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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Marco Rossi
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 281/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. Parte_1
– elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA F. PUCCINOTTI, 30 - P.IVA_1
50129 FIRENZE (FI) – rappresentata e difesa dall'Avv. NESI ETTORE appellante nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Comunale in CORSO CAVALLOTTI, 59 - 18038 SANREMO (IM) – rappresentato e difeso dagli Avv.ti NUVOLONI GIOVANNI e LUPPINO GIUSEPPE appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Si Parte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova voglia:
a) IN VIA PRELIMINARE, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia n. 78 del 5 febbraio 2024, resa nel giudizio R.G. 2450/2020:
a.1) in tesi, accertare e dichiarare la legittimazione passiva in via esclusiva del CP_1
[...]
1 a.2) in ipotesi, accertare e dichiarare che sussiste la legittimazione passiva, oltreché del anche dell , nei confronti della quale non è Controparte_1 Controparte_2 stato integrato il contraddittorio in sede di giudizio di primo grado. Per l'effetto, dichiarare d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado per non avere disposto l'integrazione del contraddittorio e disporre che il contraddittorio venga esteso nei confronti dell CP_2
quale parte litisconsorte necessaria.
[...]
b) per l'effetto, NEL MERITO, previa se del caso disapplicazione della nota del CP_1 prot. n. 97473 dell'11 novembre 2019 (doc. n. 4) e della nota comunale prot.
[...]
81309 del 21 ottobre 2020 (doc. n. 7):
b.1) accertare e dichiarare che la Soc. ST non ha eseguito le opere (terrapieno e brema) contestate dal Sanremo e quindi non è imputabile alla società attrice CP_1 alcuna innovazione abusiva e/o occupazione sine titulo dell'area demaniale marittima;
b.2) per l'effetto, accertare e dichiarare che la non era tenuta al pagamento Parte_2
delle richieste dal di a titolo di indennità per occupazione abusiva di CP_1 CP_1
area demaniale marittima, con il provvedimento notificato il 29 ottobre 2020, previa se del caso disapplicazione del provvedimento medesimo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste affinché venga disposta la C.T.U. volta ad accertare l'esatta estensione della zona demaniale data in concessione alla Società attrice (vedasi concessione demaniale marittima n. 5031 rilasciata in forza della licenza n. 56 del 18 dicembre 2009, doc. n. 1- 3) e, segnatamente, del fronte mare di tale zona (cfr. capo n. 1 delle conclusioni in primo grado).
Con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia Controparte_1 in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le motivazioni di cui in parte narrativa;
nel merito, rigettare l'impugnazione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non dimostrata ovvero inammissibile per difetto di giurisdizione, laddove ritenuto che l'Ente con le note contestate abbia esercitato un potere;
con integrale conferma della sentenza impugnata.
Col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 78/2024 del 05/02/2024, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1 concessionaria di un'area demaniale marittima, nei
[...]
2 confronti del , al fine di sentir “1) revocare, per quanto di ragione, Controparte_1
l'ordinanza istruttoria assunta all'udienza del 1° giugno 2022, ammettendo C.T.U. volta ad accertare l'esatta estensione della zona demaniale data in concessione alla Società attrice
(vedasi concessione demaniale marittima n. 5031 rilasciata in forza della licenza n. 56 del
18 dicembre 2009, doc. n. 1-3) e, segnatamente, del fronte mare di tale zona;
2) disapplicare la nota prot. n. 97473 dell'11 novembre 2019 (doc. n. 4) e la nota prot. 81309 del 21 ottobre 2020 (doc. n. 7); 3) accertare e dichiarare che la non ha Parte_2
eseguito le opere (terrapieno e brema) contestate dal Comune di Sanremo e quindi non è imputabile alla società attrice alcuna innovazione abusiva e/o occupazione sine titulo dell'area demaniale marittima;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare che la non Parte_2
era tenuta al pagamento delle richieste dal Comune di a titolo di indennità per CP_1
occupazione abusiva di area demaniale marittima, con il provvedimento notificato il 29 ottobre 2020, previa se del caso disapplicazione del provvedimento medesimo;
5) condannare il a risarcire la in misura Controparte_1 Parte_3
corrispondente alle somme che la stessa ha versato all'Erario il 13 luglio 2021 a titolo di indennità per occupazione abusiva di area demaniale marittima negli anni 2016-2019 (doc.
n. 9), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al dì del soddisfo;
6) condannare il a risarcire la in misura corrispondente alle Controparte_1 Parte_3
somme che la stessa ha versato alla Regione Liguria a titolo di maggiorazione dell'imposta regionale negli anni 2016-2019 (sulla cui entità v. doc. n. 7), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al dì del soddisfo”. (cfr. note scritte per l'udienza di p.c. del
30/10/2023). Il Tribunale così decideva: «- Rigetta le domande proposte sub capi n. 2, 3, 4 delle conclusioni per difetto in capo al della titolarità passiva del Controparte_1
rapporto dedotto in giudizio. - Dichiara inammissibili le ulteriori domande. - Condanna alla rifusione delle spese di lite, che Controparte_3 si quantificano in € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa se dovute».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1
atto notificato in data 6/03/2024.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con ordinanza in data 28/06/2024, la Corte – ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Il
3 Collegio, quindi, assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusionali, rinviando all'udienza collegiale di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 16/04/2025.
All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - Parte appellata eccepisce «l'inammissibilità della domanda proposta nell'atto di appello, nella misura in cui [l'appellante] ripropone una domanda di fatto rinunciata nel corso del giudizio di prime cure» (pagg.
6-8 della comparsa di risposta).
Il , in particolare, sostiene che la domanda originaria di Controparte_1
accertamento negativo (volta ad attestare che non ha commesso Parte_1 alcuna occupazione abusiva dell'area demaniale marittima e quindi non è tenuta al pagamento dell'indennità richiesta dall'Amministrazione Comunale) debba considerarsi rinunciata, in quanto sostituita dalla domanda risarcitoria proposta in occasione della prima memoria ex art. 183 c.p.c.: domanda, quest'ultima, ritenuta dal Tribunale “nuova” e, quindi, inammissibile. L'appellata, invero, rappresenta che la domanda risarcitoria ha
«compiutamente sostituito la precedente, con implicita rinuncia alla stessa nei termini di cui a S.S.U.U. n. 13210/2015 e che, conseguentemente, non poteva essere “riesumata” in sede di precisazione delle conclusioni» (v. pag. 7 della comparsa di risposta).
Il , dunque, conclude che «la portata della rinuncia effettuata in Controparte_1 atti determini l'inammissibilità della domanda proposta. La situazione (…) è mera conseguenza dell'ondivaga condotta processuale tenuta dalla medesima attrice che nell'ordine: - Propone una prima domanda di accertamento negativo (non è tenuta al pagamento, in atto di citazione); - Sostituisce la domanda originaria con una richiesta risarcitoria (condannare il a risarcire, in prima memoria ex art. 183 Controparte_1
c.p.c), oltre a richiedere la disapplicazione di provvedimenti;
- Recupera la prima domanda e la ripropone unitamente a quella risarcitoria (in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado); - Censura la sentenza del Tribunale, riproponendo la domanda originaria, rinunciando a quella risarcitoria (atto di appello); - Aggiunge in ultimo la richiesta di dichiarare la nullità della sentenza gravata per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la pretermissione dell'effettivo creditore nel giudizio di primo grado» (sic, pag. 6 delle note conclusive).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 3 – 4): « Per tale ragione andrebbero anche rigettate le ulteriori domande contenute nella 1° memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. con la
4 quale è stato chiesto “3) condannare il a risarcire la Controparte_1 Parte_3
in misura corrispondente alle somme che la stessa ha versato all'Erario il 13
[...]
luglio 2021 a titolo di indennità per occupazione abusiva di area demaniale marittima negli anni 2016-2019 (doc. n. 9), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al dì del soddisfo;
4) condannare il a risarcire la in Controparte_1 Parte_3
misura corrispondente alle somme che la stessa ha versato alla Regione Liguria a titolo di maggiorazione dell'imposta regionale negli anni 2016-2019 (sulla cui entità v. doc. n. 7), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al dì del soddisfo.” Ci s'esprime in termini ipotetici poichè le suddette pretese sono in primo luogo inammissibili. Invero in tema di facoltà delle parti di modificare con la 1° memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. le domande originarie, l'orientamento della Suprema Corte è approdato al principio della natura “complanare” della domanda nuova, la quale, pertanto, non dovrà necessariamente sostituirsi alla domanda originale, ma potrà ad essa cumularsi quale pretesa principale o subordinata. … È evidente che nel caso di specie tale caratteristica non ricorra, avendo svolto domande aggiuntive che non si pongono affatto in termini CP_3
d'incompatibilità/alternatività con quelle spiegate citazione poiché volte ad ottenere un'utilità supplementare e diversa (il risarcimento dei danni».
II) Appare evidente che il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande formulate da parte attrice e attuale appellante nella memoria ex art. 183 c.p.c., ma – contrariamente a ciò che sostiene parte appellata - non ha ritenuto che si sostituissero a quelle originariamente formulate, sulle quali infatti si è pronunciato, né, tanto meno, che parte attrice e attuale appellante vi avesse rinunciato.
III) L'appello, svolto in ordine al rigetto della domanda originaria e non rinunciata, è pertanto ammissibile.
B) AD AVVISO DELLA CORTE, NEL MERITO, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE
ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – VIOLAZIONE ART. 118 COST.; – VIOLAZIONE D.LGS. N. 112 DEL
1998; – VIOLAZIONE LEGGE REGIONALE LIGURIA M. 13/1999; – ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - Con il primo e unico motivo di appello, si duole dell'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato il Parte_1
difetto della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo al
. L'appellante, in particolare, contesta al Tribunale di Imperia di Controparte_1
aver a torto ritenuto che la società attrice avesse dovuto rivolgere le proprie domande nei confronti dei proprietari dell'area demaniale marittima, quali l , il Controparte_2
5 Ministero delle Infrastrutture o la Regione Ligure, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che la presunta occupazione abusiva era stata accertata dal personale in forza all'ente locale (così, pagg.
2-3 della sentenza impugnata). Avverso tale statuizione, viene dedotto che: i) l'area demaniale marittima oggetto di causa, «pur essendo (…) appartenente al demanio statale, (…) è in concreto gestita dal »; ii) Controparte_1
«l'art. 105 D. Lgs. 112 del 1998 ha devoluto alle Regioni le funzioni inerenti alle concessioni demaniali marittime. Con l'art. 10 della L.R. Liguria 13/1999 sono state devolute ai Comuni le funzioni inerenti al rilascio delle concessioni nonché alla vigilanza sull'utilizzo conforme delle aree demaniali marittime (art. 10)» (sul punto, l'appellante cita la sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sez. I, n. 1541 dell'11 ottobre 2018); iii) in un caso analogo, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12126 del 10 giugno 2019, «ha ritenuto “piena la legittimazione attiva” di “alla riscossione dell'indennità di Parte_4
occupazione dell'area demaniale dalla stessa amministrata quale concessionaria e gestita per conto del Pertanto, da respingere è la tesi, da essa sostenuta, del proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, del resto smentita dalla circostanza di aver essa stessa richiesto il pagamento delle somme corrispondenti agli indennizzi di pertinenza del
»; iv) la sentenza del Consiglio di Stato n. 814 del 2023, richiamata dal Giudice CP_2 di prime cure a sostegno della propria decisione, “è del tutto inconferente”; v) il Tribunale, ritenendo irrilevante “la circostanza che l'abuso sia stato accertato dal personale in forza all'ente locale, trattandosi d'un servizio di vigilanza e riscontro prestato per conto (o in favore) del (sic, pag. 3 della sentenza impugnata), ha omesso di considerare CP_2 che il Ministero delle Infrastrutture o l' , nel caso di specie, non sono Controparte_2
legittimate passive, in quanto «è dimostrato che la condotta illecita contestata dal CP_1
alla concessionaria muoveva da un accertamento viziato da difetto di istruttoria» e che,
«nell'esercizio dei propri poteri di gestione del demanio, l'Amministrazione comunale ha indebitamente richiesto il pagamento di somme non dovute, a cagione dell'erroneo accertamento di un fatto la cui sussistenza è stata esclusa dal Giudice penale» (cfr. pagg.
7-9 dell'atto d'appello). Ciò premesso, chiede la riforma della decisione Parte_1
di primo grado con conseguente rimessione della causa al Giudice di prime cure.
L'appellante, inoltre, ripropone le domande avanzate davanti al Tribunale, qualora la Corte ritenesse di poter decidere anche nel merito, precisando che «non viene contestato il capo della sentenza inerente all'inammissibilità della mutatio libelli» e che «dall'accoglimento del presente appello e delle domande originariamente formulate con l'atto di citazione di 1°
6 grado conseguiranno ex se effetti restitutori di quelle somme che sono state corrisposte,
“con riserva”, da parte appellante» (così, pag. 9 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 3 – 4): «L'istante ha … chiesto accertarsi l'inesistenza dell'obbligo di pagare una somma di danaro in favore del convenuto nonché dei fatti costituitivi del correlativo credito e cioè di non aver tenuto un determinato comportamento illecito sul suolo demaniale. Ebbene, se il bene che sarebbe stato abusivamente occupato da appartiene al ossia allo Stato Parte_1 CP_2
(oppure alla Regione Liguria), ne consegue che le pretese in esame avrebbero dovuto essere avanzate non nei confronti dell'ente locale convenuto, bensì dell CP_2
ente pubblico economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (sul
[...]
punto: Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 12 gennaio 2023, n. 418). oppure del Ministero delle Infrastrutture o, in alternativa della Regione Liguria - come sembra debba ritenersi alla luce delle difese esposte alla pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, nella quale, tuttavia, il convenuto non ha ritenuto espressamente di trarre le stesse conclusioni dello scrivente - poiché titolare del credito maturato a titolo d'indebita occupazione non è il
. Irrilevante è, poi, la circostanza che l'abuso sia stato accertato dal Controparte_1 personale in forza all'ente locale, trattandosi d'un servizio di vigilanza e riscontro prestato per conto (o in favore) del ». CP_2
II) La sentenza di questa Corte citata dall'appellante attiene all'esistenza di un rapporto concessorio, che nella fattispecie è escluso dal tenore stesso delle domande originariamente formulate da parte attrice e attuale appellante, laddove, a pag. 7 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado la parte stessa allega, quale fatto costitutivo delle domande medesime, quanto segue: «… non è ravvisabile la condotta di occupazione sine titulo di area demaniale marittima per mezzo di innovazioni abusive. Pertanto l'indennità per occupazione abusiva non è dovuta».
III) Se, infatti, viene richiesto l'accertamento negativo della sussistenza di un'occupazione sine titulo, e della debenza delle somme di cui il Servizio Demanio Marittimo del CP_1
intimava il pagamento con comunicazione del 21/10/2019 (doc. 7 appellante e doc. 4 parte appellata) – laddove nell'oggetto viene espressamente indicato «procedimento di autotutela dei beni del demanio marittimo per realizzazione di opere non autorizzate sul demanio marittimo. Richiesta pagamento indennità di occupazione» - è del tutto evidente che manca il presupposto della legittimazione invocata da parte attrice e attuale appellante, vale a dire il rapporto concessorio.
7 IV) Le domande, in quanto intese ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'occupazione sine titulo del bene demaniale e del correlativo credito, spettante all'Ente proprietario del bene, avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti del titolare del diritto dominicale, vale a dire l , così come correttamente ritenuto dal Controparte_2
Tribunale, a nulla rilevando le funzioni attribuite al che le ha svolte per conto e CP_1 nell'interesse dell medesima. CP_2
V) Per quanto attiene alla richiesta di rimessione degli atti in primo grado, si ricorda che
“La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 1, 28/03/2014, n. 7406, Rv. 630316 - 01). Nel caso specifico, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma di domanda proposta nei confronti di soggetto non legittimato (o meglio non titolare passivo del rapporto sostanziale). Ne consegue che il Giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in questa sede, ha ritenuto di non ordinare la chiamata in causa del soggetto legittimato (o meglio: titolare passivo del rapporto sostanziale), benché il convenuto, CP_1
costituendosi in giudizio, pur difendendosi nel merito, avesse prospettato di non essere titolare dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, mediante le domande di accertamento negativo originariamente formulate, così come richiamate a pagg. 1 e 2 della comparsa di costituzione del in primo grado: «sentire dichiarare che “1) … CP_1
la ST non ha eseguito le opere (terrapieno e berma) contestate dal Pt_3 CP_1
e quindi non è imputabile alla società attrice alcuna innovazione e/o occupazione
[...] sine titulo dell'area demaniale marittima;
2) per l'effetto … che la non è tenuta Parte_2
al pagamento delle richieste del , a titolo di indennità per occupazione Controparte_1
abusiva di area demaniale marittima, con il provvedimento notificato il 29 ottobre 2020, previa disapplicazione del provvedimento medesimo». In particolare, a pag. 6 della medesima comparsa, il eccepiva: «Il presente procedimento, diversamente da CP_1 quello che interessava il Giudice Penale, è teso all'accertamento negativo del diritto vantato dall all'indennità di occupazione sine Controparte_4 titulo di un'area eccedente quella data in concessione. Detto altrimenti, in questa sede non si discute della realizzazione delle opere contestate nel procedimento penale ma, più semplicemente, dell'utilizzazione commerciale da parte della società attorea di un'area
8 demaniale marittima eccedente quella in concessione». D'altro canto, la sentenza con la quale viene rigettata la domanda formulata nei confronti del perché privo di CP_1
titolarità passiva del rapporto sostanziale, cui si riferiscono le domande di accertamento negativo originariamente formulate non può ritenersi “inutiliter data”, in quanto idonea a definire il giudizio tra parte attrice e il soggetto erroneamente convenuto, senza pregiudicare le ragioni di alcuno dei soggetti tra i quali effettivamente intercorre il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza impugnata, pronunciata inter partes dal Tribunale di
[...]
Imperia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di
9 legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 16/04/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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