Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2024, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1180/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_1 P.IVA_1
Ravenna via Stradello – località Madonna dell'Albero n. 35 – elettivamente domiciliata in Milano in via Venini n. 38/2 presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio LUONGO (C.F. ) C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente con l'Avv. Eugenio Manfredonia (C.F.
) con studio in Maddaloni (CE) piazza Umberto I n. 15 come da mandato C.F._2 in calce all'atto di appello – i difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche di controparte al numero di fax 0823/200152 – 02/26143865 ed agli indirizzi pec:
– Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (già (P. IVA ) con sede in Milano alla via Fratelli Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Gabba 1/A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Vincenzo PALTRINIERI (C.F. ) e Tomaso PALTRINIERI (C.F. C.F._3
) presso il cui studio sito in Milano via Goldoni n. 1 è elettivamente C.F._4
domiciliata, indirizzo pec:
– Email_3 Email_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto altre ipotesi ex art 1665 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
- In accoglimento dei motivi e delle ragioni del presente atto di appello che si hanno per integralmente trascritti riformare totalmente l'appellata sentenza civile n. 2182/2023 rep. N. 2212/2023 del
16.03.2023 emessa dal Tribunale di Milano ed in pari data depositata in cancelleria, resa nella causa civile n. 11890/2021 R.G., per l'effetto accogliere integralmente le occlusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado che qui si ripetono e trascrivono integralmente: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., nella causazione dell'evento del 6.06.2018 per vizio e difetto della mensola di emergenza S120KN come venduta all'istante:
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento in CP_1 favore dell'istante in persona del legale rappresentante p.t. dei danni subiti quantificati Parte_1
nella misura di euro 47.200,00 quale effettivo costo sostenuto per il necessario intervento in variazione in corso d'opera oltre il danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa. il tutto nella competenza adita di euro 52.000,00;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t. del rimborso del prezzo CP_1
d'acquisto di detta merce pari ad euro 2.936,00;
pagina 2 di 13 - con riforma delle spese e compensi del primo grado di giudizio nonché con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
- In vi istruttoria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio del Tribunale di Milano nel giudizio n. 11890/2021 R.G. definito con la sentenza impugnata.
- Ammettersi ctu percipiente non ammessa in primo grado, con ogni più ampia riserva anche con riferimento alla formulazione dei quesiti, da esprimersi nei termini di legge.
CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis rigettare peri motivi tutti esposti l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2182/2023 del Tribunale di Milano, che dovrà Parte_1
pertanto essere integralmente confermata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2182/2023 del 16.03.2023 il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra istanza e deduzione così stativa:
- rigetta tutte le domande spiegate da con l'atto di citazione notificato a in Parte_1 CP_1
data 3.03.2021 peri motivi sopra esposti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite n favore di che li liquidano in Parte_1 CP_1
euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre Iva se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sunteggiata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione notificato il 3.03.2021 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Milano esponendo che in data 28.05.2018, per la realizzazione dell'opera oggetto di CP_1
contratto di appalto stipulato con la committente INTERCOS s.r.l. il 2.02.2018, aveva ordinato a
– ora – delle mensole di emergenza tipo S120KN e relativo materiale CP_2 CP_1
di montaggio al prezzo di euro 2.936,00.
pagina 3 di 13 Le mensole in oggetto erano state consegnate ed accettate dalla parte acquirente in data 31.05.2018 ed accompagnate da certificazione di garanzia e prove tecniche di prestazione.
In data 6.06.2018 aveva portato al cantiere di 9 pannelli Parte_1 Controparte_3 prefabbricati per la posa in opera mediante l'utilizzo delle mensole di emergenza in oggetto. Alle ore
15:30 del predetto giorno il gruista di parte attrice terminava le operazioni di posa del primo pannello prefabbricato fissato con le mensole fornite dalla convenuta, ma poco dopo, alle ore 16:30, il pannello, come fissato con le mensole fornite dalla convenuta, crollava a causa del collasso e/o cedimento e/o rottura della saldatura della mensola alla piastra determinata dall'eccessivo carico dato dal pannello.
Avvisata dell'occorso in data 7.06.2018, effettuato il sopralluogo, constatava che una Parte_2
delle mensole era collassata rinvenendo in sito la piastra di attacco mentre l'altra era intatta.
A fronte dell'accaduto su disposizione della direzione lavori e della stessa Parte_1 Pt_2
provvedeva al ritiro dei pannelli, restituendo le mensole alla fornitrice. Avendo ricevuto richiesta
[...]
risarcitoria dalla parte committente per il ritardo nella consegna dei lavori, in data 8.10.2018 formulava richiesta risarcitoria a la quale, tuttavia, negava il risarcimento allegando relazione Parte_2
tecnica a firma del proprio consulente tecnico.
In data 27.05.2020 parte attrice rinnovava la richiesta risarcitoria che era nuovamente respinta dalla
Parte_2
Tanto esposto, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti consistiti nel costo sostenuto per realizzare l'intervento di variante nonché per lo smaltimento dei pannelli precedentemente realizzati, nel danno all'immagine oltre all'eventuale penale da pagare a cagione del ritardo nella realizzazione dell'opera di contratto.
- Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione CP_1 esercitata ai sensi dell'art. 1495 c.c. Al riguardo rilevava che parte attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni con missiva del 8.10.2018 e di aver inviato una ulteriore missiva in data 27.05.2020 sicché, tenuto conto che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato notificato in data
3.03.2021, risulterebbe completamente decorso il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1495 c.c.
Nel merito contestava l'esistenza dei vizi delle mensole di emergenza lamentati da parte attrice essendosi il crollo verificato, secondo quanto ammesso dalla stessa parte attrice, a causa del non corretto montaggio delle mensole. Né il vizio sarebbe stato mai riconosciuto dalla convenuta.
pagina 4 di 13 Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda, previo accertamento del decorso del CP_1 termine di prescrizione dell'azione di garanzia, e comunque per insussistenza dei vizi lamentati.
Instauratosi il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice di prime cure, con l'impugnata sentenza riteneva fondata l'eccezione di prescrizione e rigettava la domanda attorea, condannandola alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, qualificava il rapporto contrattuale nei termini del contratto di vendita atteso che le mensole di emergenza S120KN prodotte da CP_1
– già – e acquistate da da da utilizzare nella CP_2 Parte_1 CP_1
realizzazione delle opere di cui avute in appalto dalla INTERCOS s.r.l. in forza del contratto di appalto con questa concluso, rientravano tra quelle ordinariamente prodotta dalla società convenuta secondo il relativo ciclo di produzione.
Così qualificato il rapporto contrattuale di base, l'organo giudicante di primo grado rilevava che parte attrice aveva agito in giudizio allegando l'esistenza di gravi vizi delle mensole acquistate dalla convenuta ed in particolare di una mensola che, a causa del collasso e/o rottura della saldatura, della piastra a seguito del carico del pannello, avrebbe fatto crollare il predetto pannello prefabbricato con essa fissato.
Pertanto, richiamata la disciplina dettata in materia di vizi per la vendita e ritenuto il vizio incidente sulla stessa funzionalità del bene oggetto di vendita, rilevava che, a fronte della consegna della merce avvenuta in data 31.05.2018, essendo avvenuto il crollo in data 6.06.2018, momento in cui veniva a conoscenza dell'evento la società convenuta la quale il giorno seguente procedeva al sopralluogo, il termine prescrizionale annuale, sebbene interrotto con l'invio della prima richiesta risarcitoria datata
8.10.2018, risulta completamente decorso già prima della ulteriore richiesta risarcitoria inviata alla convenuta in data 27.05.2020.
