TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6389/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 6389/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] tivamente domiciliata in Eboli (SA), al viale Amendo C.F._1 io dell'avv. Valerio Russo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Eboli (SA) al Rione della Pace n.14, presso lo
[...] dell'avv. Alfonso Forlenza, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 15 Controparte_1 maggio 2004 nel Comune di Eboli (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati tre figli, (04.02.2005), (19.12.2008) e (10.07.2015), ha chiesto Per_1 Per_2 Per_3 pro la cessazione fetti civili del onio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 1698/2021 del 17.02.2021, ha omologato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse, in data 16 dicembre 2025, dinanzi al Giudice delegato il quale ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita di proseguire il giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Eboli (SA) in data 15 maggio 2004 tra , nata a [...] Parte_1
LI (BO) il 28.11.1982, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato ad [...] il [...] CodiceFiscale_2
-ordina che la presente sentenza si entica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2004, Atto n. 26, Parte II, Serie A, Uff. 1, Reg.1);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 6389/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] tivamente domiciliata in Eboli (SA), al viale Amendo C.F._1 io dell'avv. Valerio Russo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Eboli (SA) al Rione della Pace n.14, presso lo
[...] dell'avv. Alfonso Forlenza, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 15 Controparte_1 maggio 2004 nel Comune di Eboli (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati tre figli, (04.02.2005), (19.12.2008) e (10.07.2015), ha chiesto Per_1 Per_2 Per_3 pro la cessazione fetti civili del onio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 1698/2021 del 17.02.2021, ha omologato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse, in data 16 dicembre 2025, dinanzi al Giudice delegato il quale ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita di proseguire il giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Eboli (SA) in data 15 maggio 2004 tra , nata a [...] Parte_1
LI (BO) il 28.11.1982, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato ad [...] il [...] CodiceFiscale_2
-ordina che la presente sentenza si entica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2004, Atto n. 26, Parte II, Serie A, Uff. 1, Reg.1);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi