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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 21 marzo 2025 e promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a Comacchio (FE), località Porto Garibaldi, Via Volturno n. 2/D
(adottante) per l'adozione di
, nata a [...] il [...], residente a [...]
125 (C.F.: ) C.F._2
(adottanda) entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti, dall'Avv. Sandro Mambelli C.F.: – PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Alessandro Mambelli C.F.: Email_1
- PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliati in Ferrara, presso lo Studio dell'Avv. Irene Costantino, in Via
Bologna n. 58/b con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: adozione di maggiorenne ex artt. 291 e ss. c.c. ed artt. 311 e ss. c.c.
* * *
All'udienza del giorno 28 maggio 2025 le parti prestavano personalmente il consenso alla adozione. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento in data 28 marzo 2025, senza nulla opporre alla adozione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interessati (adottante e adottanda ) sono comparsi Parte_1 Testimone_1
personalmente avanti il giudice istruttore all'udienza del 28 maggio 2025, prestando formale consenso all'adozione.
L'adottante ha esposto in ricorso (confermando ogni circostanza in udienza) di avere da anni instaurato un rapporto affettivo con , figlia della defunta moglie ES RT
(la quale era nata a [...] il [...], ed è deceduta il 14 maggio 2014),
[...]
avendo i tre convissuto stabilmente per nove anni e poi adottante e adottanda per ulteriori dieci anni a far data dalla prematura scomparsa della compianta sig.ra Pt_2
Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattato come figlia propria, ES
provvedendo ad ogni sua necessità, sia materiale, sia morale educativa ed affettiva. Egli in udienza ha dichiarato: “Confermo la mia volontà di procedere all'adozione di che ES
per me è come una figlia. Con abbiamo avuto una relazione bellissima, RT ES
mi fu rappresentata inizialmente come un ostacolo perché era una ragazza difficile ma non è così e a lei mi sono affezionato subito. Lei studia a Venezia. Abbiamo vissuto insieme per nove anni. Poi anche dopo la morte di , dal 2014 siamo rimasti a RT vivere insieme. Non ho figli. è stata un po' il coronamento di un sogno che non si è ES
avverato con la mia prima moglie che purtroppo non aveva voluto avere figli. Abbiamo un rapporto molto bello e questa è una mera formalità perché dal punto di vista emozionale ma comunque di fatto è mia figlia a tutti gli effetti”.
, ad oggi trentenne, ma ancora studentessa universitaria, per parte sua, ha Testimone_1
riferito di considerare in toto come suo padre, accogliendo con immensa Parte_1
gioia la sua decisione di adottarla. ha, quindi, dedotto di aver maturato il desiderio e la ferma volontà di Parte_1
adottare , ritenendo tale scelta moralmente giusta e appropriata, in quanto diretta a ES
formalizzare il forte legame affettivo-solidaristico, consolidatosi nel tempo, con la giovane, e altresì scelta non pregiudizievole, bensì vantaggiosa per l'adottanda medesima.
All'udienza in data 28 maggio 2025 adottante e adottanda hanno confermato quanto sopra.
Quanto al padre biologico dell'adottanda, sig. , debitamente notificato Persona_1 del ricorso, non si è costituito, né egli è personalmente comparso all'udienza del 28 maggio 2025. Se ne deve, pertanto, inferire la mancanza di un reale interesse alla domanda di adozione, e ciò anche alla luce del contesto e delle vicende familiari che, come in atti documentato, hanno portato all'attuale totale assenza di rapporti fra padre e figlia.
Ciò posto, nel caso in esame l'adottante ha spiegato le ragioni sottese alla sua domanda di adozione, manifestando in modo inequivocabile, sia in ricorso che all'udienza innanzi al giudice relatore, di voler conseguire da parte del Tribunale l'invocata pronuncia di adozione.
Perciò, valutando la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge al fine di dare luogo alla adozione, si osserva come nel caso di specie l'adottante e l'adottando abbiano personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ. all'udienza del 28 maggio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ.
L'adottante non ha discendenti, come comprova la documentazione prodotta agli atti.
L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottato.
L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.
Risultano presenti i requisiti sia dell'età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, sia la differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante e adottanda.
La domanda di adozione proposta da per l'adozione di Parte_1 ES
, pertanto, deve ritenersi fondata e, sussistendo i presupposti di legge, deve
[...]
farsi luogo all'adozione richiesta.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, visti gli artt. 313 e 314 c.c., definitivamente decidendo nella causa promossa con ricorso da per l'adozione di , Parte_1 Testimone_1
così provvede:
1. Si fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], Testimone_1
da parte di , nato a [...] il [...]. Parte_1
2. L'adottata assume il cognome dell'adottante e Testimone_1 Parte_1
lo antepone al proprio.
3. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e perché dia comunicazione della stessa all'Ufficio di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott. Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 21 marzo 2025 e promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a Comacchio (FE), località Porto Garibaldi, Via Volturno n. 2/D
(adottante) per l'adozione di
, nata a [...] il [...], residente a [...]
125 (C.F.: ) C.F._2
(adottanda) entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti, dall'Avv. Sandro Mambelli C.F.: – PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Alessandro Mambelli C.F.: Email_1
- PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliati in Ferrara, presso lo Studio dell'Avv. Irene Costantino, in Via
Bologna n. 58/b con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: adozione di maggiorenne ex artt. 291 e ss. c.c. ed artt. 311 e ss. c.c.
* * *
All'udienza del giorno 28 maggio 2025 le parti prestavano personalmente il consenso alla adozione. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento in data 28 marzo 2025, senza nulla opporre alla adozione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interessati (adottante e adottanda ) sono comparsi Parte_1 Testimone_1
personalmente avanti il giudice istruttore all'udienza del 28 maggio 2025, prestando formale consenso all'adozione.
L'adottante ha esposto in ricorso (confermando ogni circostanza in udienza) di avere da anni instaurato un rapporto affettivo con , figlia della defunta moglie ES RT
(la quale era nata a [...] il [...], ed è deceduta il 14 maggio 2014),
[...]
avendo i tre convissuto stabilmente per nove anni e poi adottante e adottanda per ulteriori dieci anni a far data dalla prematura scomparsa della compianta sig.ra Pt_2
Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattato come figlia propria, ES
provvedendo ad ogni sua necessità, sia materiale, sia morale educativa ed affettiva. Egli in udienza ha dichiarato: “Confermo la mia volontà di procedere all'adozione di che ES
per me è come una figlia. Con abbiamo avuto una relazione bellissima, RT ES
mi fu rappresentata inizialmente come un ostacolo perché era una ragazza difficile ma non è così e a lei mi sono affezionato subito. Lei studia a Venezia. Abbiamo vissuto insieme per nove anni. Poi anche dopo la morte di , dal 2014 siamo rimasti a RT vivere insieme. Non ho figli. è stata un po' il coronamento di un sogno che non si è ES
avverato con la mia prima moglie che purtroppo non aveva voluto avere figli. Abbiamo un rapporto molto bello e questa è una mera formalità perché dal punto di vista emozionale ma comunque di fatto è mia figlia a tutti gli effetti”.
, ad oggi trentenne, ma ancora studentessa universitaria, per parte sua, ha Testimone_1
riferito di considerare in toto come suo padre, accogliendo con immensa Parte_1
gioia la sua decisione di adottarla. ha, quindi, dedotto di aver maturato il desiderio e la ferma volontà di Parte_1
adottare , ritenendo tale scelta moralmente giusta e appropriata, in quanto diretta a ES
formalizzare il forte legame affettivo-solidaristico, consolidatosi nel tempo, con la giovane, e altresì scelta non pregiudizievole, bensì vantaggiosa per l'adottanda medesima.
All'udienza in data 28 maggio 2025 adottante e adottanda hanno confermato quanto sopra.
Quanto al padre biologico dell'adottanda, sig. , debitamente notificato Persona_1 del ricorso, non si è costituito, né egli è personalmente comparso all'udienza del 28 maggio 2025. Se ne deve, pertanto, inferire la mancanza di un reale interesse alla domanda di adozione, e ciò anche alla luce del contesto e delle vicende familiari che, come in atti documentato, hanno portato all'attuale totale assenza di rapporti fra padre e figlia.
Ciò posto, nel caso in esame l'adottante ha spiegato le ragioni sottese alla sua domanda di adozione, manifestando in modo inequivocabile, sia in ricorso che all'udienza innanzi al giudice relatore, di voler conseguire da parte del Tribunale l'invocata pronuncia di adozione.
Perciò, valutando la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge al fine di dare luogo alla adozione, si osserva come nel caso di specie l'adottante e l'adottando abbiano personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ. all'udienza del 28 maggio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ.
L'adottante non ha discendenti, come comprova la documentazione prodotta agli atti.
L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottato.
L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.
Risultano presenti i requisiti sia dell'età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, sia la differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante e adottanda.
La domanda di adozione proposta da per l'adozione di Parte_1 ES
, pertanto, deve ritenersi fondata e, sussistendo i presupposti di legge, deve
[...]
farsi luogo all'adozione richiesta.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, visti gli artt. 313 e 314 c.c., definitivamente decidendo nella causa promossa con ricorso da per l'adozione di , Parte_1 Testimone_1
così provvede:
1. Si fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], Testimone_1
da parte di , nato a [...] il [...]. Parte_1
2. L'adottata assume il cognome dell'adottante e Testimone_1 Parte_1
lo antepone al proprio.
3. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e perché dia comunicazione della stessa all'Ufficio di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott. Stefano Scati