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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2389/2022 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Rosalba Parte_1 C.F._1
Belfiore, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in S. Egidio M.A., in via Nazionale,
n. 163 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Controparte_1 C.F._2
Giordano, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Mercato San Severino, alla via C.
Amato, n.74 elettivamente domicilia;
resistente
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio consensualizzato in corso di causa.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.05.2022, dato atto: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 4.10.2003 in Nocera Superiore, atto trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 98, parte II, serie A, anno 2003; che dall'unione coniugale nascevano i figli (21.08.2004) e (19.07.2006); che nel Persona_1 Persona_2
corso del tempo l'unione coniugale era andata progressivamente deteriorandosi;
che i figli, pur avendo la residenza presso la casa materna, trascorrevano la maggior parte del tempo presso l'abitazione paterna in Nocera Superiore, avendo espresso il desiderio di voler vivere con il padre;
che il era dipendente presso la S.p.a. Aurora, con sede in Nocera Superiore percependo un Pt_1 reddito annuo di circa 18.000,00 €; che i coniugi decidevano di separarsi alle condizioni omologate dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto n. 7173/2016 depositato il 12.9.2016; chiedeva all'adito
Tribunale, cotrariis reiectis, dichiarare: “a) ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Nocera Superiore il 04 ottobre 2003, annotato nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Nocera Superiore, Atto n. 98, P. 2 S. A anno 2003, contratto tra il sig. e;
b) affidare i figli ad entrambi i Parte_1 Controparte_1
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ad essi relativi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, stabilendo la residenza prevalente presso l'abitazione paterna, in Nocera Superiore, via San Clemente, 200, dove già trascorrono la maggior parte del tempo e hanno dichiarato di voler vivere. Attribuire al padre convivente la gestione separata relativamente all'ordinaria amministrazione;
c) con obbligo per i genitori di collaborare nel rapporto educativo dei figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli;
d) atteso l'età dei figli (quasi diciottenne e sedicenne), questi potranno incontrare e vedere la madre, nonché comunicare con la stessa ogni qualvolta lo vorranno, senza alcuna limitazione da parte del padre;
e) porre a carico della madre una contributo per il mantenimento dei figli, nella misura che il Tribunale vorrà stabilire, in ogni caso non inferiore ad €.
300,00 da versare ogni mese con le modalità che il ricorrente si riserva di comunicare, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
f) senza nulla riconoscere ad alcun titolo, per il mantenimento dei coniugi essendo questi economicamente autonomi, come già concordato e stabilito pure nell'accordo di separazione nulla da prevedere per la casa coniugale. I coniugi hanno già regolamentato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro; g) con reciproco consenso per i coniugi per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. Con vittoria di di spese, diritti ed onorari di lite, oltre gli oneri fiscali”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il 4.12.2022 si costituiva la quale non si opponeva alla Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
precisava: che i figli, di cui la medesima si occupava in via esclusiva, avessero sempre vissuto presso l'abitazione materna;
di percepire unicamente il reddito di cittadinanza per comprovate difficoltà economiche, in mancanza di un reddito di lavoro sebbene si fosse adoperata per inserirsi nel mondo del lavoro, svolgendo attività di collaborazione;
che tale circostanza giustifica, in uno al riconoscimento del mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della prole, anche dell'assegno divorzile in proprio favore;
che il , in più occasioni aveva Pt_1
posticipato la corresponsione del mantenimento;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Nocera Controparte_1 Parte_1
Superiore in data 04.10.2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Nocera
Superiore nel Registro Atti di matrimonio anno 2003, atto n. 98, p. II, serie “A”, ed all'uopo: 2) rigettare integralmente le richieste di parte ricorrente e confermare pedissequamente i provvedimenti assunti in sede di omologa del ricorso per separazione consensuale omologato in data 28.06.2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore, e pertanto la corresponsione, da porre a carico del sig. ed Pt_1 in favore della sig.ra del contributo al mantenimento dei figli e nella misura CP_1 Per_1 Per_3 di € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, richiedendo, altresì, come da spiegata domanda riconvenzionale, disporsi la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
nella misura di € 250,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
[...] per le motivazioni ampiamente esposte, con versamento diretto (delle predette somme) da parte del datore di lavoro del sig. ; 3) Al contempo, accertare l'ammontare degli assegni familiari Pt_1 percepiti da parte del sig. dal dì dell'omologa della separazione;
4) Mandare all'Ufficiale di Pt_1
Stato Civile del Comune di Nocera Superiore di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
4) Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.”
Celebrata l'udienza presidenziale, disposta l'audizione dei figli della coppia, il Presidente f.f. all'udienza del 22.5.2023 assumeva i provvedimenti provvisori e rinviava la causa dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza 17.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo di stato. Depositata la sentenza non definitiva il 25.10.2024 con rimessione del giudizio in istruttoria per il prosieguo, in data 17.12.2024 le parti depositavano l'accordo congiunto, sottoscritto dalle medesime il 16.12.2024, manifestando la volontà di trasformare la domanda di divorzio da giudiziale in consensuale.
Con ordinanza del 15.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi formalizzata dalle parti. Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento relativo alla separazione consensuale, omologata con decreto depositato in data 12.09.2016, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo sulle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle medesime il 16.12.2024, depositato telematicamente il 17.12.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Nocera Inferiore il 16.01.1974) e (nata a [...] il [...]), Controparte_1 sposatisi il 4.10.2003 in Nocera Superiore (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 98, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni di cui all'accordo sulle condizioni di divorzio sottoscritto dalle medesime il 16.12.2024, depositato telematicamente il
17.12.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2389/2022 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Rosalba Parte_1 C.F._1
Belfiore, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in S. Egidio M.A., in via Nazionale,
n. 163 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Controparte_1 C.F._2
Giordano, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Mercato San Severino, alla via C.
Amato, n.74 elettivamente domicilia;
resistente
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio consensualizzato in corso di causa.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.05.2022, dato atto: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 4.10.2003 in Nocera Superiore, atto trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 98, parte II, serie A, anno 2003; che dall'unione coniugale nascevano i figli (21.08.2004) e (19.07.2006); che nel Persona_1 Persona_2
corso del tempo l'unione coniugale era andata progressivamente deteriorandosi;
che i figli, pur avendo la residenza presso la casa materna, trascorrevano la maggior parte del tempo presso l'abitazione paterna in Nocera Superiore, avendo espresso il desiderio di voler vivere con il padre;
che il era dipendente presso la S.p.a. Aurora, con sede in Nocera Superiore percependo un Pt_1 reddito annuo di circa 18.000,00 €; che i coniugi decidevano di separarsi alle condizioni omologate dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto n. 7173/2016 depositato il 12.9.2016; chiedeva all'adito
Tribunale, cotrariis reiectis, dichiarare: “a) ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Nocera Superiore il 04 ottobre 2003, annotato nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Nocera Superiore, Atto n. 98, P. 2 S. A anno 2003, contratto tra il sig. e;
b) affidare i figli ad entrambi i Parte_1 Controparte_1
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ad essi relativi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, stabilendo la residenza prevalente presso l'abitazione paterna, in Nocera Superiore, via San Clemente, 200, dove già trascorrono la maggior parte del tempo e hanno dichiarato di voler vivere. Attribuire al padre convivente la gestione separata relativamente all'ordinaria amministrazione;
c) con obbligo per i genitori di collaborare nel rapporto educativo dei figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli;
d) atteso l'età dei figli (quasi diciottenne e sedicenne), questi potranno incontrare e vedere la madre, nonché comunicare con la stessa ogni qualvolta lo vorranno, senza alcuna limitazione da parte del padre;
e) porre a carico della madre una contributo per il mantenimento dei figli, nella misura che il Tribunale vorrà stabilire, in ogni caso non inferiore ad €.
300,00 da versare ogni mese con le modalità che il ricorrente si riserva di comunicare, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
f) senza nulla riconoscere ad alcun titolo, per il mantenimento dei coniugi essendo questi economicamente autonomi, come già concordato e stabilito pure nell'accordo di separazione nulla da prevedere per la casa coniugale. I coniugi hanno già regolamentato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro; g) con reciproco consenso per i coniugi per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. Con vittoria di di spese, diritti ed onorari di lite, oltre gli oneri fiscali”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il 4.12.2022 si costituiva la quale non si opponeva alla Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
precisava: che i figli, di cui la medesima si occupava in via esclusiva, avessero sempre vissuto presso l'abitazione materna;
di percepire unicamente il reddito di cittadinanza per comprovate difficoltà economiche, in mancanza di un reddito di lavoro sebbene si fosse adoperata per inserirsi nel mondo del lavoro, svolgendo attività di collaborazione;
che tale circostanza giustifica, in uno al riconoscimento del mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della prole, anche dell'assegno divorzile in proprio favore;
che il , in più occasioni aveva Pt_1
posticipato la corresponsione del mantenimento;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Nocera Controparte_1 Parte_1
Superiore in data 04.10.2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Nocera
Superiore nel Registro Atti di matrimonio anno 2003, atto n. 98, p. II, serie “A”, ed all'uopo: 2) rigettare integralmente le richieste di parte ricorrente e confermare pedissequamente i provvedimenti assunti in sede di omologa del ricorso per separazione consensuale omologato in data 28.06.2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore, e pertanto la corresponsione, da porre a carico del sig. ed Pt_1 in favore della sig.ra del contributo al mantenimento dei figli e nella misura CP_1 Per_1 Per_3 di € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, richiedendo, altresì, come da spiegata domanda riconvenzionale, disporsi la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
nella misura di € 250,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
[...] per le motivazioni ampiamente esposte, con versamento diretto (delle predette somme) da parte del datore di lavoro del sig. ; 3) Al contempo, accertare l'ammontare degli assegni familiari Pt_1 percepiti da parte del sig. dal dì dell'omologa della separazione;
4) Mandare all'Ufficiale di Pt_1
Stato Civile del Comune di Nocera Superiore di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
4) Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.”
Celebrata l'udienza presidenziale, disposta l'audizione dei figli della coppia, il Presidente f.f. all'udienza del 22.5.2023 assumeva i provvedimenti provvisori e rinviava la causa dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza 17.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo di stato. Depositata la sentenza non definitiva il 25.10.2024 con rimessione del giudizio in istruttoria per il prosieguo, in data 17.12.2024 le parti depositavano l'accordo congiunto, sottoscritto dalle medesime il 16.12.2024, manifestando la volontà di trasformare la domanda di divorzio da giudiziale in consensuale.
Con ordinanza del 15.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi formalizzata dalle parti. Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento relativo alla separazione consensuale, omologata con decreto depositato in data 12.09.2016, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo sulle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle medesime il 16.12.2024, depositato telematicamente il 17.12.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Nocera Inferiore il 16.01.1974) e (nata a [...] il [...]), Controparte_1 sposatisi il 4.10.2003 in Nocera Superiore (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 98, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni di cui all'accordo sulle condizioni di divorzio sottoscritto dalle medesime il 16.12.2024, depositato telematicamente il
17.12.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire