Sentenza 21 gennaio 2022
Sentenza 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/06/2022, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 01038/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Lisa Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mirella Trisolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Istituto di Istruzione Secondaria "-OMISSIS-" di -OMISSIS- (TA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'accertamento
- del silenzio inadempimento della Provincia di Taranto in riferimento alla nomina di un educatore specializzato secondo metodologia ABA, per l'intero orario di frequenza scolastica in favore della minore, affetta da disturbo dello spettro autistico livello III – gravissimo - secondo D.S.M. 5 (ICD 10 F 84);
- del silenzio inadempimento dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- (TA), in riferimento alla nomina di un unico insegnante di sostegno, per l'intero orario di frequenza scolastica;
per la declaratoria dell'obbligo della P.A. di nominare un educatore professionale specializzato secondo metodologia ABA, nonché un unico insegnante di sostegno dedicato, per l'intero orario di frequenza scolastica in favore della minore, con fissazione del relativo termine e nomina, in caso di inosservanza, di un Commissario ad acta , che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione;
per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in conseguenza della dichiarata illegittimità del silenzio opposto dalle PP.AA. convenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e dell’Istituto di Istruzione Secondaria "-OMISSIS-" di -OMISSIS- (TA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. A.L. Montanaro, per la parte ricorrente, e avv. M. Trisolini per la Provincia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti agiscono nell’interesse della loro figlia minorenne, affetta da disturbo dello spettro autistico livello III – gravissimo – secondo D.S.M. 5 (ICD 10 F 84) come da ultimo confermato da diagnosi funzionale ASL Taranto, prot. -OMISSIS- (all. 2 ricorso).
2) La minore è riconosciuta dall’INPS come invalida permanente dal 2013 e frequenta l’Istituto di Istruzione secondaria “-OMISSIS-”. È stata iscritta per l’anno scolastico 2020/21 con l’assistenza di tre insegnanti di sostegno, che si avvicendavano a copertura dell’intero orario settimanale, ed è parimenti stata seguita da un’educatrice ad personam , priva di specializzazione ABA. Deducono inoltre i ricorrenti che entrambe le figure sono state prive di supplenti che potessero garantire la continuità dell’assistenza e della didattica.
3) Ciò, ad avviso di parte ricorrente, ha comportato notevoli ostacoli all’apprendimento della minore, la quale ha manifestato anche regressioni comportamentali. Secondo i ricorrenti non è solo necessario un educatore ABA, ma anche che l’insegnante di sostegno sia uno solo (e non tre), al fine di consentire l’instaurazione di un rapporto di fiducia docente/discente, invece compromesso dalla turnazione degli insegnanti.
4) Con pec del 27 gennaio 2021, il legale dei ricorrenti diffidava la Provincia e l’Istituto scolastico alla nomina di un operatore ABA e di un unico insegnante di sostegno.
5) A febbraio 2021 veniva nominata per la prima volta una educatrice, priva dei titoli ABA, coadiuvata dalla presenza della madre per fronteggiare le crisi e i comportamenti problematici. Stessa situazione si è ripresentata a marzo 2021, a seguito anche delle dimissioni dell’assistente educativa e di fatto la minore, esclusi i giorni in cui, a seguito della pandemia, si è realizzata la chiusura delle scuole nella regione, ha potuto frequentare le lezioni solo ed esclusivamente quando la madre era disposta ad assisterla a scuola.
6) Col gravame in esame, notificato, in data 16 aprile 2021, alla Provincia di Taranto all’indirizzo pec “ protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it” e all’Istituto Scolastico all’indirizzo pec “ tais04100v@pec.istruzione.it”, i ricorrenti:
- a) si dolgono del silenzio inadempimento della Provincia e dell’Istituto scolastico, per quanto riguarda, rispettivamente, la nomina di un educatore ABA e di un solo insegnante di sostegno;
- b) hanno chiesto di dichiarare l’obbligo di provvedere della P.A. con assegnazione di un termine espresso e nomina di un commissario ad acta ;
- c) hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa e, a tal fine, hanno indicato il parametro di euro 1.000 per ogni mese di privazione dell’assistenza scolastica con metodo ABA.
- d) hanno chiesto il favore delle spese di lite, da distrarsi, quanto al ricorrente non beneficiario del patrocinio a spese dello Stato - sig. -OMISSIS- -, in favore dell’avvocato Anna Lisa Montanaro, dichiaratasi antistataria.
7) Dei due genitori, -OMISSIS- veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con decreto dell’apposita Commissione del -OMISSIS-.
8) Con memoria difensiva del 24 giugno 2021, si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto.
9) Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, su richiesta del legale di parte ricorrente onde procedere alla notifica del ricorso all’Istituto scolastico presso il domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato.
10) In data 28 ottobre 2021, parte ricorrente ha depositato prova della notifica del gravame via pec all’Avvocatura dello Stato, avvenuta in data 28 ottobre 2021. L’Istituto scolastico si è costituito, col patrocinio dell’Avvocatura, in data 10 dicembre 2021 e, in data 15 dicembre 2021, ha depositato documentazione difensiva.
11) In esito alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, questa Sezione emetteva sentenza non definitiva n. 110 del 21 gennaio 2022, con cui:
- dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per la parte in cui era rivolto alla declaratoria dell’obbligo di provvedere a carico delle PP.AA. intimate, considerato che la pretesa di parte ricorrente mirava alla nomina di un educatore e di un insegnante di sostegno per l’a.s. 2020/2021, anno che era ormai terminato;
- disponeva la conversione dal rito del silenzio al rito ordinario per lo scrutinio della domanda risarcitoria, all’uopo fissando l’udienza pubblica del 15 giugno 2022;
- rinviava, alla definizione della controversia nella sua totalità, la decisione circa la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della genitrice -OMISSIS- e la regolamentazione delle spese di lite.
12) Quindi, all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
13) In relazione alla residua domanda risarcitoria, osserva il Collegio quanto segue.
13.1) Dalla nota prodotta dall’Istituto scolastico prot. -OMISSIS- (all. 7 ricorso) emerge che:
- a) all’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21, la madre della minore era stata informata del fatto che non tutte le figure necessarie allo svolgimento delle attività didattiche erano state nominate e che, perciò, si era ritenuto “ di comune accordo di posticipare l’ingresso a scuola dell’allieva sino a quando non fossero state completate le operazioni di nomina dei Docenti di Sostegno, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale di Taranto, nonché sino alla nomina dell’Educatore Professionale e dell’O.S.S., da parte del Servizio di Integrazione Scolastica della Provincia di Taranto ”;
- b) il 21 settembre 2020 la Provincia comunicava che il servizio di integrazione sarebbe partito presumibilmente entro la prima decade di novembre;
- c) le operazioni di nomina dei docenti di sostegno sono state rallentate, ma si sono perfezionate il 4 novembre 2020;
- d) il 7 novembre 2020, assegnati i primi O.S.S. alla Scuola (ma non alla figlia dei ricorrenti), permaneva la carenza di educatori professionali e l’Istituto interpellava il coordinatore del Servizio provinciale competente, segnalando anche la situazione di emergenza relativa alla minore in parola;
- e) il 24 novembre 2020 veniva assegnata alla figlia della ricorrente un O.S.S., ma nulla accadeva per quanto riguardava l’educatore ABA;
- f) il 27 novembre 2020, la Scuola inviava una nuova comunicazione al Servizio provinciale, indicando gli alunni per cui fosse necessaria l’attività in presenza e quelli che erano a distanza;
- g) il 4 dicembre 2020 veniva svolta la valutazione dei bisogni didattici dell’allieva, evidenziando il ritardo nella individuazione delle figure che avrebbero dovuto svolgere l’attività di integrazione scolastica;
- h) nelle date 11 e 20 gennaio 2021, la Scuola sottolineava la gravità della situazione dell’alunna in parola e la Provincia rispondeva, il 21 gennaio 2021, che si stava selezionando il personale adeguato;
- i) nelle more, l’Istituto scolastico ha cercato di sopperire a tali carenze con una soluzione provvisoria che consentisse la frequenza dell’allieva nel più breve tempo possibile.
13.2) Dal canto suo la Provincia di Taranto, nella memoria del 24 giugno 2021 e nell’allegata relazione prot. n. -OMISSIS-, con i relativi documenti, ha dedotto che:
- a) a fronte della diffida del 27.1.21 (mentre non è pervenuta alla Provincia l’ulteriore diffida del 5.2.21), la Provincia aveva già nominato una prima educatrice in data 26.01.2021, sostituita senza soluzione di continuità da una seconda educatrice con nomina in data 26.02.2021 (All. 2 e 3 cit. relazione prot. n. -OMISSIS-);
- b) in realtà, la pec del legale della ricorrente del 27.1.21 non si può considerare come “diffida”, ma come “prima richiesta”, atteso che all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio di assistenza specialistica (All. 4 cit. relazione prot. n. -OMISSIS-), acquisita al prot. n. -OMISSIS-, la genitrice -OMISSIS- aveva chiesto un educatore professionale, senza specificare che dovesse trattarsi di un educatore con metodo ABA;
- c) il possesso del titolo ABA è sicuramente un elemento di qualificazione aggiuntiva, ma non essenziale, per operare quali educatori professionali nei confronti dei soggetti autistici, tanto che dall’esame dell’intera legislazione nazionale e regionale non si evince alcuna norma che imponga il possesso di tale titolo ABA per poter operare quale educatore professionale;
- d) il R.R. Puglia n. 4/2007, “Regolamento Regionale attuativo della L.R. 10 luglio 2006, n. 19”, all'art. 46 non prevede per le figure professionali che erogano prestazioni socio assistenziali l'obbligo del possesso del titolo ABA;
- e) neppure le Linee Guida della Regione Puglia (All. 5 cit. relazione prot. n. -OMISSIS-) approvate con D.G.R. n. 996 del 12/06/2018, costituenti la parte sostanziale della Delega di Avvalimento alle Province Pugliesi, menziona l'obbligo del possesso di tale titolo ABA;
- f) la stessa Diagnosi Funzionale (All. 6, pag. 1, cit. relazione prot. n. -OMISSIS-) rilasciata dalla ASL di Taranto prot. n. -OMISSIS- prescriverebbe un profilo di “Educatore professionale” genericamente inteso, mentre altra cosa è, all'interno della stessa diagnosi, il riferimento, nella sezione relativa al trattamento riabilitativo, alla necessità di un intervento ambulatoriale con profilo ABA presso il Centro socioeducativo – riabilitativo Coop. Soc. LOGOS di Taranto;
- g) l'intervento con personale munito del titolo ABA era previsto solo per attività riabilitativa, estranea all'orario scolastico, presso il Centro LOGOS di Taranto, come si evince anche dal Documento denominato “Piano Educativo Individualizzato” (P.E.I.) recante la sottoscrizione in data 30.11.2019 di entrambi i genitori (All. 7 cit. relazione prot. n. -OMISSIS-);
- h) vi è una notoria assenza di professionalità ABA sul mercato del lavoro pugliese e lucano, in quanto sono pochissimi i soggetti muniti di tale titolo e praticamente tutti già assorbiti dal mercato del lavoro;
- i) la Coop. Socioculturale operante su tutto il territorio nazionale è costantemente alla ricerca di tali profili, spesso dovendo mandare vacanti diverse occasioni di lavoro non onorabili.
13.3) Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, era compito della Provincia provvedere all’integrazione scolastica tramite la nomina di un educatore professionale (ai sensi degli artt. 13, comma 3, L. n. 104/1992 – secondo cui “ Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati” – e 139, comma 1, lett. “c”, D. Lgs. n. 112/1998 – secondo cui spetta alle Province, “ in relazione all'istruzione secondaria superiore ”, esercitare le funzioni concernenti “c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”).
13.4) Ebbene, la Provincia non può nascondersi dietro il fatto che, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio di assistenza specialistica (All. 4 cit. relazione prot. n. -OMISSIS-), acquisita al prot. n. -OMISSIS-, la madre della minore non avesse specificato che fosse necessario un operatore ABA, in quanto, comunque, in quella istanza era indicato il tipo di disabilità della minore e la stessa Provincia mostra di essere stata a conoscenza del precedente P.E.I. del 30 novembre 2019 (relativo al precedente anno scolastico), nel quale si faceva riferimento all’educatore ABA. A tale ultimo riguardo la Provincia sostiene che, in quel P.E.I. (all. 7 cit. relazione prot. n. -OMISSIS-), si facesse riferimento alla tecnica ABA solo per l’attività riabilitativa e non anche per l’orario scolastico. Tale assunto non può condividersi, in quanto, a pag. 3 di quel P.E.I., si fa espresso riferimento alla terapia ABA e, subito dopo, a pag. 4, viene espressamente indicato che l’alunna dovesse fruire di 18 ore scolastiche con “ assistente educatrice ad personam (progetto integrazione scolastica) ”. La Provincia non poteva quindi ignorare tali dati ai fini della esatta individuazione dello specifico educatore di cui la minore aveva bisogno e, ove mai ci fossero stati dei dubbi, avrebbe ben potuto integrare l’istruttoria, ma non risulta che ciò sia stato fatto. Né la Provincia può affermare che, per assicurare l’integrazione scolastica, non sia necessaria la specializzazione ABA, in quanto è di tutta evidenza che l’integrazione scolastica va ritagliata a seconda dei bisogni del disabile da assistere. Inoltre, il fatto che vi sarebbe carenza di operatori ABA sul mercato può valere come causa di attenuazione del danno ma non può escluderlo in radice, perché la Provincia non ha fornito prova di aver specificamente cercato un operatore ABA in relazione al caso di specie.
