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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7407/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7407/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO FRANCESCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. D'ERRICO FRANCESCO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SEMERARO LUIGI
CONVENUTO
Nonché contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di condannare Parte_1 [...]
al pagamento di euro 369.133,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti in Controparte_1 seguito al sinistro avvenuto in data 06.08.2017 alle ore 18,30 mentre si trovava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 147 tg. DM159HX di proprietà e condotta da . Controparte_2
A sostegno della domanda, evidenziava che la predetta autovettura, mentre percorreva la SS Jonica in agro di
Bernalda, direzione Taranto, all'altezza del bivio con località Pantanello, al KM 488, finiva fuori strada a destra della carreggiata a causa dello scoppio del ruotino di scorta.
A seguito dell'impatto, esponeva di aver riportato gravi lesioni fisiche e di essere stata immediatamente trasportata presso il PS dell'Ospedale di Policoro per sottoporsi ad intervento chirurgico di laparotomia mediana xifo-sottombellicare all'apertura del cavo addominale;
lussazione anteriore della milza con clampaggio e tripla legatura dei vasi splenici all'ilo e successiva slenectomia con chiusura a strati. pagina 1 di 6 Deduceva, inoltre, di aver riportato un danno biologico permanente del 50%, oltre 60 giorni di ITT, 20 giorni di
ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 40 giorni di ITP al 25%.
Ciò premesso e chiarito di aver già ricevuto dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava l'importo di euro 130.000,00, instava per la condanna al pagamento della residua parte di euro 369.133,00.
Ritualmente costituitasi, eccepiva il difetto di ius postulandi in quanto l'attrice aveva Controparte_1 conferito al marito procura notarile del 06.12.2017 registrata in data 11.12.2017 al n. 18298, mai revocata;
esponeva ancora che il sinistro si era in realtà verificato con il coinvolgimento di altro veicolo (Audi tg. DH 457
JB di proprietà di e condotta nell'occasione da il quale, sopraggiungendo Controparte_3 Controparte_4 da tergo, aveva tamponato e speronato l'auto sulla quale viaggiava l'attrice. Eccepiva altresì il concorso di colpa della danneggiata per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza nonché l'inammissibilità della domanda perché il sinistro sarebbe avvenuto “per l'improvviso scoppio del ruotino” e, quindi, per caso fortuito.
Contestava infine il quantum ed eccepiva il frazionamento del credito.
Tanto premesso, chiedeva di chiamare in causa al fine di sentir dichiarare che il sinistro si era Controparte_3 verificato per sua colpa nella qualità di proprietaria della seconda macchina coinvolta. In ultimo, così concludeva: “in ogni caso, accertare altresì il concorso di colpa dell'attrice per le ragioni di cui in premessa e dichiarare congrua e satisfattiva la complessiva somma di € 130.000,00 già corrisposta all'attrice per le causali di cui in narrativa e rigettare ogni ulteriore richiesta perché inammissibile nonché perché infondata in fatto, in diritto e comunque non provata, condannando l'attrice o chi di dovere al pagamento delle spese di causa verso la società deducente”.
Seppur ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
Rigettata la richiesta di chiamata in causa di e disposta la CTU medica, all'udienza del Controparte_3
06.02.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente e, all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità del proprietario del veicolo Audi tg. DH 457 JB in quanto la ratio dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs.
209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito). Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015) per agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione del vettore, “risparmiando l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass.
16181/2015).
Sulla base di ciò, è stata rigettata la chiamata in causa di (proprietaria del veicolo Audi tg. DH Controparte_3
457 JB) in quanto l'accertamento dell'eventuale responsabilità del terzo, nel caso di azione ex art. 141, concorrente o meno con quella del proprietario del veicolo sul quale viaggiava l'attrice, avrebbe comportato un allungamento dei tempi processuali, considerata anche la possibilità di azione in separata sede.
