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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 124 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' co- Parte_2 stituita tra la (oggi e le società Parte_1 Parte_1 [...]
(oggi (oggi CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
ed (oggi , con il pa- CP_4 Controparte_5 Parte_1 trocinio dell'avv. Bruno Capponi (PEC
[...]
) e dell'avv. Domenico Di Falco (PEC Email_1 [...]
Email_2
attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_6 P.IVA_2
[.. presentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rita Salvago (PEC
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convenuto in riassunzione
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1314/2003, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 4/12/2003
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 17 Conclusioni per l'attrice in riassunzione:
«Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in adempimento della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25554/2018, pubblicata in data 12 ottobre 2018: 1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in dipendenza della sospensione illegittima n. 6 del contratto inter partes n. 6308 del 23.8.1990 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_6 pagamento in favore di essa attrice del complessivo importo di € 258.415,68 (di cui € 130.283,86 per sorta capitale, € 54.979,79 per rivalu- tazione ed € 73.152,03 per interessi, al 30.11.2018), oltre ulteriore rivalu- tazione ed interessi dal 30.11.2018 al soddisfo, ovvero quel diverso mag- giore o minore importo ritenuto di giustizia, anche alla luce di una diversa quantificazione di rivalutazione ed interessi;
2. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei maggiori oneri diretti subiti in dipen- denza delle sospensioni legittime del contratto inter partes n. 6308 del 23.8.1990 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_6 pagamento in favore di essa attrice del complessivo importo di €
2.941.735,72 (di cui € 1.187.260,72 per sorta capitale, € 682.674,91 per rivalutazione ed € 1.071.800,09 per interessi, al 30.11.2018), oltre ulterio- re rivalutazione ed interessi dal 30.11.2018 al soddisfo, ovvero quel diver- so maggiore o minore importo ritenuto di giustizia anche alla luce di una diversa quantificazione di rivalutazione ed interessi;
3. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei maggiori oneri diretti subiti in dipen- denza delle sospensioni legittime del contratto inter partes n. 2809 del 29.12.1995 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_6 pagamento in favore di essa attrice del complessivo importo di € 1.049.369,79 (di cui € 561.183,82 per sorte capitale, € 218.861,69 per riva- lutazione ed € 269.324,28 per interessi, al 30.11.2018), oltre ulteriore riva- lutazione ed interessi dal 30.11.2018 al soddisfo, ovvero quel diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, anche alla luce di una di- versa quantificazione di rivalutazione ed interessi;
4. confermare, per il resto, la statuizione di primo grado (confermata in appello e non oggetto di cassazione) secondo cui spettano all'impresa: (i) gli interessi ex arti. 35 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certi- ficati e dei titoli di spesa nella esecuzione del contratto n. 2809 del 29.12.1995, nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi de- terminati con i criteri di cui ai citati articoli, fino al soddisfacimento del credito;
(ii) gli interessi legali sugli interessi maturati al 21.7.1999 ai sensi
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 17 degli artt. 36 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certificati e dei titoli di spesa nella esecuzione del contratto n. 6809 del 29.12.1995, a far tempo dal 21.1.2000 fino al soddisfacimento del credito. Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.»
Conclusioni il grigento: CP_6
«Ritenere e dichiarare che oggetto del presente giudizio è la determina- zione degli oneri dovuti per la sospensione n.6 del contratto. Nel merito determinare i detti oneri secondo i criteri indicati dal nell'atto di CP_6 appello e riportati alle pagg.6 – 10 della presente comparsa di risposta. In via sub.ta e senza recesso, determinare i detti oneri adottando gli stessi criteri indicati nella sentenza n. 687/2011 della Corte di Appello di Paler- mo. In via gradata e senza recesso, nel caso in cui la Corte adita ritenga che l'oggetto del presente giudizio ricomprenda i maggiori oneri diretti per le sospensioni legittime, determinare gli stessi secondo i criteri già indicati per il calcolo degli oneri dovuti per la sospensione n.
6. Ritenere e dichiara- re non dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di attività legittima della P.A. e rigettare la domanda relativa alla diversa decorrenza degli in- teressi.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 21/1/2000, la in proprio e quale rap- Parte_1 presentante dell'A.T.I. tra Parte_1 CP_4 Controparte_2
Giudici e citava in giudizio dinanzi al Tribu-
[...] Parte_3 nale di Agrigento il e, premesso che con contratti di Controparte_6 appalto n. 6308 del 23.8.1990 e n. 6809 del 29.12.1995, il predetto ente aveva affidato all'associazione temporanea di imprese tra le società per azioni (ora ), capogruppo mandataria, Controparte_7 Parte_1 CP_8 CP_
(ora ), (ora ed (ora
[...] CP_9 CP_4 Controparte_5 [...]
l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognante nera, CP_10 delle stazioni di sollevamento e relativi impianti in contrada Cannatello e contrada Caos e, rispettivamente, l'esecuzione dei lavori di completamen- to e separazione della rete fognaria nel Comune di - settore CP_6
Nord - Lotto A, e che i lavori erano stati ultimati, ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme meglio specificate nel predetto atto di citazio- ne, come ulteriormente rettificate con la successiva memoria ex art. 184 c.p.c., in virtù delle due riserve iscritte durante l'esecuzione del primo ap- palto e delle ulteriori tre riserve iscritte durante l'esecuzione del secondo, mai definite dal CP_6
2. Il si costituiva nel giudizio, opponendosi Controparte_6 all'accoglimento di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 17 3. Con sentenza n. 1314/2003 del 4/12/2003, il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento delle domande proposte, condannava l'ente locale convenuto al pagamento in favore dell'impresa attrice delle seguenti somme:
a. euro 283.638/28 per l'applicazione di nuovi prezzi unitari, secondo il prezziario regionale del 1987, alle quantità già contabilizzate dei lavo- ri effettuati all'interno del centro abitato in esecuzione del contratto di appalto del 23.8.1990, oltre ai relativi interessi nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi determinati con i criteri di cui agli arti. 35 e 36 cap. gen. lav. pubbl. approvato con d.p.r. 16.7.1962, n. 1063; b. euro 1.329.502,81, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della data della pronuncia sino al soddisfacimento del credito;
c. interessi ex artt. 35 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certificati e dei titoli di spesa nella esecuzione del contratto n. 6809 del 29.12.1995, nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi determinati con i criteri di cui ai citati articoli, fino al soddisfa- cimento del credito;
d. interessi legali sugli interessi maturati al 21.7.1999 ai sensi degli artt.
35 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certificati e dei tito- li di spesa nella esecuzione del contratto n. 6809 del 29.12.1995, a far tempo dal 21.1.2000 fino al soddisfacimento del credito;
e. al rimborso delle spese processuali,
4. Con citazione del 21/5/2004, il proponeva appello Controparte_6 avverso la predetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con il favore delle spe- se processuali.
5. L'impresa appellata si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione avversaria e proponeva appello inci- dentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimen- to della maggiore somma di euro 2.959.867,60 in virtù delle riserve relati- ve alle istanze risarcitorie proposte e il riconoscimento degli interessi lega- li a decorrere dalla data delle iscrizioni delle riserve o almeno dalla do- manda giudiziale.
6. Con sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011, questa Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'insussistenza del credito di euro 283,638,28 per l'applicazione dei nuovi prezzi unitari ai la- vori effettuati all'interno del centro abitato, in esecuzione del primo con- tratto di appalto e riduceva l'importo dovuto dalla stazione appaltante in
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 17 virtù delle riserve iscritte al minore importo di euro 219.801,13, oltre agli interessi legali sulla somma dovuta, devalutata di anno in anno, dalla data della domanda giudiziale (il 21 gennaio 2000) sino al soddisfacimento del credito e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese proces- suali di entrambi i gradi del giudizio.
7. A seguito di ricorso della la Parte_1
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25554/2018 dei 4/7-19/10/2018, ha cassato parzialmente la predetta sentenza, accogliendo parzialmente il secondo motivo di impugnazione, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo e dichiarando inammissibili tutti i rimanenti motivi di impugnazio- ne e ha rinviato le parti dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
8. In particolar modo, con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la sospensione n. 6 dei lavori disposta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito del contratto di appalto n. 6308 del 23/8/1990, di- sponendo che venissero rideterminate le somme dovute in favore dell'impresa appaltatrice per tale titolo.
9. Con citazione dell'8-10/1/2019, la Parte_1
(C.F. ), sia in proprio che nella qualità di capogruppo
[...] P.IVA_1 mandataria dell' costituita tra la Parte_2 [...]
(oggi e le società (oggi CP_11 Parte_1 CP_12
, (oggi ed Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
(oggi , ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudi-
[...] Parte_1 zio, insistendo nell'appello incidentale originariamente proposto.
10. Il si è costituito con comparsa del 14/5/2019, Controparte_6 chiedendo che la decisione di questa Corte venga limitata ai limiti entro i quali è stato accolto il ricorso per cassazione proposto dall'impresa attrice in riassunzione.
11. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini specifica- ti in epigrafe, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2024 e con ordinanza del 7/3/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. Alla luce della pronuncia resa inter partes dalla Corte di Cassazione, risulta indispensabile, innanzitutto, individuare con esattezza il perimetro della decisione che rimane devoluta a questa Corte di Appello in sede di rinvio.
13. Al riguardo, va considerato che il Tribunale di Agrigento, con la prima
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 17 sentenza intervenuta tra le parti, ha adottato le seguenti pronunce:
a) ha accolto la richiesta di maggior compenso formulata dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 1 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990, relativa all'applicazione dei prezzi unita- ri per le opere realizzate all'interno del centro abitato, riconoscendo per tale titolo la somma di euro 283.638,28, oltre ai relativi interessi nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi determi- nati con i criteri di cui agli arti. 35 e 36 cap. gen. lav. pubbl. di cui al D.P.R. 16/7/1962, n. 1063; b) ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento del danno pro- posta dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 2 iscritta nella con- tabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990, riconoscendo ille- gittime la sospensione n. 2, disposta dal 26/10/1993 al 2/6/1997 in attesa dell'approvazione di una perizia di variante e suppletiva e la sospensione n. 6, disposta dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997 per la sopravvenuta scadenza delle autorizzazioni già concesse dall'ANAS per l'esecuzione di lavori ricadenti sulla S.S. n. 115. Ha liquidato, a tale titolo, la somma di euro 341.593,47 a titolo di spese generali sostenute durante il periodo di sospensione (calcolate nella misura del 4% dell'ammontare dei lavori depurato dell'utile e della percen- tuale di ribasso d'asta) e l'ulteriore somma di euro 500.000 a titolo di mancato utile;
c) ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento del danno pro- posta dall'impresa appaltatrice con le riserve nn. 1 e 2 iscritte nella contabilità del contratto di appalto n. 6809 del 1995, riconoscendo illegittime la prima sospensione, disposta dal 29/12/1997 al 26/1/1999 per l'esaurimento delle risorse finanziarie e la mancanza di autorizzazioni di competenza delle Ferrovie dello Stato per l'attraversamento da parte della condotta fognaria della linea ferro- viaria e la seconda sospensione, disposta dal 21/7/1999 al 21/12/1999 per l'assenza di ulteriori autorizzazioni di competenza dell'ANAS per l'attraversamento da parte della condotta fognaria della S.S. n. 189. Ha liquidato, per tali titoli, per la prima sospensione la somma di euro 149.649,03 e per la seconda sospensione la som- ma di euro 58.260,31 quale danno emergente a titolo di spese gene- rali, nonché la somma complessiva di euro 280.000 quale lucro ces- sante, a titolo di mancato utile;
d) ha rigettato la richiesta di maggior compenso formulata dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 3 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6809 del 1995, relativa al pagamento dei prezzi N.P. 7 e N.P. 9 concordati con il direttore dei lavori per categorie di opere
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 17 non previste in contratto poi incluse in una perizia di variante;
e) ha accolto la richiesta di corresponsione degli interessi di cui agli artt. 35 e 36 del cap. gen. lav. pubbl. di cui al D.P.R. 16/7/1962, n. 1063 per il ritardo nella emissione dei certificati e dei titoli di spesa in esecuzione del contratto n. 6809 del 1995, rimettendone la quan- tificazione alla sede esecutiva, trattandosi di crediti liquidabili in ba- se a criteri oggettivi e a dati storici in possesso delle parti, rigettan- do la richiesta di pagamento degli interessi di mora e del risarcimen- to del danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.; f) ha accolto la domanda di condanna dell'amministrazione appaltante al pagamento degli interessi anatocistici, al saggio legale, sui predet- ti interessi, a far tempo dalla domanda giudiziale, proposta il 21/1/2000.
14. Con la successiva sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011, questa
Corte di Appello ha accolto parzialmente l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale proposto dall'impresa appel- Controparte_6 lata, e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a. ha integralmente rigettato la richiesta di maggior compenso formula- ta dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 1 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990 di cui al punto 14-a) b. ha ridotto la misura dei crediti vantati dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 2 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990, di cui al punto 14-b), giacché sono state dichiarate legittime le sospensioni n. 2 e n. 6 disposte nell'ambito del contratto di appalto n. 6308 del 1990 e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di li- quidazione del danno relativo al mancato utile, mentre ha riconosciu- to riconosciuta dovuta, a titolo di rimborso delle spese generali, la minore somma di euro 136.637,39; c. ha ridotto altresì la misura dei crediti vantati dall'impresa appaltatrice con le riserve nn. 1 e 2 iscritte nella contabilità del contratto di appal- to n. 6809 del 1995, di cui al punto 14-c), riconoscendo legittime le relative sospensioni e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di liquidazione del danno relativo al mancato utile, mentre ha ricono- sciuto dovuta, a titolo di rimborso delle spese generali per entrambe le sospensioni, la minore somma di euro 83.163,74; d. ha riconosciuto, sulle somme dovute in virtù dei due punti che prece- dono, gli interessi legali calcolati annualmente sulla somma devaluta- ta alla data della iscrizione delle riserve e rivalutata anno per anno;
15. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza dalla quale trae origine il pre- sente giudizio di rinvio:
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 17 - ha riconosciuto l'illegittimità unicamente della sospensione n. 6 di- sposta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto n. 6308 del 23/8/1990 dal 26 giugno 1997 al 7 ottobre 1997, per un totale di 103 giorni, a causa della sopravve- nuta scadenza dell'autorizzazione dell'ANAS necessaria per l'ese- cuzione dei lavori ricadenti sulla .; CP_13
- ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso per cassa- zione, con i quali l'impresa appaltatrice contestava la quantifica- zione non soltanto le somme dovute in virtù di tale sospensione, ma anche le somme dovute in virtù delle ulteriori sospensioni, sia con riferimento alla sorte che con riferimento agli interessi.
16. Alla luce della predetta pronuncia, dunque, deve ritenersi intervenuto il giudicato sul rigetto delle ragioni di credito vantate con la riserva n. 1) iscritta nell'ambito della contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990.
17. Con riguardo, invece, alle ragioni di credito vantate con la riserva n. 2) iscritta nell'ambito della contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990 e con le riserve nn. 1 e 2 iscritte nella contabilità del contratto di ap- palto n. 6809 del 1995, in virtù del parziale rigetto del secondo motivo di ricorso per cassazione consegue l'accertamento della legittimità di tutte le sospensioni dell'esecuzione dei lavori disposte dalla Direzione dei Lavori nell'ambito dei due contratti di appalto, ad eccezione della sola sospen- sione n. 6, disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997 per la sopravvenuta scadenza delle autoriz- zazioni già concesse dall'ANAS per l'esecuzione di lavori ricadenti sulla S.S. n. 115, della quale è stata accertata la illegittimità.
18. La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbiti alcuni motivi di ricorso poiché l'accoglimento parziale del secondo motivo, che ha stabilito l'ille- gittimità della sospensione dei lavori n. 6 dovuta alla scadenza dell'auto- rizzazione ANAS, ha comportato la caducazione della statuizione della sentenza d'appello relativa alla liquidazione dei danni.
19. La motivazione dell'assorbimento risiede nel fatto che l'annullamento della decisione sulla legittimità della sospensione rende necessaria una nuova liquidazione dei danni da parte del giudice del rinvio, di conseguen- za, l'esame delle censure riguardanti le specifiche modalità di calcolo adottate nella sentenza cassata è stato ritenuto superfluo.
20. Nello specifico, i motivi e le parti di ricorso ritenuti assorbiti sono:
- parte del secondo motivo: riguardante la contestazione della ridu- zione dell'importo liquidato per i maggiori oneri derivanti dalle so-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 17 spensioni. L'impresa appaltatrice lamentava che la Corte d'Appello avesse operato un'iniqua falcidia, con la riduzione del 60% in via equitativa, discostandosi immotivatamente dalle risultanze della C.T.U.;
- il terzo motivo, con il quale l'impresa lamentava il rigetto automa- tico dell'appello incidentale volto ad ottenere il calcolo delle spese generali nella misura del 15% (anziché del 4%) e il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle poste risarcitorie;
- il quarto motivo, con il quale si censurava la sentenza per il manca- to riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data di ve- rificazione del danno, o dall'iscrizione delle riserve, anziché dalla data della domanda giudiziale.
