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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/09/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.263/2024
@-Rig.AD - ODI(socio lavoratore)clausola arbitrale 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.07.2024, e vertente tra
(appellante) e Parte_1 [...]
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°21/2024 emessa dal Tribunale di CP_1
Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.01.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°44/2022 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
[...]
26.05.2022, richiesto ed ottenuto da , con il quale le era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di €.4.971,08 a titolo di differenze retributive derivanti da errori di calcolo sulla base delle ore di lavoro indicate nei prospetti paga, nonché di indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra il e la cooperativa, in qualità di socio lavoratore con CP_1 qualifica di bagnino di salvataggio, nel corso delle stagioni estive degli anni 2019, 2020 e 2021.
1 In sede di opposizione, l'appellante aveva eccepito l'improcedibilità Parte_1 del giudizio, stante l'operatività della clausola arbitrale contenuta nell'art.38 dello Statuto sociale, nonchè l'erroneità del conteggio delle somme dovute, da calcolarsi tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Tale ricostruzione non è stata condivisa dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha preliminarmente rilevato che la documentazione prodotta non era sufficiente per accertare la qualità di socio-lavoratore e per valutare l'operatività della clausola arbitrale. In ordine al quantum, il primo giudice ha rilevato che il credito del risulta documentato dalle buste paga prodotte in atti e che il conteggio sindacale con CP_1 cui erano stati rilevati gli errori contabili era stato oggetto di una contestazione la cui genericità non era sanabile neanche attraverso l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, apparendo la stessa meramente esplorativa.
Avverso tale decisione ha proposto appello, la la quale ha censurato Parte_1
l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale, lamentando: 1) l'errato governo del materiale probatorio in atti laddove il giudice di prime cure afferma che non è stata prodotta la clausola arbitrale, né il C.C.N.L. di categoria e non sia dato evincere se il lavoratore sia socio della odierna appellante;
2) in subordine, nel merito, l'errato conteggio delle somme dovute, da sanarsi attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
Ha quindi concluso come segue: “in via preliminare: dichiarare improponibile e/o improcedibile il presente giudizio perché azionato da un socio della ditta appellante in contrasto con la clausola arbitrale prevista ex art 38 dello statuto sociale;
nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi meglio esposti in parte narrativa;
in via subordinata: accertare la somma effettivamente dovuta all'appellato in conseguenza del lavoro effettivamente svolto;
con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
Con note depositate in data 02.09.2025 la parte appellante ha comunicato che la causa verrà abbandonata dalle parti per intervenuta conciliazione, dando così atto dell'intervenuto accordo transattivo della controversia.
Ciò premesso, è noto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Orbene, come emerge dalla documentazione in atti, le parti sono addivenute ad un accordo transattivo, da cui è derivata una situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto.
2 Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°21/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.01.2024, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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