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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 932 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Filici;
- opponente -
E
HDI Assicurazioni Agenzia Generale di Vaccaro s.a.s, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gaudio;
- opposta -
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 16.2.2023, con cui HDI
Assicurazioni Agenzia Generale di Vaccaro s.a.s. le aveva intimato il pagamento della somma di euro
18.963,43 quale terzo pignorato in forza di ordinanza di assegnazione emessa in data 6.7.2022 dal
Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva n. 452/22
R.G.E..
A fondamento dell'opposizione eccepiva la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione dei crediti perché il giudice dell'esecuzione avrebbe fatto erronea applicazione del principio del cd
“riconoscimento implicito” ex art. 548 comma 2 c.p.c. nonché la inesistenza di alcuna posizione debitoria nei confronti di debitore esecutato nella procedura esecutiva di che trattasi. Parte_2
pagina 1 di 4 Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fosse disposto l'annullamento e/o la revoca dell'atto di precetto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta eccependo la inammissibilità dei motivi di opposizione al precetto in quanto le doglianze di cui al ricorso avrebbero potuto al più essere fatte valere con la opposizione agli atti esecutivi (segnatamente l'ordinanza di assegnazione delle somme che invece non era stata mai impugnata) ovvero con un ordinario giudizio di cognizione inteso ad accertare che, in ragione di circostanze sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non fosse più tenuto al pagamento nei confronti del creditore assegnatario. Nelle conclusioni, l'opposta chiedeva il rigetto della opposizione, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
All'udienza dell'1.2.2024, l'opponente faceva rilevare l'avvenuta cancellazione della società precettante dal registro delle imprese in data precedente a quella di notifica del precetto e chiedeva l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c..
Il giudice, dopo aver assegnato alle parti un termine per note, scioglieva la riserva assunta con ordinanza del 19 aprile 2024, nella quale rilevava che “la vicenda estintiva, incontestata tra le parti, non si è verificata in corso di causa e non può dar luogo ad eventi interruttivi” e rinviava la causa per
P.C..
All'udienza del 26.9.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
****
L'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta.
Invero, è dirimente ai fini decisori che la società precettante risulta cancellata dal registro delle imprese in data 20.1.2023, precedente a quella di notifica del precetto il 16.2.2023.
Tanto risulta dalla visura camerale prodotta dall'opponente, relativa alla società Controparte_1
titolare della medesima partita Iva rispetto alla HDI Assicurazioni Agenzia Generale di
[...]
Vaccaro s.a.s. ed avente la stessa sede legale.
Il dato deve ritenersi validamente acquisito al processo se si considera che, nonostante la produzione documentale sia avvenuta successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie come eccepito da parte opposta, quest'ultima non ha contestato né l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in quella data né la identità soggettiva tra la società precettante e la società cancellata.
Inoltre, l'avvenuta cancellazione della società nei termini precisati dà luogo, per le ragioni che si diranno, ad una insanabile nullità del precetto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. pagina 2 di 4 E' d'uopo premettere che la cancellazione delle società, di persone e di capitali, dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva, idonea a determinare la totale estinzione della stessa.
Sugli effetti della cancellazione sui rapporti giuridici pendenti si è espressa la Cassazione a Sezioni
Unite affermando i seguenti principi: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lvo n, 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o stragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr Cass. Civ. SS. UU., sentenza n.
6070 del 2013).
Venendo all'esame del caso concreto, indubbio alla luce dei principi sopra richiamati che la cancellazione della società in accomandita semplice ha determinato la estinzione della stessa con trasferimento ai soci dei rapporti obbligatori attivi e passivi nei termini sopra precisati, non può che conseguirne che il precetto successivamente notificato dalla società ormai estinta è insanabilmente nullo perché formato da un soggetto giuridicamente inesistente, dunque privo della capacità giuridica e della capacità di agire.
Per le considerazioni che procedono, l'opposizione è fondata e merita accoglimento restando assorbita ogni altra questione.
