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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG IA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 542/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, via R. Parte_1
Bonghi n.1,V, presso lo studio dell'avv.to Cifalitti Chrisitan che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni n. 6, presso lo studio legale De Santis, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Perlini Italico
e AP TA, in virtù di delega in atti,
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 ha Parte_1 sostenuto:
1 - Di essere dipendente della (poi Controparte_2 [...]
e successivamente ) dal CP_3 Controparte_1
01.01.2004, con la qualifica di operaio, in servizio presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano, con inquadramento al livello 4/2 del CCSL nel periodo da maggio del 2015 a maggio del
2016;
- di essere stato sospeso, nel corso del rapporto, per diverse procedure di Cassa integrazione, e in particolare per le procedure di
CIGS “per riorganizzazione aziendale” e in seguito per
“ristrutturazione aziendale”, avviate il 31.01.2014 e prorogate il
3.12.2014, per cui ha agito in giudizio con ricorsi iscritti ai nn. RG
1828/2021 e RG 185/2023, ottenendone l'annullamento la condanna al pagamento della retribuzione piena per i periodi sopra menzionati;
- che, a seguito di successiva procedura di proroga della Cassa integrazione poste in essere dal datore di lavoro per ristrutturazione aziendale, avviata dalla resistente con comunicazione del 13.4.2015
e successivo verbale di accordo del 7.5.2015, recanti le medesime generiche formule utilizzate nelle precedenti procedure per indicare i meccanismi di rotazione tra il personale, il ricorrente è rimasto nuovamente sospeso a più riprese per il periodo dall'11 maggio del
2015 fino al 8 maggio del 2016.
Tanto premesso – lamentando la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, richiamando il consolidato orientamento del Tribunale in merito ad analoghe procedure, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo indicato, anche in virtù della declaratoria di illegittimità della precedente
2 procedura di cui quella oggetto del giudizio costituisce una mera proroga,
e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la resistente, ha eccepito in via CP_4 preliminare l'improponibilità del ricorso per abusivo frazionamento del credito.
Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e facendo rilevare in particolare che:
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per le procedure in oggetto dovevano intendersi oggettivi e verificabili, facendo riferimento ad un dato temporale in connessione con la fungibilità delle mansioni e con le esigenze tecnico – organizzative sottese agli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione, e comunque non possono ritenersi generici valutati nella loro interezza;
- il raggiunto accordo con le OO.SS. in cui è sfociato l'esame congiunto avrebbe comunque spiegato una efficacia sanante;
- il D.P.R. 218/2000 avrebbe abrogato i commi 7 e 8 dell'art. 1 l. 223/91
e i commi 4 e 5 dell'art. 5 l. 164/75, con conseguente eliminazione di qualsivoglia obbligo di contenuto nella comunicazione di avvio dell'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale;
- che con riferimento alle procedure contestate dalla parte ricorrente, queste erano state originate da un programma di riorganizzazione dello stabilimento di Piedimonte San Germano, cominciato nel periodo dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014 e proseguito successivamente per il periodo dal dicembre 2014 fino al maggio del 2015 ed oltre per portare a termine gli interventi programmati;
3 - che le causali per la richiesta della CIGS di riorganizzazione e ristrutturazione, non risultano in contrasto tra loro, e dunque deve intendersi come legittimo il comportamento della società che in itinere ha modificato il dichiarato programma di riorganizzazione in quello di ristrutturazione;
- che durante detto periodo la parte ricorrente ha regolarmente ruotato insieme ai suoi colleghi, sulla base dei criteri definiti.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione all'esito della prima udienza ed all'udienza successiva, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dalla parte resistente di improponibilità dell'azione per abusivo frazionamento della pretesa creditoria.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in diverse pronunce, tra cui quella citata dalla resistente, cfr. Cass., S.U.,
4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019), le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
4 Tale orientamento è stato ribadito, ma ulteriormente precisato, da un successivo pronunciamento sempre delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. 19/03/2025, n. 7299), che ha ritenuto che i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1
