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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1023/2024 L.P.
Parte_1 contro
“ “ “ Controparte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DI STEFANO GIANNI per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1023 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_2 C.F._1 nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Di Stefano (c.f.
[...]
) e dall'Avv. Gian Marco Di Stefano (c.f. C.F._2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 66, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE E C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 te p.t., in Via Roma 44 – Monterosi (VT) Pec: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.7.2024 ha adito Parte_2 questo Tribunale in funzione di Giudice a società convenuta ininterrottamente dal 1.12.2022 al 19.02.2024, con mansioni di muratore;
che il rapporto era stato formalizzato solo in data 14.12.2022 con regolare contratto che ne aveva previsto l'inquadramento al 1° livello del CCNL Edilizia Artigiana – P.M.I.; di aver osservato l'orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì (esclusa un'ora di pausa pranzo) e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato, per un totale di ore 48 settimanali;
di aver percepito a titolo di retribuzione solo degli acconti di ammontare inferiore al trattamento minimo previsto dalle tabelle salariali;
che da dicembre 2023 a febbraio 2024 non aveva percepito alcun importo né gli erano state consegnate le buste paga;
di non aver ricevuto il trattamento per ferie (godute per un mese l'anno) e per la gratifica natalizia;
che nel periodo di malattia (regolarmente comunicata dal 8.6.2023 all' 8.7.2023 e dal 22.1.2024 al 7.2.2024) non aveva percepito alcuna indennità; di non aver mai usufruito di permessi individuali, né di compensi per lavoro straordinario;
che il rapporto era terminato per effetto di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale) comunicato verbalmente in data 19.2.2024 e confermato per iscritto solo in data 29.03.2024. Ciò premesso ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL di settore e al rico0noscimento di differenze retributive per complessivi € 30.371,06 (di cui euro 14.202,91 a titolo di differenze retributive;
euro 2.824,99 a titolo di indennità di malattia;
euro 4.423,73 a titolo di emolumenti ex art. 21 C.C.N.L.; euro 1.057,95 a titolo di permessi retribuiti per r.o.l. ed ex festività abolite;
euro 5.692,19 a titolo di lavoro straordinario;
euro 2.169,28 a titolo di trattamento di fine rapporto). Ha conseguentemente concluso chiedendo "Accertare e dichiarare riconoscimento del dovuto superiore livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni svolte CP_2 rente e dell'orario lavorativo osservato eccedente persino quello ordinario previsto dalla norma contrattuale-
-- l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della somma di € 30.371,06 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori quale antistatari. Con provvisoria esecuzione come per legge". La società convenuta è rimasta contumace sebbene regolarmente citata. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito dell'udienza cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
DELL'INQUADRAMENTO RIVENDICATO AL 1° LIVELLO In diritto va premesso che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, il ragionamento dell'interprete deve procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto, all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria, fino al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. Civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. Civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. Civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. Civ. 7129/1997). Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Edilizia Artigiana PMI al quale appartengono “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive
o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”. Il contratto collettivo prevede che "Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione” e, tra le qualifiche professionali menziona le figure del “Decoratore, imbiancatore e colorista” inteso come l'operaio capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati); a fini comparativi va anche rammentato che tra i profili riconducibili a questa categoria sono individuati anche quello dell'intonacatore (che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature) e del “mosaicista” (come personale capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno). Al 1° livello il CCNL colloca invece lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori;
i lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure operai adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. Tra i profili di questo livello sono da menzionare l'addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
ma anche l'esecuzione di lavori murari semplici (come la sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi). Vi rientrano altresì l'aiuto decoratore e l'aiuto verniciatore che eseguono come aiutante e sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria. Dalla lettura delle declaratorie emerge con assoluta evidenza come gli elementi essenziali sui quali operare la distinzione tra i due livelli siano rappresentate per un verso nella specifica capacità richiesta all'operaio specializzato e nella capacità di svolgere compiti, anche semplici, ma in piena autonomia anziché sotto la guida e il controllo di altri lavoratori. Nella specie le prove offerte da parte ricorrente a sostegno della pretesa appaiono estremamente generiche. L'unico teste esaminato, , ha riferito di poter fornire informazioni sulle Testimone_1 mansioni svolte dal ricorrente, per opera all'interno di un cantiere di Cesano, dalla fermata dell'autobus che utilizzava per raggiungere la pizzeria dallo stesso gestita. In tali occasioni aveva potuto vedere, fugacemente e da lontano, che il ricorrente operava “realizzando e tinteggiando i muri e svolgere gli altri lavori di muratura”, precisando peraltro di averlo sempre “visto lavorare con altri operai nella realizzazione di quelle opere”. Tali dichiarazioni non appaiono sufficienti per ritenere che le prestazioni lavorative del ricorrente fossero svolte con la capacità e l'autonomia propria del livello rivendicato e non operasse invece quale aiutante di personale qualificato, o comunque sotto il loro controllo e la loro supervisione. Le dichiarazioni del teste non solo appaiono di scarsa attendibilità sotto il profilo della reale ed integrale percezione delle operazioni a cui aveva avuto modo di assistere, ma non consentono neanche di confermare le deduzioni contenute in ricorso riguardo alla pluralità e specificità delle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente, essendosi il teste limitato a riferire di quelle attività in modo assolutamente vago, descrivendole atecnicamente come “lavori di muratura”, non meglio individuati, senza specificare il ruolo nell'attività di realizzazione dei “muri” e individuando in definitiva l'unica mansione concreta nella partecipazione quale componente di una squadra dell'attività di “tinteggiatura”. Non ritiene questo giudicante che le lacune probatorie emerse dall'istruttoria possano essere quindi colmate dalla mancata risposta all'interrogatorio formale della parte convenuta rimasta contumace. Va infatti rammentato che essa “costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento” (Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009). Ebbene nel caso in esame gli elementi desumibili da tale condotta non appaiono inidonei a compensare e supplire le carenze probatorie, sicché la domanda di superiore inquadramento deve essere respinta.
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RIVENDICATE DAL RICORRENTE Il lavoratore rivendica un complessivo credito di € 30.371,06 che assume maturato per € 14.202,91 in virtù del superiore inquadramento e per la restante parte a titolo di indennità di malattia, emolumenti ex art. 21 CCNL, indennità sostituiva di permessi, ROL e festività soppresse, lavoro straordinario e TFR. Sennonché, premesso che il conteggio risulta elaborato anche per le voci diverse dalla paga base sulla scorta della retribuzione prevista per il livello superiore, va osservato che parte ricorrente ha provveduto a depositare, in allegato al ricorso, esclusivamente l'Accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 4 maggio 2022. Ha invece omesso il deposito del contratto a cui ha inteso fare riferimento attraversi i richiami all'art. 43 (in tema di indennità di malattia) agli artt. 18, 19 e 21 ((ferie e gratifica natalizia), agli artt. 7 e 14 (permessi, ROL e festività soppresse), agli artt. 6, 14 e 22 (in tema di lavoro straordinario) e all'art. 28 (trattamento di fine rapporto). L'impossibilità di determinare le maggiorazioni e quindi le spettanze per le suddette voci, l'accoglimento della domanda va necessariamente limitata alle risultanze dei prospetti paga, ove da essi risulti l'omessa erogazione parziale o totale delle voci in questione e sempre che la determinazione delle spettanze non implichi l'esame della disciplina contrattuale. Ne deriva che
- per indennità di malattia (richiesta per 26 giorni nel periodo 8 giugno-8 luglio 2023 e 16 giorni per il periodo 22 gennaio-7 febbraio 2024) in assenza della busta paga di giugno e della prova (il cui onere gravava sulla società datrice di lavoro) dell'avvenuto pagamento dell'indennità per la medesima mensilità (19 gg.), può essere riconosciuto il minor credito di € 1.159,65; analoghe considerazioni valgono riguardo al periodo gennaio-febbraio 2024 per il quale va riconosciuto un credito di € 976,55. Nulla può essere invece riconosciuto per la malattia di luglio, dovendosi prendere atto dell'avvenuta erogazione dell'indennità per tale periodo.
- a titolo di tredicesima mensilità, che non risulta erogata con il prospetto paga di dicembre 2022 e che non vi è prova sia stata erogata a dicembre 2023 e a fine rapporto (prova che, si ribadisce, spettava alla società fornire), va riconosciuta, per l'intera durata del rapporto, la somma di € 1.200,80 (€ 552,60 per il periodo dicembre 2022-giugno 2023: € 78,95*7; € 648,20 per il periodo luglio 23-febbraio 24: € 82,27*8)
- relativamente alla materia delle ferie, va rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione
o la modifica" (Cass. Civ. Sez. L. n. 12311 del 21.8.2003 in CED rv. 566140). Il principio è tuttavia da intendere nel senso che, il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso in esame occorre prendere atto del conteggio operato nei prospetti paga, osservando tuttavia come delle ore fruite non risulti conteggiato e quindi riconosciuto alcun compenso tra le competenze, né risulta in altro modo provata la relativa erogazione: ne consegue che per le 199.95 ore maturate nel corso del rapporto va riconosciuto al ricorrente il credito complessivo (determinato in via di approssimazione equitativa) di € 929,86 (199,95 x 4,65);
- considerazioni analoghe a quelle esposte per le ferie devono essere fatte anche riguardo ai permessi (conteggiati nei prospetti e mai compensati): al ricorrente è conseguentemente da riconoscere un credito di € 251,10 (54 x 4,65);
- anche le spettanze per lavoro straordinario risultano totalmente omesse nei prospetti paga mensili. In diritto va solo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere investe, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere in tale caso che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo uso di valutazioni equitative (Cass. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere quindi fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/98), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. 5411/81, 57/84, 3208/84, 5408/87, 5260/88, 1389/2003). Nella fattispecie l'unico teste esaminato ha dichiarato che l'orario di lavoro osservato abitualmente da ricorrente andava dal lunedì al venerdì dalle 7.30/8.00 alle 17.00/17.30 ed il sabato dalle 7.30/8.00 fino ad un orario variabile tra 14.00 e le 16.00. Il teste ha altresì aggiunto che per quanto a sua conoscenza si osservava una pausa di soli dieci minuti per consumare un panino, ma le modalità con le quali avrebbe appreso la circostanza, non consentono di ritenere attendibile la dichiarazione (ha infatti riferito di aver potuto verificare la durata della pausa allontanando(si) dalla pizzeria che poco prima aveva sostenuto di aver raggiunto con l'autobus preso alla fermata antistante il cantiere in cui era occupato il ricorrente: sembra poco verosimile che, proprio all'ora di pranzo il gestore di una pizzeria si allontani dal locale e nonostante la distanza dalla sede di lavoro avesse potuto verificare la durata della pausa). Motivi di ragionevolezza e l'abituale svolgimento dei rapporti, indicono a quantificare in un'ora la pausa pranzo fruita dal ricorrente, in complessive ore otto ore giornaliere l'attività lavorativa svolta da lunedì a sabato ed in cinque ore le prestazioni di sabato. Ne deriva la determinazione del lavoro straordinario settimanale in 5 ore che rapportate alle settimane di lavoro dà luogo ad un monte orario di lavoro straordinario pari a 270 ore per l'intera durata del rapporto. L'indisponibilità di riferimenti alla contrattazione collettiva impedisce la quantificazione delle maggiorazioni ed impone la determinazione del credito secondo la retribuzione ordinaria per complessivi € 1.255,62 (270 x 4,65);
- parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova del pagamento del Trattamento di fine rapporto, il quale – ricalcando i conteggi elaborati ed inseriti in ricorso - va determinato in ragione dell'inquadramento e delle tabelle retributive applicabili, nella misura di € 1.134,17 determinata con approssimazione equitativa. Alla luce di quanto precede il credito complessivo del ricorrente va determinato in complessivi € 6.907,73 (€ 1.159,65 + € 976,55 + 1200,80 + € 929,86 + € 251,10 + € 1.255,62 + € 1.134,17) a cui sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La parziale infondatezza della domanda e la preponderante difformità tra richiesta e credito accertato, giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna della società convenuta al pagamento della residua parte liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei Parte_2 confronti di ro Controparte_1 straordinario ad opera del ricorrente e il parziale inadempimento della società resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 a di € 6.907,73 a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa per due terzi tra le parti le spese di lite;
condanna la società convenuta al pagamento della restante parte delle spese, liquidandole in complessivi € 1.796,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1023/2024 L.P.
Parte_1 contro
“ “ “ Controparte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DI STEFANO GIANNI per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1023 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_2 C.F._1 nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Di Stefano (c.f.
[...]
) e dall'Avv. Gian Marco Di Stefano (c.f. C.F._2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 66, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE E C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 te p.t., in Via Roma 44 – Monterosi (VT) Pec: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.7.2024 ha adito Parte_2 questo Tribunale in funzione di Giudice a società convenuta ininterrottamente dal 1.12.2022 al 19.02.2024, con mansioni di muratore;
che il rapporto era stato formalizzato solo in data 14.12.2022 con regolare contratto che ne aveva previsto l'inquadramento al 1° livello del CCNL Edilizia Artigiana – P.M.I.; di aver osservato l'orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì (esclusa un'ora di pausa pranzo) e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato, per un totale di ore 48 settimanali;
di aver percepito a titolo di retribuzione solo degli acconti di ammontare inferiore al trattamento minimo previsto dalle tabelle salariali;
che da dicembre 2023 a febbraio 2024 non aveva percepito alcun importo né gli erano state consegnate le buste paga;
di non aver ricevuto il trattamento per ferie (godute per un mese l'anno) e per la gratifica natalizia;
che nel periodo di malattia (regolarmente comunicata dal 8.6.2023 all' 8.7.2023 e dal 22.1.2024 al 7.2.2024) non aveva percepito alcuna indennità; di non aver mai usufruito di permessi individuali, né di compensi per lavoro straordinario;
che il rapporto era terminato per effetto di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale) comunicato verbalmente in data 19.2.2024 e confermato per iscritto solo in data 29.03.2024. Ciò premesso ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL di settore e al rico0noscimento di differenze retributive per complessivi € 30.371,06 (di cui euro 14.202,91 a titolo di differenze retributive;
euro 2.824,99 a titolo di indennità di malattia;
euro 4.423,73 a titolo di emolumenti ex art. 21 C.C.N.L.; euro 1.057,95 a titolo di permessi retribuiti per r.o.l. ed ex festività abolite;
euro 5.692,19 a titolo di lavoro straordinario;
euro 2.169,28 a titolo di trattamento di fine rapporto). Ha conseguentemente concluso chiedendo "Accertare e dichiarare riconoscimento del dovuto superiore livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni svolte CP_2 rente e dell'orario lavorativo osservato eccedente persino quello ordinario previsto dalla norma contrattuale-
-- l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della somma di € 30.371,06 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori quale antistatari. Con provvisoria esecuzione come per legge". La società convenuta è rimasta contumace sebbene regolarmente citata. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito dell'udienza cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
DELL'INQUADRAMENTO RIVENDICATO AL 1° LIVELLO In diritto va premesso che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, il ragionamento dell'interprete deve procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto, all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria, fino al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. Civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. Civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. Civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. Civ. 7129/1997). Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Edilizia Artigiana PMI al quale appartengono “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive
o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”. Il contratto collettivo prevede che "Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione” e, tra le qualifiche professionali menziona le figure del “Decoratore, imbiancatore e colorista” inteso come l'operaio capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati); a fini comparativi va anche rammentato che tra i profili riconducibili a questa categoria sono individuati anche quello dell'intonacatore (che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature) e del “mosaicista” (come personale capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno). Al 1° livello il CCNL colloca invece lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori;
i lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure operai adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. Tra i profili di questo livello sono da menzionare l'addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
