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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Garibaldi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) autorizzare alias a sottoporsi a tutti gli interventi Parte_1 Per_1
chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
b) disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso
“femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” in luogo di quello di “ ”; Per_1 Pt_1
per il Pubblico Ministero: “accogliersi le domande della parte attrice”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/6/2024 ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro del sesso e del nome, avendo la parte dichiarato di voler assumere il nome di Per_1
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda ha dedotto di avere manifestato, nel suo percorso di Parte_1
crescita, una marcata difficoltà a riconoscersi nel suo sesso biologico e di aver iniziato a desiderare fortemente di cambiare la sua identità sessuale, sin dall'infanzia, palesando una disforia di identità di genere;
che al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, dal mese di dicembre 2022, assunse terapia ormonale che migliorò sensibilmente la sua qualità di vita, allievando il disagio conseguente all'incongruenza di genere.
All'esito dell'udienza del 5/11/2024 il G.I., ascoltata la parte comparsa in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni sopra riportate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Va premesso che la domanda di rettificazione del sesso può essere accolta anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, dovendosi riconoscere il diritto all'identità sessuale non solo a coloro che abbiano modificato i propri caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che, senza modificare quest'ultimi, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Tale assunto, per cui il mero dato biologico non esaurisce tutti gli elementi della sessualità umana, è stato fatto proprio, sul piano nazionale, dalla Corte di legittimità che ha statuito come alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art, 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell' art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Questa ermeneusi del dato normativo è stata successivamente ribadita dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982 ed ha affermato che, per ottenere la rettificazione del sesso, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo invece necessario un accertamento rigoroso tanto della serietà e univocità dell'intento, quanto dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere (Corte Cost., 20 giugno 2017, n, 180).
Più di recente la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, Dlgs 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute pagina 2 di 4 dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr. Corte Cost. sent. N. 143/2024); con la conseguenza che laddove il tribunale ritenga di dover accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso non sarà necessaria alcuna autorizzazione ulteriore perché l'interessato si sottoponga agl'interventi chirurgici di adeguamento sessuale.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda di rettificazione di sesso proposta da è Parte_1
fondata e deve essere accolta.
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente (relazione endocrinologica e psicologica) conferma come, allo stato, il suo percorso di transizione di genere sia serio, univoco ed anche già compiuto, mostrando la ricorrente sembianze (caratteri secondari) squisitamente femminili, all'esito delle certificate cure ormonali seguite.
In particolare dalle informazioni anamnestiche contenute nella relazione dello psicologa dott. Per_2
e dal narrato della stessa parte attrice all'udienza dell'5/11/2024 si desume come la parte attrice
[...] abbia sviluppato una “disforia di genere” - come da DSM V - che l'ha indotta a perseguire con univoca volontà il cambiamento del genere di appartenenza;
vive stabilmente nel genere di Parte_1
elezione, è conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale.
Inoltre, da quando assume terapia ormonale affermativa “non si è registrato alcuno pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance”.
Il Collegio osserva, allora, che sulla base della storia clinica e della personalità di il Parte_1
suo desiderio ed impulso di ottenere una trasformazione identitaria ed anagrafica non possono ritenersi l'espressione di un delirio identitario transeunte, bensì sono l'effetto naturale di un coerente e saldo costrutto identitario transessuale.
In ordine al diverso profilo della necessità di procedere ad una c.t.u. tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali della parte ricorrente, deve osservarsi come l'evidenza degli elementi dedotti renda l'adempimento del tutto superfluo ed inutilmente costoso (Cass. n. 15138/15), anche tenuto conto del fatto che l'irreversibilità della scelta di mutamento sessuale può dedursi con sufficienti margini di certezza - non solo dalla documentazione prodotta, ma anche - dal fatto che si è già Parte_1
sottoposto ad impegnative terapie ormonali che hanno reso propriamente femminili i suoi tratti secondari.
In definitiva, pertanto, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte ricorrente e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione di interventi chirurgici rettificativi del sesso - il crisma della irreversibilità.
pagina 3 di 4 2. Quanto alla domanda proposta dalla parte attrice di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili, ai sensi della l. 164 del 1982 come modificata dal d.lgs. 150/2011, si è già detto che con sentenza n. 143/2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, Dlgs 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr. Corte Cost. sent. n.
143/2024).