c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Nel caso di specie, la pretesa avanzata dal ricorrente, pur inserita nel medesimo rapporto di durata rispetto alle altre già azionate, non può ritenersi comunque né “potenzialmente iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato”, locuzione tesa a prevenire il rischio di giudicati confliggenti, né fondata su medesimo o “analogo” fatto costitutivo, alla luce dei criteri evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, l'accertamento richiesto nel presente giudizio ha ad oggetto una procedura di CIGS distinta da quelle precedenti, ragione per cui
5 l'inadempimento denunciato fuoriesce dall'ambito oggettivo del potenziale giudicato comune, che non è ipotizzabile in relazione a procedure diverse, susseguitesi nel tempo e non prevedibili. Può ulteriormente precisarsi, sul punto, che nel caso di specie il credito fatto valere non costituisce una richiesta di adempimento di obbligazioni direttamente disciplinate nelle pattuizioni contrattuali, come nelle ipotesi vagliate dalla giurisprudenza di legittimità, relativa in particolare a crediti fondati su adempimenti dedotti in contratti di durata o comunque previsti o prevedibili, ma è invece qualificabile come credito risarcitorio, derivante da un inadempimento distinto rispetto a quello oggetto dei precedenti giudizi, seppure relativo al medesimo dovere.
Anche con riferimento alla sussistenza di un medesimo o “analogo” fatto costitutivo, chiarito che tale requisito è stato individuato per evitare lo svolgimento di attività processuale inutile o eccessivamente dispendiosa,
l'autonomia tra le diverse procedure richiede, anche sotto il profilo istruttorio, lo svolgimento nel presente giudizio di un'attività distinta e non identica a quella oggetto dei precedenti, e pertanto il fatto costitutivo non può considerarsi analogo.
Da ultimo, va comunque rilevato che nel caso di specie gli ulteriori giudizi sono ormai definiti, e dunque anche l'accertamento della sussistenza di un'ipotesi di abusivo frazionamento non potrebbe arrivare a condurre a una pronuncia di improcedibilità, come chiarito dall'ultima sentenza delle
Sezioni Unite sopra citata, ma potrebbe risolversi esclusivamente sul piano delle spese legali.
Pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve premettersi che va condiviso quanto argomentato in numerosi precedenti del Tribunale, resi in relazione a fattispecie sovrapponibili al
6 caso in esame in quanto aventi ad oggetto le medesime procedure di CIGS
o procedure aventi analoghe caratteristiche per quanto attiene alle modalità di comunicazione dei criteri di rotazione, e possono richiamarsi tutte le argomentazioni esposte in dette pronunce (cfr. ex multis
Tribunale di Cassino sent. nn. 178/2020, 284/2020, 507/2019, oltre alle pronunce allegate al ricorso introduttivo sulla specifica procedura).
Va premesso altresì che, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, alla controversia in esame risulta applicabile ratione temporis il quadro normativo antecedente alla riforma adottata con il d.lgs.
148/2015, entrato in vigore per le procedure successive al 24.9.2015.
In generale, per fornire un quadro normativo delle disposizioni rilevanti nel caso di specie, va dunque richiamato il disposto dell'art. 1 comma 7 della l. 223/91, che prevede che nel corso delle procedure di richiesta di intervento della CIGS “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio 1975 n.164”.
Quanto all'efficacia delle garanzie procedurali e alla cogenza dell'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione di avvio della procedura, in merito alla dedotta abrogazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 ad opera dell'art. 2 D.P.R. 218/2000, deve disattendersi quanto sostenuto dalla resistente e ribadirsi il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 28464/2008) per cui il richiamato D.P.R.
“non ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e, quindi, anche degli oneri di comunicazione di cui all'art. 1 di quest'ultima legge.
Più specificamente il suddetto d.p.r. n. 218 non incide in alcun modo sulle disposizioni di cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, - riguardante l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in
7 capo dell'imprenditore - non potendosi dubitare che la disciplina in esame attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento concessorio della integrazione salariale” (sul punto anche
Cass. 26587/2011). Va dunque per tali ragioni in primo luogo disattesa la ricostruzione normativa proposta dalla resistente, basata sulla presunta abrogazione delle norme di legge in materia di obblighi di comunicazione e di specificazione di criteri diversi dalla rotazione nella comunicazione di avvio della procedura.
