Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 4 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10250/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, Parte_2
dall'avv. Salvatore Romeo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Gaetana Angela Marchese;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza – ingiunzione n.OI-000596376, notificata alla ricorrente a mezzo il servizio postale con raccomandata A.R. n. 38050229797-3 in data 11/10/2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento a carico degli opponenti, entro giorni trenta dalla data di notifica, della somma di € 7367,50 d a titolo di sanzione amministrativa per
1
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che l' sede di CP_1
Catania, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha emesso le Ordinanze–
Ingiunzioni di cui sopra ritenendo che le odierne opponenti non hanno dato esecuzione ai pagamenti di cui all'atto di accertamento 2100.19/01/2022.0032946 con i quali CP_1
l' - ha contestato alle opponenti la Controparte_2 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni della legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii., quindi, per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento agli anni 2018 ed ingiunto, per quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15.01.2016
n.8, il pagamento delle somme di cui sopra a titolo di sanzione amministrativa;
che, invero l'ordinanza ingiunzione qui opposta è infondata atteso che la a Parte_1
seguito della notifica dell'avviso di accertamento 2100.19/01/2022.0032946 ha CP_1
provveduto al pagamento delle somme dovute in data 28/4/2022 a mezzo F24; che è probabile che l'emissione di ordinanza ingiunzione sia dovuta alla mancata contabilizzazione delle somme pagate da parte dell' ; che i ricorrenti a seguito CP_1
dell'avvenuto pagamento delle somme richieste hanno provveduto a comunicare all' il pagamento inviando copia delle quietanze con racc. AR del 24/8/2022 oltre CP_1
che a mezzo comunicazione telamatica del consulente dell'azienda; che, pertanto, la ricorrente nessuna somma deve per le causali di cui all'ordinanza ingiunzione e la stessa non poteva essere emessa.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione OI-000596376 CP_ protocollo 2100.25/09/2024.0698699 notificata a e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto annullarla, ovvero, in via subordinata, per quanto sopra
[...]
significato, rideterminare le sanzione al minimo edittale ex art. 26.L. 689/1981.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l deducendo: che dal riesame della pratica, emerge che i versamenti riscontrati in fase di emissione della OI impugnata sono tempestivi, risalendo al 28.04.2022; che tuttavia, solo in riferimento alle competenze 8-9/2019, le quote a carico contestate in diffida non risultano interamente versate, riscontrandosi un versamento pari ad € 53 per il periodo 8/2019 ed uno pari ad
2 € 138 per il 9/2019, a fronte delle rispettive quote a carico di € 218 ed € 191; che, alla luce dei versamenti tempestivi effettuati a totale e parziale copertura delle somme
CP_ dovute, l'importo omesso risulta pari a soli € 218 e l' ha, pertanto, provveduto a rideterminare la sanzione dovuta come da provvedimento versato in atti.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione della parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Osserva il decidente che preliminarmente bisogna delimitare la causa petendi di questo giudizio di opposizione, più esattamente bisogna verificare se, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, sia possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi.
La risposta che è stata data dalla giurisprudenza, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è negativa.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione già nella sua sentenza n. 6013 del 16.04.2003, in merito a tale problema ha così statuito: <Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
(“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo (l'ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione.
Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell'art. 113 Cost. (in virtù del quale
“la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'Amministrazione Pubblica nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul provvedimento
3 amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione), esaminando tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario).
Tale caratteristica fa si che il procedimento in questione assume tutti gli elementi che sono propri del procedimento giurisdizionale amministrativo (almeno nella scelta originaria) ed, in particolare, la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria.
In questo schema, l'atto amministrativo (non il rapporto) è posto al centro della contesa, in quanto determina sia l'oggetto del processo, nel quale si verifica la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente, sia i poteri cognitori ed istruttori del giudice, sia i poteri decisionali.
Siffatto paradigma processuale presuppone, dunque, che: tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae pretendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero “petitum” ma non la “causa pretendi”), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere (salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (per alcuni di questi concetti, cfr.
Cass. 12 agosto 2000, n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto
a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicché, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa.>>
Pertanto, le eccezioni dedotte per la prima volta in note o verbali successivi al ricorso sono inammissibili;
da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non
4 sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
Da quanto sopra premesso ne discende che gli unici motivi di censura proposti contro le ordinanze ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Diversamente opinando si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio
(con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c.
(corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr.: Tribunale di
Catania, sentenza 261 del 29/01/2014, dott. M. Fiorentino).
Venendo all'esame delle istanze formulate nell'atto introduttivo del giudizio osserva il decidente che l'eccezione sollevata da parte ricorrente di avvenuto pagamento delle sanzioni indicate nell'atto di accertamento notificato in data 31.01.2022 deve ritenersi fondata.
Ed invero dall'esame del testo dell'atto di accertamento in questione si desume chiaramente che l'importo complessivo richiesto con il ridetto atto in relazione al periodo 12/2018 – 10/2019 ammonta ad € 2.947,00.
Ebbene, parte ricorrente ha prodotto in atti le ricevute di n. 3 versamenti modello F 24, effettuate in data 28.04.2022, quindi tempestivamente, il cui importo complessivo corrisponde esattamente alla somma richiesta con l'atto di accertamento in questione e cioè € 2.947,00.
CP_ L' contesta l'esistenza di alcune discrasie tra gli importi tempestivamente pagati e quelli richiesti, che, tuttavia, non sembrano trovare fondamento, stante l'esatta coincidenza degli importi tempestivamente pagati con quelli richiesti relativamente al periodo in contestazione.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto per quanto riguarda il valore CP_ delle sanzioni come rideterminate dall' in corso di causa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) a nnulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000596376 Protocollo n.:
.2100.25/09/2024.0698699 e per l'effetto; CP_1
b) d ichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui CP_1
al relativo atto di accertamento prodromico;
c) c
CP_ ondanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che, tenuto conto della rideterminazione delle sanzioni intervenuta in corso di causa, liquida in euro € 721, di cui € 678,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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