Su tali basi, accertata la prescrizione dell'azione di garanzia, e rilevata anche l'assenza di vizi strutturale della mensola in oggetto come desumibile dalla relazione dell'ing. , rigettava le Per_1
domanda articolata da parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
***
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
- Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata adducendo in primis che i vizi e i difetti della mensola erano tali da escluderne totalmente la funzione essenziale per la quale fu pagina 5 di 13 acquistata, stante l'evidente rottura della saldatura della mensola fonte del crollo. Conseguentemente
l'azione andava qualificata in quella generale di inadempimento ex art. 1453 c.c. per avvenuta vendita di <
- Con il secondo motivo di appello adduceva che, a fronte della qualificazione dell'azione in quella generale di inadempimento ex art. 1453 c.c., in applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, non risulterebbe decorso il termine di prescrizione ordinario per l'esercizio dell'azione giudiziale, e pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte non risulterebbe fondata.
- Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui sulla base della relazione di parte attrice a firma dell'ing. , richiamandone le valutazioni in essa espresse, Per_1 riteneva che collassata né ad un errato montaggio della stessa, bensì ad un errore nei calcoli sottesi al progetto esecutivo in conformità al quale il montaggio era avvenuto>>, quanto invece la relazione dell'ing.
era stata eseguita in controdeduzione a quanto sostenuto del consulente tecnico di parte Per_1
convenuta ing. in ordine al modo di utilizzo della mensola. Per_2
- Con il quarto motivo di appello adduceva che l'organo giudicante di primo grado aveva operato una inversione dell'ordine dell'onere della prova, in quanto aveva ritenuto insussistente il vizio lamentato quanto invece la stessa convenuta lo aveva riconosciuto in esito alle verifiche svolte, rilevando che era onere della convenuta provare che nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi dell'<
- Con il quinto motivo di appello insisteva nella ammissione di ctu percipiente.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande articolate.
Si costituiva la quale, contestando i motivi di appello articolati con l'atto di gravame CP_1
adducendone l'infondatezza, riteneva corretto il costrutto della sentenza appellata in ordine alla qualificazione dell'azione esercitata e conseguentemente al relativo decorso del termine di prescrizione ex ar.t 1495 c.c. oltre che alla ritenuta insussistenza dei vizi lamentati. Al riguardo adduceva che la causa del crollo era da individuare, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, in un errore nei calcoli sottesi al progetto esecutivo in conformità al quale il montaggio della mensola era avvenuto, oltre che nell'uso improprio al quale la mensola era stata destinata, il che renderebbe non necessario l'espletamento della CTU invocata da parte appellante. Rilevava comunque che parte attrice non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di comprovare il vizio lamentato.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 16.05.2024, acquisite le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione.
pagina 6 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello proposti – afferenti alla qualificazione dell'azione in ragione del rapporto contrattuale sottostante, incidente sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata, oltre che alla sussistenza dei vizi o difetti di qualità della mensola lamentati da parte attrice, a cui si collegano le doglianze relative alla mancata espletazione della ctu ed alla valutazione delle relazioni tecniche in atti
– possono essere congiuntamente esaminati.
***
Sul piano fattuale è dato acquisito al giudizio che in data 28.05.2018 la società per la Parte_1 realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto stipulato con la committente INTERCOS s.r.l. in data 2.02.2018, ha ordinato a delle mensole di emergenza tipo S120KN e relativo CP_1
materiale di montaggio per il prezzo di euro 2.936,00, consegnate dalla venditrice in data 31.05.2018 con allegata certificazione di garanzia.
In data 6.06.2018 previo trasportato nel cantiere di per la relativa Parte_1 Controparte_3 posa in opera di n. 9 pannelli prefabbricati da istallare mediante l'utilizzo delle predette mensole, provvedeva alla posa in opera del primo pannello prefabbricato fissato con le mensole in oggetto;
poco dopo, alle ore 16:30, il pannello in oggetto crollava a seguito del cedimento della saldatura della mensola alla piastra. Di ciò si dava pronto avviso alla che il giorno seguente provvedeva CP_1
alle verifiche in loco constatando che una delle mensole era collassata rinvenendo in sito la piastra di attacco mentre l'altra era intatta. Su disposizione della direzione dei lavori e delle indicazioni della società venditrice provvedeva al ritiro dei pannelli, rendendo le mensole alla fornitrice. Parte_1
È del pari dato acquisito al giudizio che in data 8.10.2018 formulava richiesta risarcitoria Parte_1
a la quale, allegando relazione a firma del proprio consulente tecnico, negava il Parte_2
risarcimento.
