Art. 9. 1. All' articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le modalita' di promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano anche, per contingenti di quaranta posti l'anno e per quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione previste dal citato articolo 14, comma 1, lettera b). Le predette selezioni sono espletate con un'unica procedura".
"1-bis. Le modalita' di promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano anche, per contingenti di quaranta posti l'anno e per quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione previste dal citato articolo 14, comma 1, lettera b). Le predette selezioni sono espletate con un'unica procedura".