21. Al fine di comprendere l'esatta portata della declaratoria di assorbi- mento pronunciata dalla Corte di Cassazione, va considerato, innanzitut- to, che, in virtù del giudicato formatosi a seguito della parziale inammissi- bilità del secondo motivo di ricorso formulato dall'odierna impresa attrice, tutte le restanti sospensioni dei lavori disposte nel corso dell'esecuzione dei due contratti di appalto conclusi con il sono sta- Controparte_6 te definitivamente accertate come legittime.
22. Il motivo dell'assorbimento è stato espressamente individuato dalla sentenza impugnata nella necessità di operare una nuova liquidazione delle somme dovute. Al fine di delineare il perimetro del presente giudizio di rinvio deve comprendersi, dunque, quale nuova operazione di liquida- zione debba ritenersi essere stata demandata a questa Corte di Appello in sede di rinvio.
23. Va rammentato, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legit- timità «in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori di- sposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'ina- dempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando di- penda da fatto imputabile alla stazione appaltante;
nell'ipotesi in cui inve- ce la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto le- gittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disci- plina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiede- re lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.» (così Cass., n. 15700 del 2018).
24. Nell'ipotesi di sospensioni legittime, dunque, laddove l'impresa appal-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 17 tatrice non abbia esercitato la facoltà di chiedere lo scioglimento del con- tratto non può spettare alcuna somma, giacché il diritto alla rifusione dei maggiori oneri, integrante un obbligo indennitario, deriva unicamente dall'esercizio di tale facoltà e dall'opposizione della stazione appaltante.
25. Poiché, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, l'impresa ap- paltatrice non ebbe ad esercitare la facoltà di scioglimento dal contratto, alla legittimità delle sospensioni consegue che nessuna somma sarebbe dovuta in favore della stessa. Ciò nondimeno, con la sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011 di questa Corte di Appello in relazione a tali sospensio- ni è stato riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice il diritto alla cor- responsione di una indennità pari al 40% delle spese generali, come già quantificate dal Tribunale di Agrigento.
26. Tale pronuncia non è stata impugnata in parte qua, e, non essendo stata contestata dal , deve ritenersi anch'essa coper- Controparte_6 ta dal giudicato interno.
27. Da ciò deriva che l'unica nuova liquidazione necessaria, perché estra- nea all'ambito delle pronunce già coperte da giudicato, è quella relativa alle conseguenze risarcitorie della sospensione n. 6, disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997 per la so- pravvenuta scadenza delle autorizzazioni già concesse dall'ANAS per l'esecuzione di lavori ricadenti sulla S.S. n. 115, della quale è stata accerta- ta la illegittimità.
28. Alle considerazioni sin qui svolte consegue l'infondatezza del secondo motivo di appello ribadito con l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'impresa attrice in riassunzione ha chiesto il riconoscimento di maggiori oneri diretti per le sospensioni legittime disposte in entrambi i contratti di appalto stipulati con il , trattandosi di Controparte_6 questioni sulle quali si è formato il giudicato interno, in virtù della declara- toria di parziale inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassa- zione e della correlata declaratoria di assorbimento dei restanti motivi.
29. Con riguardo al risarcimento del danno spettante per l'unica sospen- sione della quale è stata accertata l'illegittimità, l'impresa appaltatrice chiede il riconoscimento a titolo di danno emergente delle spese generali e a titolo di lucro cessante del mancato utile.
30. Con riguardo alle spese generali, il Tribunale di Agrigento con la sen- tenza n. 1314/2003 del 4/12/2003, ha già evidenziato che le voci di danno relative al maggiore vincolo di capitale e fideiussioni entrano a comporre, così come l'onere per il sotto utilizzo del personale, la posta risarcitoria relativa alle spese generali c.d. “correnti” la cui incidenza va calcolata o
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 17 forfettariamente come quota parte della percentuale di legge per spese generali che va dal 13 al 15% ai sensi dell'art. 14 della legge n. 741 del 1981 sull'ammontare dei lavori dello finale depurato dell'utile (10%) e del ribasso d'asta (4,10%) ovvero in modo analitico sulla base delle prove for- nite dall'impresa.
31. In assenza di prove idonee a quantificare in modo specifico il danno emergente, tanto il Tribunale di Agrigento, quanto questa Corte di Appel- lo con la precedente pronuncia, hanno fatto ricorso al criterio forfetario delle spese generali.
32. Con riguardo a tale voce di danno, con il proprio appello incidentale e con il successivo motivo di ricorso per Cassazione, l'impresa attrice conte- sta la validità del criterio di quantificazione adottato, evidenziando che il Tribunale di Agrigento aveva stimato le spese generali risarcibili applican- do una percentuale prudenziale del 4% dell'ammontare dell'appalto, divi- so per il tempo contrattuale e moltiplicato per la durata della sospensio- ne, scelta all'interno di una forbice (tra l'1% e il 10,90%) ipotizzata dal Consulente Tecnico d'Ufficio e che tale ammontare era stato ulteriormen- te ridotto del 60% da questa Corte di Appello.
33. L'impresa attrice contesta l'arbitrarietà e la illegittimità di tale riduzio- ne, rilevando che le spese generali sono costi fissi di struttura (ammini- strazione, uffici centrali, ecc.) che l'impresa sostiene a prescindere dal sin- golo cantiere, le quali, secondo l'art. 20 del D.M. 29/5/1895 e la legge n. 741/1981, devono essere calcolate in una misura fissa variabile tra il 13% e il 15% e che, trattandosi di costi fissi, questi non possono diminuire nei periodi in cui il cantiere è fermo, dal momento che, al contrario, gli stessi nei periodi di interruzione della produzione diventano spese improdutti- ve. Evidenzia, inoltre, che sarebbero state erroneamente incluse nelle spese generali costi specifici di cantiere, come fideiussioni, guardiania e ammortamento macchinari, laddove le spese generali riguardano la strut- tura aziendale nel suo complesso e non le spese vive del singolo appalto e contesta, ancora, il fatto che la percentuale delle spese generali sarebbe stata, altresì, applicata sull'importo dei lavori calcolato in base al ribasso d'asta, sebbene tale ribasso dovesse applicarsi ai prezzi delle lavorazioni, invece che alla percentuale fissa dei costi strutturali, che rimane invariata.
34. A fronte di ciò, il rileva che la base di calcolo per Controparte_6 le spese generali non dovrebbe essere costituita dall'intero importo con- trattuale, ma solo dall'importo dei lavori residui da eseguire alla data della sospensione, che sarebbe avvenuta allorquando la stragrande maggioran- za delle opere era stata ormai realizzata.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 17 35. Le censure mosse dall'impresa attrice sono solo parzialmente fondate, dovendosi considerare che le spese generali, così come definite inizial- mente dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 15824 del 22/10/1947 e poi dalla disciplina di dettaglio successiva (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010), comprendono sia spese fisse, che spese variabili (o corren- ti).
36. Dal momento che il risarcimento deve coprire il danno emergente causato dal prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera, solo le spese che sono funzione del tempo generano un danno aggiuntivo quan- do il tempo si dilata, mentre le spese che sono funzione dell'atto o dell'o- pera in sé, non aumentano col tempo e quindi non sono risarcibili, come ad esempio le spese relative alla stipula del contratto, all'impianto del cantiere, alla redazione dei progetti e dei piani di sicurezza iniziali e all'occupazione del suolo pubblico, se forfetaria.
37. Al fine di quantificare le spese variabili, dunque non si può applicare l'intera aliquota secondo la quale sono calcolate le spese generali, che, sulla base della disciplina applicabile ratione temporis risultava variare tra il 13 e il 15%, ma appare necessario operare un abbattimento forfetario. In mancanza di elementi di prova specifici, appare equo ritenere che la metà delle spese generali sia costituito da spese variabili, di tal che la li- quidazione del danno va operata quantificando le spese generali totali nella misura intermedia del 14% e, conseguentemente, le spese generali variabili o correnti nella misura del 7%.
38. Tale percentuale va applicata, poi, sul c.d. “costo industriale”, ossia dall'importo dei lavori al netto sia del ribasso d'asta offerto, pari al 4,10%, che dell'utile di impresa, che si presume essere del 10%. Al riguardo non possono essere accolte le censure mosse dall'impresa attrice, dal momen- to che, in assenza di elementi di prova di segno contrario, deve presumer- si che tale ribasso sia stato offerto non tanto a detrimento dell'utile, quanto, piuttosto, sulla base di una valutazione che teneva conto delle possibili economie di produzione e, dunque, dei minori costi di produzio- ne che l'impresa avrebbe potuto conseguire tramite una organizzazione più efficiente.
39. Non può trovare accoglimento, al riguardo, la tesi del Parte_4
, secondo la quale le spese generali andrebbero calcolate sulla base
[...] dell'importo dei lavori residui al momento della sospensione, non essendo stato in alcun modo provato che all'epoca della sospensione l'impresa ap- paltatrice avesse già sensibilmente ridotto l'impiego di mezzi e di uomini e avesse ridimensionato la propria organizzazione in modo apprezzabile.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 17 40. Dal momento che l'importo contrattuale era pari a Lit. 15.472.50.164 (pari a € 7.990.880,49), depurando tale importo dall'utile contrattuale del 10%, si perviene al costo industriale di Lit. 13.925.251.948, pari a euro 7.191.792,44. Va considerato, poi, che i lavori oggetto del contratto n. 6308 del 1990 avrebbero dovuto avere una durata complessiva di 36 me- si, pari a 1.095 giorni. Applicando la percentuale stimata del 7% sull'importo contrattuale depurato dall'utile, le spese generali variabili o correnti risultano pari a Lit. 974.767.636 (euro 503.425,47). Dividendo tale importo per il tempo contrattuale di 1.065 giorni e moltiplicandolo per la durata della sospensione illegittima, pari a 103 giorni, la voce di danno in questione va quantificata in Lit. 91.690.472, pari e euro 47.354,18.
41. Con riguardo, poi, al mancato utile conseguente alla sospensione in questione, l'impresa attrice risulta aver originariamente proposto la quan- tificazione di tale voce di danno mediante il calcolo dell'utile contrattuale mensile applicando la percentuale del 10% presunta per legge all'importo contrattuale al netto del ribasso e moltiplicandola per l'unità di tempo, sul presupposto che laddove l'appalto avesse avuto uno sviluppo regolare avrebbe potuto dislocare altrove le risorse realizzando nuovi e equivalenti profitti.
42. A fronte di ciò, il ha contestato la stessa esisten- Controparte_6 za di un danno risarcibile come lucro cessante giacché l'utile d'impresa non sarebbe stato perso, ma solo differito, poiché l'impresa, a seguito del- la ripresa delle attività, avrebbe comunque completato l'opera e incassato il corrispettivo contrattuale, così conseguendo anche l'utile previsto su tali importi, mentre potrebbe essere riconosciuto unicamente l'interesse per la ritardata formazione dell'utile.
43. La tesi difensiva dell'ente convenuto in riassunzione non può trovare accoglimento, dovendosi considerare che la voce di danno in questione mira a compensare il reddito che l'impresa avrebbe potuto produrre im- piegando la propria organizzazione nell'esecuzione di altri lavori, laddove non fosse stata trattenuta dal prolungamento del tempo di esecuzione di quelli già iniziati.
44. Tuttavia deve convenirsi con la valutazione operata dal Tribunale di
Agrigento, laddove non ha ritenuto condivisibile il criterio di liquidazione del danno proposto dall'impresa attrice in riassunzione, parametrato allo stesso utile dei lavori commessi in appalto dal Comune di . Que- CP_6 sta Corte condivide, al riguardo, l'osservazione che in un periodo di noto- ria contrazione delle commesse pubbliche, quale quello in cui ebbe a svol- gersi l'appalto in esame, risulta indimostrato l'assunto che l'impresa ap-
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 17 paltatrice avrebbe potuto produrre redditi di uguale misura, impiegando altrove la sua organizzazione, e questo poiché l'attrice non ha fornito al- cuna prova circa un impiego alternativo e redditizio nei periodi di tempo precedente e successivo all'esecuzione del contratto.
45. Va, pertanto, condivisa la valutazione già operata dal giudice di primo grado, circa la necessità di effettuare una stima equitativa di tale voce di danno, comprendente sia il risarcimento dovuto per il mancato conse- guimento dell'utile, che quello dovuto per la ritardata formazione dell'utile (da calcolare, comunque, sull'importo dei lavori da eseguire alla data della sospensione e non sull'intero importo contrattuale. Sulla base dell'originaria quantificazione dei giorni di illegittima sospensione, pari a 1.408, la sentenza impugnata era giunta a quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento per il lucro cessante in complessivi euro 500.000.
46. Tale quantificazione non risulta essere stata contestata né dall'impresa attrice, che l'ha posta a fondamento delle domande ripropo- ste con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, né dall'ente loca- le convenuto, che non ha formulato alcuna specifica deduzione al riguar- do.
47. Dal momento che la somma stimata dal Tribunale di Agrigento si rife- riva a un periodo di sospensione complessivo di 1.408 giorni, riducendo la somma suddetta in proporzione all'effettivo periodo di sospensione ille- gittima, pari a 103 giorni, si perviene a quantificare il danno da mancato utile e da ritardata corresponsione dell'utile in € 36.576,70.
48. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'importo complessivo del risarcimento spettante per la sospensione illegittimamente disposta dalla Direzione dei lavori è pari a euro 83.930,88.
49. In relazione, poi, al quarto motivo del ricorso per cassazione formula- to dall'odierna attrice, che ribadisce il secondo e il terzo motivo dell'appello incidentale originariamente proposto, va considerato che la somma in questione costituisce il controvalore economico del danno all'epoca subito, il quale, costituendo un debito di valore, va rivalutato si- no alla data della sua liquidazione giudiziale, avvenuta con la presente sentenza.
50. Va, inoltre, risarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno dell'illecito da individuare nel- la data del 7/10/1997, in cui ebbe a terminare la sospensione illegittima, e il giorno della presente liquidazione.
51. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni-
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 17 te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel pe- riodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va cal- colato nella seguente misura: importo originario del danno € 83.930,88
Totale rivalutazione € 57.073,00
Totale giorni per computo interessi 10281
Totale Interessi € 62.018,46
TOTALE RISARCIMENTO € 203.022,34
52. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
53. Alla luce di tutte le considerazioni svolte sull'ambito di formazione del giudicato interno nel presente giudizio e tenuto conto, inoltre, del fatto che la somma originariamente liquidata da questa Corte con la sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011, comprendeva in parte anche la liquida- zione delle somme dovute per la sospensione della quale, all'esito del giudizio di cassazione è stata accertata l'illegittimità, la somma già ricono- sciuta dalla predetta sentenza va decurtata in proporzione, riducendosi di euro 9.995,49 (pari all'importo di euro 136.637,39 complessivamente ri- conosciuto per n. 1408 giorni di sospensione del contratto n. 6308 del 1990 diviso per il numero totale di giorni e moltiplicato per i 103 giorni della sospensione poi riconosciuta come illegittima).
54. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il Controparte_14
[.
va condannato al pagamento:
- dell'importo di euro 209.805,64, oltre interessi sulla somma deva- lutata anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfacimento del credito a titolo di indennizzo per le sospen- sioni accertate come legittime disposte nel corso dei contratti n. 6308 del 1990 e n. 6809 del 1995;
- dell'importo di euro 203.022,34, oltre interessi al saggio legale dal- la data della presente decisione sino all'effettivo pagamento a tito- lo di risarcimento del danno per la sospensione dei lavori disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997.
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 17 55. In considerazione del fatto che all'esito complessivo del giudizio la domanda proposta viene accolta in una misura sensibilmente inferiore ri- spetto a quella originariamente richiesta, pari a circa un decimo della stessa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_4
nei confronti della
[...] Parte_1 in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I.
[...] costituita tra la (oggi e le società Parte_1 Parte_1
(oggi (oggi CP_12 Controparte_2 CP_3 [...]
ed (oggi con CP_15 Controparte_5 Parte_1 citazione del 21/5/2004 e dell'appello incidentale proposto dalla pre- detta appellata e in parziale riforma della sentenza n. 1314/2003, pro- nunciata dal Tribunale di Agrigento in data 4/12/2003:
o revoca la condanna del al pagamento Controparte_6 della somma di euro della somma di euro 283.638,28, oltre in- teressi, a titolo di maggior corrispettivo per l'applicazione dei nuovi prezzi unitari ai lavori effettuati all'interno del centro abitato;
o ridetermina le somme dovute dal in Controparte_6 favore della per Parte_1 le sospensioni dei lavori disposte in:
▪ euro 209.805,64, oltre interessi sulla somma devalutata anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfacimento del credito a titolo di indennizzo per le sospensioni accertate come legittime disposte nel corso dei contratti n. 6308 del 1990 e n. 6809 del 1995;
▪ euro 203.022,34, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione sino all'effettivo paga- mento a titolo di risarcimento del danno per la sospen- sione dei lavori disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del presente giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 17 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 17
SENTENZA nella causa iscritta al n. 124 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' co- Parte_2 stituita tra la (oggi e le società Parte_1 Parte_1 [...]
(oggi (oggi CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
ed (oggi , con il pa- CP_4 Controparte_5 Parte_1 trocinio dell'avv. Bruno Capponi (PEC
[...]