In data 27.05.2020 parte attrice reiterava la richiesta risarcitoria, che era nuovamente disattesa dalla controparte contrattuale.
In data 3.03.2021 agiva in giudizio facendo valere la responsabilità di Parte_1 CP_1 nella causazione dell'evento di danno per vizi e/o difetti della mensola in oggetto.
***
Sulla base di tali emergenze, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti va qualificato nei termini del contratto di compravendita,
pagina 7 di 13 avendo acquistato da dietro il corrispettivo indicato in atti le predette Parte_1 CP_1
mensole, da utilizzare nella realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto che aveva stipulato con la società committente.
L'elemento qualificate della fattispecie è dato dalla circostanza che la merce dedotta in contratto, e segnatamente le mensole di emergenza S120KN, rientrava tra quella ordinariamente prodotta in serie dalla secondo l'ordinario ciclo di produzione e sistematicamente collocata nel mercato. CP_1
Pertanto, sul piano causale, valutata la comune volontà delle parti, il contratto concluso era funzionale all'acquisto da parte delle predette mensole che produceva secondo Parte_1 CP_1
l'ordinario ciclo produttivo.
Qualificato il contratto nei termini del contratto di vendita di cosa mobile, avendo la Parte_1 agito in giudizio allegando l'esistenza di gravi vizi delle mensole acquistate dalla convenuta e in particolare di una mensola del tipo sopradescritto – che, a causa del collasso e/o cedimento e/o rottura della saldatura alla piastra per il carico del pannello prefabbricato applicato, avrebbe determinato il crollo del predetto pannello con essa fissato – per cui chiedeva il risarcimento dei danni conseguentemente patiti, trova applicazione la disciplina per vizi dettata materia di vendita dagli artt.
1490 e ss. c.c.
***
L'art. 1492 c.c. prevede alternativamente l'actio redibitoria, che consente al compratore che faccia valere i vizi del bene venduto la risoluzione del contratto, ovvero l'actio quanti minoris, che consente di chiedere la riduzione del prezzo a fronte della presenza di vizi o difetti del bene acquistato.
Secondo il dettato dell'art. 1494 c.c. il compratore ha sempre diritto al risarcimento del danno derivato a causa e per l'effetto del vizio, sempreché il venditore non dimostri di aver ignorato senza colpa la presenza del vizio.
Comunque il venditore è tenuto al risarcimento dei danni derivati al compratore per la presenza ed in conseguenza del vizio.
Come rilevato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il compratore che abbia subito un danno a casa dei vizi della cosa può rinunciare alla proposizione dell'actio redibitoria o dell'actio quanti minoris ed esercitare la sola azione risarcitoria per il ristoro dei danni derivati dall'inadempimento del venditore, sempre che ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e quindi siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed in generale tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. Civ. Sez. II, 15.09.2022 n. 27184).
pagina 8 di 13 Per l'esercizio delle azioni edili di cui all'art. 1492 c.c., e segnatamente dell'actio redibitoria e dell'actio quanti minoris, è previsto un duplice termine di decadenza e di prescrizione.
Infatti, secondo il dettato dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dal diritto di garanzia e dunque dall'esercizio delle azioni edili, se non denuncia i vizi al venditore nel termine perentorio di otto giorni decorrente dalla scoperta del vizio, sempre che non sia stabilito un diverso e più ampio termine contrattuale. Tuttavia la denuncia non è necessaria nel caso in cui il venditore abbia avuto diretta contezza del vizio, lo abbia riconosciuto o lo abbia scientemente occultato.
