Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 443/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rosa Maria Verrastro
Presidente dott.ssa Giulia Volpe
Giudice Relatore dott.ssa Rachele De Rosa Dummella
Giudice
all'esito della camera di Consiglio del 20 Giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 443/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15/05/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 05 Maggio 2025 TRA
c.f.: , elett.te dom.to/a alla PIAZZA ALCIDE Parte_1 P.IVA_1
DE GASPERI 10 POTENZA presso lo studio dell'Avv. DE BONIS VITTORIO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._1 difeso/a in virtù di procura agli atti
-
[...]
[...
, c.f.: C.F. Controparte_1 P.IVA_2
-, elett.te dom.to alla L.GO ANNUNZIATA N. 4 85028 RIONERO IN
VULTURE, presso lo studio dell'Avv. ZOTTARELLI ANTONIO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._2 procura agli atti
- QUERELATA CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO Interventore necessario
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 12 Febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore sig. ha Parte_2 impugnato per falso i seguenti avvisi di ricevimento delle relative cartelle esattoriali:
1) , A NOME DI SICILIANO ERNESTO,SULLA Controparte_2
RELATA DI NOTIFICA PORTANTE LA CARTELLADI PAGAMENTO N.092 2013 000 4460355000, indirizzata a – zona industriale Parte_1
TITO (PZ)e datata 6/5/2013
Pertanto il ricorrente proponeva querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento in esame, attestante il falso, e chiedeva la sospensione del giudizio tributario sino alla definizione del giudizio pregiudiziale, di competenza funzionale del Tribunale ordinario.
Si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto della domanda.
.
Nel corso del giudizio veniva disposta perizia grafologica al dott. Per_1
il quale, all'esito delle operazioni peritali, accertava che la firma
[...] apposta sull'avviso di ricevimento apparteneva effettivamente al querelante, che pertanto ha ricevuto l'atto impositivo.
Nessuna osservazione o perizia di parte è stata svolta dalle parti processuali.
In seguito all'avvenuto deposito della consulenza, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025.
Nel merito: dell'autografia della sottoscrizione
Ciò premesso, dall'esame dell'elaborato del CTU, le cui premesse metodologiche appaiono adeguatamente illustrate e pienamente condivisibili, si evince chiaramente l'autografia della sottoscrizione, che è risultata riconducibile all'attore.
In particolare, il nominato CTU ha esaminato i documenti in oggetto:
1) LA FIRMA APPOSTA, A NOME DI SICILIANO
ERNESTO,SULLA RELATA DI NOTIFICA PORTANTE LA
CARTELLADI PAGAMENTO N.092 2013 000 4460355000
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indirizzata a – zona industriale TITO (PZ)e datata Parte_1
6/5/2013
Premesso che le firme in verifica e quelle in comparazione sono in originale, le firme in verifica sono risultate compatibili con i dati comparativi perché vi
è forte compatibilità nella firme per la dimensione sferica, pressione, calibro, larghezza delle lettere, ritmo, allineamento di base, inclinazione, aste, direzione assiale, legamenti, profilo delle lettere e gesto fuggitivo;
segni con caratteristiche sostanziali che difficilmente possono essere modificate.
Pertanto, la domanda accertamento del falso deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e si liquidano in applicazione dei Parametri di cui al DM 55/2014, considerando lo scaglione di valore indeterminabile- complessità bassa, applicando i valori minimi, in euro 2372 per compensi ed euro 545 per spese di lite ( CU euro 518 e Marca da bollo euro 27), oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuto, come per legge.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto che precede, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2372 per compensi ed euro 545 per spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuto, come per legge,
- 5) Le spese di CTU, come liquidate con decreto che precede, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente.
Così deciso in Potenza, Camera di Consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice
( Dott.ssa Giulia Volpe)
La Presidente
(Dott.ssa Rosa Maria
Verrastro)
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