) e dell'avv. Domenico Di Falco (PEC Email_1 [...]
Email_2
attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_6 P.IVA_2
[.. presentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rita Salvago (PEC
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convenuto in riassunzione
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1314/2003, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 4/12/2003
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 17 Conclusioni per l'attrice in riassunzione:
«Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in adempimento della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25554/2018, pubblicata in data 12 ottobre 2018: 1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in dipendenza della sospensione illegittima n. 6 del contratto inter partes n. 6308 del 23.8.1990 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_6 pagamento in favore di essa attrice del complessivo importo di € 258.415,68 (di cui € 130.283,86 per sorta capitale, € 54.979,79 per rivalu- tazione ed € 73.152,03 per interessi, al 30.11.2018), oltre ulteriore rivalu- tazione ed interessi dal 30.11.2018 al soddisfo, ovvero quel diverso mag- giore o minore importo ritenuto di giustizia, anche alla luce di una diversa quantificazione di rivalutazione ed interessi;
2. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei maggiori oneri diretti subiti in dipen- denza delle sospensioni legittime del contratto inter partes n. 6308 del 23.8.1990 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_6 pagamento in favore di essa attrice del complessivo importo di €
2.941.735,72 (di cui € 1.187.260,72 per sorta capitale, € 682.674,91 per rivalutazione ed € 1.071.800,09 per interessi, al 30.11.2018), oltre ulterio- re rivalutazione ed interessi dal 30.11.2018 al soddisfo, ovvero quel diver- so maggiore o minore importo ritenuto di giustizia anche alla luce di una diversa quantificazione di rivalutazione ed interessi;
3. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei maggiori oneri diretti subiti in dipen- denza delle sospensioni legittime del contratto inter partes n. 2809 del 29.12.1995 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_6 pagamento in favore di essa attrice del complessivo importo di € 1.049.369,79 (di cui € 561.183,82 per sorte capitale, € 218.861,69 per riva- lutazione ed € 269.324,28 per interessi, al 30.11.2018), oltre ulteriore riva- lutazione ed interessi dal 30.11.2018 al soddisfo, ovvero quel diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, anche alla luce di una di- versa quantificazione di rivalutazione ed interessi;
4. confermare, per il resto, la statuizione di primo grado (confermata in appello e non oggetto di cassazione) secondo cui spettano all'impresa: (i) gli interessi ex arti. 35 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certi- ficati e dei titoli di spesa nella esecuzione del contratto n. 2809 del 29.12.1995, nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi de- terminati con i criteri di cui ai citati articoli, fino al soddisfacimento del credito;
(ii) gli interessi legali sugli interessi maturati al 21.7.1999 ai sensi
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 17 degli artt. 36 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certificati e dei titoli di spesa nella esecuzione del contratto n. 6809 del 29.12.1995, a far tempo dal 21.1.2000 fino al soddisfacimento del credito. Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.»
Conclusioni il grigento: CP_6
«Ritenere e dichiarare che oggetto del presente giudizio è la determina- zione degli oneri dovuti per la sospensione n.6 del contratto. Nel merito determinare i detti oneri secondo i criteri indicati dal nell'atto di CP_6 appello e riportati alle pagg.6 – 10 della presente comparsa di risposta. In via sub.ta e senza recesso, determinare i detti oneri adottando gli stessi criteri indicati nella sentenza n. 687/2011 della Corte di Appello di Paler- mo. In via gradata e senza recesso, nel caso in cui la Corte adita ritenga che l'oggetto del presente giudizio ricomprenda i maggiori oneri diretti per le sospensioni legittime, determinare gli stessi secondo i criteri già indicati per il calcolo degli oneri dovuti per la sospensione n.
6. Ritenere e dichiara- re non dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di attività legittima della P.A. e rigettare la domanda relativa alla diversa decorrenza degli in- teressi.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 21/1/2000, la in proprio e quale rap- Parte_1 presentante dell'A.T.I. tra Parte_1 CP_4 Controparte_2
Giudici e citava in giudizio dinanzi al Tribu-
[...] Parte_3 nale di Agrigento il e, premesso che con contratti di Controparte_6 appalto n. 6308 del 23.8.1990 e n. 6809 del 29.12.1995, il predetto ente aveva affidato all'associazione temporanea di imprese tra le società per azioni (ora ), capogruppo mandataria, Controparte_7 Parte_1 CP_8 CP_
(ora ), (ora ed (ora
[...] CP_9 CP_4 Controparte_5 [...]
l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognante nera, CP_10 delle stazioni di sollevamento e relativi impianti in contrada Cannatello e contrada Caos e, rispettivamente, l'esecuzione dei lavori di completamen- to e separazione della rete fognaria nel Comune di - settore CP_6
Nord - Lotto A, e che i lavori erano stati ultimati, ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme meglio specificate nel predetto atto di citazio- ne, come ulteriormente rettificate con la successiva memoria ex art. 184 c.p.c., in virtù delle due riserve iscritte durante l'esecuzione del primo ap- palto e delle ulteriori tre riserve iscritte durante l'esecuzione del secondo, mai definite dal CP_6
2. Il si costituiva nel giudizio, opponendosi Controparte_6 all'accoglimento di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 17 3. Con sentenza n. 1314/2003 del 4/12/2003, il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento delle domande proposte, condannava l'ente locale convenuto al pagamento in favore dell'impresa attrice delle seguenti somme:
a. euro 283.638/28 per l'applicazione di nuovi prezzi unitari, secondo il prezziario regionale del 1987, alle quantità già contabilizzate dei lavo- ri effettuati all'interno del centro abitato in esecuzione del contratto di appalto del 23.8.1990, oltre ai relativi interessi nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi determinati con i criteri di cui agli arti. 35 e 36 cap. gen. lav. pubbl. approvato con d.p.r. 16.7.1962, n. 1063; b. euro 1.329.502,81, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della data della pronuncia sino al soddisfacimento del credito;
c. interessi ex artt. 35 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certificati e dei titoli di spesa nella esecuzione del contratto n. 6809 del 29.12.1995, nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi determinati con i criteri di cui ai citati articoli, fino al soddisfa- cimento del credito;
d. interessi legali sugli interessi maturati al 21.7.1999 ai sensi degli artt.
35 e 36 cap. gen. per il ritardo nella emissione dei certificati e dei tito- li di spesa nella esecuzione del contratto n. 6809 del 29.12.1995, a far tempo dal 21.1.2000 fino al soddisfacimento del credito;
e. al rimborso delle spese processuali,
4. Con citazione del 21/5/2004, il proponeva appello Controparte_6 avverso la predetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con il favore delle spe- se processuali.
5. L'impresa appellata si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione avversaria e proponeva appello inci- dentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimen- to della maggiore somma di euro 2.959.867,60 in virtù delle riserve relati- ve alle istanze risarcitorie proposte e il riconoscimento degli interessi lega- li a decorrere dalla data delle iscrizioni delle riserve o almeno dalla do- manda giudiziale.
6. Con sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011, questa Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'insussistenza del credito di euro 283,638,28 per l'applicazione dei nuovi prezzi unitari ai la- vori effettuati all'interno del centro abitato, in esecuzione del primo con- tratto di appalto e riduceva l'importo dovuto dalla stazione appaltante in
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 17 virtù delle riserve iscritte al minore importo di euro 219.801,13, oltre agli interessi legali sulla somma dovuta, devalutata di anno in anno, dalla data della domanda giudiziale (il 21 gennaio 2000) sino al soddisfacimento del credito e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese proces- suali di entrambi i gradi del giudizio.
7. A seguito di ricorso della la Parte_1
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25554/2018 dei 4/7-19/10/2018, ha cassato parzialmente la predetta sentenza, accogliendo parzialmente il secondo motivo di impugnazione, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo e dichiarando inammissibili tutti i rimanenti motivi di impugnazio- ne e ha rinviato le parti dinanzi a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
8. In particolar modo, con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la sospensione n. 6 dei lavori disposta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito del contratto di appalto n. 6308 del 23/8/1990, di- sponendo che venissero rideterminate le somme dovute in favore dell'impresa appaltatrice per tale titolo.
9. Con citazione dell'8-10/1/2019, la Parte_1
(C.F. ), sia in proprio che nella qualità di capogruppo
[...] P.IVA_1 mandataria dell' costituita tra la Parte_2 [...]
(oggi e le società (oggi CP_11 Parte_1 CP_12
, (oggi ed Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
(oggi , ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudi-
[...] Parte_1 zio, insistendo nell'appello incidentale originariamente proposto.
10. Il si è costituito con comparsa del 14/5/2019, Controparte_6 chiedendo che la decisione di questa Corte venga limitata ai limiti entro i quali è stato accolto il ricorso per cassazione proposto dall'impresa attrice in riassunzione.
11. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini specifica- ti in epigrafe, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2024 e con ordinanza del 7/3/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. Alla luce della pronuncia resa inter partes dalla Corte di Cassazione, risulta indispensabile, innanzitutto, individuare con esattezza il perimetro della decisione che rimane devoluta a questa Corte di Appello in sede di rinvio.
13. Al riguardo, va considerato che il Tribunale di Agrigento, con la prima
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 17 sentenza intervenuta tra le parti, ha adottato le seguenti pronunce:
a) ha accolto la richiesta di maggior compenso formulata dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 1 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990, relativa all'applicazione dei prezzi unita- ri per le opere realizzate all'interno del centro abitato, riconoscendo per tale titolo la somma di euro 283.638,28, oltre ai relativi interessi nelle misure, dalle date di decorrenza e sui singoli importi determi- nati con i criteri di cui agli arti. 35 e 36 cap. gen. lav. pubbl. di cui al D.P.R. 16/7/1962, n. 1063; b) ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento del danno pro- posta dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 2 iscritta nella con- tabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990, riconoscendo ille- gittime la sospensione n. 2, disposta dal 26/10/1993 al 2/6/1997 in attesa dell'approvazione di una perizia di variante e suppletiva e la sospensione n. 6, disposta dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997 per la sopravvenuta scadenza delle autorizzazioni già concesse dall'ANAS per l'esecuzione di lavori ricadenti sulla S.S. n. 115. Ha liquidato, a tale titolo, la somma di euro 341.593,47 a titolo di spese generali sostenute durante il periodo di sospensione (calcolate nella misura del 4% dell'ammontare dei lavori depurato dell'utile e della percen- tuale di ribasso d'asta) e l'ulteriore somma di euro 500.000 a titolo di mancato utile;
c) ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento del danno pro- posta dall'impresa appaltatrice con le riserve nn. 1 e 2 iscritte nella contabilità del contratto di appalto n. 6809 del 1995, riconoscendo illegittime la prima sospensione, disposta dal 29/12/1997 al 26/1/1999 per l'esaurimento delle risorse finanziarie e la mancanza di autorizzazioni di competenza delle Ferrovie dello Stato per l'attraversamento da parte della condotta fognaria della linea ferro- viaria e la seconda sospensione, disposta dal 21/7/1999 al 21/12/1999 per l'assenza di ulteriori autorizzazioni di competenza dell'ANAS per l'attraversamento da parte della condotta fognaria della S.S. n. 189. Ha liquidato, per tali titoli, per la prima sospensione la somma di euro 149.649,03 e per la seconda sospensione la som- ma di euro 58.260,31 quale danno emergente a titolo di spese gene- rali, nonché la somma complessiva di euro 280.000 quale lucro ces- sante, a titolo di mancato utile;
d) ha rigettato la richiesta di maggior compenso formulata dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 3 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6809 del 1995, relativa al pagamento dei prezzi N.P. 7 e N.P. 9 concordati con il direttore dei lavori per categorie di opere
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 17 non previste in contratto poi incluse in una perizia di variante;
e) ha accolto la richiesta di corresponsione degli interessi di cui agli artt. 35 e 36 del cap. gen. lav. pubbl. di cui al D.P.R. 16/7/1962, n. 1063 per il ritardo nella emissione dei certificati e dei titoli di spesa in esecuzione del contratto n. 6809 del 1995, rimettendone la quan- tificazione alla sede esecutiva, trattandosi di crediti liquidabili in ba- se a criteri oggettivi e a dati storici in possesso delle parti, rigettan- do la richiesta di pagamento degli interessi di mora e del risarcimen- to del danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.; f) ha accolto la domanda di condanna dell'amministrazione appaltante al pagamento degli interessi anatocistici, al saggio legale, sui predet- ti interessi, a far tempo dalla domanda giudiziale, proposta il 21/1/2000.
14. Con la successiva sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011, questa
Corte di Appello ha accolto parzialmente l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale proposto dall'impresa appel- Controparte_6 lata, e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a. ha integralmente rigettato la richiesta di maggior compenso formula- ta dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 1 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990 di cui al punto 14-a) b. ha ridotto la misura dei crediti vantati dall'impresa appaltatrice con la riserva n. 2 iscritta nella contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990, di cui al punto 14-b), giacché sono state dichiarate legittime le sospensioni n. 2 e n. 6 disposte nell'ambito del contratto di appalto n. 6308 del 1990 e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di li- quidazione del danno relativo al mancato utile, mentre ha riconosciu- to riconosciuta dovuta, a titolo di rimborso delle spese generali, la minore somma di euro 136.637,39; c. ha ridotto altresì la misura dei crediti vantati dall'impresa appaltatrice con le riserve nn. 1 e 2 iscritte nella contabilità del contratto di appal- to n. 6809 del 1995, di cui al punto 14-c), riconoscendo legittime le relative sospensioni e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta di liquidazione del danno relativo al mancato utile, mentre ha ricono- sciuto dovuta, a titolo di rimborso delle spese generali per entrambe le sospensioni, la minore somma di euro 83.163,74; d. ha riconosciuto, sulle somme dovute in virtù dei due punti che prece- dono, gli interessi legali calcolati annualmente sulla somma devaluta- ta alla data della iscrizione delle riserve e rivalutata anno per anno;
15. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza dalla quale trae origine il pre- sente giudizio di rinvio:
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 17 - ha riconosciuto l'illegittimità unicamente della sospensione n. 6 di- sposta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto n. 6308 del 23/8/1990 dal 26 giugno 1997 al 7 ottobre 1997, per un totale di 103 giorni, a causa della sopravve- nuta scadenza dell'autorizzazione dell'ANAS necessaria per l'ese- cuzione dei lavori ricadenti sulla .; CP_13
- ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso per cassa- zione, con i quali l'impresa appaltatrice contestava la quantifica- zione non soltanto le somme dovute in virtù di tale sospensione, ma anche le somme dovute in virtù delle ulteriori sospensioni, sia con riferimento alla sorte che con riferimento agli interessi.
16. Alla luce della predetta pronuncia, dunque, deve ritenersi intervenuto il giudicato sul rigetto delle ragioni di credito vantate con la riserva n. 1) iscritta nell'ambito della contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990.
17. Con riguardo, invece, alle ragioni di credito vantate con la riserva n. 2) iscritta nell'ambito della contabilità del contratto di appalto n. 6308 del 1990 e con le riserve nn. 1 e 2 iscritte nella contabilità del contratto di ap- palto n. 6809 del 1995, in virtù del parziale rigetto del secondo motivo di ricorso per cassazione consegue l'accertamento della legittimità di tutte le sospensioni dell'esecuzione dei lavori disposte dalla Direzione dei Lavori nell'ambito dei due contratti di appalto, ad eccezione della sola sospen- sione n. 6, disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997 per la sopravvenuta scadenza delle autoriz- zazioni già concesse dall'ANAS per l'esecuzione di lavori ricadenti sulla S.S. n. 115, della quale è stata accertata la illegittimità.
18. La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbiti alcuni motivi di ricorso poiché l'accoglimento parziale del secondo motivo, che ha stabilito l'ille- gittimità della sospensione dei lavori n. 6 dovuta alla scadenza dell'auto- rizzazione ANAS, ha comportato la caducazione della statuizione della sentenza d'appello relativa alla liquidazione dei danni.
19. La motivazione dell'assorbimento risiede nel fatto che l'annullamento della decisione sulla legittimità della sospensione rende necessaria una nuova liquidazione dei danni da parte del giudice del rinvio, di conseguen- za, l'esame delle censure riguardanti le specifiche modalità di calcolo adottate nella sentenza cassata è stato ritenuto superfluo.
20. Nello specifico, i motivi e le parti di ricorso ritenuti assorbiti sono:
- parte del secondo motivo: riguardante la contestazione della ridu- zione dell'importo liquidato per i maggiori oneri derivanti dalle so-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 17 spensioni. L'impresa appaltatrice lamentava che la Corte d'Appello avesse operato un'iniqua falcidia, con la riduzione del 60% in via equitativa, discostandosi immotivatamente dalle risultanze della C.T.U.;
- il terzo motivo, con il quale l'impresa lamentava il rigetto automa- tico dell'appello incidentale volto ad ottenere il calcolo delle spese generali nella misura del 15% (anziché del 4%) e il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle poste risarcitorie;
- il quarto motivo, con il quale si censurava la sentenza per il manca- to riconoscimento della decorrenza degli interessi dalla data di ve- rificazione del danno, o dall'iscrizione delle riserve, anziché dalla data della domanda giudiziale.
21. Al fine di comprendere l'esatta portata della declaratoria di assorbi- mento pronunciata dalla Corte di Cassazione, va considerato, innanzitut- to, che, in virtù del giudicato formatosi a seguito della parziale inammissi- bilità del secondo motivo di ricorso formulato dall'odierna impresa attrice, tutte le restanti sospensioni dei lavori disposte nel corso dell'esecuzione dei due contratti di appalto conclusi con il sono sta- Controparte_6 te definitivamente accertate come legittime.
22. Il motivo dell'assorbimento è stato espressamente individuato dalla sentenza impugnata nella necessità di operare una nuova liquidazione delle somme dovute. Al fine di delineare il perimetro del presente giudizio di rinvio deve comprendersi, dunque, quale nuova operazione di liquida- zione debba ritenersi essere stata demandata a questa Corte di Appello in sede di rinvio.
23. Va rammentato, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legit- timità «in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori di- sposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'ina- dempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando di- penda da fatto imputabile alla stazione appaltante;
nell'ipotesi in cui inve- ce la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto le- gittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disci- plina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiede- re lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.» (così Cass., n. 15700 del 2018).
24. Nell'ipotesi di sospensioni legittime, dunque, laddove l'impresa appal-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 17 tatrice non abbia esercitato la facoltà di chiedere lo scioglimento del con- tratto non può spettare alcuna somma, giacché il diritto alla rifusione dei maggiori oneri, integrante un obbligo indennitario, deriva unicamente dall'esercizio di tale facoltà e dall'opposizione della stazione appaltante.
25. Poiché, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, l'impresa ap- paltatrice non ebbe ad esercitare la facoltà di scioglimento dal contratto, alla legittimità delle sospensioni consegue che nessuna somma sarebbe dovuta in favore della stessa. Ciò nondimeno, con la sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011 di questa Corte di Appello in relazione a tali sospensio- ni è stato riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice il diritto alla cor- responsione di una indennità pari al 40% delle spese generali, come già quantificate dal Tribunale di Agrigento.
26. Tale pronuncia non è stata impugnata in parte qua, e, non essendo stata contestata dal , deve ritenersi anch'essa coper- Controparte_6 ta dal giudicato interno.
27. Da ciò deriva che l'unica nuova liquidazione necessaria, perché estra- nea all'ambito delle pronunce già coperte da giudicato, è quella relativa alle conseguenze risarcitorie della sospensione n. 6, disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997 per la so- pravvenuta scadenza delle autorizzazioni già concesse dall'ANAS per l'esecuzione di lavori ricadenti sulla S.S. n. 115, della quale è stata accerta- ta la illegittimità.
28. Alle considerazioni sin qui svolte consegue l'infondatezza del secondo motivo di appello ribadito con l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'impresa attrice in riassunzione ha chiesto il riconoscimento di maggiori oneri diretti per le sospensioni legittime disposte in entrambi i contratti di appalto stipulati con il , trattandosi di Controparte_6 questioni sulle quali si è formato il giudicato interno, in virtù della declara- toria di parziale inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassa- zione e della correlata declaratoria di assorbimento dei restanti motivi.
29. Con riguardo al risarcimento del danno spettante per l'unica sospen- sione della quale è stata accertata l'illegittimità, l'impresa appaltatrice chiede il riconoscimento a titolo di danno emergente delle spese generali e a titolo di lucro cessante del mancato utile.
30. Con riguardo alle spese generali, il Tribunale di Agrigento con la sen- tenza n. 1314/2003 del 4/12/2003, ha già evidenziato che le voci di danno relative al maggiore vincolo di capitale e fideiussioni entrano a comporre, così come l'onere per il sotto utilizzo del personale, la posta risarcitoria relativa alle spese generali c.d. “correnti” la cui incidenza va calcolata o
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 17 forfettariamente come quota parte della percentuale di legge per spese generali che va dal 13 al 15% ai sensi dell'art. 14 della legge n. 741 del 1981 sull'ammontare dei lavori dello finale depurato dell'utile (10%) e del ribasso d'asta (4,10%) ovvero in modo analitico sulla base delle prove for- nite dall'impresa.
31. In assenza di prove idonee a quantificare in modo specifico il danno emergente, tanto il Tribunale di Agrigento, quanto questa Corte di Appel- lo con la precedente pronuncia, hanno fatto ricorso al criterio forfetario delle spese generali.
32. Con riguardo a tale voce di danno, con il proprio appello incidentale e con il successivo motivo di ricorso per Cassazione, l'impresa attrice conte- sta la validità del criterio di quantificazione adottato, evidenziando che il Tribunale di Agrigento aveva stimato le spese generali risarcibili applican- do una percentuale prudenziale del 4% dell'ammontare dell'appalto, divi- so per il tempo contrattuale e moltiplicato per la durata della sospensio- ne, scelta all'interno di una forbice (tra l'1% e il 10,90%) ipotizzata dal Consulente Tecnico d'Ufficio e che tale ammontare era stato ulteriormen- te ridotto del 60% da questa Corte di Appello.
33. L'impresa attrice contesta l'arbitrarietà e la illegittimità di tale riduzio- ne, rilevando che le spese generali sono costi fissi di struttura (ammini- strazione, uffici centrali, ecc.) che l'impresa sostiene a prescindere dal sin- golo cantiere, le quali, secondo l'art. 20 del D.M. 29/5/1895 e la legge n. 741/1981, devono essere calcolate in una misura fissa variabile tra il 13% e il 15% e che, trattandosi di costi fissi, questi non possono diminuire nei periodi in cui il cantiere è fermo, dal momento che, al contrario, gli stessi nei periodi di interruzione della produzione diventano spese improdutti- ve. Evidenzia, inoltre, che sarebbero state erroneamente incluse nelle spese generali costi specifici di cantiere, come fideiussioni, guardiania e ammortamento macchinari, laddove le spese generali riguardano la strut- tura aziendale nel suo complesso e non le spese vive del singolo appalto e contesta, ancora, il fatto che la percentuale delle spese generali sarebbe stata, altresì, applicata sull'importo dei lavori calcolato in base al ribasso d'asta, sebbene tale ribasso dovesse applicarsi ai prezzi delle lavorazioni, invece che alla percentuale fissa dei costi strutturali, che rimane invariata.
34. A fronte di ciò, il rileva che la base di calcolo per Controparte_6 le spese generali non dovrebbe essere costituita dall'intero importo con- trattuale, ma solo dall'importo dei lavori residui da eseguire alla data della sospensione, che sarebbe avvenuta allorquando la stragrande maggioran- za delle opere era stata ormai realizzata.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 17 35. Le censure mosse dall'impresa attrice sono solo parzialmente fondate, dovendosi considerare che le spese generali, così come definite inizial- mente dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 15824 del 22/10/1947 e poi dalla disciplina di dettaglio successiva (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010), comprendono sia spese fisse, che spese variabili (o corren- ti).
36. Dal momento che il risarcimento deve coprire il danno emergente causato dal prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera, solo le spese che sono funzione del tempo generano un danno aggiuntivo quan- do il tempo si dilata, mentre le spese che sono funzione dell'atto o dell'o- pera in sé, non aumentano col tempo e quindi non sono risarcibili, come ad esempio le spese relative alla stipula del contratto, all'impianto del cantiere, alla redazione dei progetti e dei piani di sicurezza iniziali e all'occupazione del suolo pubblico, se forfetaria.
37. Al fine di quantificare le spese variabili, dunque non si può applicare l'intera aliquota secondo la quale sono calcolate le spese generali, che, sulla base della disciplina applicabile ratione temporis risultava variare tra il 13 e il 15%, ma appare necessario operare un abbattimento forfetario. In mancanza di elementi di prova specifici, appare equo ritenere che la metà delle spese generali sia costituito da spese variabili, di tal che la li- quidazione del danno va operata quantificando le spese generali totali nella misura intermedia del 14% e, conseguentemente, le spese generali variabili o correnti nella misura del 7%.
38. Tale percentuale va applicata, poi, sul c.d. “costo industriale”, ossia dall'importo dei lavori al netto sia del ribasso d'asta offerto, pari al 4,10%, che dell'utile di impresa, che si presume essere del 10%. Al riguardo non possono essere accolte le censure mosse dall'impresa attrice, dal momen- to che, in assenza di elementi di prova di segno contrario, deve presumer- si che tale ribasso sia stato offerto non tanto a detrimento dell'utile, quanto, piuttosto, sulla base di una valutazione che teneva conto delle possibili economie di produzione e, dunque, dei minori costi di produzio- ne che l'impresa avrebbe potuto conseguire tramite una organizzazione più efficiente.
