TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI Parte_1 C.F._1
ROSA VIVIANA, elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 25 CATANIA presso il difensore avv. SIDOTI ROSA VIVIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PUDDORI GRAZIETTA, elettivamente domiciliato in VIA MONS. COGONI, 14 08100 NUORO presso il difensore avv. PUDDORI GRAZIETTA
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Nuoro il giorno 08.04.1972, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del suddetto Comune con atto n. 38 parte II serie a dell'anno 1972 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
pagina 1 di 4 b) dichiarare il signor tenuto al pagamento dell'assegno divorzile in favore Parte_1
della signora nella misura di euro 800,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni CP_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
c) compensate integralmente le spese del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note depositate in data 05.12.2024, confermate all'udienza del 28.01.2025; conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.2024 ha esposto di aver contratto con Parte_1 CP_1
il giorno 8.4.1972 matrimonio concordatario in Nuoro, trascritto presso i registri dello stato
[...]
civile di quel Comune al n. 38, Part. II, Serie A, dell'anno 1972; che dall'unione non sono nati figli;
che la coppia si è separata con sentenza n. 3158/2003 del Tribunale Civile di Catania depositata il 29.10.2003
e munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 21.05.2024; che con detta sentenza è stato posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
suo mantenimento l'assegno mensile di euro 619,75, di rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
che dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente è stato ininterrottamente mantenuto lo stato di separazione, con impossibilità di una loro riunione materiale e spirituale;
che medio tempore sono mutate le condizioni economiche del ricorrente in misura tale da non consentirgli di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento come quantificato dal Tribunale di Catania e successivamente rivalutato.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili.
Con comparsa depositata il 27.9.2024 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
contestato l'impossibilità lamentata dal di farsi carico dell'assegno di mantenimento in favore Pt_1
della resistente;
ha esposto di essere priva di reddito e nell'impossibilità oggettiva di procurarselo in ragione della sua età avanzata e delle patologie da cui è affetta;
ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione in capo al dell'obbligo di corrispondere in favore della Pt_1
resistente la somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di assegno divorzile. pagina 2 di 4 All'udienza del 10.12.2024, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 28.1.2025, le parti hanno rappresentato l'intenzione di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni congiunte sopra indicate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e ha mandato al P.M. per le conclusioni.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi confermate all'udienza del 28.1.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale e, pertanto, il
Tribunale, in assenza di figli minori, deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale è decorso il termine superiore a 12 mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Nuoro il 8.4.1972, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nuoro al Controparte_1
n. 38, Parte II, Serie A, dell'anno 1972;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone che il signor corrisponda a titolo di assegno divorzile in favore Parte_1
della signora la somma mensile di euro 800,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese CP_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott. Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI Parte_1 C.F._1
ROSA VIVIANA, elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 25 CATANIA presso il difensore avv. SIDOTI ROSA VIVIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PUDDORI GRAZIETTA, elettivamente domiciliato in VIA MONS. COGONI, 14 08100 NUORO presso il difensore avv. PUDDORI GRAZIETTA
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Nuoro il giorno 08.04.1972, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del suddetto Comune con atto n. 38 parte II serie a dell'anno 1972 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
pagina 1 di 4 b) dichiarare il signor tenuto al pagamento dell'assegno divorzile in favore Parte_1
della signora nella misura di euro 800,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni CP_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
c) compensate integralmente le spese del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note depositate in data 05.12.2024, confermate all'udienza del 28.01.2025; conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.2024 ha esposto di aver contratto con Parte_1 CP_1
il giorno 8.4.1972 matrimonio concordatario in Nuoro, trascritto presso i registri dello stato
[...]
civile di quel Comune al n. 38, Part. II, Serie A, dell'anno 1972; che dall'unione non sono nati figli;
che la coppia si è separata con sentenza n. 3158/2003 del Tribunale Civile di Catania depositata il 29.10.2003
e munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 21.05.2024; che con detta sentenza è stato posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
suo mantenimento l'assegno mensile di euro 619,75, di rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
che dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente è stato ininterrottamente mantenuto lo stato di separazione, con impossibilità di una loro riunione materiale e spirituale;
che medio tempore sono mutate le condizioni economiche del ricorrente in misura tale da non consentirgli di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento come quantificato dal Tribunale di Catania e successivamente rivalutato.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili.
Con comparsa depositata il 27.9.2024 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
contestato l'impossibilità lamentata dal di farsi carico dell'assegno di mantenimento in favore Pt_1
della resistente;
ha esposto di essere priva di reddito e nell'impossibilità oggettiva di procurarselo in ragione della sua età avanzata e delle patologie da cui è affetta;
ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione in capo al dell'obbligo di corrispondere in favore della Pt_1
resistente la somma mensile di euro 1.200,00 a titolo di assegno divorzile. pagina 2 di 4 All'udienza del 10.12.2024, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 28.1.2025, le parti hanno rappresentato l'intenzione di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni congiunte sopra indicate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e ha mandato al P.M. per le conclusioni.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi confermate all'udienza del 28.1.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale e, pertanto, il
Tribunale, in assenza di figli minori, deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale è decorso il termine superiore a 12 mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Nuoro il 8.4.1972, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nuoro al Controparte_1
n. 38, Parte II, Serie A, dell'anno 1972;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone che il signor corrisponda a titolo di assegno divorzile in favore Parte_1
della signora la somma mensile di euro 800,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese CP_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott. Tiziana Longu
pagina 4 di 4