Versione
2 luglio 1965
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Versione
12 febbraio 1980
12 febbraio 1980
Art. 5.
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.
Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulla concessione governative, nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 Gennaio 1980, n. 16 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "le esenzioni ed agevolazioni previste dall' articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718 , e dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresi' esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale".
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.
Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulla concessione governative, nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 Gennaio 1980, n. 16 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "le esenzioni ed agevolazioni previste dall' articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718 , e dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresi' esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale".
Giurisprudenza • 1
- 1. Commissione Tributaria Regionale Friuli venezia giulia, sez. I, sentenza 14/06/2021, n. 92Provvedimento: […] L'Art. 9 della Legge n. 16 del 1980 dispone che: Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'art. 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresì esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.Leggi di più...
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