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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11642/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11642/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LIUZZO SALVATORE Parte_1 Per essuno è comparso Controparte_1 Per essuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositata e chiede che la causa venga decisa
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11642/2024 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Giarre, Via Callipoli n. 5, rappr. e dif. dall'Avv. LIUZZO SALVATORE (cf ) C.F._2 giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 96011, Augusta, , P.IVA – contumace Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ACI CATENA Controparte_1
(CT) VIA TURI D'AGOSTINO 68 CAP 95022, P.I. – contumace P.IVA_2
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.11.2024, rappresentava di aver acquistato, in qualità di Parte_1 consumatore, l'autovettura AR ( usata, telaio n. SADFB2DN9K1Z51479; al momento CP_3 della vendita l'autovettura non era stata ancora iscritta al PRA ed era priva di targhe perché proveniente dall'estero. L'autovettura è stata visionata e trattata presso il negozio della , ove Controparte_1 la predetta società esplica l'attività di vendita di autovetture usate, anche in conto terzi. Tale autovettura era di proprietà della e che veniva trattata dalla Controparte_1 Controparte_1 in conto della proprietaria. Fu concordato il prezzo di vendita in € 28.750,00 e fu concordato che, a fronte del versamento dell'intero prezzo, l'autovettura sarebbe stata trasferita e consegnata al e Pt_1 che solo dopo l'immatricolazione e iscrizione al PRA gli sarebbero state consegnate le targhe;
pagina 2 di 6 successivamente sarebbe stato annotato il passaggio di proprietà in favore dello stesso. Fu previsto che a tal fine la avrebbe consegnato ad un ufficio di disbrigo pratiche Controparte_1 automobilistiche la documentazione necessaria ed avrebbe conferito l'incarico di eseguire le annotazioni del trasferimento di proprietà in favore dell'esponente. Quindi, il ricorrente, in data
22.11.2022, ha versato il prezzo di vendita secondo le indicazioni ricevute;
in pari data ha avuto consegnata l'autovettura in esame con un originale delle chiavi poiché il secondo originale era ancora rimasto presso Una volta immatricolata l'autovettura da ed CP_1 Controparte_1 acquisite le targhe (GL764NT) il venne convocato presso la per ritirare le Pt_1 Controparte_1 predette targhe unitamente al secondo originale delle chiavi, ad una copia della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 92 del D.lgs n. 285/92 del 01.02.2023; in tale documento il Sig. titolare dell'omonima agenzia di Parte_2 disbrigo pratiche di Augusta, ha attestato che l'originale della carta di circolazione era stato a lui consegnato da unitamente alla dichiarazione di vendita e che detto originale Controparte_1 veniva trattenuto dal predetto studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi all'aggiornamento carta in favore di . L'operazione in esame è stata iscritta nel Parte_1 registro giornale della predetta agenzia al n. 4602 del 01.02.2023. L'autovettura è sempre rimasta nel possesso esclusivo del , il quale in data 03.08.2023 ha anche fatto eseguire la revisione presso il Pt_1
Centro Revisione BS GOMME in Augusta c.da Cozzo delle Forche, in presenza del legale rappresentante di Sennonché, malgrado che fosse abbondantemente scaduto il termine CP_4 di 30 giorni indicato dall'Agenzia Boschetto per le annotazioni in favore dell'esponente, al deducente non è stato consegnato l'originale della carta di circolazione e, a seguito di una verifica al PRA, si è appurato che non erano state neppure fatte le dovute annotazioni. Sicchè, chiedeva: ritenere e dichiarare che tra il Sig. e la in data 22.11.2022, si è definito, per il Parte_1 Controparte_1 tramite della un contratto di compravendita dell'autovettura usata marca Controparte_1 tipo DFE501B (E-PACE) telaio n. SADFB2DN9K1Z51479; Ritenere e dichiarare, CP_5 comunque, che con il pagamento del prezzo di € 28.750,00 da parte di e la consegna allo Parte_1 stesso dell'auto unitamente al doppio originale delle chiavi è stata trasferita la proprietà dell'auto; ritenere e dichiarare che la è tenuta a consegnare al ricorrente l'originale della Controparte_1 carta di circolazione della citata autovettura;
condannare la a consegnare al Controparte_1 ricorrente l'originale della carta di circolazione;
condannare la ai sensi dell'art. Controparte_1
614-bis a versare al l'importo di € 100,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_1 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'originale della carta di circolazione;
ordinare al competente ed al PRA di procedere ai relativi Controparte_6
pagina 3 di 6 all'aggiornamenti sulla carta di circolazione e foglio complementare in favore di Parte_1 dell'autovettura AR tipo DFE501B (E-PACE) telaio n. SADFB2DN9K1Z51479, targa n.
GL764NT con esonero da responsabilità.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 rimanendo contumace. Mentre, il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti di Controparte_1 all'udienza del 25.03.2025. Sicchè, per quanto concerne quest'ultima va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quindi, la causa, istruita con la produzione documentale e con la espletata prova per testi, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c.
In punto di diritto, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato, né è soggetto a forma scritta ad probationem. La eventuale forma scritta è richiesta esclusivamente ai fini della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma rappresenta un mero mezzo di pubblicità inteso a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore e a garantire l'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e altri adempimenti amministrativi. Conseguentemente, ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo, i dati risultanti dal Pubblico Registro
Automobilistico forniscono elementi meramente presuntivi che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, inclusa quella testimoniale (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass.
11/04/2016, n. 8415). Inoltre, la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in quanto l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Sicchè, nel caso di vendita di un autoveicolo, la mancata consegna del certificato di proprietà costituisce inadempimento da parte del venditore di un'obbligazione rilevante per l'interesse del compratore (art. 1455 c.c.), importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre: id est, di un aspetto essenziale del diritto di proprietà (si veda, Tribunale, Roma, Sezione 3, Civile, Sentenza, 12/04/2012, n. 7318). A fronte di tale inadempimento il compratore può chiedere tanto l'adempimento, quanto la risoluzione del contratto;
fermo restando, anche in mancanza di una di tali domande, il diritto della parte adempiente al risarcimento del danno dallo stesso inadempimento derivato (si veda, Tribunale Potenza sez. I,
03/02/2021, n.125).
Nella specie, appare accertata l'avvenuta compravendita dell'autovettura in oggetto a fronte della pagina 4 di 6 consegna della medesima e del corrispettivo pattuito, come documentato in atti.
Vero è che il corrispettivo veniva versato in favore di tuttavia, deve ritenersi che Controparte_1 quest'ultima abbia agito in rappresentanza della che risulta proprietaria Controparte_1 dell'autovettura. In punto di diritto, nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente;
il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto (Cass. Civ., n.22616/2019).
Nel caso che occupa, tale potere rappresentativo, nonché la proprietà dell'autovettura si evince dalla ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del 01.02.2023, ove viene dichiarato che la carta di circolazione viene trattenuta per aggiornamento della stessa in favore del ricorrente da parte dell'Agenzia che ha ricevuto tale incarico e dalla copia della carta di circolazione che è stata consegnata dalla Ciò trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , CP_1 CP_1 Tes_1 figlio del ricorrente, le cui dichiarazioni appaiono esenti da contraddizioni e credibili, il quale ha affermato: nel febbraio 2023, io ero presente quando, sempre ad Augusta, presso la è CP_1 stato consegnato a mio padre un altro originale delle chiavi in dotazione e una ricevuta sostitutiva del documento di circolazione, non ricordo se gli è stata consegnata una copia della carta di circolazione;
ricordo che ci hanno consegnato anche le targhe dell'auto che era stata immatricolata. A.D.R. cap.6): ricordo che io ho fatto fare la revisione dell'autovettura nell'agosto del 2023, mio padre non era presente, ma era presente un rappresentante dell' in quanto la revisione è stata fatta in un CP_4 centro vicino la sede dell' La sede della è distante da quella dell' circa CP_4 CP_1 CP_4 un centinaio di metri. A.D.R. su domanda del G.I.: ci è stato detto che l'autovettura era di proprietà dell' ed era stata data in conto vendita alla CP_4 CP_1
Pertanto, appare provata l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita tra ed Controparte_1 il ricorrente relativa all'autovettura in oggetto. D'altronde, non sono emersi elementi probatori a contrario, essendo peraltro parte resistente rimasta contumace.
Poiché, appare altresì evidente l'inadempimento della resistente alla consegna dei documenti necessari a garantire la legittima circolazione del veicolo, quest'ultima deve essere condannata a consegnare l'originale della carta di circolazione. Inoltre, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., su richiesta di parte ricorrente, condanna la resistente a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo pagina 5 di 6 nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza del termine di gg.trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Nulla deve disporsi in ordine al chiesto ordine nei confronti del ed al PRA di procedere ai relativi all'aggiornamenti, essendo Controparte_6 onere dell'acquirente sulla base della presente sentenza.
Stante la soccombenza, condanna a rifondere le spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente che si liquidano, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione, decurtato della metà, stante la bassa complessità, nella complessiva somma di euro 3.808,00 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, previa dichiarazione di contumacia di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, accoglie parzialmente le domande CP_1 avanzate da , con ricorso depositato il 08.11.2024, e, per l'effetto: Parte_1
Dichiara che tra il Sig. e la in data 22.11.2022, si è concluso, un Parte_1 Controparte_1 contratto di compravendita dell'autovettura usata marca tipo DFE501B (E-PACE) telaio n. CP_5
SADFB2DN9K1Z51479;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare al Controparte_1 ricorrente l'originale della carta di circolazione della suddetta autovettura;
Visto l'art.614 bis c.p.c., condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza del termine di gg.trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.808,00 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigetta le ulteriori domande avanzate.
Verbale chiuso alle ore 10.20.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11642/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LIUZZO SALVATORE Parte_1 Per essuno è comparso Controparte_1 Per essuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositata e chiede che la causa venga decisa
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11642/2024 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Giarre, Via Callipoli n. 5, rappr. e dif. dall'Avv. LIUZZO SALVATORE (cf ) C.F._2 giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 96011, Augusta, , P.IVA – contumace Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ACI CATENA Controparte_1
(CT) VIA TURI D'AGOSTINO 68 CAP 95022, P.I. – contumace P.IVA_2
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.11.2024, rappresentava di aver acquistato, in qualità di Parte_1 consumatore, l'autovettura AR ( usata, telaio n. SADFB2DN9K1Z51479; al momento CP_3 della vendita l'autovettura non era stata ancora iscritta al PRA ed era priva di targhe perché proveniente dall'estero. L'autovettura è stata visionata e trattata presso il negozio della , ove Controparte_1 la predetta società esplica l'attività di vendita di autovetture usate, anche in conto terzi. Tale autovettura era di proprietà della e che veniva trattata dalla Controparte_1 Controparte_1 in conto della proprietaria. Fu concordato il prezzo di vendita in € 28.750,00 e fu concordato che, a fronte del versamento dell'intero prezzo, l'autovettura sarebbe stata trasferita e consegnata al e Pt_1 che solo dopo l'immatricolazione e iscrizione al PRA gli sarebbero state consegnate le targhe;
pagina 2 di 6 successivamente sarebbe stato annotato il passaggio di proprietà in favore dello stesso. Fu previsto che a tal fine la avrebbe consegnato ad un ufficio di disbrigo pratiche Controparte_1 automobilistiche la documentazione necessaria ed avrebbe conferito l'incarico di eseguire le annotazioni del trasferimento di proprietà in favore dell'esponente. Quindi, il ricorrente, in data
22.11.2022, ha versato il prezzo di vendita secondo le indicazioni ricevute;
in pari data ha avuto consegnata l'autovettura in esame con un originale delle chiavi poiché il secondo originale era ancora rimasto presso Una volta immatricolata l'autovettura da ed CP_1 Controparte_1 acquisite le targhe (GL764NT) il venne convocato presso la per ritirare le Pt_1 Controparte_1 predette targhe unitamente al secondo originale delle chiavi, ad una copia della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 92 del D.lgs n. 285/92 del 01.02.2023; in tale documento il Sig. titolare dell'omonima agenzia di Parte_2 disbrigo pratiche di Augusta, ha attestato che l'originale della carta di circolazione era stato a lui consegnato da unitamente alla dichiarazione di vendita e che detto originale Controparte_1 veniva trattenuto dal predetto studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi all'aggiornamento carta in favore di . L'operazione in esame è stata iscritta nel Parte_1 registro giornale della predetta agenzia al n. 4602 del 01.02.2023. L'autovettura è sempre rimasta nel possesso esclusivo del , il quale in data 03.08.2023 ha anche fatto eseguire la revisione presso il Pt_1
Centro Revisione BS GOMME in Augusta c.da Cozzo delle Forche, in presenza del legale rappresentante di Sennonché, malgrado che fosse abbondantemente scaduto il termine CP_4 di 30 giorni indicato dall'Agenzia Boschetto per le annotazioni in favore dell'esponente, al deducente non è stato consegnato l'originale della carta di circolazione e, a seguito di una verifica al PRA, si è appurato che non erano state neppure fatte le dovute annotazioni. Sicchè, chiedeva: ritenere e dichiarare che tra il Sig. e la in data 22.11.2022, si è definito, per il Parte_1 Controparte_1 tramite della un contratto di compravendita dell'autovettura usata marca Controparte_1 tipo DFE501B (E-PACE) telaio n. SADFB2DN9K1Z51479; Ritenere e dichiarare, CP_5 comunque, che con il pagamento del prezzo di € 28.750,00 da parte di e la consegna allo Parte_1 stesso dell'auto unitamente al doppio originale delle chiavi è stata trasferita la proprietà dell'auto; ritenere e dichiarare che la è tenuta a consegnare al ricorrente l'originale della Controparte_1 carta di circolazione della citata autovettura;
condannare la a consegnare al Controparte_1 ricorrente l'originale della carta di circolazione;
condannare la ai sensi dell'art. Controparte_1
614-bis a versare al l'importo di € 100,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_1 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'originale della carta di circolazione;
ordinare al competente ed al PRA di procedere ai relativi Controparte_6
pagina 3 di 6 all'aggiornamenti sulla carta di circolazione e foglio complementare in favore di Parte_1 dell'autovettura AR tipo DFE501B (E-PACE) telaio n. SADFB2DN9K1Z51479, targa n.
GL764NT con esonero da responsabilità.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 rimanendo contumace. Mentre, il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti di Controparte_1 all'udienza del 25.03.2025. Sicchè, per quanto concerne quest'ultima va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quindi, la causa, istruita con la produzione documentale e con la espletata prova per testi, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c.
In punto di diritto, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato, né è soggetto a forma scritta ad probationem. La eventuale forma scritta è richiesta esclusivamente ai fini della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma rappresenta un mero mezzo di pubblicità inteso a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore e a garantire l'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e altri adempimenti amministrativi. Conseguentemente, ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo, i dati risultanti dal Pubblico Registro
Automobilistico forniscono elementi meramente presuntivi che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, inclusa quella testimoniale (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass.
11/04/2016, n. 8415). Inoltre, la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in quanto l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Sicchè, nel caso di vendita di un autoveicolo, la mancata consegna del certificato di proprietà costituisce inadempimento da parte del venditore di un'obbligazione rilevante per l'interesse del compratore (art. 1455 c.c.), importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre: id est, di un aspetto essenziale del diritto di proprietà (si veda, Tribunale, Roma, Sezione 3, Civile, Sentenza, 12/04/2012, n. 7318). A fronte di tale inadempimento il compratore può chiedere tanto l'adempimento, quanto la risoluzione del contratto;
fermo restando, anche in mancanza di una di tali domande, il diritto della parte adempiente al risarcimento del danno dallo stesso inadempimento derivato (si veda, Tribunale Potenza sez. I,
03/02/2021, n.125).
Nella specie, appare accertata l'avvenuta compravendita dell'autovettura in oggetto a fronte della pagina 4 di 6 consegna della medesima e del corrispettivo pattuito, come documentato in atti.
Vero è che il corrispettivo veniva versato in favore di tuttavia, deve ritenersi che Controparte_1 quest'ultima abbia agito in rappresentanza della che risulta proprietaria Controparte_1 dell'autovettura. In punto di diritto, nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente;
il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto (Cass. Civ., n.22616/2019).
Nel caso che occupa, tale potere rappresentativo, nonché la proprietà dell'autovettura si evince dalla ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del 01.02.2023, ove viene dichiarato che la carta di circolazione viene trattenuta per aggiornamento della stessa in favore del ricorrente da parte dell'Agenzia che ha ricevuto tale incarico e dalla copia della carta di circolazione che è stata consegnata dalla Ciò trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , CP_1 CP_1 Tes_1 figlio del ricorrente, le cui dichiarazioni appaiono esenti da contraddizioni e credibili, il quale ha affermato: nel febbraio 2023, io ero presente quando, sempre ad Augusta, presso la è CP_1 stato consegnato a mio padre un altro originale delle chiavi in dotazione e una ricevuta sostitutiva del documento di circolazione, non ricordo se gli è stata consegnata una copia della carta di circolazione;
ricordo che ci hanno consegnato anche le targhe dell'auto che era stata immatricolata. A.D.R. cap.6): ricordo che io ho fatto fare la revisione dell'autovettura nell'agosto del 2023, mio padre non era presente, ma era presente un rappresentante dell' in quanto la revisione è stata fatta in un CP_4 centro vicino la sede dell' La sede della è distante da quella dell' circa CP_4 CP_1 CP_4 un centinaio di metri. A.D.R. su domanda del G.I.: ci è stato detto che l'autovettura era di proprietà dell' ed era stata data in conto vendita alla CP_4 CP_1
Pertanto, appare provata l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita tra ed Controparte_1 il ricorrente relativa all'autovettura in oggetto. D'altronde, non sono emersi elementi probatori a contrario, essendo peraltro parte resistente rimasta contumace.
Poiché, appare altresì evidente l'inadempimento della resistente alla consegna dei documenti necessari a garantire la legittima circolazione del veicolo, quest'ultima deve essere condannata a consegnare l'originale della carta di circolazione. Inoltre, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., su richiesta di parte ricorrente, condanna la resistente a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo pagina 5 di 6 nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza del termine di gg.trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Nulla deve disporsi in ordine al chiesto ordine nei confronti del ed al PRA di procedere ai relativi all'aggiornamenti, essendo Controparte_6 onere dell'acquirente sulla base della presente sentenza.
Stante la soccombenza, condanna a rifondere le spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente che si liquidano, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione, decurtato della metà, stante la bassa complessità, nella complessiva somma di euro 3.808,00 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, previa dichiarazione di contumacia di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, accoglie parzialmente le domande CP_1 avanzate da , con ricorso depositato il 08.11.2024, e, per l'effetto: Parte_1
Dichiara che tra il Sig. e la in data 22.11.2022, si è concluso, un Parte_1 Controparte_1 contratto di compravendita dell'autovettura usata marca tipo DFE501B (E-PACE) telaio n. CP_5
SADFB2DN9K1Z51479;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare al Controparte_1 ricorrente l'originale della carta di circolazione della suddetta autovettura;
Visto l'art.614 bis c.p.c., condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza del termine di gg.trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.808,00 per compensi, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigetta le ulteriori domande avanzate.
Verbale chiuso alle ore 10.20.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6