TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura del concordato semplificato proposto da
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Via Pirelli 2, Civitanova Marche n. REA: MC –
305502 vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla Parte_2
in sede
[...]
esaminati gli atti ed i documenti a conoscenza dell'Ufficio anche in forza del precedente procedimento Unitario finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 esitato con l'improcedibilità per desistenza della ricorrente (n.R.G. PU 173-1/2024) sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
visto il decreto di fissazione dell'udienza del 30/09/2025 ed il relativo verbale ritenuta, in via preliminare la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale della ricorrente, originariamente nel comune di Ancona, risulta essere stata trasferita in comune sito fuori dal circondario nell'anno antecedente al deposito della domanda ed, in ogni caso, essendo il centro degli interessi principali in varie località della provincia di
Ancona.
OSSERVA
Preliminarmente va confermata l'inammissibilità del concordato semplificato nell'ottica della valutazione di ritualità deputata al Tribunale ove, come nella specie, non appaia
Pagina 1 necessario procedere all'istruttoria propedeutica alla sua omologazione in assenza dei requisiti idonei a supportare l'accesso alla procedura.
In particolare, va osservato come l'esperto della composizione negoziata abbia evidenziato l'assenza, fin dalla fase iniziale, di concrete prospettive di risanamento, prospettive inibite dalla indisponibilità dei creditori dipendenti ad iniziare la trattativa sulla prospettata falcidia dei relativi crediti (15% del dovuto) a fronte della dichiarata impossibilità, da parte della società di poter migliorare detta proposta.
Sotto diverso parziale profilo va precisato come la società odierna ricorrente, all'esito della relazione depositata dall'esperto ai sensi dell'art. 17, comma 5 CCII che ha giustificato l'anticipata archiviazione della composizione negoziata, si è limitata a chiedere specifica indicazione in merito al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella gestione della composizione negoziata, pur conscia dell'assenza di qualsiasi trattativa, neppure in fase embrionale, con il ceto creditorio, ad eccezione dell'interlocuzione informale fra l'esperto nominato ed i creditori/lavoratori dipendenti.
Va precisato che, ai fini della verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, il Tribunale deve verificare:
a) che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo dell'accesso a tale particolare modalità di concordato "forzoso", peraltro, non ascrivibile al genus del concordato preventivo;
b) che le trattive si siano svolte secondo correttezza e buona fede attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata.
Tale ultimo requisito richiede a sua volta la verifica:
a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore (c.d. partecipazione consapevole alla composizione negoziata);
b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all'art. 23 co. 1 CCI (l'impossibilità, infatti, di effettuare proposte di risanamento della crisi di impresa secondo quello che dovrebbe essere l'esito favorevole e auspicabile della composizione negoziata implica necessariamente un'assenza a monte dei requisiti per accedere all'ambiente della composizione negoziata e, dunque, un abuso di tale meccanismo);
Pagina 2 c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l'alternativa liquidatoria (cfr. Trib. Firenze 31.8.2022; Trib. Parma 12.07.2023). Tes_1
(riproduzione riservata)
[...]
Come già evidenziato, nel caso di specie difettano i requisiti necessari al positivo superamento del vaglio di ritualità della proposta poiché l'esperto non ha ravvisato alcuna concreta prospettiva di risanamento, circostanza che ha determinato l'archiviazione anticipata della composizione negoziata ai sensi dell'art. 17, comma 5
CCII, con conseguente assenza di ogni trattativa con la massa dei creditori
Seppure quanto evidenziato assorba ogni ulteriore valutazione in punto di ritualità della proposta di concordato semplificato, per mera completezza rileva il Tribunale come la struttura di detto concordato semplificato appaia ictu oculi violativa della natura unicamente liquidatoria dello strumento atteso che viene prospettata l'acquisizione dell'attivo utile alla soddisfazione dei creditori dalla prosecuzione dei contratti di locazione/affitto di ramo di azienda, senza prevedere la cessione dell'azienda per ritrarre attivo da distribuire ed ancor più escludendo dall'attività endoconcordataria la liquidazione dei cespiti immobiliari, di cui, peraltro, manca ogni valutazione di stima che sarebbe stata necessaria anche ai fini della verifica di trattamento non deteriore dei creditori concordatari rispetto alla liquidazione giudiziale.
Stante la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale operata dalla Parte_2
in sede, vanno ora esaminati i relativi presupposti.
[...]
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dell'anno 2023, nonché dal progetto di bilancio 2024 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad €
3.427.260 circa, a fronte di un attivo composto in parte di immobilizzazioni materiali, nonché da crediti della cui esigibilità in tempi utili a consentire l'adempimento con i mezzi ordinaria delle obbligazioni assunte è lecito dubitare anche poiché presenti in larga misura anche negli esercizi precedenti.
Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121 CCII, atteso che la difesa del Par legale della società in merito ai requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale non ha consentito di superare gli evidenti e conclamati indici di insolvenza, peraltro CP_ corroborati anche dall'9ingente debito verso i creditori pubblici (Erario ed , così come confermato nel piano di concordato semplificato depositato.
La società versa, dunque, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte rispetto ad una posizione debitoria ben superiore per ammontare alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Pagina 3 Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Via Pirelli 2, Civitanova Marche n. REA: MC – 305502
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Giuliana
Filippello
NOMINA curatore l'Avv. Francesca SETA il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
Pagina 4 FISSA per il giorno, 15/01/2026, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura del concordato semplificato proposto da
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Via Pirelli 2, Civitanova Marche n. REA: MC –
305502 vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla Parte_2
in sede
[...]
esaminati gli atti ed i documenti a conoscenza dell'Ufficio anche in forza del precedente procedimento Unitario finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 esitato con l'improcedibilità per desistenza della ricorrente (n.R.G. PU 173-1/2024) sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
visto il decreto di fissazione dell'udienza del 30/09/2025 ed il relativo verbale ritenuta, in via preliminare la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale della ricorrente, originariamente nel comune di Ancona, risulta essere stata trasferita in comune sito fuori dal circondario nell'anno antecedente al deposito della domanda ed, in ogni caso, essendo il centro degli interessi principali in varie località della provincia di
Ancona.
OSSERVA
Preliminarmente va confermata l'inammissibilità del concordato semplificato nell'ottica della valutazione di ritualità deputata al Tribunale ove, come nella specie, non appaia
Pagina 1 necessario procedere all'istruttoria propedeutica alla sua omologazione in assenza dei requisiti idonei a supportare l'accesso alla procedura.
In particolare, va osservato come l'esperto della composizione negoziata abbia evidenziato l'assenza, fin dalla fase iniziale, di concrete prospettive di risanamento, prospettive inibite dalla indisponibilità dei creditori dipendenti ad iniziare la trattativa sulla prospettata falcidia dei relativi crediti (15% del dovuto) a fronte della dichiarata impossibilità, da parte della società di poter migliorare detta proposta.
Sotto diverso parziale profilo va precisato come la società odierna ricorrente, all'esito della relazione depositata dall'esperto ai sensi dell'art. 17, comma 5 CCII che ha giustificato l'anticipata archiviazione della composizione negoziata, si è limitata a chiedere specifica indicazione in merito al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella gestione della composizione negoziata, pur conscia dell'assenza di qualsiasi trattativa, neppure in fase embrionale, con il ceto creditorio, ad eccezione dell'interlocuzione informale fra l'esperto nominato ed i creditori/lavoratori dipendenti.
Va precisato che, ai fini della verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, il Tribunale deve verificare:
a) che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo dell'accesso a tale particolare modalità di concordato "forzoso", peraltro, non ascrivibile al genus del concordato preventivo;
b) che le trattive si siano svolte secondo correttezza e buona fede attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata.
Tale ultimo requisito richiede a sua volta la verifica:
a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore (c.d. partecipazione consapevole alla composizione negoziata);
b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all'art. 23 co. 1 CCI (l'impossibilità, infatti, di effettuare proposte di risanamento della crisi di impresa secondo quello che dovrebbe essere l'esito favorevole e auspicabile della composizione negoziata implica necessariamente un'assenza a monte dei requisiti per accedere all'ambiente della composizione negoziata e, dunque, un abuso di tale meccanismo);
Pagina 2 c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l'alternativa liquidatoria (cfr. Trib. Firenze 31.8.2022; Trib. Parma 12.07.2023). Tes_1
(riproduzione riservata)
[...]
Come già evidenziato, nel caso di specie difettano i requisiti necessari al positivo superamento del vaglio di ritualità della proposta poiché l'esperto non ha ravvisato alcuna concreta prospettiva di risanamento, circostanza che ha determinato l'archiviazione anticipata della composizione negoziata ai sensi dell'art. 17, comma 5
CCII, con conseguente assenza di ogni trattativa con la massa dei creditori
Seppure quanto evidenziato assorba ogni ulteriore valutazione in punto di ritualità della proposta di concordato semplificato, per mera completezza rileva il Tribunale come la struttura di detto concordato semplificato appaia ictu oculi violativa della natura unicamente liquidatoria dello strumento atteso che viene prospettata l'acquisizione dell'attivo utile alla soddisfazione dei creditori dalla prosecuzione dei contratti di locazione/affitto di ramo di azienda, senza prevedere la cessione dell'azienda per ritrarre attivo da distribuire ed ancor più escludendo dall'attività endoconcordataria la liquidazione dei cespiti immobiliari, di cui, peraltro, manca ogni valutazione di stima che sarebbe stata necessaria anche ai fini della verifica di trattamento non deteriore dei creditori concordatari rispetto alla liquidazione giudiziale.
Stante la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale operata dalla Parte_2
in sede, vanno ora esaminati i relativi presupposti.
[...]
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dell'anno 2023, nonché dal progetto di bilancio 2024 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad €
3.427.260 circa, a fronte di un attivo composto in parte di immobilizzazioni materiali, nonché da crediti della cui esigibilità in tempi utili a consentire l'adempimento con i mezzi ordinaria delle obbligazioni assunte è lecito dubitare anche poiché presenti in larga misura anche negli esercizi precedenti.
Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121 CCII, atteso che la difesa del Par legale della società in merito ai requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale non ha consentito di superare gli evidenti e conclamati indici di insolvenza, peraltro CP_ corroborati anche dall'9ingente debito verso i creditori pubblici (Erario ed , così come confermato nel piano di concordato semplificato depositato.
La società versa, dunque, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte rispetto ad una posizione debitoria ben superiore per ammontare alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Pagina 3 Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Via Pirelli 2, Civitanova Marche n. REA: MC – 305502
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Giuliana
Filippello
NOMINA curatore l'Avv. Francesca SETA il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
Pagina 4 FISSA per il giorno, 15/01/2026, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5