TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2243/2023 R.G
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano ed Antonino Di Parte_1
Giacomo, elett.te domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.4.2023, la ricorrente ha dedotto di percepire dal
4.12.1992 pensione assistenziale n. 02487654 per invalidità civile, prestazione incrementata d'ufficio a partire dal gennaio 2020 per riconoscimento della maggiorazione sociale.
In data 18 gennaio 2023 ha ricevuto dall' comunicazione di ricalcolo del CP_ credito e richiesta di restituzione a titolo di indebito dell'importo di euro
9.685,60, di cui euro 2.502,72 recuperati mediante compensazione con la trattenuta di n. 72 rate dalle pensioni corrisposte mensilmente e la restante parte mediante versamento da effettuare in favore dell' convenuto. CP_2
In seguito al ricorso presentato al Comitato provinciale, ha adito le vie giurisdizionali argomentando a sostegno dell'irripetibilità delle somme pretese dall'Amministrazione, evidenziando che in materia di indebito assistenziale non trova applicazione, nel rispetto dell'art. 38 Cost., né la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. né quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali.
In particolare, ha affermato che trattandosi di prestazioni a carattere alimentare e di sostentamento erogate esclusivamente sulla base dello stato di bisogno del percettore, laddove siano integrate condizioni di legittimo affidamento del beneficiario, l'Amministrazione può ripetere quanto corrisposto soltanto a far
1 data dalla notifica del ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito, non anche per il periodo antecedente, richiamando a sostegno di tale determinazione copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ha, altresì, argomentato per l'illegittimità delle modalità di recupero delle CP_ somme indebitamente percepite, avendo l provveduto alla compensazione di parte dell'indebito trattenendo dalla pensione di cui la è titolare un Parte_1 importo mensile superiore ad un quinto, nonché per assenza dei presupposti per accedere alla c.d. compensazione impropria.
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « - Accertare e dichiarare che l'indebito contestato per superamento dei redditi dall' in p.l.r.t. pari ad € 9.685,60 o nella diversa o CP_1 maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo da luglio 2020 a gennaio
2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' ; b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in CP_1 caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l – in p.l.r.t. - alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dall' o CP_1 restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge;
- Condannare l al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione CP_1 prevista per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato già da ora antistatario». CP_ Si è costituito l e ha eccepito l'infondatezza del ricorso, osservando che la parte istante non ha adempiuto l'onere, di sua esclusiva pertinenza, di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione, oltre ad evidenziare il proprio diritto a ripetere le somme corrisposte per assenza di causa relativamente al periodo decorrente dal luglio 2020 al gennaio 2023.
All'udienza del 14.3.2024, lette le note, si rinviava per la discussione all'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., durante la quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che «la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass.
9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21)» (Cass. n. 847 del 2024).
2 Sicché, accedendo nel caso in esame la maggiorazione sociale alla pensione per invalidi civili, non può dubitarsi della natura assistenziale della fattispecie posta all'attenzione del Tribunale.
Orbene, la articolata disciplina in tema di indebito assistenziale trae origine dall'ormai consolidato principio per cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (ex multis Cass. 24606/2022,
Cass. 16088/2020).
Ciò chiarito, quanto alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, è stato affermato che «L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
o, infine, di dolo comprovato» (Cass. Sez. Lav. 26036/2019; Cass. Sez. lav.
16088/2020).
Pertanto, l'Istituto erogatore è legittimato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, salva la prova che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, ipotesi riscontrata, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio (Cass. 28771/2018 e 16088/2020). Tale ultima circostanza, neppure dedotta nel caso de quo, sarebbe, infatti, idonea a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. In ogni caso, nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'interessato abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 CP_1 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Sul punto, il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari,
3 di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia (più diffusamente cfr. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020).
Tanto chiarito, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna ipotesi di dolo, alla CP_ luce delle stesse allegazioni dell' . L' , infatti, ha precisato che: «L'indebito n 17428139 di euro 9685,60 è CP_2 relativo al periodo dal 07/2020. Esso è scaturito da una ricostituzione centralizzata da RED del 21/12/2022 che ha ricalcolato la pensione rideterminando l'importo della maggiorazione sociale per presenza di redditi del coniuge da lavoro dipendente (vedi allegato)».
Dal richiamato allegato risulta che nell'anno 2020 erano dichiarati dal coniuge €
9808,00; circostanza che trova rituale riscontro nella CU2021 prodotta dalla ricorrente (all. C).
Consta, dunque che non risulta alcuna omissione, ritardo ovvero infedele comunicazione dei dati reddituali a opera del coniuge della ricorrente, con la conseguenza che non poteva essere richiesta la retribuzione di quanto indebitamente percepito per il periodo antecedente ai provvedimenti di riliquidazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebita percezione di maggiorazione sociale sulla pensione cat. Inv. Civ. n. ; P.IVA_1 CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre spese generali, iva e cpa, cn attribuzione al difensore anticipatario.
Nola, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
4