di cui all'art. 1882 c.c. con il quale l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero. Infatti, utilizzando a
Pagina 13 fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, è chiaro che la causa nettamente prevalente del contratto per cui è causa non coincide con quella tipica del contratto di assicurazione. Analizzando nel dettaglio le caratteristiche del prodotto contenute all'interno della scheda informativa e delle condizioni di assicurazione emerge invero, come sopra rilevato, che alcuna somma a titolo di indennizzo sarebbe stata garantita né sarebbe stato garantito il rimborso del capitale versato, come indiscutibilmente si ricava dalle condizioni generali versate in atti.
Alla luce delle clausole in questione, risulta evidente che, qualunque fosse la data di decesso dell'assicurato ovvero di riscatto della polizza, il valore della prestazione della società assicuratrice sarebbe stato determinato unicamente sulla scorta del valore delle quote, che rappresentano la linea di investimento, con la concreta possibilità che, in caso di andamento negativo dell' investimento, la compagnia pagasse una somma nettamente inferiore a quella investita nei limiti della garanzia minima dell'1% dei premi versati, non più esigibile in caso di decesso dopo il 75° anno di età; tale, quindi, da far ritenere che alcun concreto rischio demografico fosse stato assunto in concreto dalla società di assicurazioni.
Il contratto intercorso con la deve pertanto ritenersi di natura finanziaria e Pt_1
non assicurativa, con ogni conseguenza in ordine ai doveri di informativa.
Nel caso concreto, deve rilevarsi come in atti siano state versate sia le condizioni generali di contratto sia la scheda sintetica che effettivamente non sono particolarmente chiare nel descrivere la polizza e nell'indicare che non erano garantiti né la restituzione del capitale né rendimenti minimi e quindi non sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di investimenti finanziari.
Il teste , escusso all'udienza del 17.09.2024, che ha fatto Controparte_8
sottoscrivere la polizza per conto della e che è anche il padre CP_3
dell'attuale parte attrice, ha dichiarato di averle spiegato la polizza e di averle consegnato tutta la documentazione;
così infatti dichiarava all'udienza del
17.09.2024: “Si è vero, ho spiegato ed illustrato a mia figlia i prodotti Pt_1
Pagina 14 assicurativi, ed ho consegnato sia il prospetto informativo che le condizioni generali.
Ho consegnato anche copia del contratto firmato. Alla luce dei documenti che mi si mostrano preciso che quello che ho chiamato prospetto informativo è denominata formalmente scheda sintetica”. Tuttavia ha negato di aver sottoposto a parte attrice apposito questionario per l'acquisizione del profilo di rischio e di aver verificato la sua conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti nonché la sua propensione al rischio, così infatti ha dichiarato: “No, non ho effettuato alcuna profilatura della cliente perché il relativo modulo non mi è stato dato dalla , CP_1
IFB o Hansard, non era inserito nella documentazione che ho consegnato perché non mi era stato fornito” e nessun questionario è stato prodotto in giudizio.
E' evidente, pertanto, che parte attrice ha sottoscritto il solo modulo di proposta in cui sono riportate le sue generalità, l'indicazione della professione svolta (impiegata nel settore dei servizi sociali), la fonte del premio da investire (reddito), il reddito annuo lordo (€ 50.000,00) e l'importo del premio (pari ad € 25.000,00) senza alcuna effettiva verifica della sua conoscenza degli strumenti finanziari né della sua propensione al rischio, non essendo tali informazioni desumibili dagli scarni dati raccolti e per le quali si rendeva invece necessario acquisire tutte quelle altre informazioni indispensabili per una corretta profilatura del cliente-investitore contenuta in apposito documento.
Se da un lato è pacifico che la fase di intermediazione, che ha preceduto la conclusione del contratto, è stata condotta da soggetti ( ) diversi e distinti CP_1
dall'emittente, quest'ultima non può ritenersi esonerata dalla responsabilità che deriva dall'inadempiuta attività informativa, svolta da soggetti dalla stessa scelti ed incaricati di promuovere il prodotto sul territorio nazionale e quindi in una posizione ausiliaria rispetto alla CP_3
Deve conseguentemente essere dichiarata la nullità della polizza e di tale nullità dovranno risponderne, in solido, sia l'emittente della polizza, che CP_3
non ha provveduto a predisporre apposito modulo e trasmetterlo agli intermediari sia la che ha svolto l'attività di intermediazione per la sottoscrizione della CP_1
Pagina 15 polizza “La Signature Bond Plus” n. 136309G da parte di (cfr. Parte_1
modulo di proposta, allegato n. 1 di , dove viene indicata come CP_1
Distributore/Intermediario assicurativo autorizzato e dichiarazione testimoniale di che ha curato l'interlocuzione con l'attrice e che all'epoca dei fatti Controparte_8
collaborava con ); nessuna negligenza può poi essere imputata a parte CP_1
attrice solo dedotta (in modo peraltro generico) ma non provata.
All'esito dell'istruttoria rimane invece indimostrata la negligenza di CP_3
in merito al controllo di una corretta gestione dell'investimento da parte della
OV e l'asserito conflitto di interessi della stessa con i fondi in cui aveva impiegato l'importo ricevuto a titolo di premio.
E' stato, infatti, solo provato che la OV era l'unico gestore possibile e che era stata individuata direttamente dalla OV ma non possono assurgere a rango di prova né le indagini di polizia giudiziaria che emergono dal fascicolo della Procura della Repubblica di Verona né la relazione di che, sia pur autorevole, rimane CP_7
una relazione effettuata fuori dal processo e dalle sue regole di contraddittorio e garanzia.
Come noto la declaratoria della nullità di un contratto fa venir meno, con effetto ex tunc, la giustificazione causale degli “spostamenti patrimoniali” intervenuti in esecuzione dello stesso, con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione di quanto versato. avrà diritto quindi di ottenere da entrambi i convenuti, in Parte_1
solido tra loro, il pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di data di pagamento del premio. Deve essere, infatti, respinta la domanda di rivalutazione monetaria del suddetto importo, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa.
Attesa la ritenuta responsabilità solidale dei convenuti, non si esaminano le domande riconvenzionali svolte reciprocamente da entrambi i convenuti né la domanda svolta da ex art. 2041cc. CP_11
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 147/2022, così come modificato, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
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P.Q.M
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la nullità della polizza n. 136309G stipulata da con Parte_1
tramite l'intermediazione di Controparte_3 [...]
(ora per le motivazioni di cui in CP_1 Controparte_2
narrativa e per l'effetto condanna Controparte_3
e (ora ), in solido tra loro,
[...] CP_1 Controparte_2
alla restituzione a parte attrice del premio pagato di € 25.000,00 oltre agli interessi legali dalla data di pagamento della rata di premio fino al soddisfo;
- condanna e (ora Controparte_3 CP_1
in liquidazione), in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a CP_2
che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per Parte_1
compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
Roma, 04.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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