Ciò chiarito, in primo luogo, deve rilevarsi che la procura notarile del 06/12/2017 registrata in data 11/12/2017 al n. 18298 - con la quale ebbe a nominare procuratore generale - è stata conferita Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 nell'interesse esclusivo della stessa attrice la quale, a seguito del sinistro per cui è causa, ebbe a riportare gravi lesioni personali anche dovute alla perdita delle figlie decedute nel medesimo sinistro. La predetta procura non ha dunque privato l'attrice della possibilità di agire personalmente in giudizio, con la conseguenza che la costituzione personale ha determinato, quantomeno per i giudizi intentati dalla stessa, una revoca tacita.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che non sussiste il frazionamento del credito in quanto nell'altro giudizio la domanda è stata proposta non da in proprio ma per conto di altro danneggiato (sorella Parte_1 delle altre due terze trasportate decedute nel medesimo sinistro).
Venendo al merito, in punto di diritto deve premettersi che l'azione promossa dall'attrice è inquadrabile nell'art
141 Codice delle Assicurazioni che prevede espressamente come“ il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145”.
E' inoltre necessario sottolineare come “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n.
35318).
Nel caso di specie, anche se l'attrice nell'atto introduttivo non ha fatto riferimento al coinvolgimento di un'altra autovettura, dai rilievi eseguiti nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri è pacifico che vi sia stato uno scontro tra la macchina sulla quale viaggiava e la AUDI A4 Avant guidata da e di Parte_1 Controparte_4 proprietà di Controparte_3
La domanda ex art. 141 cod. ass., inoltre, risulta ammissibile sotto l'ulteriore profilo pure eccepito dalla compagnia sul “caso fortuito” (per scoppio del ruotino) in quanto l'art. 141 introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (in tal senso Cassazione sezioni unite sentenza n.
pagina 3 di 6 35318/2022 e Cassazione n. 17963/2021).
In particolare, perché possa ritenersi integrato il caso fortuito, è necessario provare non solo che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione ma anche che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza (Cassazione sentenza n. 14959/12), circostanza quest'ultima in alcun modo provata nel caso di specie. Ed invero, il caso fortuito ricomprende le condotte umane – anche quella del danneggiato – che da sé sole, in maniera autonoma e imprevedibile, conferiscono appunto il ruolo di causa
"assorbente", tale da elidere il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 01 febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, ord. 31 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3,
18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n. 28811; Cass. sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26051; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227;
Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279).
Quindi, sempre secondo la Corte di Cassazione già citata (sentenza n. 14959/2012), lo scoppio di uno pneumatico può costituire causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al cd. caso fortuito solo se si configura come unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, mentre non ricorre il caso fortuito qualora lo scoppio non sia l'unica causa, potendo concorrere con altre cause (nel caso di specie, vi è stato lo scoppio del ruotino cui si è aggiunta la collisione con altra macchina).
La domanda risulta pertanto ammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.
Passando agli oneri probatori, l'attrice ha dimostrato di trovarsi a bordo dell'auto condotta dal marito e di avere subito un danno eziologicamente riconducibile al sinistro, restando invece irrilevanti le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, come sopra evidenziato.
Venendo al quantum, il CTU ha accertato che ebbe a riportare “un trauma cranico commotivo Parte_1 con edema cerebrale, un trauma contusivo del torace con fratture costali multiple dalla VI alla X a destra e dalla V all'VIII a sinistra, contusione polmonare con pneumotorace sinistro e versamento pleurico bilaterale, un trauma contusivo dell'addome con emoperitoneo e shock ipovolemico da lacerazione della milza per la quale fu sottoposta in urgenza ad intervento chirurgico di splenectomia, un trauma contusivo del bacino con frattura pluririmata composta della parete anteriore acetabolare destra e delle branche ileo ed ischio-pubica di destra, un politrauma contusivo-esocriato ed espressa prognosi riservata”. Dette lesioni sono state ritenute compatibili con la dinamica dell'evento traumatico anamnesticamente riferita e con l'uso delle cinture di sicurezza.
Ciò premesso, in punto di quantificazione, la compagnia convenuta ha contestato l'utilizzo della documentazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile del 78% effettuata dal CTU della Sezione Lavoro di Taranto ma il dott. , a tal proposito, ha specificato di non averne tenuto conto in quanto le indagini del CTU si sono Per_1 basate sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica ritualmente prodotta;
quanto alla componente del danno psichico, il CTU ha accertato, tra l'altro, la presenza di astenia, apatia, episodi di cefalea e vertigini, difficoltà di concentrazione, stato ansioso-depressivo, disturbi del sonno con frequenti risvegli notturni.
Sul punto, il CTU, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha specificato che “l'obiettività clinica emersa in sede di operazioni peritali di per sé ha evidenziato una grave deflessione del tono dell'umore con nuclei d'ansia reattiva…marcato rallentamento ideomotorio, crisi di pianto isterico prolungato nel rievocare l'evento traumatico…che inevitabilmente richiamava il decesso delle due figlie. In secondo luogo, le consulenze pagina 4 di 6 psicologiche eseguite, pur se espletate a distanza di pochi mesi dall'evento, i test di valutazione psico- diagnostica somministrati ed il percorso psicoterapeutico eseguito con cadenza settimanale, hanno rilevato tutti sintomi convergenti e riconducibili ad un Disturbo Post-Traumatico da Stress.
Il CTU ha quindi accertato una patologia psichiatrica di “Disturbo Post-Traumatico da Stress Cronico” con una valutazione del 20% senza necessità di avvalersi di uno specialista in psicologia alla luce degli esiti evidenti, quantificazione che si ritiene ampiamente giustificata dall'evento traumatico derivante dal decesso delle due figlie.
Si ritiene quindi di condividere la valutazione offerta dal CTU che ha quantificato complessivamente in giorni 50 di ITT, in giorni 40 di ITP al 75% ed in giorni 30 di ITP al 50% con il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 40%.
Pertanto, applicando le Tabelle di Milano attualmente in vigore (2024), tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro (35 anni), deve riconoscersi l'importo di euro 319.907,00 di cui euro 308.982,00 per danno biologico (già aumentato dell'incremento per la sofferenza soggettiva) ed euro 10.925,00 per danno temporaneo.
Quanto all'acconto di euro 130.000,00 (euro 30.000,00 ricevuto nel giugno del 2018 ed euro 100.000,00 ricevuto nell'ottobre del 2018), poiché si devono sottrarsi poste omogenee, dall'importo di euro 319.907,00 va detratto l'importo di euro 154.100,00 (euro 35.600,00 per l'acconto di euro 30.000,00 rivalutato dal 11.06.2018 ad oggi – ed euro 118.500,00 per l'acconto di euro 1000.000,00 rivalutato dal 26.10.2018 ad oggi), sicchè in favore della danneggiata va riconosciuto il residuo importo di euro 165.807,00.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
ai fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma pari al danno liquidato all'attualità dovrà dapprima essere devalutata all'epoca del fatto illecito (al fine di determinare il valore del danno al momento in cui questo si è verificato) e poi rivalutata anno per anno.
Sulla somma così ottenuta, devono riconoscersi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo in quanto il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
Deve inoltre riconoscersi l'importo di euro 552,00 oltre interessi dalla data di ciascun esborso indicato per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU.
L'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella richiesta consente di compensare al
50% le spese di lite;
la restante parte rimane a carico della compagnia e viene liquidata secondo i parametri del
DM 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, valori medi).
Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 165.807,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in Parte_1 motivazione nonché al pagamento di euro 552,00 oltre interessi dalla data di ciascun esborso;
- dichiara inammissibili le domande di Controparte_1
pagina 5 di 6 - condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano, già ridotte al 50%, in euro 630,50 per spese ed euro 7.051,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- spese di lite per la restante parte compensate;
- spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Taranto, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7407/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO FRANCESCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. D'ERRICO FRANCESCO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SEMERARO LUIGI
CONVENUTO
Nonché contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di condannare Parte_1 [...]
al pagamento di euro 369.133,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti in Controparte_1 seguito al sinistro avvenuto in data 06.08.2017 alle ore 18,30 mentre si trovava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 147 tg. DM159HX di proprietà e condotta da . Controparte_2
A sostegno della domanda, evidenziava che la predetta autovettura, mentre percorreva la SS Jonica in agro di
Bernalda, direzione Taranto, all'altezza del bivio con località Pantanello, al KM 488, finiva fuori strada a destra della carreggiata a causa dello scoppio del ruotino di scorta.
A seguito dell'impatto, esponeva di aver riportato gravi lesioni fisiche e di essere stata immediatamente trasportata presso il PS dell'Ospedale di Policoro per sottoporsi ad intervento chirurgico di laparotomia mediana xifo-sottombellicare all'apertura del cavo addominale;
lussazione anteriore della milza con clampaggio e tripla legatura dei vasi splenici all'ilo e successiva slenectomia con chiusura a strati. pagina 1 di 6 Deduceva, inoltre, di aver riportato un danno biologico permanente del 50%, oltre 60 giorni di ITT, 20 giorni di
ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 40 giorni di ITP al 25%.
Ciò premesso e chiarito di aver già ricevuto dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava l'importo di euro 130.000,00, instava per la condanna al pagamento della residua parte di euro 369.133,00.
Ritualmente costituitasi, eccepiva il difetto di ius postulandi in quanto l'attrice aveva Controparte_1 conferito al marito procura notarile del 06.12.2017 registrata in data 11.12.2017 al n. 18298, mai revocata;
esponeva ancora che il sinistro si era in realtà verificato con il coinvolgimento di altro veicolo (Audi tg. DH 457
JB di proprietà di e condotta nell'occasione da il quale, sopraggiungendo Controparte_3 Controparte_4 da tergo, aveva tamponato e speronato l'auto sulla quale viaggiava l'attrice. Eccepiva altresì il concorso di colpa della danneggiata per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza nonché l'inammissibilità della domanda perché il sinistro sarebbe avvenuto “per l'improvviso scoppio del ruotino” e, quindi, per caso fortuito.
Contestava infine il quantum ed eccepiva il frazionamento del credito.
Tanto premesso, chiedeva di chiamare in causa al fine di sentir dichiarare che il sinistro si era Controparte_3 verificato per sua colpa nella qualità di proprietaria della seconda macchina coinvolta. In ultimo, così concludeva: “in ogni caso, accertare altresì il concorso di colpa dell'attrice per le ragioni di cui in premessa e dichiarare congrua e satisfattiva la complessiva somma di € 130.000,00 già corrisposta all'attrice per le causali di cui in narrativa e rigettare ogni ulteriore richiesta perché inammissibile nonché perché infondata in fatto, in diritto e comunque non provata, condannando l'attrice o chi di dovere al pagamento delle spese di causa verso la società deducente”.
Seppur ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
Rigettata la richiesta di chiamata in causa di e disposta la CTU medica, all'udienza del Controparte_3
06.02.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente e, all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità del proprietario del veicolo Audi tg. DH 457 JB in quanto la ratio dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs.
209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito). Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015) per agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione del vettore, “risparmiando l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass.
16181/2015).
Sulla base di ciò, è stata rigettata la chiamata in causa di (proprietaria del veicolo Audi tg. DH Controparte_3
457 JB) in quanto l'accertamento dell'eventuale responsabilità del terzo, nel caso di azione ex art. 141, concorrente o meno con quella del proprietario del veicolo sul quale viaggiava l'attrice, avrebbe comportato un allungamento dei tempi processuali, considerata anche la possibilità di azione in separata sede.
Ciò chiarito, in primo luogo, deve rilevarsi che la procura notarile del 06/12/2017 registrata in data 11/12/2017 al n. 18298 - con la quale ebbe a nominare procuratore generale - è stata conferita Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 6 nell'interesse esclusivo della stessa attrice la quale, a seguito del sinistro per cui è causa, ebbe a riportare gravi lesioni personali anche dovute alla perdita delle figlie decedute nel medesimo sinistro. La predetta procura non ha dunque privato l'attrice della possibilità di agire personalmente in giudizio, con la conseguenza che la costituzione personale ha determinato, quantomeno per i giudizi intentati dalla stessa, una revoca tacita.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che non sussiste il frazionamento del credito in quanto nell'altro giudizio la domanda è stata proposta non da in proprio ma per conto di altro danneggiato (sorella Parte_1 delle altre due terze trasportate decedute nel medesimo sinistro).
Venendo al merito, in punto di diritto deve premettersi che l'azione promossa dall'attrice è inquadrabile nell'art
141 Codice delle Assicurazioni che prevede espressamente come“ il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145”.
E' inoltre necessario sottolineare come “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n.
35318).
Nel caso di specie, anche se l'attrice nell'atto introduttivo non ha fatto riferimento al coinvolgimento di un'altra autovettura, dai rilievi eseguiti nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri è pacifico che vi sia stato uno scontro tra la macchina sulla quale viaggiava e la AUDI A4 Avant guidata da e di Parte_1 Controparte_4 proprietà di Controparte_3
La domanda ex art. 141 cod. ass., inoltre, risulta ammissibile sotto l'ulteriore profilo pure eccepito dalla compagnia sul “caso fortuito” (per scoppio del ruotino) in quanto l'art. 141 introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (in tal senso Cassazione sezioni unite sentenza n.
pagina 3 di 6 35318/2022 e Cassazione n. 17963/2021).
In particolare, perché possa ritenersi integrato il caso fortuito, è necessario provare non solo che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione ma anche che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza (Cassazione sentenza n. 14959/12), circostanza quest'ultima in alcun modo provata nel caso di specie. Ed invero, il caso fortuito ricomprende le condotte umane – anche quella del danneggiato – che da sé sole, in maniera autonoma e imprevedibile, conferiscono appunto il ruolo di causa
"assorbente", tale da elidere il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 01 febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, ord. 31 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3,
18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n. 28811; Cass. sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26051; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227;
Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279).
Quindi, sempre secondo la Corte di Cassazione già citata (sentenza n. 14959/2012), lo scoppio di uno pneumatico può costituire causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al cd. caso fortuito solo se si configura come unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, mentre non ricorre il caso fortuito qualora lo scoppio non sia l'unica causa, potendo concorrere con altre cause (nel caso di specie, vi è stato lo scoppio del ruotino cui si è aggiunta la collisione con altra macchina).
La domanda risulta pertanto ammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.
Passando agli oneri probatori, l'attrice ha dimostrato di trovarsi a bordo dell'auto condotta dal marito e di avere subito un danno eziologicamente riconducibile al sinistro, restando invece irrilevanti le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, come sopra evidenziato.
Venendo al quantum, il CTU ha accertato che ebbe a riportare “un trauma cranico commotivo Parte_1 con edema cerebrale, un trauma contusivo del torace con fratture costali multiple dalla VI alla X a destra e dalla V all'VIII a sinistra, contusione polmonare con pneumotorace sinistro e versamento pleurico bilaterale, un trauma contusivo dell'addome con emoperitoneo e shock ipovolemico da lacerazione della milza per la quale fu sottoposta in urgenza ad intervento chirurgico di splenectomia, un trauma contusivo del bacino con frattura pluririmata composta della parete anteriore acetabolare destra e delle branche ileo ed ischio-pubica di destra, un politrauma contusivo-esocriato ed espressa prognosi riservata”. Dette lesioni sono state ritenute compatibili con la dinamica dell'evento traumatico anamnesticamente riferita e con l'uso delle cinture di sicurezza.
Ciò premesso, in punto di quantificazione, la compagnia convenuta ha contestato l'utilizzo della documentazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile del 78% effettuata dal CTU della Sezione Lavoro di Taranto ma il dott. , a tal proposito, ha specificato di non averne tenuto conto in quanto le indagini del CTU si sono Per_1 basate sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica ritualmente prodotta;
quanto alla componente del danno psichico, il CTU ha accertato, tra l'altro, la presenza di astenia, apatia, episodi di cefalea e vertigini, difficoltà di concentrazione, stato ansioso-depressivo, disturbi del sonno con frequenti risvegli notturni.
Sul punto, il CTU, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha specificato che “l'obiettività clinica emersa in sede di operazioni peritali di per sé ha evidenziato una grave deflessione del tono dell'umore con nuclei d'ansia reattiva…marcato rallentamento ideomotorio, crisi di pianto isterico prolungato nel rievocare l'evento traumatico…che inevitabilmente richiamava il decesso delle due figlie. In secondo luogo, le consulenze pagina 4 di 6 psicologiche eseguite, pur se espletate a distanza di pochi mesi dall'evento, i test di valutazione psico- diagnostica somministrati ed il percorso psicoterapeutico eseguito con cadenza settimanale, hanno rilevato tutti sintomi convergenti e riconducibili ad un Disturbo Post-Traumatico da Stress.
Il CTU ha quindi accertato una patologia psichiatrica di “Disturbo Post-Traumatico da Stress Cronico” con una valutazione del 20% senza necessità di avvalersi di uno specialista in psicologia alla luce degli esiti evidenti, quantificazione che si ritiene ampiamente giustificata dall'evento traumatico derivante dal decesso delle due figlie.
Si ritiene quindi di condividere la valutazione offerta dal CTU che ha quantificato complessivamente in giorni 50 di ITT, in giorni 40 di ITP al 75% ed in giorni 30 di ITP al 50% con il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 40%.
Pertanto, applicando le Tabelle di Milano attualmente in vigore (2024), tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro (35 anni), deve riconoscersi l'importo di euro 319.907,00 di cui euro 308.982,00 per danno biologico (già aumentato dell'incremento per la sofferenza soggettiva) ed euro 10.925,00 per danno temporaneo.
Quanto all'acconto di euro 130.000,00 (euro 30.000,00 ricevuto nel giugno del 2018 ed euro 100.000,00 ricevuto nell'ottobre del 2018), poiché si devono sottrarsi poste omogenee, dall'importo di euro 319.907,00 va detratto l'importo di euro 154.100,00 (euro 35.600,00 per l'acconto di euro 30.000,00 rivalutato dal 11.06.2018 ad oggi – ed euro 118.500,00 per l'acconto di euro 1000.000,00 rivalutato dal 26.10.2018 ad oggi), sicchè in favore della danneggiata va riconosciuto il residuo importo di euro 165.807,00.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
ai fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma pari al danno liquidato all'attualità dovrà dapprima essere devalutata all'epoca del fatto illecito (al fine di determinare il valore del danno al momento in cui questo si è verificato) e poi rivalutata anno per anno.
Sulla somma così ottenuta, devono riconoscersi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo in quanto il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
Deve inoltre riconoscersi l'importo di euro 552,00 oltre interessi dalla data di ciascun esborso indicato per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU.
L'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella richiesta consente di compensare al
50% le spese di lite;
la restante parte rimane a carico della compagnia e viene liquidata secondo i parametri del
DM 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, valori medi).
Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 165.807,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in Parte_1 motivazione nonché al pagamento di euro 552,00 oltre interessi dalla data di ciascun esborso;
- dichiara inammissibili le domande di Controparte_1
pagina 5 di 6 - condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano, già ridotte al 50%, in euro 630,50 per spese ed euro 7.051,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- spese di lite per la restante parte compensate;
- spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Taranto, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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