Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
KA La RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SP Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michelangelo Fabio Agrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA LE, ON GU, OB IA TA ES e BA OM, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 25/01/2025, pubblicata nell’Albo pretorio dell’ASP in data 26/01/2025 (All.to 1), avente ad oggetto: Definizione della procedura di stabilizzazione per il profilo professionale di Dirigente Psicologo, a seguito della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268 lett.b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 e dalla legge 29 aprile 2024, n.56 per n. 4 posti di Dirigente Psicologo, con la quale veniva approvata la graduatoria redatta dalla Commissione Esaminatrice e venivano assunte a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Psicologo, i vincitori dottoresse LE RA, GU ON, ES OB IA TA e OM BA, nonché della graduatoria medesima allegata alla delibera, del verbale della Commissione esaminatrice del 17/01/2025 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi comprese le valutazioni ed i punteggi attribuiti ai singoli candidati, come emerge dalle relative schede, nonché il successivo avviso di stabilizzazione con scadenza 09/01/2025, nella parte in cui riporta che i posti per Dirigente Psicologo sono 4 anziché in numero di 5.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La RO KA il giorno 1.5.2025:
per l’annullamento, previa sospensione,
del verbale della Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot.n.130426 del 26/11/2024, per la procedura di stabilizzazione riservata a n.4 Dirigenti Psicologi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268 lett.b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 e dalla legge 29 aprile 2024, n.56, redatto il 04/03/2025, non pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Azienda e comunicato al difensore della ricorrente in data 24/03/2025, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi comprese le valutazioni ed i punteggi attribuiti ai singoli candidati, come emerge dalle relative schede allegate al verbale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA LE, ON GU, OB IA TA ES e BA OM e di SP Siracusa;
Vista la nota depositata il 4 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. EA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la deliberazione n. 989/2025 depositata dall’ASP di Siracusa il 7 ottobre 2025 con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale fino alla posizione occupata dalla Dott.ssa KA La RO;
Vista la nota depositata il 4 novembre 2025 e la documentazione ad essa allegata con cui parte ricorrente ha dato atto della sua intervenuta assunzione a tempo indeterminato presso l’Amministrazione intimata;
Osservato che, sebbene sotto il nomen iuris di “ rinuncia ”, mercé il medesimo atto parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, la loro compensazione;
Considerato che, per condiviso indirizzo giurisprudenziale, “ la cessazione della materia del contendere si produce quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, in considerazione di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione (in termini Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2022, n. 5176) ” (Cons. Stato sez. V, 3 febbraio 2023 n.1196).
Ritenuto, pertanto, che, stante l’avvenuta tacitazione della pretesa al bene della vita azionata dalla ricorrente, al collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 co. 5 c.p.a.;
Stimato che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite tenuto conto che il predetto scorrimento è stato disposto all’esito di sopravvenuta quiescenza di altro dipendente dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AN | EP GG |
IL SEGRETARIO