ma anche l'esecuzione di lavori murari semplici (come la sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi). Vi rientrano altresì l'aiuto decoratore e l'aiuto verniciatore che eseguono come aiutante e sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria. Dalla lettura delle declaratorie emerge con assoluta evidenza come gli elementi essenziali sui quali operare la distinzione tra i due livelli siano rappresentate per un verso nella specifica capacità richiesta all'operaio specializzato e nella capacità di svolgere compiti, anche semplici, ma in piena autonomia anziché sotto la guida e il controllo di altri lavoratori. Nella specie le prove offerte da parte ricorrente a sostegno della pretesa appaiono estremamente generiche. L'unico teste esaminato, , ha riferito di poter fornire informazioni sulle Testimone_1 mansioni svolte dal ricorrente, per opera all'interno di un cantiere di Cesano, dalla fermata dell'autobus che utilizzava per raggiungere la pizzeria dallo stesso gestita. In tali occasioni aveva potuto vedere, fugacemente e da lontano, che il ricorrente operava “realizzando e tinteggiando i muri e svolgere gli altri lavori di muratura”, precisando peraltro di averlo sempre “visto lavorare con altri operai nella realizzazione di quelle opere”. Tali dichiarazioni non appaiono sufficienti per ritenere che le prestazioni lavorative del ricorrente fossero svolte con la capacità e l'autonomia propria del livello rivendicato e non operasse invece quale aiutante di personale qualificato, o comunque sotto il loro controllo e la loro supervisione. Le dichiarazioni del teste non solo appaiono di scarsa attendibilità sotto il profilo della reale ed integrale percezione delle operazioni a cui aveva avuto modo di assistere, ma non consentono neanche di confermare le deduzioni contenute in ricorso riguardo alla pluralità e specificità delle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente, essendosi il teste limitato a riferire di quelle attività in modo assolutamente vago, descrivendole atecnicamente come “lavori di muratura”, non meglio individuati, senza specificare il ruolo nell'attività di realizzazione dei “muri” e individuando in definitiva l'unica mansione concreta nella partecipazione quale componente di una squadra dell'attività di “tinteggiatura”. Non ritiene questo giudicante che le lacune probatorie emerse dall'istruttoria possano essere quindi colmate dalla mancata risposta all'interrogatorio formale della parte convenuta rimasta contumace. Va infatti rammentato che essa “costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento” (Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009). Ebbene nel caso in esame gli elementi desumibili da tale condotta non appaiono inidonei a compensare e supplire le carenze probatorie, sicché la domanda di superiore inquadramento deve essere respinta.
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RIVENDICATE DAL RICORRENTE Il lavoratore rivendica un complessivo credito di € 30.371,06 che assume maturato per € 14.202,91 in virtù del superiore inquadramento e per la restante parte a titolo di indennità di malattia, emolumenti ex art. 21 CCNL, indennità sostituiva di permessi, ROL e festività soppresse, lavoro straordinario e TFR. Sennonché, premesso che il conteggio risulta elaborato anche per le voci diverse dalla paga base sulla scorta della retribuzione prevista per il livello superiore, va osservato che parte ricorrente ha provveduto a depositare, in allegato al ricorso, esclusivamente l'Accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 4 maggio 2022. Ha invece omesso il deposito del contratto a cui ha inteso fare riferimento attraversi i richiami all'art. 43 (in tema di indennità di malattia) agli artt. 18, 19 e 21 ((ferie e gratifica natalizia), agli artt. 7 e 14 (permessi, ROL e festività soppresse), agli artt. 6, 14 e 22 (in tema di lavoro straordinario) e all'art. 28 (trattamento di fine rapporto). L'impossibilità di determinare le maggiorazioni e quindi le spettanze per le suddette voci, l'accoglimento della domanda va necessariamente limitata alle risultanze dei prospetti paga, ove da essi risulti l'omessa erogazione parziale o totale delle voci in questione e sempre che la determinazione delle spettanze non implichi l'esame della disciplina contrattuale. Ne deriva che
- per indennità di malattia (richiesta per 26 giorni nel periodo 8 giugno-8 luglio 2023 e 16 giorni per il periodo 22 gennaio-7 febbraio 2024) in assenza della busta paga di giugno e della prova (il cui onere gravava sulla società datrice di lavoro) dell'avvenuto pagamento dell'indennità per la medesima mensilità (19 gg.), può essere riconosciuto il minor credito di € 1.159,65; analoghe considerazioni valgono riguardo al periodo gennaio-febbraio 2024 per il quale va riconosciuto un credito di € 976,55. Nulla può essere invece riconosciuto per la malattia di luglio, dovendosi prendere atto dell'avvenuta erogazione dell'indennità per tale periodo.