Ferma dunque la piena vigenza ed applicabilità della disposizione sopra richiamata alla procedura in esame, nell'interpretazione risultante dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
7459/2012 ma anche Cass. n. 10484/2019), in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, i criteri oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto devono essere tali da consentire di operare una selezione tra i lavoratori e nel contempo una verifica del rispetto degli stessi e della corrispondenza tra la scelta e i criteri stessi (Cass. 23 aprile
2004, n. 7720).
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la verifica dell'adeguatezza della comunicazione della l. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (così Cass.
15.10.2018 n. 25737).
Di conseguenza, qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, criteri idonei nel senso sopra specificato, eventualmente diversi dalla rotazione, il provvedimento di sospensione
8 dell'attività lavorativa deve ritenersi illegittimo (Cass. 28 novembre 2008,
n. 28464).
Tale illegittimità può essere fatta valere dai singoli lavoratori, in quanto le previsioni normative che impongono tali vincoli procedimentali sono poste a tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n.
12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).
Infine, va precisato che tale vizio procedurale non può – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente – ritenersi sanato dall'adozione di un successivo verbale di accordo con le associazioni sindacali e dall'effettività del confronto con le stesse, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393).
Va poi richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. 223/91, in ordine alla necessità per l'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, al fine di tutelare i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro. L'interpretazione di tale disposizione, nonché
l'estensione degli obblighi del datore di lavoro e degli spazi a questo concessi, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza 694/88, per derogare al meccanismo della rotazione, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 11.5.2000
n. 302), nel senso che una deroga alla rotazione è ammissibile solo eccezionalmente, per ragioni tecnico organizzative da condividere con le
Organizzazioni Sindacali, che devono dunque essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della CIGS proprio al fine di mettere le stesse organizzazioni sindacali in condizione di partecipare in modo consapevole e informato alla procedura. Di conseguenza, in assenza di tale indicazione, si produce una violazione procedurale che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e
9 del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione.
***
Venendo all'esame del caso di specie, va premesso che la controversia ha ad oggetto una procedura di CIGS, per cui la parte ricorrente ha dedotto i vizi specificati in premessa.
La procedura in esame è stata aperta con comunicazione del 15 aprile del 2015 con cui la resistente ha avviato una procedura per la richiesta di proroga dell'intervento della CIGS “per ristrutturazione”, e dall'esame di tale comunicazione, oltre che del contenuto del successivo verbale di accordo del 7.5.2015, risulta evidente la violazione dell'obbligo posto dal comma 7 dell'art. 1 L. 223/91, per cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1975 n. 164”.
Va valutato infatti – come già chiarito – quanto riportato nella comunicazione di avvio della procedura e richiamato nel verbale dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in data 7.5.2015, costituente il risultato dell'esame congiunto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità della rotazione, per il periodo di CIGS compreso tra il maggio 2015 e maggio 2016.
L'accordo e la comunicazione, nel merito, premesso l'obiettivo della ristrutturazione aziendale, per cui si riconosce la necessità dell'intervento della CIGS “per ristrutturazione” sulla base del programma di rinnovamento aziendale e degli specifici interventi individuati nella comunicazione, prevedono che “l'andamento delle sospensioni del personale, dedicato alle rispettive aree di produzione, potrà essere variamente condizionato anche in ragione delle richieste di mercato dei detti modelli/prodotti”; precisando inoltre che la rotazione
10 sarà effettuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione dell'appartenenza dei lavoratori a diverse aree indicate.
Il criterio così definito si presenta assolutamente indeterminato e generico, tenuto conto del fatto che l'operatività del meccanismo di rotazione, legata alla continuazione della produzione in alcune aree, viene parametrata esclusivamente al “numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi'', il che equivale a fornire un criterio tautologico e determinabile soltanto ex post, e non certo in grado di fornire, per i singoli lavoratori, un'indicazione univoca e conoscibile ex ante in relazione alle ragioni della collocazione in CIGS.
Pertanto, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui alla parte ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici, e non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro (ai sensi degli artt. 1, comma 7, L. 223/1991, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/1975
e 2 DPR 218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non
è possibile capire in base a quale criterio il ricorrente, in relazione alle sue specifiche mansioni o se per eventuali esigenze produttive non specificamente dettagliate dalla resistente, sia rimasto sospeso in CIGS, per lunghi periodi e con sporadici richiami in servizio.
Non può inoltre, come sopra chiarito, considerarsi sanata tale genericità dal raggiungimento di un accordo in sede sindacale, posto che le OO.SS. non sono state poste nella condizione di partecipare effettivamente alla determinazione degli stessi criteri proprio a causa dell'illegittimità procedurale commessa dal datore.
Va anche precisato che l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere o da riammettere in servizio, con particolare
11 riferimento alle modalità applicative rimesse alla discrezionalità – se non all'arbitrio – del datore di lavoro, non configura una mera violazione del principio di rotazione, ma una radicale violazione delle norme procedimentali sopra citate, con l'effetto di invalidare per intero – e non soltanto limitatamente ai periodi di eventuale erronea applicazione della rotazione – la collocazione in CIGS della parte ricorrente per ristrutturazione aziendale, fino al 8.5.2016, con conseguente illegittimità tanto del decreto di concessione dell'integrazione salariale, quanto del provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v. Cass. Sez. Un.
302/2000; Cass. 12137/2003).
Ne consegue che per il periodo dal maggio del 2015 al maggio del 2016, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, non essendo stato assolutamente chiarito il criterio in base al quale la parte ricorrente sia rimasta sospesa per l'intero periodo, l'obbligo datoriale non può considerarsi assolto, e tantomeno i vizi formali innanzi evidenziati possono ritenersi sanati per effetto della sottoscrizione degli accordi sindacali, nei termini sopra descritti.
In conclusione, in virtù della disapplicazione dei decreti di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, e dei singoli provvedimenti di sospensione, la parte ricorrente ha dunque diritto ad ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per tutti i giorni di sospensione in CIGS, per come effettivamente risultanti dalle buste paga in atti (cfr. all.ti fasc. resistente, per l'intero periodo da maggio 2015).
***
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per giustificarne l'integrale compensazione.
Infatti, è pacifico che nel caso di specie il ricorrente ha promosso tre diversi giudizi, a distanza di circa un anno l'uno dall'altro nel 2021, nel
12 2023 e nel 2024, per l'accertamento di tre diversi periodi di illegittima sospensione intercorsi dal 2014 al 2016, fondati sulle stesse ragioni in diritto.
Tale contegno, seppure non integri, come sopra chiarito, un abusivo frazionamento del credito tale da determinare l'improponibilità dell'azione attesa la differenza dei fatti costitutivi, costituisce comunque un comportamento processuale sintomo di artificiosa moltiplicazione dei giudizi – anche alla luce dell'effettivo consolidamento di un orientamento del Tribunale favorevole al ricorrente su tutti i periodi azionati già al momento della proposizione del primo ricorso.
Dunque, tale contegno deve essere valorizzato ai fini del regolamento delle spese (come sostenuto anche in giurisprudenza di merito cfr. Corte
d'Appello di Bari, sez. lav. 13.7.2020, n. 831) un contegno processuale volto all'artificiosa moltiplicazione dei giudizi, perché foriero di un effetto inflattivo del contenzioso confliggente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost.
Deve dunque disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara, previa disapplicazione del provvedimento di ammissione al beneficio della CIGS, l'illegittimità delle sospensioni in nel periodo dal maggio del 2015 al Controparte_5 maggio del 2016, per le giornate di effettiva sospensione come risultanti dalle buste paga in atti;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_3 del ricorrente, della differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale percepita per i periodi come risultanti dalle buste paga in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.;
13 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 06/06/2025
IL GIUDICE
IG IA
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