Consegue da tanto che l'autorizzazione richiesta a questo Tribunale da di essere Parte_1
autorizzato a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili è divenuta, alla luce della citata dichiarazione di illegittimità costituzionale, inammissibile per carenza d'interesse, atteso che nulla osta a che si sottoponga a tali Parte_1
interventi per essere già intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali sufficienti per l'accoglimento della sua domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
3. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1233/2024 R.G., così provvede:
1) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna la rettificazione dell'attribuzione di sesso ad , nato a [...] il [...], da maschile a femminile;
Parte_1
2) ordina la variazione del prenome anagrafico da ” ad " ; Pt_1 Per_1
3) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili per carenza d'interesse, atteso che nulla osta a che si sottoponga a tali interventi. Parte_1
Ravenna, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cozza, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Garibaldi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) autorizzare alias a sottoporsi a tutti gli interventi Parte_1 Per_1
chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
b) disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso
“femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” in luogo di quello di “ ”; Per_1 Pt_1
per il Pubblico Ministero: “accogliersi le domande della parte attrice”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/6/2024 ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro del sesso e del nome, avendo la parte dichiarato di voler assumere il nome di Per_1
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda ha dedotto di avere manifestato, nel suo percorso di Parte_1
crescita, una marcata difficoltà a riconoscersi nel suo sesso biologico e di aver iniziato a desiderare fortemente di cambiare la sua identità sessuale, sin dall'infanzia, palesando una disforia di identità di genere;
che al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, dal mese di dicembre 2022, assunse terapia ormonale che migliorò sensibilmente la sua qualità di vita, allievando il disagio conseguente all'incongruenza di genere.
All'esito dell'udienza del 5/11/2024 il G.I., ascoltata la parte comparsa in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni sopra riportate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Va premesso che la domanda di rettificazione del sesso può essere accolta anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, dovendosi riconoscere il diritto all'identità sessuale non solo a coloro che abbiano modificato i propri caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che, senza modificare quest'ultimi, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Tale assunto, per cui il mero dato biologico non esaurisce tutti gli elementi della sessualità umana, è stato fatto proprio, sul piano nazionale, dalla Corte di legittimità che ha statuito come alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art, 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell' art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Questa ermeneusi del dato normativo è stata successivamente ribadita dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982 ed ha affermato che, per ottenere la rettificazione del sesso, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo invece necessario un accertamento rigoroso tanto della serietà e univocità dell'intento, quanto dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere (Corte Cost., 20 giugno 2017, n, 180).
Più di recente la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, Dlgs 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute pagina 2 di 4 dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr. Corte Cost. sent. N. 143/2024); con la conseguenza che laddove il tribunale ritenga di dover accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso non sarà necessaria alcuna autorizzazione ulteriore perché l'interessato si sottoponga agl'interventi chirurgici di adeguamento sessuale.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda di rettificazione di sesso proposta da è Parte_1
fondata e deve essere accolta.
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente (relazione endocrinologica e psicologica) conferma come, allo stato, il suo percorso di transizione di genere sia serio, univoco ed anche già compiuto, mostrando la ricorrente sembianze (caratteri secondari) squisitamente femminili, all'esito delle certificate cure ormonali seguite.
In particolare dalle informazioni anamnestiche contenute nella relazione dello psicologa dott. Per_2
e dal narrato della stessa parte attrice all'udienza dell'5/11/2024 si desume come la parte attrice
[...] abbia sviluppato una “disforia di genere” - come da DSM V - che l'ha indotta a perseguire con univoca volontà il cambiamento del genere di appartenenza;
vive stabilmente nel genere di Parte_1
elezione, è conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale.
Inoltre, da quando assume terapia ormonale affermativa “non si è registrato alcuno pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance”.
Il Collegio osserva, allora, che sulla base della storia clinica e della personalità di il Parte_1
suo desiderio ed impulso di ottenere una trasformazione identitaria ed anagrafica non possono ritenersi l'espressione di un delirio identitario transeunte, bensì sono l'effetto naturale di un coerente e saldo costrutto identitario transessuale.
In ordine al diverso profilo della necessità di procedere ad una c.t.u. tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali della parte ricorrente, deve osservarsi come l'evidenza degli elementi dedotti renda l'adempimento del tutto superfluo ed inutilmente costoso (Cass. n. 15138/15), anche tenuto conto del fatto che l'irreversibilità della scelta di mutamento sessuale può dedursi con sufficienti margini di certezza - non solo dalla documentazione prodotta, ma anche - dal fatto che si è già Parte_1
sottoposto ad impegnative terapie ormonali che hanno reso propriamente femminili i suoi tratti secondari.
In definitiva, pertanto, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte ricorrente e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione di interventi chirurgici rettificativi del sesso - il crisma della irreversibilità.
pagina 3 di 4 2. Quanto alla domanda proposta dalla parte attrice di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili, ai sensi della l. 164 del 1982 come modificata dal d.lgs. 150/2011, si è già detto che con sentenza n. 143/2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, Dlgs 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr. Corte Cost. sent. n.
143/2024).
Consegue da tanto che l'autorizzazione richiesta a questo Tribunale da di essere Parte_1
autorizzato a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili è divenuta, alla luce della citata dichiarazione di illegittimità costituzionale, inammissibile per carenza d'interesse, atteso che nulla osta a che si sottoponga a tali Parte_1
interventi per essere già intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali sufficienti per l'accoglimento della sua domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
3. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1233/2024 R.G., così provvede:
1) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna la rettificazione dell'attribuzione di sesso ad , nato a [...] il [...], da maschile a femminile;
Parte_1
2) ordina la variazione del prenome anagrafico da ” ad " ; Pt_1 Per_1
3) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili per carenza d'interesse, atteso che nulla osta a che si sottoponga a tali interventi. Parte_1
Ravenna, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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