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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati: dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. dott. Elena M. A. Luppino Giudice dott. Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2955 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi civili dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del vertente tra
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
-RC- il 24.11.1980), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra Zagarella e Andrea Calabrò nonchè dall'Abogado Giuseppe Pipicella d'intesa con l'avv. Alessandra
Zagarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Villa San Giovanni (RC), alla Via R. Larussa -Trav.
[...]
Controparte_1
-ricorrente-
pagina 1 di 16 e
(cod. fisc.: , nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a Reggio Calabria il 14.02.1978), rappresentato e difeso dall'avv.
ES FO, giusta procura in atti, presso il cui studio in Campo
Calabro (RC), alla Via Nuova Scadà n.1, ha eletto domicilio;
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 30.09.2025 i procuratori delle parti, con le note scritte depositate, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 15.04.2025 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Parte_2
-in data 23.09.2000 aveva contratto matrimonio concordatario a Fiumara
(RC) con il resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia: (02.05.2002), Persona_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
-il rapporto coniugale si era deteriorato e la convivenza era divenuta impossibile a causa dei molteplici comportamenti violenti posti in essere dal nei propri confronti, anche in presenza della figlia, tanto da Pt_2
essere costretta a sporgere denuncia-querela in data 20 gennaio 2024, a pagina 2 di 16 seguito dell'episodio di violenza particolarmente grave verificatosi il giorno precedente ai suoi danni perpetrato dal marito e dalla cognata, sorella del;
Pt_2
-in conseguenza dell'accaduto e delle successive indagini svolte, i due venivano rinviati a giudizio (1. per per il Parte_2
delitto di cui all'art.572 c.p.; per entrambi 2. per il delitto di cui agli artt.
110, 582 e 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 comma 1 n.n. 1 e 5 e 577 comma 1 n. 1 c.p.), per entrambi con le aggravanti indicate per essere il reato stato commesso per eseguire il reato di cui al successivo capo 3).
Per con le aggravanti indicate per Parte_2
essere il fatto stato commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e contro il coniuge;
3. per il delitto di cui agli artt.
110, 605 commi 1 e 2 n. 1 c.p., per con Parte_2
l'aggravante indicata per aver commesso il fatto in danno al coniuge;
4. per il delitto di cui agli arrt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., con
l'aggravante indicata per essere la violenza stata commessa da più persone riunite), mentre all'odierno resistente veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari;
-in data 15.11.2024 il Tribunale di Reggio Calabria -Sezione GIP/GUP, al termine del giudizio abbreviato, pronunciava sentenza n.73/2024 di condanna nei confronti di entrambi (anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro
4.000,00 di multa per il , anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro Pt_2
2.800,00 di multa per la sorella del , nonché per entrambi Pt_2
dichiarata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, con condanna di entrambi, altresì, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi pagina 3 di 16 dinanzi al giudice civile e di una provvisionale immediatamente esecutiva, in favore della parte civile costituita quantificata in euro
5.000,00);
-ella svolge attività lavorativa remunerata ed è proprietaria della casa coniugale;
-la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, frequenta un corso di studi universitario a Roma.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) il marito venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 45.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali derivanti dalla violazione di diritti coniugali;
c) le fosse assegnata la casa coniugale;
d) fosse disposto a carico del l'obbligo di Pt_2
corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia, maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad euro 600,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico
Ministero in data 18.12.2024.
Notificato ritualmente il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva , il quale, pur aderendo alla Parte_2
richiesta di separazione personale, contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla moglie, evidenziando in particolare che sebbene la propria vicenda penale (ancora sub iudice) lo ritraesse come un marito violento, aggressivo ed autoritario, egli non era mai venuto meno ai propri doveri coniugali né tantomeno era stata mai usata alcuna violenza, fisica o verbale, ai danni della moglie;
assumeva che il motivo del pagina 4 di 16 fallimento del matrimonio risiedeva, piuttosto, nell'essere venuta meno l'affectio coniugalis in capo alla a causa di problemi personali Parte_1
con la propria famiglia d'origine i quali generavano nella stessa una mancanza di serenità, riversata, nel tempo, anche nel rapporto di coniugio;
rilevava che la moglie lavorava alle dipendenze della
[...]
con sede in Villa San Giovanni (RC), percependo una CP_2
retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, oltre ad essere proprietaria di taluni beni mobili ed immobili (compresa la casa coniugale) nonché titolare di libretti di risparmio e buoni fruttiferi;
e che egli svolgeva la professione di O.S.S. presso l'Istituto Ortopedico “GIOMI del
Mezzogiorno” a Reggio Calabria, percependo una retribuzione mensile pari all'incirca circa ad euro 1.400,00, oltre ad essere comproprietario, unitamente ai fratelli, solo di una quota inerente ad un immobile ricevuto in eredità dopo il decesso del padre.
Chiedeva, pertanto: a) il rigetto della richiesta di addebito;
b) di disporre a proprio carico un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.03.2025 davanti al Giudice delegato, si procedeva all'audizione dei coniugi separatamente e, fallito il tentativo di conciliazione, i rispettivi difensori chiedevano congiuntamente l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato e insistevano nelle richieste formulate nei propri scritti difensivi;
quindi con memoria depositata in data 26.03.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno in proprio favore formulata in ricorso;
la causa veniva, dunque, riservata alla decisione collegiale sulla solo questione di stato.
pagina 5 di 16 Con sentenza parziale n.579/2025 pubblicata il 07.04.2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
quindi con ordinanza del 07.04.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva ordinato al di corrispondere alla un assegno mensile Pt_2 Parte_1
di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficienti, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale in atto vigente;
quindi, constatato che le richieste istruttorie articolate dalle parti si appalesavano superflue alla luce delle risultanze processuali, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 30.09.2025; quindi alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva nuovamente riservata alla decisione collegiale.
* * * * *
Attesa la sentenza parziale n.579/2025 pubblicata il 07.04.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi
[...]
non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Parte_3
conseguenziali.
Per ciò che concerne la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del vincolo Pt_2
coniugale, appalesandosi la condotta violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul pagina 6 di 16 piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023;
Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari
n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che le violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del pagina 7 di 16 coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Proprio di recente, con l'ordinanza n.9392/2025, la Suprema Corte ha ribadito con forza che, in materia di separazione personale, anche un solo episodio di violenza domestica, per quanto lieve negli esiti clinici, integra una violazione dei doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e 151 c.c. e determina l'addebito della crisi al coniuge responsabile.
I giudici di legittimità collocano tale principio nel quadro dell'art.29
Cost. che tutela la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,
e richiama la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) a tutela della dignità
e dell'incolumità personale, riaffermando che la violenza spezza irrimediabilmente l'equilibrio della coppia.
La Cassazione ha avuto modo di rammentare in questa occasione che nei rapporti familiari, la prova indiziaria è spesso indispensabile perché le condotte violente avvengono in ambiti privati, sottratti alla percezione diretta dei testimoni;
una volta accertata l'offesa alla pari dignità dei coniugi, non occorre dimostrare il nesso causale tra aggressione e rottura: l'intollerabilità della convivenza è insita nell'atto violento stesso.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine all'ascrivibilità alla grave e accertata condotta del la responsabilità della rottura del vincolo Pt_2
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate violenze fisiche perpetuate a danno della moglie hanno trovato decisiva e significativa conferma nella sentenza n.73/2024 pronunciata il pagina 8 di 16 15.11.2024 con la quale il Tribunale penale di Reggio Calabria, Sezione
Gip/Gup, all'esito del giudizio abbreviato ha accertato la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui all'art.572 c.p.;
110, 582 e 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 comma 1 n.1 e 5 e 577 comma 1 n.1 c.p.), aggravati per essere il fatto stato commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art.572 c.p. e contro il coniuge;
agli artt.110, 605 commi 1 e 2 n.1 c.p.; arrt.110, 628 commi 1 e
3 n.1 c.p., con l'aggravante per essere la violenza stata commessa da più persone riunite, e ha di conseguenza condannato il alla pena di Pt_2
anni 6 e mesi quattro di reclusione, lo ha interdetto in via perpetua dai pubblici uffici e lo ha condannato al risarcimento dei danni.
Il giudice penale ha infatti accertato che i fatti sono stati commessi in costanza di matrimonio, ossia allorquando i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto, di talchè deve ragionevolmente desumersi che proprio tali accadimenti abbiano determinato l'irreversibile intollerabilità della vita coniugale.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al , atteso che la Pt_2
pagina 9 di 16 sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Con riferimento, invece, all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dell'unica figlia della coppia, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento della ragazza studentessa universitaria attualmente in
Roma, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (23 anni), di talchè tale contributo, avuto riguardo alla situazione patrimoniale complessiva in capo al
, va quantificato nell'importo di € 350,00 mensili, importo Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese direttamente alla figlia Per_1
fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella
[...]
misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, va rammentato che nelle controversie in materia di diritto di famiglia, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli pagina 10 di 16 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Cass.
n.24254/2018).
Lo scopo dell'assegnazione non è quindi quello di tutelare in sede di separazione (o divorzio) la posizione del coniuge debole, poiché
l'assegnazione della casa coniugale non è una componente patrimoniale facente parte delle obbligazioni coniugali, quanto piuttosto quello di tutelare l'interesse dei figli a vivere e crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere;
la separazione è infatti ritenuta un trauma per la prole, e il giudice ha il compito di mitigarne gli effetti con un sapiente utilizzo dello strumento in questione.
In buona sostanza, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente art.155 quater c.c. che dell'attuale art.337 sexies c.c..
Dunque, soltanto il ritorno settimanale del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente presso la casa familiare assegnata al genitore collocatario, ma non proprietario del bene, integra il requisito della coabitazione tra i due soggetti e giustifica il mantenimento dell'assegnazione dell'immobile stabilito in sede di separazione (di recente, Cass. n.23473/2020), dovendo osservarsi, piuttosto, che ai sensi dell'art.337 sexies comma 1 c.c. la pagina 11 di 16 cessazione del diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La ratio di questa disposizione è facilmente individuabile: una nuova convivenza, un abbandono della casa o un nuovo matrimonio non possono infatti che far venir meno i presupposti “di continuità” sottesi all'assegnazione. L'habitat abitudinario della prole verrebbe meno e con esso viene meno la finalità della norma.
Ciò ha determinato la giurisprudenza di legittimità e di merito assolutamente maggioritaria ad affermare che in tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, di talchè quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione (tra le tante, Cass.
n.16740/2020, Trib. Parma 698/2020 secondo cui “L'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art.337 sexies c.c., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, presuppone che vi sia continuità di vita del figlio (minorenne o
pagina 12 di 16 anche maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza matrimoniale. Appare evidente che il trasferimento della residenza del figlio costituisce un valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare, posto che l'allontanamento determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico ed il figlio”).
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art.337 sexies c.c. comporta, infatti, la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (di recente, Cass. n.16134/2019).
Ed invero, l'assegnazione della casa coniugale per uno studente universitario fuori sede mantiene il suo scopo di tutela del figlio se questi mantiene un collegamento stabile con la residenza familiare, tornando regolarmente a casa per brevi periodi;
se invece il figlio stabilisce il centro dei propri interessi altrove e i ritorni sono solo sporadici, il giudice può disporre la revoca dell'assegnazione, poiché viene meno il requisito pagina 13 di 16 della coabitazione e la casa non serve più a mantenere il centro degli interessi familiari.
Anche di recente (Cass. ord. n.14458/2025), la Suprema Corte, richiamando i propri precedenti (Cass. n.16134/2019 citata e Cass.
n.4555/2012), ha precisato che la convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare non può ridursi a un rapporto di mera ospitalità; è invece necessario che sussista un collegamento stabile e concreto con l'abitazione del genitore, tale da rendere quella casa un punto di riferimento abituale e funzionale all'organizzazione della vita quotidiana del figlio.
A tale scopo, la Corte introduce un criterio sostanziale: la prevalenza temporale dell'effettiva presenza presso l'abitazione, da valutarsi in un'unità di tempo significativa (mese, semestre, anno).
Ciò significa che rientri occasionali o periodici, se non sostenuti da una frequenza regolare e significativa, non bastano più a integrare la convivenza: in tal caso, l'abitazione perde la sua funzione familiare originaria per trasformarsi in un luogo di semplice appoggio.
I giudici di legittimità, dunque, ribadiscono che non è più sufficiente un collegamento affettivo e l'eventualità di ritorno, e cioè che il figlio vi faccia ritorno “quando possibile”: occorre una presenza effettiva, ricorrente e prevalente nel tempo, che confermi il persistere della funzione dell'immobile quale centro della vita del figlio.
Ed allora, se questo è il perimetro di interpretazione giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, va detto che nessuna statuizione può essere legittimamente adottata in punto assegnazione casa coniugale, dovendosi regolamentare pagina 14 di 16 l'utilizzo di tale immobile secondo le regole proprietarie (unità immobiliare di proprietà esclusiva della , atteso che, come già Parte_1
sottolineato, l'unica figlia della coppia, maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, è studentessa Persona_1
universitaria in Roma e che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che il collegamento della ragazza con l'habitat domestico possa considerarsi ancora oggi stabile ed effettivo, non essendo stato specificato ad esempio il numero dei rientri presso l'abitazione familiare e la loro durata, e che anzi proprio in considerazione del luogo in cui è collocato il centro principale degli affari e interessi della ragazza, si deve presumere, in mancanza di prova contraria, che si tratti di ritorni a casa soltanto episodici e puramente occasionali.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso depositato il 27.11.2024, nei Parte_1
confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed Parte_2
eccezione disattese, così provvede:
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere Parte_1
a , per le causali di cui in parte motiva;
Parte_2
pagina 15 di 16 -pone a carico del l'obbligo della corresponsione direttamente Pt_2
in favore della figlia di un assegno mensile pari ad € Persona_1
350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo
Tribunale;
-condanna al pagamento delle spese Parte_2
processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro
3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.11.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati: dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. dott. Elena M. A. Luppino Giudice dott. Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2955 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi civili dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del vertente tra
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
-RC- il 24.11.1980), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra Zagarella e Andrea Calabrò nonchè dall'Abogado Giuseppe Pipicella d'intesa con l'avv. Alessandra
Zagarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Villa San Giovanni (RC), alla Via R. Larussa -Trav.
[...]
Controparte_1
-ricorrente-
pagina 1 di 16 e
(cod. fisc.: , nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a Reggio Calabria il 14.02.1978), rappresentato e difeso dall'avv.
ES FO, giusta procura in atti, presso il cui studio in Campo
Calabro (RC), alla Via Nuova Scadà n.1, ha eletto domicilio;
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 30.09.2025 i procuratori delle parti, con le note scritte depositate, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 15.04.2025 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Parte_2
-in data 23.09.2000 aveva contratto matrimonio concordatario a Fiumara
(RC) con il resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia: (02.05.2002), Persona_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
-il rapporto coniugale si era deteriorato e la convivenza era divenuta impossibile a causa dei molteplici comportamenti violenti posti in essere dal nei propri confronti, anche in presenza della figlia, tanto da Pt_2
essere costretta a sporgere denuncia-querela in data 20 gennaio 2024, a pagina 2 di 16 seguito dell'episodio di violenza particolarmente grave verificatosi il giorno precedente ai suoi danni perpetrato dal marito e dalla cognata, sorella del;
Pt_2
-in conseguenza dell'accaduto e delle successive indagini svolte, i due venivano rinviati a giudizio (1. per per il Parte_2
delitto di cui all'art.572 c.p.; per entrambi 2. per il delitto di cui agli artt.
110, 582 e 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 comma 1 n.n. 1 e 5 e 577 comma 1 n. 1 c.p.), per entrambi con le aggravanti indicate per essere il reato stato commesso per eseguire il reato di cui al successivo capo 3).
Per con le aggravanti indicate per Parte_2
essere il fatto stato commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e contro il coniuge;
3. per il delitto di cui agli artt.
110, 605 commi 1 e 2 n. 1 c.p., per con Parte_2
l'aggravante indicata per aver commesso il fatto in danno al coniuge;
4. per il delitto di cui agli arrt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., con
l'aggravante indicata per essere la violenza stata commessa da più persone riunite), mentre all'odierno resistente veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari;
-in data 15.11.2024 il Tribunale di Reggio Calabria -Sezione GIP/GUP, al termine del giudizio abbreviato, pronunciava sentenza n.73/2024 di condanna nei confronti di entrambi (anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro
4.000,00 di multa per il , anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro Pt_2
2.800,00 di multa per la sorella del , nonché per entrambi Pt_2
dichiarata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, con condanna di entrambi, altresì, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi pagina 3 di 16 dinanzi al giudice civile e di una provvisionale immediatamente esecutiva, in favore della parte civile costituita quantificata in euro
5.000,00);
-ella svolge attività lavorativa remunerata ed è proprietaria della casa coniugale;
-la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, frequenta un corso di studi universitario a Roma.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) il marito venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 45.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali derivanti dalla violazione di diritti coniugali;
c) le fosse assegnata la casa coniugale;
d) fosse disposto a carico del l'obbligo di Pt_2
corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia, maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad euro 600,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico
Ministero in data 18.12.2024.
Notificato ritualmente il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva , il quale, pur aderendo alla Parte_2
richiesta di separazione personale, contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla moglie, evidenziando in particolare che sebbene la propria vicenda penale (ancora sub iudice) lo ritraesse come un marito violento, aggressivo ed autoritario, egli non era mai venuto meno ai propri doveri coniugali né tantomeno era stata mai usata alcuna violenza, fisica o verbale, ai danni della moglie;
assumeva che il motivo del pagina 4 di 16 fallimento del matrimonio risiedeva, piuttosto, nell'essere venuta meno l'affectio coniugalis in capo alla a causa di problemi personali Parte_1
con la propria famiglia d'origine i quali generavano nella stessa una mancanza di serenità, riversata, nel tempo, anche nel rapporto di coniugio;
rilevava che la moglie lavorava alle dipendenze della
[...]
con sede in Villa San Giovanni (RC), percependo una CP_2
retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, oltre ad essere proprietaria di taluni beni mobili ed immobili (compresa la casa coniugale) nonché titolare di libretti di risparmio e buoni fruttiferi;
e che egli svolgeva la professione di O.S.S. presso l'Istituto Ortopedico “GIOMI del
Mezzogiorno” a Reggio Calabria, percependo una retribuzione mensile pari all'incirca circa ad euro 1.400,00, oltre ad essere comproprietario, unitamente ai fratelli, solo di una quota inerente ad un immobile ricevuto in eredità dopo il decesso del padre.
Chiedeva, pertanto: a) il rigetto della richiesta di addebito;
b) di disporre a proprio carico un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.03.2025 davanti al Giudice delegato, si procedeva all'audizione dei coniugi separatamente e, fallito il tentativo di conciliazione, i rispettivi difensori chiedevano congiuntamente l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato e insistevano nelle richieste formulate nei propri scritti difensivi;
quindi con memoria depositata in data 26.03.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno in proprio favore formulata in ricorso;
la causa veniva, dunque, riservata alla decisione collegiale sulla solo questione di stato.
pagina 5 di 16 Con sentenza parziale n.579/2025 pubblicata il 07.04.2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
quindi con ordinanza del 07.04.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva ordinato al di corrispondere alla un assegno mensile Pt_2 Parte_1
di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficienti, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale in atto vigente;
quindi, constatato che le richieste istruttorie articolate dalle parti si appalesavano superflue alla luce delle risultanze processuali, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 30.09.2025; quindi alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva nuovamente riservata alla decisione collegiale.
* * * * *
Attesa la sentenza parziale n.579/2025 pubblicata il 07.04.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi
[...]
non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Parte_3
conseguenziali.
Per ciò che concerne la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del vincolo Pt_2
coniugale, appalesandosi la condotta violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul pagina 6 di 16 piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023;
Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari
n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che le violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del pagina 7 di 16 coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Proprio di recente, con l'ordinanza n.9392/2025, la Suprema Corte ha ribadito con forza che, in materia di separazione personale, anche un solo episodio di violenza domestica, per quanto lieve negli esiti clinici, integra una violazione dei doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e 151 c.c. e determina l'addebito della crisi al coniuge responsabile.
I giudici di legittimità collocano tale principio nel quadro dell'art.29
Cost. che tutela la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,
e richiama la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) a tutela della dignità
e dell'incolumità personale, riaffermando che la violenza spezza irrimediabilmente l'equilibrio della coppia.
La Cassazione ha avuto modo di rammentare in questa occasione che nei rapporti familiari, la prova indiziaria è spesso indispensabile perché le condotte violente avvengono in ambiti privati, sottratti alla percezione diretta dei testimoni;
una volta accertata l'offesa alla pari dignità dei coniugi, non occorre dimostrare il nesso causale tra aggressione e rottura: l'intollerabilità della convivenza è insita nell'atto violento stesso.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine all'ascrivibilità alla grave e accertata condotta del la responsabilità della rottura del vincolo Pt_2
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate violenze fisiche perpetuate a danno della moglie hanno trovato decisiva e significativa conferma nella sentenza n.73/2024 pronunciata il pagina 8 di 16 15.11.2024 con la quale il Tribunale penale di Reggio Calabria, Sezione
Gip/Gup, all'esito del giudizio abbreviato ha accertato la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui all'art.572 c.p.;
110, 582 e 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 comma 1 n.1 e 5 e 577 comma 1 n.1 c.p.), aggravati per essere il fatto stato commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art.572 c.p. e contro il coniuge;
agli artt.110, 605 commi 1 e 2 n.1 c.p.; arrt.110, 628 commi 1 e
3 n.1 c.p., con l'aggravante per essere la violenza stata commessa da più persone riunite, e ha di conseguenza condannato il alla pena di Pt_2
anni 6 e mesi quattro di reclusione, lo ha interdetto in via perpetua dai pubblici uffici e lo ha condannato al risarcimento dei danni.
Il giudice penale ha infatti accertato che i fatti sono stati commessi in costanza di matrimonio, ossia allorquando i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto, di talchè deve ragionevolmente desumersi che proprio tali accadimenti abbiano determinato l'irreversibile intollerabilità della vita coniugale.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al , atteso che la Pt_2
pagina 9 di 16 sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Con riferimento, invece, all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dell'unica figlia della coppia, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento della ragazza studentessa universitaria attualmente in
Roma, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (23 anni), di talchè tale contributo, avuto riguardo alla situazione patrimoniale complessiva in capo al
, va quantificato nell'importo di € 350,00 mensili, importo Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese direttamente alla figlia Per_1
fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella
[...]
misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, va rammentato che nelle controversie in materia di diritto di famiglia, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli pagina 10 di 16 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Cass.
n.24254/2018).
Lo scopo dell'assegnazione non è quindi quello di tutelare in sede di separazione (o divorzio) la posizione del coniuge debole, poiché
l'assegnazione della casa coniugale non è una componente patrimoniale facente parte delle obbligazioni coniugali, quanto piuttosto quello di tutelare l'interesse dei figli a vivere e crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere;
la separazione è infatti ritenuta un trauma per la prole, e il giudice ha il compito di mitigarne gli effetti con un sapiente utilizzo dello strumento in questione.
In buona sostanza, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente art.155 quater c.c. che dell'attuale art.337 sexies c.c..
Dunque, soltanto il ritorno settimanale del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente presso la casa familiare assegnata al genitore collocatario, ma non proprietario del bene, integra il requisito della coabitazione tra i due soggetti e giustifica il mantenimento dell'assegnazione dell'immobile stabilito in sede di separazione (di recente, Cass. n.23473/2020), dovendo osservarsi, piuttosto, che ai sensi dell'art.337 sexies comma 1 c.c. la pagina 11 di 16 cessazione del diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La ratio di questa disposizione è facilmente individuabile: una nuova convivenza, un abbandono della casa o un nuovo matrimonio non possono infatti che far venir meno i presupposti “di continuità” sottesi all'assegnazione. L'habitat abitudinario della prole verrebbe meno e con esso viene meno la finalità della norma.
Ciò ha determinato la giurisprudenza di legittimità e di merito assolutamente maggioritaria ad affermare che in tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, di talchè quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione (tra le tante, Cass.
n.16740/2020, Trib. Parma 698/2020 secondo cui “L'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art.337 sexies c.c., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, presuppone che vi sia continuità di vita del figlio (minorenne o
pagina 12 di 16 anche maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza matrimoniale. Appare evidente che il trasferimento della residenza del figlio costituisce un valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare, posto che l'allontanamento determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico ed il figlio”).
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art.337 sexies c.c. comporta, infatti, la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (di recente, Cass. n.16134/2019).
Ed invero, l'assegnazione della casa coniugale per uno studente universitario fuori sede mantiene il suo scopo di tutela del figlio se questi mantiene un collegamento stabile con la residenza familiare, tornando regolarmente a casa per brevi periodi;
se invece il figlio stabilisce il centro dei propri interessi altrove e i ritorni sono solo sporadici, il giudice può disporre la revoca dell'assegnazione, poiché viene meno il requisito pagina 13 di 16 della coabitazione e la casa non serve più a mantenere il centro degli interessi familiari.
Anche di recente (Cass. ord. n.14458/2025), la Suprema Corte, richiamando i propri precedenti (Cass. n.16134/2019 citata e Cass.
n.4555/2012), ha precisato che la convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare non può ridursi a un rapporto di mera ospitalità; è invece necessario che sussista un collegamento stabile e concreto con l'abitazione del genitore, tale da rendere quella casa un punto di riferimento abituale e funzionale all'organizzazione della vita quotidiana del figlio.
A tale scopo, la Corte introduce un criterio sostanziale: la prevalenza temporale dell'effettiva presenza presso l'abitazione, da valutarsi in un'unità di tempo significativa (mese, semestre, anno).
Ciò significa che rientri occasionali o periodici, se non sostenuti da una frequenza regolare e significativa, non bastano più a integrare la convivenza: in tal caso, l'abitazione perde la sua funzione familiare originaria per trasformarsi in un luogo di semplice appoggio.
I giudici di legittimità, dunque, ribadiscono che non è più sufficiente un collegamento affettivo e l'eventualità di ritorno, e cioè che il figlio vi faccia ritorno “quando possibile”: occorre una presenza effettiva, ricorrente e prevalente nel tempo, che confermi il persistere della funzione dell'immobile quale centro della vita del figlio.
Ed allora, se questo è il perimetro di interpretazione giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, va detto che nessuna statuizione può essere legittimamente adottata in punto assegnazione casa coniugale, dovendosi regolamentare pagina 14 di 16 l'utilizzo di tale immobile secondo le regole proprietarie (unità immobiliare di proprietà esclusiva della , atteso che, come già Parte_1
sottolineato, l'unica figlia della coppia, maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, è studentessa Persona_1
universitaria in Roma e che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che il collegamento della ragazza con l'habitat domestico possa considerarsi ancora oggi stabile ed effettivo, non essendo stato specificato ad esempio il numero dei rientri presso l'abitazione familiare e la loro durata, e che anzi proprio in considerazione del luogo in cui è collocato il centro principale degli affari e interessi della ragazza, si deve presumere, in mancanza di prova contraria, che si tratti di ritorni a casa soltanto episodici e puramente occasionali.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso depositato il 27.11.2024, nei Parte_1
confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed Parte_2
eccezione disattese, così provvede:
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere Parte_1
a , per le causali di cui in parte motiva;
Parte_2
pagina 15 di 16 -pone a carico del l'obbligo della corresponsione direttamente Pt_2
in favore della figlia di un assegno mensile pari ad € Persona_1
350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo
Tribunale;
-condanna al pagamento delle spese Parte_2
processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro
3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.11.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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