L'esercizio dell'azione si prescrive se non è esercitata nel termine di un anno dalla scoperta del vizio.
L'art.1497 c.c. prevede per il compratore il rimedio risolutorio per il caso in cui la res manchi delle qualità promesse o delle qualità essenziali per l'uso a cui è destinata, del pari assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (in tal senso Cass. Civ. Sez. VI, 22.11.2021 n.
10728).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, per svincolare l'acquirente dai ristretti vincoli temporali di esercizio delle azioni edili, ha elaborato la diversa figura dell'aliud pro alio, ricorrente quanto vi sia diversità qualitativa tra la cosa consegnata e quella dedotta in contratto, ovvero quando i vizi siano di gravità tale da privare completamente la res della propria funzione essenziale. In tal caso la tutela dell'acquirente è assicurata attraverso i rimedi ordinari dell'azione di risoluzione e di esatto adempimento secondo il termine di prescrizione ordinario decennale, oltre che con l'azione risarcitoria.
Secondo i pacifici principi giurisprudenziali, il vizio redibitorio, disciplinato dall'art. 1490 c.c., e la mancanza di qualità promesse o essenziali, disciplinata dall'art. 1497 c.c., pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'abito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che ad un'altra. Entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna dell'
Cass. Civ. Sez. II, 5.04.2016 n. 6596). Pertanto, si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa quando questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne impediscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita.
pagina 9 di 13 Si ha invece consegna di <
L'ipotesi di consegna di
***
Sulla base dei principi innanzi esposti, ai fini della qualificazione dell'azione esercitata occorre rilevare che, come emerge dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. prodotta dalla stessa parte Per_1
appellante, pienamente utilizzabile in ordine alla individuazione degli elementi causativi del crollo, la causa del crollo non è da attribuire ad un difetto della mensola né ad un difetto di montaggio, ma ad un errore nei calcoli sottesi al progetto esecutivo elaborato dalla società attrice nella realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto stipulato con la terza committente, secondo le previsioni del progetto esecutivo al quale è rimasta del tutto estranea la società venditrice delle mensole, atteso che le mensole, come emerso in atti, erano prodotte in serie e sistematicamente e ordinariamente collocate nel mercato. Come rilevabile dalla predetta relazione, il valore totale delle tensioni alle quali sono risultate sottoposte le saldature della mensola collassata era molto maggiore del valore del progetto delle stesse, pari a 309 N/mm2. Il divario tra le tensioni effettivamente presenti e quelle di progetto
(5774/309=1,87) è talmente ampio da non essere compensato dai coefficienti di sicurezza adottati
(1,3x1,15=1,495). Pertanto, la rottura era inevitabile.
Sulla base di tali acquisizioni tecniche, esaustive in ordine al thema probandum, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante, non rileva la necessità di disporre CTU.
Tali elementi di valutazione elidono alla radice la tesi di parte appellante secondo cui le mensole oggetto della fornitura presentavano radicali vizi strutturali tali da non essere idonee alla funzione.
Ne consegue che la rottura della mensola non risulta essere dipesa da un errore di progettazione o da un vizio strutturale della mensola di emergenza, ma da un impiego della stessa non conforme alle caratteristiche dinamico-strutturale della mensola in oggetto, a fronte di un errore del progetto esecutivo della realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto, da attribuire alle relative parti contrattuali, al quale è rimasta del tutto estranea la società fornitrice delle mensole.
pagina 10 di 13 Pertanto, risultando le mensole di emergenza S120KN in oggetto, vendute alla conformi Parte_1
alle relative specifiche tecniche di cui alle prove tecniche di prestazione e prodotte in serie dalla e ordinariamente collocate nel mercato, in assenza di qualsiasi relazione tra la CP_1 progettazione delle mensole e l'utilizzo delle stesse secondo le previsioni del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'opera oggetto del contratto intercorso tra la parte acquirente a la terza committente dell'opera, resta radicalmente esclusa la possibilità di richiamare l'ipotesi dell' pro alio>> invocata da parte appellante.
Conseguentemente, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante, l'azione va ricondotta a quella prevista in caso di vizi o difetti della cosa venduta secondo il dettato degli art. 1490, 1492 e 1494 c.c., per cui trova preliminare applicazione la disciplina prescrizionale dettata dall'art. 1495 c.c.
***
Ne consegue che, essendo stata la merce consegnata a in data 30.05.2018, essendosi Parte_1
verificato il crollo in data 6.06.2018, di cui la società venditrice è stata immediatamente resa edotta procedendo il giorno successivo alla relativa verifica in loco delle mensole, sebbene sia stata fatta pronta denuncia del vizio, l'azione di garanzia è stata esercitata ben oltre il decorso del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 1495 c.c.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. 11.07.2019 n. 18672) in tema di compravendita le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c. costituiscono ai sensi dell'art. 2943 c.c. atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi di cui all'art. 1495 c.c. comma 3 con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Per l'assunto, nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla prima richiesta risarcitoria avanzata in data 8.10.2018. Ne consegue che alla data della seconda richiesta risarcitoria avanzata il 27.05.2020, costituente il successivo atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, il termine annuale di prescrizione era ormai compiutamente decorso.
Pertanto, come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado, il termine di prescrizione annuale, pur se interrotto dall'invio della prima richiesta risarcitoria avvenuto in data 8.10.2018, era infruttuosamente decorso già prima della data della ulteriore richiesta risarcitoria spiegata in via stragiudiziale in data 27.05.2020.
pagina 11 di 13 Per le ragioni innanzi rilevate accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1494 c.c. la domanda attorea di accertamento della responsabilità per i vizi e i difetti lamentati vanno dichiarate prescritte.
***
Sebbene l'accertata maturata prescrizione dell'azione abbia effetti assorbenti in ordine alle altre questioni, in ordine ai vizi vale comunque rilevare che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante, dalla relazione a firma dell'ing. prodotta dalla stessa parta attrice a supporto Per_1
della proprie doglianze emerge che la causa del crollo è imputabile ne ad un difetto della mensola collassata, per rottura della saldatura tra le mensola e la piastra di ancoraggio, facente parte della fornitura oggetto del contratto inter partes, né ad un errato montaggio della stessa bensì ad un errore nei calcoli sottesi al progetto esecutivo in conformità al quale il montaggio è avvenuto.
***
Infine va rilevato che correttamente l'organo giudicante di primo grado ha respinto la domanda restitutoria con la quale parte attrice ha chiesto il rimborso del corrispettivo pagato per l'acquisto delle mensole poi risultate difettose.
Al riguardo vale osservare che gli effetti restitutori conseguono alla risoluzione del contratto, in quanto in tali casi il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per la vendita mentre il compratore deve restituire la cosa oggetto del contratto a meno che si tratti di bene perito a causa dei vizi stessi.
Nel caso di specie, pur avendo l'attrice documentato la restituzione delle mensole in oggetto in ossequio alle istruzioni della direzione dei lavori e dei tecnici della stessa società venditrice, non ha tuttavia spiegato azione di risoluzione del contratto che peraltro, in virtù del decorso del relativo termine prescrizione sarebbe comunque prescritta.
***
Segue il rigetto integrale dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in ragione dell'attività CP_1
difensiva svolta, del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 atteso che in sede conclusiva parte appellante ha limitato l'entità della domanda entro il limite di tale pagina 12 di 13 scaglione) avuto riguardo ai valori tariffari applicabili, in complessivi euro 6.950,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge ed esborsi pari ad euro.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2182/2023 del 16.03.2023 del Tribunale di CP_1
Milano ed in pari data pubblicata, ogni altra istanza, eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese Parte_1 CP_1
di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 6.950,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali Cpa ed iva come per legge ed euro per esborsi.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante del Parte_1
doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
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