E' precluso l'esame della ulteriore domanda dell'opponente intesa all'accertamento della rinuncia al credito da parte della società opposta per effetto della cancellazione in quanto domanda nuova e comunque esulante dalla cognizione del giudice della opposizione alla esecuzione.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), avuto riguardo allo svolgimento del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate, sono poste a carico dell'opposta soccombente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto;
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per il deposito della presente sentenza e per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 28.1.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 932 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Filici;
- opponente -
E
HDI Assicurazioni Agenzia Generale di Vaccaro s.a.s, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gaudio;
- opposta -
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 16.2.2023, con cui HDI
Assicurazioni Agenzia Generale di Vaccaro s.a.s. le aveva intimato il pagamento della somma di euro
18.963,43 quale terzo pignorato in forza di ordinanza di assegnazione emessa in data 6.7.2022 dal
Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva n. 452/22
R.G.E..
A fondamento dell'opposizione eccepiva la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione dei crediti perché il giudice dell'esecuzione avrebbe fatto erronea applicazione del principio del cd
“riconoscimento implicito” ex art. 548 comma 2 c.p.c. nonché la inesistenza di alcuna posizione debitoria nei confronti di debitore esecutato nella procedura esecutiva di che trattasi. Parte_2
pagina 1 di 4 Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fosse disposto l'annullamento e/o la revoca dell'atto di precetto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta eccependo la inammissibilità dei motivi di opposizione al precetto in quanto le doglianze di cui al ricorso avrebbero potuto al più essere fatte valere con la opposizione agli atti esecutivi (segnatamente l'ordinanza di assegnazione delle somme che invece non era stata mai impugnata) ovvero con un ordinario giudizio di cognizione inteso ad accertare che, in ragione di circostanze sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non fosse più tenuto al pagamento nei confronti del creditore assegnatario. Nelle conclusioni, l'opposta chiedeva il rigetto della opposizione, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
All'udienza dell'1.2.2024, l'opponente faceva rilevare l'avvenuta cancellazione della società precettante dal registro delle imprese in data precedente a quella di notifica del precetto e chiedeva l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c..
Il giudice, dopo aver assegnato alle parti un termine per note, scioglieva la riserva assunta con ordinanza del 19 aprile 2024, nella quale rilevava che “la vicenda estintiva, incontestata tra le parti, non si è verificata in corso di causa e non può dar luogo ad eventi interruttivi” e rinviava la causa per
P.C..
All'udienza del 26.9.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
****
L'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta.
Invero, è dirimente ai fini decisori che la società precettante risulta cancellata dal registro delle imprese in data 20.1.2023, precedente a quella di notifica del precetto il 16.2.2023.
Tanto risulta dalla visura camerale prodotta dall'opponente, relativa alla società Controparte_1
titolare della medesima partita Iva rispetto alla HDI Assicurazioni Agenzia Generale di
[...]
Vaccaro s.a.s. ed avente la stessa sede legale.
Il dato deve ritenersi validamente acquisito al processo se si considera che, nonostante la produzione documentale sia avvenuta successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie come eccepito da parte opposta, quest'ultima non ha contestato né l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in quella data né la identità soggettiva tra la società precettante e la società cancellata.
Inoltre, l'avvenuta cancellazione della società nei termini precisati dà luogo, per le ragioni che si diranno, ad una insanabile nullità del precetto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. pagina 2 di 4 E' d'uopo premettere che la cancellazione delle società, di persone e di capitali, dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva, idonea a determinare la totale estinzione della stessa.
Sugli effetti della cancellazione sui rapporti giuridici pendenti si è espressa la Cassazione a Sezioni
Unite affermando i seguenti principi: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lvo n, 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o stragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr Cass. Civ. SS. UU., sentenza n.
6070 del 2013).
Venendo all'esame del caso concreto, indubbio alla luce dei principi sopra richiamati che la cancellazione della società in accomandita semplice ha determinato la estinzione della stessa con trasferimento ai soci dei rapporti obbligatori attivi e passivi nei termini sopra precisati, non può che conseguirne che il precetto successivamente notificato dalla società ormai estinta è insanabilmente nullo perché formato da un soggetto giuridicamente inesistente, dunque privo della capacità giuridica e della capacità di agire.
Per le considerazioni che procedono, l'opposizione è fondata e merita accoglimento restando assorbita ogni altra questione.
E' precluso l'esame della ulteriore domanda dell'opponente intesa all'accertamento della rinuncia al credito da parte della società opposta per effetto della cancellazione in quanto domanda nuova e comunque esulante dalla cognizione del giudice della opposizione alla esecuzione.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), avuto riguardo allo svolgimento del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate, sono poste a carico dell'opposta soccombente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto;
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per il deposito della presente sentenza e per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 28.1.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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