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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2024 promossa da:
quale mandataria di con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. RANCHINO TOMMASO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione In via principale
- Accertare il grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 nonché da condizioni generali di contratto e per l'effetto dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 294545 a far data dalla pronuncia;
- Conseguentemente, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare il sig. CP_1
nato in [...] il [...], C.F. ; p.IVA e
[...] C.F._1 P.IVA_1
chiunque si trovi nel possesso illegittimo, a rilasciare e consegnare libero da cose e persone alla pagina 1 di 4 ricorrente il bene immobile oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria, e precisamente: immobile finito: in Comune di Roma, Via Marinetti n. 213/215 e precisamente: locale negozio sito al piano terreno IDENTIFICATO AL N.C.E.U. del Comune di Roma Foglio 872 Particella 405
Subalterno 35, cat. C/1. –
- Con vittoria delle spese e compensi della presente procedura, IVA, spese generali e CPA come per legge e le successive ed eventuali occorrende.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente chiedeva che, dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 294545 concluso tra Fineco Leasing
S.p.A. e in data 22 febbraio 2011 questi fosse condannato a rilasciare e Controparte_1
consegnare, in suo favore, libero da cose e persone, il bene immobile già oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria.
Nello specifico precisava che l'utilizzatore si era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione finanziaria e che risultava debitore della somma di euro 35.242,72, che nelle more era intervenuta la cessione di crediti e rapporti giuridici in blocco ad ed Parte_2
e che quest'ultima, attuale titolare dei rapporti giuridici e del bene oggetto del Parte_2
contratto di locazione finanziaria, aveva interesse ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 delle condizioni generali del suddetto contratto e, in ogni caso, a sentire dichiarata la risoluzione del contratto di leasing de quo per inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1 comma
137 l. 124/2017, al fine di rientrare legittimamente in possesso del bene.
All'esito della dichiarazione di contumacia di parte resistente la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
La domanda non può trovare accoglimento in assenza di prova del subentro di nel Parte_2 contratto di leasing e nella proprietà dell'immobile.
Nello specifico, parte ricorrente ha allegato che "Fineco Leasing S.p.A." si è fusa per incorporazione in
" che quest'ultima ha ceduto pro soluto ad tutti i crediti di Controparte_2 Parte_2
derivanti in maggior parte da contratti di locazione finanziaria (leasing), sorti Controparte_2
pagina 2 di 4 nel periodo compreso tra il 20/12/2019 e il 28/07/2000 e che, nell'ambito della medesima operazione, i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui originano i sopra menzionati crediti e i relativi contratti di locazione finanziaria o i rapporti giuridici derivanti dallo scioglimento o risoluzione di tali contratti sono stati trasferiti, “in parte mediante cessione ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4, 4- ter, 5 e
6, della Legge 130 e in parte mediante scissione parziale ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del
Codice Civile, rispettivamente ad e ad . Parte_2 Parte_2
Orbene in atti non vi è prova né della fusione per incorporazione di "Fineco Leasing S.p.A." in
" né della cessione dei contratti e dei beni ad né della Controparte_2 Parte_2
scissione che avrebbe portato tali contratti e beni in titolarità di essendovi in Controparte_3
atti la sola prova della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione dei contratti e dei beni da ad Controparte_2 Parte_2
Poiché la contumacia della resistente impedisce di considerare le allegazioni in ricorso come “fatti pacifici” la domanda, avente causa petendi nel contratto o comunque nei rapporti conseguenti la sua risoluzione, non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta la domanda di parte ricorrente;
nulla sulle spese.
Brescia, 24 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2024 promossa da:
quale mandataria di con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. RANCHINO TOMMASO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione In via principale
- Accertare il grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 nonché da condizioni generali di contratto e per l'effetto dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 294545 a far data dalla pronuncia;
- Conseguentemente, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare il sig. CP_1
nato in [...] il [...], C.F. ; p.IVA e
[...] C.F._1 P.IVA_1
chiunque si trovi nel possesso illegittimo, a rilasciare e consegnare libero da cose e persone alla pagina 1 di 4 ricorrente il bene immobile oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria, e precisamente: immobile finito: in Comune di Roma, Via Marinetti n. 213/215 e precisamente: locale negozio sito al piano terreno IDENTIFICATO AL N.C.E.U. del Comune di Roma Foglio 872 Particella 405
Subalterno 35, cat. C/1. –
- Con vittoria delle spese e compensi della presente procedura, IVA, spese generali e CPA come per legge e le successive ed eventuali occorrende.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente chiedeva che, dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 294545 concluso tra Fineco Leasing
S.p.A. e in data 22 febbraio 2011 questi fosse condannato a rilasciare e Controparte_1
consegnare, in suo favore, libero da cose e persone, il bene immobile già oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria.
Nello specifico precisava che l'utilizzatore si era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione finanziaria e che risultava debitore della somma di euro 35.242,72, che nelle more era intervenuta la cessione di crediti e rapporti giuridici in blocco ad ed Parte_2
e che quest'ultima, attuale titolare dei rapporti giuridici e del bene oggetto del Parte_2
contratto di locazione finanziaria, aveva interesse ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 delle condizioni generali del suddetto contratto e, in ogni caso, a sentire dichiarata la risoluzione del contratto di leasing de quo per inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1 comma
137 l. 124/2017, al fine di rientrare legittimamente in possesso del bene.
All'esito della dichiarazione di contumacia di parte resistente la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
La domanda non può trovare accoglimento in assenza di prova del subentro di nel Parte_2 contratto di leasing e nella proprietà dell'immobile.
Nello specifico, parte ricorrente ha allegato che "Fineco Leasing S.p.A." si è fusa per incorporazione in
" che quest'ultima ha ceduto pro soluto ad tutti i crediti di Controparte_2 Parte_2
derivanti in maggior parte da contratti di locazione finanziaria (leasing), sorti Controparte_2
pagina 2 di 4 nel periodo compreso tra il 20/12/2019 e il 28/07/2000 e che, nell'ambito della medesima operazione, i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui originano i sopra menzionati crediti e i relativi contratti di locazione finanziaria o i rapporti giuridici derivanti dallo scioglimento o risoluzione di tali contratti sono stati trasferiti, “in parte mediante cessione ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4, 4- ter, 5 e
6, della Legge 130 e in parte mediante scissione parziale ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del
Codice Civile, rispettivamente ad e ad . Parte_2 Parte_2
Orbene in atti non vi è prova né della fusione per incorporazione di "Fineco Leasing S.p.A." in
" né della cessione dei contratti e dei beni ad né della Controparte_2 Parte_2
scissione che avrebbe portato tali contratti e beni in titolarità di essendovi in Controparte_3
atti la sola prova della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione dei contratti e dei beni da ad Controparte_2 Parte_2
Poiché la contumacia della resistente impedisce di considerare le allegazioni in ricorso come “fatti pacifici” la domanda, avente causa petendi nel contratto o comunque nei rapporti conseguenti la sua risoluzione, non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta la domanda di parte ricorrente;
nulla sulle spese.
Brescia, 24 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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