- a titolo di tredicesima mensilità, che non risulta erogata con il prospetto paga di dicembre 2022 e che non vi è prova sia stata erogata a dicembre 2023 e a fine rapporto (prova che, si ribadisce, spettava alla società fornire), va riconosciuta, per l'intera durata del rapporto, la somma di € 1.200,80 (€ 552,60 per il periodo dicembre 2022-giugno 2023: € 78,95*7; € 648,20 per il periodo luglio 23-febbraio 24: € 82,27*8)
- relativamente alla materia delle ferie, va rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione
o la modifica" (Cass. Civ. Sez. L. n. 12311 del 21.8.2003 in CED rv. 566140). Il principio è tuttavia da intendere nel senso che, il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso in esame occorre prendere atto del conteggio operato nei prospetti paga, osservando tuttavia come delle ore fruite non risulti conteggiato e quindi riconosciuto alcun compenso tra le competenze, né risulta in altro modo provata la relativa erogazione: ne consegue che per le 199.95 ore maturate nel corso del rapporto va riconosciuto al ricorrente il credito complessivo (determinato in via di approssimazione equitativa) di € 929,86 (199,95 x 4,65);
- considerazioni analoghe a quelle esposte per le ferie devono essere fatte anche riguardo ai permessi (conteggiati nei prospetti e mai compensati): al ricorrente è conseguentemente da riconoscere un credito di € 251,10 (54 x 4,65);
- anche le spettanze per lavoro straordinario risultano totalmente omesse nei prospetti paga mensili. In diritto va solo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere investe, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere in tale caso che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo uso di valutazioni equitative (Cass. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere quindi fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/98), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. 5411/81, 57/84, 3208/84, 5408/87, 5260/88, 1389/2003). Nella fattispecie l'unico teste esaminato ha dichiarato che l'orario di lavoro osservato abitualmente da ricorrente andava dal lunedì al venerdì dalle 7.30/8.00 alle 17.00/17.30 ed il sabato dalle 7.30/8.00 fino ad un orario variabile tra 14.00 e le 16.00. Il teste ha altresì aggiunto che per quanto a sua conoscenza si osservava una pausa di soli dieci minuti per consumare un panino, ma le modalità con le quali avrebbe appreso la circostanza, non consentono di ritenere attendibile la dichiarazione (ha infatti riferito di aver potuto verificare la durata della pausa allontanando(si) dalla pizzeria che poco prima aveva sostenuto di aver raggiunto con l'autobus preso alla fermata antistante il cantiere in cui era occupato il ricorrente: sembra poco verosimile che, proprio all'ora di pranzo il gestore di una pizzeria si allontani dal locale e nonostante la distanza dalla sede di lavoro avesse potuto verificare la durata della pausa). Motivi di ragionevolezza e l'abituale svolgimento dei rapporti, indicono a quantificare in un'ora la pausa pranzo fruita dal ricorrente, in complessive ore otto ore giornaliere l'attività lavorativa svolta da lunedì a sabato ed in cinque ore le prestazioni di sabato. Ne deriva la determinazione del lavoro straordinario settimanale in 5 ore che rapportate alle settimane di lavoro dà luogo ad un monte orario di lavoro straordinario pari a 270 ore per l'intera durata del rapporto. L'indisponibilità di riferimenti alla contrattazione collettiva impedisce la quantificazione delle maggiorazioni ed impone la determinazione del credito secondo la retribuzione ordinaria per complessivi € 1.255,62 (270 x 4,65);
- parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova del pagamento del Trattamento di fine rapporto, il quale – ricalcando i conteggi elaborati ed inseriti in ricorso - va determinato in ragione dell'inquadramento e delle tabelle retributive applicabili, nella misura di € 1.134,17 determinata con approssimazione equitativa. Alla luce di quanto precede il credito complessivo del ricorrente va determinato in complessivi € 6.907,73 (€ 1.159,65 + € 976,55 + 1200,80 + € 929,86 + € 251,10 + € 1.255,62 + € 1.134,17) a cui sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La parziale infondatezza della domanda e la preponderante difformità tra richiesta e credito accertato, giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna della società convenuta al pagamento della residua parte liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei Parte_2 confronti di ro Controparte_1 straordinario ad opera del ricorrente e il parziale inadempimento della società resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 a di € 6.907,73 a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa per due terzi tra le parti le spese di lite;
condanna la società convenuta al pagamento della restante parte delle spese, liquidandole in complessivi € 1.796,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO