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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2228/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2228/2024 R.G., cui sono state riunite le cause n. 2229/2024 R.G., 2476/2024 R.G., 2422/2024 R.G., 2536/2024 R.G.,
2497/2024 R.G., 2547/2024 R.G., 2588/2024 R.G., 2596/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ), Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ), Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. ), Parte_6 C.F._6
(Cod. Fisc. ), Parte_7 C.F._7
(Cod. Fisc. ) Parte_8 C.F._8
(Cod. Fisc. Parte_9 C.F._9
Pag. 1 di 16 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PESENTI ANDREA, dall'avv. RIOMMI
MAURIZIO e dall'avv. VERDUCHI DANIELE ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, hanno Parte_8 Parte_9
adito l'intestato Tribunale rappresentando di avere prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato CP_1
e segnatamente:
- nell'a.s. 2019/2020 dal 18.9.2019 al 31.8.2020 e nell'a.s. Parte_1
2020/2021 al 18.9.2020 al 31.8.2021;
- nell'a.s. 2019/2020 dal 13.9.2019 al 31.08.2020, Parte_2 nell'a.s. 2020/2021 dal 19.09.2020 al 31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal
04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, Parte_3 nell'a.s. 2021/2022 dal 16.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 29.09.2020 al 30.06.2021, Parte_4 nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
Pag. 2 di 16 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 16.10.2019 al 30.06.2020, Parte_5 nell'a.s. 2020/2021 dal 10.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal
08.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal
1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 con otto contratti succedutisi Parte_6 senza soluzione di continuità dal 12.09.2019 al 13.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 con sette contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 15.09.2020 al
11.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 con cinque contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 13.09.2021 al 08.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 01.09.2022 al
31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 31.8.2025;
- nell'a.s. 2020/2021 dal 10.12.2020 al 8.6.2021, Parte_7
nell'a.s. 2021/2022 con tre contratti senza soluzione di continuità dal 7.10.2021 al 8.6.2022 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 19.9.2019 al Parte_8
30.6.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 02.10.2020 al Parte_9
31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025 poi immessa in ruolo a
Monza;
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di
Pag. 3 di 16 sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
I ricorrenti , , , Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_6 Pt_8 che rivendicano la carta docente anche per l'anno scolastico 2019/2020, hanno documentato l'invio di raccomandate interruttive della prescrizione.
I ricorrenti hanno quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1
all'accreditamento di € 500,00 per ciascun anno dovuto e segnatamente:
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per € Parte_1
1.000,00; per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Parte_2
2022/2023 per € 2.000,00; per gli anni scolastici dal Parte_3
2020/2021 al 2024/2025 per € 2.500,00; , per gli anni Parte_4
scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 per € 2.500,00; , Parte_5 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 per € 3.000,00; Parte_6
, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e per il 2024/2025
[...] per € 2.500,00; per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2024/2025 per € 1.500,00; per gli Parte_8
anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e per il 2024/2025 per € 2.500,00;
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al Parte_9
2024/2025 per € 2.500,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memorie di costituzione ritualmente depositate nei rispettivi giudizi, il ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha genericamente eccepito CP_1
prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
in riferimento ai ricorrenti ha chiesto, Parte_6 Parte_7
Pag. 4 di 16 in subordine, specificatamente l'esclusione degli anni scolastici rispettivamente dal 2019/2020 al 2021/2022 e dal 2020/2021 al 2021/2022 in quanto in tali periodi i docenti sono stati destinatari di incarichi di docenza per “supplenze brevi e saltuari”; in riferimento alla ricorrente ha chiesto, in Pt_8 subordine, l'esclusione degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021 in quanto destinataria di incarichi di docenza per un monteore settimanale inferiore al cinquanta per cento della prestazione lavorativa a tempo pieno.
Il Giudice ha preliminarmente riunito le cause nel fascicolo più risalente R.G.
2228/2024, sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c.
Richiesti alcuni chiarimenti in riferimento all'anno scolastico 2024/2025 per i ricorrenti forniti dalla parte ricorrente con note Parte_6 Parte_9
di trattazione del 8.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice ha definito il giudizio all'esito dell'udienza del 21/5/2025 tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e
Pag. 5 di 16 la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale
Pag. 6 di 16 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità
Pag. 7 di 16 di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il
Pag. 8 di 16 ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la CP_1
normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente:
1) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad orario Parte_1 completo e sempre presso l'istituto Cesare Zonza di Treviolo, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 dal settembre al 31 agosto di ogni anno (e precisamente nell'a.s. 2019/2020 dal 18.9.2019 al 31.8.2020 e nell'a.s.
2020/2021 al 18.9.2020 al 31.8.2021).
2) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro Parte_2
sempre presso l'istituto David Maria Turoldo di Zogno, negli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023 dal settembre al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 dal 13.9.2019 al 31.08.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal
19.09.2020 al 31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023).
3) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad Parte_3
orario completo, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 dal settembre al 30 giugno di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al
30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 16.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025).
4) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad Parte_4
orario completo, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 dal settembre al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal
29.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal
01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025).
5) , ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad Parte_5
orario quasi sempre completo, negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 dal settembre o ottobre al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 dal 16.10.2019 al 30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal
Pag. 9 di 16 10.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal
01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025.
6) ha prestato la propria attività lavorativa negli anni Parte_6
scolastici 2022/2023 e 2024/2025, peraltro ad orario completo e presso sempre presso la scuola primaria di Brembate Sotto, con contratti dal settembre al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2022/2023 dal 01.09.2022 al
31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 31.8.2025). Si precisa che il beneficio spetta anche per l'anno 2024/2025 in quanto, nonostante le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) sia riconosciuto automaticamente il beneficio della carta elettronica anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, tale emolumento non è stato di fatto erogato al ricorrente (vedasi note di trattazione depositate dal ricorrente, circostanza peraltro non contestata dal
) sicché deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in CP_1
riferimento a tale annualità. Il beneficio deve inoltre essere riconosciuto anche per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 in quanto, benché le supplenze si siano protratte solo sino alla metà di giugno e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie la parte ricorrente ha infatti prestato servizio con plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, dal settembre al giugno di ogni anno, peraltro sempre presso il medesimo istituto scolastico ossia il già citrato istituto di Brembate
Sotto e ad orario completo, a maggior riprova della continuatività della prestazione (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 con otto contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 12.09.2019 al 13.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 con sette contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 15.09.2020 al
11.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 con cinque contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 13.09.2021 al 08.06.2022).
Pag. 10 di 16 7) alla data della domanda introduttiva del giudizio Parte_7 prestava la propria attività lavorativa presso l'istituto di Presezzo con contratto dal settembre al 30 giugno 2025; il beneficio gli deve essere riconosciuto anche per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2021/2022, in quanto, anche in questo caso, benché le supplenze si siano protratte solo sino alla metà di giugno e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale avendo il ricorrente prestato servizio con plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, dal settembre al giugno di ogni anno, peraltro sempre presso il medesimo istituto scolastico ossia la scuola primaria di
Bagolino (Brescia) e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 10.12.2020 al
8.6.2021, nell'a.s. 2021/2022 con tre contratti senza soluzione di continuità dal
7.10.2021 al 8.6.2022 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025.
8) ha prestato la propria attività lavorativa negli Parte_8
anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 dal settembre al 30 giugno di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 dal 19.9.2019 al 30.6.2020, nell'a.s.
2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al
30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s.
2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025); il beneficio deve esserle riconosciuto anche per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 in quanto, come sopra meglio esplicitato, lo svolgimento della prestazione per un orario settimanale ridotto non inficia la continuità didattica alla luce del principio della “taratura annuale” valorizzata dalla Suprema Corte.
9) ha prestato la propria attività lavorativa Parte_9
negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 dal settembre al 30 giugno o 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 02.10.2020 al
31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024). Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento all'anno scolastico 2024/2025 in quanto la ricorrente ha documentato di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato
Pag. 11 di 16 dal 1.9.2024 “sino al termine delle attività didattiche” presso l'istituto Lorenzo
Lotto di Trescore;
dalla lettura dello stato matricolare risulta poi che la docente sia stata immessa in ruolo con decorrenza dal 2.12.2024 con sede di assegnazione a Limbiate (Monza). Alla luce dei chiarimenti richiesti dal Giudice (vedasi note di trattazione depositate in data 8.5.2025) la ricorrente ha dichiarato che il beneficio le è stato, nelle more del giudizio, erogato per l'annualità in corso, sicché, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del
28.5.2013, cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
In definitiva, per tutti i ricorrenti (nei termini sopra indicati) deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio CP_1
di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma
Pag. 12 di 16 liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc. 1 fascicolo
) tutti i ricorrenti sono tuttora in servizio alle dipendenze del , CP_1 CP_1
chi con contratto di lavoro a tempo determinato ( , Parte_3 Pt_4
, ), chi a seguito di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
immissione in ruolo ( , , ; ne consegue che la Pt_1 Pt_2 Parte_9
domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Si precisa che per nessuno dei ricorrenti è maturata la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l.
124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass.
29941/2023).
I ricorrenti , , , Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_6 Pt_8 che rivendicano la carta docente anche per l'anno scolastico 2019/2020, hanno documentato l'invio di raccomandate interruttive della prescrizione ricevute dal rispettivamente in data 28.9.2023, 14.5.2024, 5.4.2024, 7.5.2024, CP_1
Pag. 13 di 16 18.7.2024 (vedasi fascicoli ricorrenti) e quindi, andando a ritroso di cinque anni, risulta coperto anche l'anno scolastico 2019/2020 essendo gli incarichi stati conferiti ai ricorrenti nel settembre 2019. In riferimento agli altri ricorrenti, che rivendicano gli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, non è all'evidenza maturata alcuna prescrizione in quanto i ricorsi sono stati depositati e notificati nel 2024.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento per ciascun ricorso (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello
Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per nove fasi introduttive (trattandosi di nove ricorrenti); € 373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 2.734,00; come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi le spese di liquidano per un totale di € 3.000,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 per ciascun ricorrente (con l'eccezione di esentato per ragioni di reddito, e di che ha Parte_7 Pt_1
versato € 21,50) e con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
Pag. 14 di 16 provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e precisamente:
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_2
e 2022/2023;
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024 e 2024/2025;
, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/20223, 2023/2024 e 2024/2025;
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_6
2021/20222, 2022/2023 e 2024/2025; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_7
2024/2025;
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025;
per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_9
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla ricorrente
, limitatamente all'anno scolastico Parte_9
2024/2025;
4 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato con
Pag. 15 di 16 distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2228/2024 R.G., cui sono state riunite le cause n. 2229/2024 R.G., 2476/2024 R.G., 2422/2024 R.G., 2536/2024 R.G.,
2497/2024 R.G., 2547/2024 R.G., 2588/2024 R.G., 2596/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ), Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ), Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. ), Parte_6 C.F._6
(Cod. Fisc. ), Parte_7 C.F._7
(Cod. Fisc. ) Parte_8 C.F._8
(Cod. Fisc. Parte_9 C.F._9
Pag. 1 di 16 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PESENTI ANDREA, dall'avv. RIOMMI
MAURIZIO e dall'avv. VERDUCHI DANIELE ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, hanno Parte_8 Parte_9
adito l'intestato Tribunale rappresentando di avere prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato CP_1
e segnatamente:
- nell'a.s. 2019/2020 dal 18.9.2019 al 31.8.2020 e nell'a.s. Parte_1
2020/2021 al 18.9.2020 al 31.8.2021;
- nell'a.s. 2019/2020 dal 13.9.2019 al 31.08.2020, Parte_2 nell'a.s. 2020/2021 dal 19.09.2020 al 31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal
04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, Parte_3 nell'a.s. 2021/2022 dal 16.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 29.09.2020 al 30.06.2021, Parte_4 nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
Pag. 2 di 16 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 16.10.2019 al 30.06.2020, Parte_5 nell'a.s. 2020/2021 dal 10.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal
08.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal
1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 con otto contratti succedutisi Parte_6 senza soluzione di continuità dal 12.09.2019 al 13.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 con sette contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 15.09.2020 al
11.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 con cinque contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 13.09.2021 al 08.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 01.09.2022 al
31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 31.8.2025;
- nell'a.s. 2020/2021 dal 10.12.2020 al 8.6.2021, Parte_7
nell'a.s. 2021/2022 con tre contratti senza soluzione di continuità dal 7.10.2021 al 8.6.2022 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 19.9.2019 al Parte_8
30.6.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 02.10.2020 al Parte_9
31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025 poi immessa in ruolo a
Monza;
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di
Pag. 3 di 16 sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
I ricorrenti , , , Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_6 Pt_8 che rivendicano la carta docente anche per l'anno scolastico 2019/2020, hanno documentato l'invio di raccomandate interruttive della prescrizione.
I ricorrenti hanno quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1
all'accreditamento di € 500,00 per ciascun anno dovuto e segnatamente:
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per € Parte_1
1.000,00; per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Parte_2
2022/2023 per € 2.000,00; per gli anni scolastici dal Parte_3
2020/2021 al 2024/2025 per € 2.500,00; , per gli anni Parte_4
scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 per € 2.500,00; , Parte_5 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 per € 3.000,00; Parte_6
, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e per il 2024/2025
[...] per € 2.500,00; per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2024/2025 per € 1.500,00; per gli Parte_8
anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e per il 2024/2025 per € 2.500,00;
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al Parte_9
2024/2025 per € 2.500,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memorie di costituzione ritualmente depositate nei rispettivi giudizi, il ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha genericamente eccepito CP_1
prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
in riferimento ai ricorrenti ha chiesto, Parte_6 Parte_7
Pag. 4 di 16 in subordine, specificatamente l'esclusione degli anni scolastici rispettivamente dal 2019/2020 al 2021/2022 e dal 2020/2021 al 2021/2022 in quanto in tali periodi i docenti sono stati destinatari di incarichi di docenza per “supplenze brevi e saltuari”; in riferimento alla ricorrente ha chiesto, in Pt_8 subordine, l'esclusione degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021 in quanto destinataria di incarichi di docenza per un monteore settimanale inferiore al cinquanta per cento della prestazione lavorativa a tempo pieno.
Il Giudice ha preliminarmente riunito le cause nel fascicolo più risalente R.G.
2228/2024, sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c.
Richiesti alcuni chiarimenti in riferimento all'anno scolastico 2024/2025 per i ricorrenti forniti dalla parte ricorrente con note Parte_6 Parte_9
di trattazione del 8.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice ha definito il giudizio all'esito dell'udienza del 21/5/2025 tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e
Pag. 5 di 16 la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale
Pag. 6 di 16 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità
Pag. 7 di 16 di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il
Pag. 8 di 16 ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la CP_1
normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente:
1) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad orario Parte_1 completo e sempre presso l'istituto Cesare Zonza di Treviolo, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 dal settembre al 31 agosto di ogni anno (e precisamente nell'a.s. 2019/2020 dal 18.9.2019 al 31.8.2020 e nell'a.s.
2020/2021 al 18.9.2020 al 31.8.2021).
2) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro Parte_2
sempre presso l'istituto David Maria Turoldo di Zogno, negli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023 dal settembre al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 dal 13.9.2019 al 31.08.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal
19.09.2020 al 31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023).
3) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad Parte_3
orario completo, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 dal settembre al 30 giugno di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al
30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 16.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025).
4) ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad Parte_4
orario completo, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 dal settembre al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal
29.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal
01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025).
5) , ha prestato la propria attività lavorativa, peraltro ad Parte_5
orario quasi sempre completo, negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 dal settembre o ottobre al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 dal 16.10.2019 al 30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal
Pag. 9 di 16 10.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal
01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025.
6) ha prestato la propria attività lavorativa negli anni Parte_6
scolastici 2022/2023 e 2024/2025, peraltro ad orario completo e presso sempre presso la scuola primaria di Brembate Sotto, con contratti dal settembre al 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2022/2023 dal 01.09.2022 al
31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 31.8.2025). Si precisa che il beneficio spetta anche per l'anno 2024/2025 in quanto, nonostante le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) sia riconosciuto automaticamente il beneficio della carta elettronica anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, tale emolumento non è stato di fatto erogato al ricorrente (vedasi note di trattazione depositate dal ricorrente, circostanza peraltro non contestata dal
) sicché deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in CP_1
riferimento a tale annualità. Il beneficio deve inoltre essere riconosciuto anche per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 in quanto, benché le supplenze si siano protratte solo sino alla metà di giugno e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie la parte ricorrente ha infatti prestato servizio con plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, dal settembre al giugno di ogni anno, peraltro sempre presso il medesimo istituto scolastico ossia il già citrato istituto di Brembate
Sotto e ad orario completo, a maggior riprova della continuatività della prestazione (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 con otto contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 12.09.2019 al 13.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 con sette contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 15.09.2020 al
11.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 con cinque contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 13.09.2021 al 08.06.2022).
Pag. 10 di 16 7) alla data della domanda introduttiva del giudizio Parte_7 prestava la propria attività lavorativa presso l'istituto di Presezzo con contratto dal settembre al 30 giugno 2025; il beneficio gli deve essere riconosciuto anche per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2021/2022, in quanto, anche in questo caso, benché le supplenze si siano protratte solo sino alla metà di giugno e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale avendo il ricorrente prestato servizio con plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, dal settembre al giugno di ogni anno, peraltro sempre presso il medesimo istituto scolastico ossia la scuola primaria di
Bagolino (Brescia) e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 10.12.2020 al
8.6.2021, nell'a.s. 2021/2022 con tre contratti senza soluzione di continuità dal
7.10.2021 al 8.6.2022 e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025.
8) ha prestato la propria attività lavorativa negli Parte_8
anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 dal settembre al 30 giugno di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2019/2020 dal 19.9.2019 al 30.6.2020, nell'a.s.
2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al
30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s.
2024/2025 dal 1.9.2024 al 30.6.2025); il beneficio deve esserle riconosciuto anche per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 in quanto, come sopra meglio esplicitato, lo svolgimento della prestazione per un orario settimanale ridotto non inficia la continuità didattica alla luce del principio della “taratura annuale” valorizzata dalla Suprema Corte.
9) ha prestato la propria attività lavorativa Parte_9
negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 dal settembre al 30 giugno o 31 agosto di ogni anno (e precisamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 02.10.2020 al
31.08.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024). Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento all'anno scolastico 2024/2025 in quanto la ricorrente ha documentato di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato
Pag. 11 di 16 dal 1.9.2024 “sino al termine delle attività didattiche” presso l'istituto Lorenzo
Lotto di Trescore;
dalla lettura dello stato matricolare risulta poi che la docente sia stata immessa in ruolo con decorrenza dal 2.12.2024 con sede di assegnazione a Limbiate (Monza). Alla luce dei chiarimenti richiesti dal Giudice (vedasi note di trattazione depositate in data 8.5.2025) la ricorrente ha dichiarato che il beneficio le è stato, nelle more del giudizio, erogato per l'annualità in corso, sicché, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del
28.5.2013, cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
In definitiva, per tutti i ricorrenti (nei termini sopra indicati) deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio CP_1
di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma
Pag. 12 di 16 liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc. 1 fascicolo
) tutti i ricorrenti sono tuttora in servizio alle dipendenze del , CP_1 CP_1
chi con contratto di lavoro a tempo determinato ( , Parte_3 Pt_4
, ), chi a seguito di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
immissione in ruolo ( , , ; ne consegue che la Pt_1 Pt_2 Parte_9
domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Si precisa che per nessuno dei ricorrenti è maturata la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l.
124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass.
29941/2023).
I ricorrenti , , , Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_6 Pt_8 che rivendicano la carta docente anche per l'anno scolastico 2019/2020, hanno documentato l'invio di raccomandate interruttive della prescrizione ricevute dal rispettivamente in data 28.9.2023, 14.5.2024, 5.4.2024, 7.5.2024, CP_1
Pag. 13 di 16 18.7.2024 (vedasi fascicoli ricorrenti) e quindi, andando a ritroso di cinque anni, risulta coperto anche l'anno scolastico 2019/2020 essendo gli incarichi stati conferiti ai ricorrenti nel settembre 2019. In riferimento agli altri ricorrenti, che rivendicano gli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, non è all'evidenza maturata alcuna prescrizione in quanto i ricorsi sono stati depositati e notificati nel 2024.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento per ciascun ricorso (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello
Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per nove fasi introduttive (trattandosi di nove ricorrenti); € 373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 2.734,00; come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi le spese di liquidano per un totale di € 3.000,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 per ciascun ricorrente (con l'eccezione di esentato per ragioni di reddito, e di che ha Parte_7 Pt_1
versato € 21,50) e con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
Pag. 14 di 16 provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e precisamente:
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_2
e 2022/2023;
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024 e 2024/2025;
, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/20223, 2023/2024 e 2024/2025;
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_6
2021/20222, 2022/2023 e 2024/2025; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_7
2024/2025;
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025;
per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_9
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla ricorrente
, limitatamente all'anno scolastico Parte_9
2024/2025;
4 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato con
Pag. 15 di 16 distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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