39. Non può trovare accoglimento, al riguardo, la tesi del Parte_4
, secondo la quale le spese generali andrebbero calcolate sulla base
[...] dell'importo dei lavori residui al momento della sospensione, non essendo stato in alcun modo provato che all'epoca della sospensione l'impresa ap- paltatrice avesse già sensibilmente ridotto l'impiego di mezzi e di uomini e avesse ridimensionato la propria organizzazione in modo apprezzabile.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 17 40. Dal momento che l'importo contrattuale era pari a Lit. 15.472.50.164 (pari a € 7.990.880,49), depurando tale importo dall'utile contrattuale del 10%, si perviene al costo industriale di Lit. 13.925.251.948, pari a euro 7.191.792,44. Va considerato, poi, che i lavori oggetto del contratto n. 6308 del 1990 avrebbero dovuto avere una durata complessiva di 36 me- si, pari a 1.095 giorni. Applicando la percentuale stimata del 7% sull'importo contrattuale depurato dall'utile, le spese generali variabili o correnti risultano pari a Lit. 974.767.636 (euro 503.425,47). Dividendo tale importo per il tempo contrattuale di 1.065 giorni e moltiplicandolo per la durata della sospensione illegittima, pari a 103 giorni, la voce di danno in questione va quantificata in Lit. 91.690.472, pari e euro 47.354,18.
41. Con riguardo, poi, al mancato utile conseguente alla sospensione in questione, l'impresa attrice risulta aver originariamente proposto la quan- tificazione di tale voce di danno mediante il calcolo dell'utile contrattuale mensile applicando la percentuale del 10% presunta per legge all'importo contrattuale al netto del ribasso e moltiplicandola per l'unità di tempo, sul presupposto che laddove l'appalto avesse avuto uno sviluppo regolare avrebbe potuto dislocare altrove le risorse realizzando nuovi e equivalenti profitti.
42. A fronte di ciò, il ha contestato la stessa esisten- Controparte_6 za di un danno risarcibile come lucro cessante giacché l'utile d'impresa non sarebbe stato perso, ma solo differito, poiché l'impresa, a seguito del- la ripresa delle attività, avrebbe comunque completato l'opera e incassato il corrispettivo contrattuale, così conseguendo anche l'utile previsto su tali importi, mentre potrebbe essere riconosciuto unicamente l'interesse per la ritardata formazione dell'utile.
43. La tesi difensiva dell'ente convenuto in riassunzione non può trovare accoglimento, dovendosi considerare che la voce di danno in questione mira a compensare il reddito che l'impresa avrebbe potuto produrre im- piegando la propria organizzazione nell'esecuzione di altri lavori, laddove non fosse stata trattenuta dal prolungamento del tempo di esecuzione di quelli già iniziati.
44. Tuttavia deve convenirsi con la valutazione operata dal Tribunale di
Agrigento, laddove non ha ritenuto condivisibile il criterio di liquidazione del danno proposto dall'impresa attrice in riassunzione, parametrato allo stesso utile dei lavori commessi in appalto dal Comune di . Que- CP_6 sta Corte condivide, al riguardo, l'osservazione che in un periodo di noto- ria contrazione delle commesse pubbliche, quale quello in cui ebbe a svol- gersi l'appalto in esame, risulta indimostrato l'assunto che l'impresa ap-
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 17 paltatrice avrebbe potuto produrre redditi di uguale misura, impiegando altrove la sua organizzazione, e questo poiché l'attrice non ha fornito al- cuna prova circa un impiego alternativo e redditizio nei periodi di tempo precedente e successivo all'esecuzione del contratto.
45. Va, pertanto, condivisa la valutazione già operata dal giudice di primo grado, circa la necessità di effettuare una stima equitativa di tale voce di danno, comprendente sia il risarcimento dovuto per il mancato conse- guimento dell'utile, che quello dovuto per la ritardata formazione dell'utile (da calcolare, comunque, sull'importo dei lavori da eseguire alla data della sospensione e non sull'intero importo contrattuale. Sulla base dell'originaria quantificazione dei giorni di illegittima sospensione, pari a 1.408, la sentenza impugnata era giunta a quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento per il lucro cessante in complessivi euro 500.000.
46. Tale quantificazione non risulta essere stata contestata né dall'impresa attrice, che l'ha posta a fondamento delle domande ripropo- ste con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, né dall'ente loca- le convenuto, che non ha formulato alcuna specifica deduzione al riguar- do.
47. Dal momento che la somma stimata dal Tribunale di Agrigento si rife- riva a un periodo di sospensione complessivo di 1.408 giorni, riducendo la somma suddetta in proporzione all'effettivo periodo di sospensione ille- gittima, pari a 103 giorni, si perviene a quantificare il danno da mancato utile e da ritardata corresponsione dell'utile in € 36.576,70.
48. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'importo complessivo del risarcimento spettante per la sospensione illegittimamente disposta dalla Direzione dei lavori è pari a euro 83.930,88.
49. In relazione, poi, al quarto motivo del ricorso per cassazione formula- to dall'odierna attrice, che ribadisce il secondo e il terzo motivo dell'appello incidentale originariamente proposto, va considerato che la somma in questione costituisce il controvalore economico del danno all'epoca subito, il quale, costituendo un debito di valore, va rivalutato si- no alla data della sua liquidazione giudiziale, avvenuta con la presente sentenza.
50. Va, inoltre, risarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno dell'illecito da individuare nel- la data del 7/10/1997, in cui ebbe a terminare la sospensione illegittima, e il giorno della presente liquidazione.
51. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni-
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 17 te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel pe- riodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va cal- colato nella seguente misura: importo originario del danno € 83.930,88
Totale rivalutazione € 57.073,00
Totale giorni per computo interessi 10281
Totale Interessi € 62.018,46
TOTALE RISARCIMENTO € 203.022,34
52. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
53. Alla luce di tutte le considerazioni svolte sull'ambito di formazione del giudicato interno nel presente giudizio e tenuto conto, inoltre, del fatto che la somma originariamente liquidata da questa Corte con la sentenza n. 687/2011 dei 6/4-23/5/2011, comprendeva in parte anche la liquida- zione delle somme dovute per la sospensione della quale, all'esito del giudizio di cassazione è stata accertata l'illegittimità, la somma già ricono- sciuta dalla predetta sentenza va decurtata in proporzione, riducendosi di euro 9.995,49 (pari all'importo di euro 136.637,39 complessivamente ri- conosciuto per n. 1408 giorni di sospensione del contratto n. 6308 del 1990 diviso per il numero totale di giorni e moltiplicato per i 103 giorni della sospensione poi riconosciuta come illegittima).
54. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il Controparte_14
[.
va condannato al pagamento:
- dell'importo di euro 209.805,64, oltre interessi sulla somma deva- lutata anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfacimento del credito a titolo di indennizzo per le sospen- sioni accertate come legittime disposte nel corso dei contratti n. 6308 del 1990 e n. 6809 del 1995;
- dell'importo di euro 203.022,34, oltre interessi al saggio legale dal- la data della presente decisione sino all'effettivo pagamento a tito- lo di risarcimento del danno per la sospensione dei lavori disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997.
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 17 55. In considerazione del fatto che all'esito complessivo del giudizio la domanda proposta viene accolta in una misura sensibilmente inferiore ri- spetto a quella originariamente richiesta, pari a circa un decimo della stessa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_4
nei confronti della
[...] Parte_1 in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I.
[...] costituita tra la (oggi e le società Parte_1 Parte_1
(oggi (oggi CP_12 Controparte_2 CP_3 [...]
ed (oggi con CP_15 Controparte_5 Parte_1 citazione del 21/5/2004 e dell'appello incidentale proposto dalla pre- detta appellata e in parziale riforma della sentenza n. 1314/2003, pro- nunciata dal Tribunale di Agrigento in data 4/12/2003:
o revoca la condanna del al pagamento Controparte_6 della somma di euro della somma di euro 283.638,28, oltre in- teressi, a titolo di maggior corrispettivo per l'applicazione dei nuovi prezzi unitari ai lavori effettuati all'interno del centro abitato;
o ridetermina le somme dovute dal in Controparte_6 favore della per Parte_1 le sospensioni dei lavori disposte in:
▪ euro 209.805,64, oltre interessi sulla somma devalutata anno per anno dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfacimento del credito a titolo di indennizzo per le sospensioni accertate come legittime disposte nel corso dei contratti n. 6308 del 1990 e n. 6809 del 1995;
▪ euro 203.022,34, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione sino all'effettivo paga- mento a titolo di risarcimento del danno per la sospen- sione dei lavori disposta in relazione al contratto n. 6308 del 1990 dal 26/6/1997 fino al 7/10/1997;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del presente giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 17 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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