13.5) Per quanto riguarda l’Istituto scolastico, emerge che lo stesso si sia adoperato, per quanto di propria competenza, al fine di garantire il sostegno all’allieva, segnalando costantemente alla Provincia la necessità della nomina dell’operatore ABA. Con riferimento al contegno dell’Istituto, l’unico addebito che viene mosso da parte ricorrente è dato dal fatto che sarebbero stati nominati tre docenti di sostegno e non uno solo. Ebbene, l’obbligo della Scuola è di garantire il sostegno e ciò è avvenuto, mentre la contestazione di parte ricorrente è sulle modalità di tale adempimento. Ritiene il Collegio che, anche qualora si ritenesse contestabile un “non esatto adempimento”, nel caso di specie va comunque esclusa la responsabilità dell’Istituto, perché, alla luce della stessa prospettazione del ricorso, l’aspetto fondamentale della vicenda è dato dall’omessa nomina dell’operatore ABA, che, se fosse stato presente, avrebbe ragionevolmente messo l’allieva in condizioni di meglio recepire la didattica e, quindi, di ben rapportarsi anche con i propri insegnanti, quale che ne fosse il numero. Del resto, l’Istituto scolastico, nella relazione illustrativa depositata il 15 dicembre 2021, ha chiarito che la nomina di tre insegnanti di sostegno risponde all’esigenza di riarticolare la didattica coprendo eventuali assenze di uno di essi.
13.6) In relazione alla quantificazione del danno, va premesso che, in precedenti analoghi (v. T.A.R. Lecce n. 1536 dell’8 ottobre 2019) questa Sezione ha adottato il parametro equitativo, che si ritiene di condividere anche in questa sede, di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mese di privazione dell’attività con operatore ABA. Con riferimento al caso di specie risulta pacifico, tanto dalla relazione dell’Istituto scolastico prot. -OMISSIS- che dalla memoria difensiva della Provincia, che durante l’a.s. 2020/2021 la didattica si è svolta in corso di pandemia e che durante tutto l’anno l’allieva necessitasse dell’educatore specializzato. Nella relazione illustrativa depositata in atti il 15 dicembre 2021, l’Istituto scolastico ha poi precisato che le lezioni in presenza sono state sospese dal 10 febbraio 2021 e sono riprese in data 22 febbraio 2021. Va considerato che l’a.s., notoriamente, inizia all’incirca dalla seconda metà di settembre e termina nella prima decade di giugno, perciò, detratti i 12 giorni in cui l’attività didattica non era in presenza, possono considerarsi otto mesi effettivi di attività (da ottobre a maggio). Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale va pure considerato il contemperamento dovuto alla difficoltà di reperire gli operatori ABA. Per tali motivi il Collegio ritiene congruo liquidare la somma onnicomprensiva di 4.000,00 (quattromila/00) euro, da porre a esclusivo carico della Provincia di Taranto. L’istituto scolastico, invece, per quanto sopra detto, va tenuto indenne da responsabilità.
14) Va confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della genitrice -OMISSIS-, come già da decreto dell’apposita Commissione del -OMISSIS-.
15) Le spese di lite dell’intero giudizio possono essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
16) Si determina, quale compenso in favore dell’avvocato difensore della genitrice -OMISSIS- (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) – il quale ha presentato specifica istanza di liquidazione in data 14 giugno 2022 – la somma onnicomprensiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) accoglie la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e, per l’effetto, condanna la sola Provincia di Taranto al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 4.000,00 (quattromila/00);
- b) ammette la genitrice -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato;
- c) compensa le spese di lite;
- d) dispone la liquidazione del compenso professionale in favore dell’avv. Anna Lisa Montanaro, quale difensore della genitrice -OMISSIS- (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), nella misura onnicomprensiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.