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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI PO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3603/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in PIAZZA D'AREZZO 256 rappresentato e Pt_1 difeso, giusta procura in atti dall'Avv. SERRITIELLO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._1 OPPONENTE E (C.F. ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. ), giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in virtù di Delibera Commissariale n. 69 del 13 settembre 2017, e con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio n. 86 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/7/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 il proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 643/2017 del 18/4/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del ente Controparte_1 capofila, della somma di € 828.073,04, oltre interessi e spese, per il mancato trasferimento dei fondi per la rispettiva quota di compartecipazione obbligatoria, in qualità di Ente facente parte del piano Sociale di zona, per gli anni dal 2011 al 2017.
L'opponente eccepiva:
- la mancata rendicontazione, in violazione dell'art 13 della convenzione del 28 giugno 2013 dei Comuni già facenti parte dell'ambito SO1, attribuendone la esclusiva responsabilità al comune opposto, in quanto comune capofila;
- l'erronea quantificazione della somma dovuta, avendo, il
Parte_1
a) con determina n. 847 del 27/7/2016 e con mandato allegato (prodotto in atti), provveduto ad erogare l'importo di € 121.000,00, afferente al detto trasferimento di fondi;
b) con determina n. 1385 del 14/12/2016, provveduto, in proprio, ma per conto del Piano di Zona, a liquidare i contributi per le famiglie affidatarie per un importo di € 8.000,00; c) con determina n. 1382 del 13/12/16, provveduto, in proprio, ma per conto del Piano di Zona, al pagamento delle rette per i minori riconosciuti dalla sola madre per
€ 12.311,00.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di dichiarare improcedibile, inammissibile nonché infondato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
2) di dichiarare altresì infondata la pretesa creditoria avanzata con il D.I. e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione proposta ovvero, a seguito di ulteriori istruttorie, di dichiarare la pretesa non fondata nel quantum e per l'effetto, a seguito di CTU che fin d'ora si chiede, di ridurla in misura proporzionale in base alle prestazioni che
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dovranno essere provate in corso di causa;
3) di condannare controparte alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
In data 21/11/2017, si costituiva il eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta e depositando i documenti giustificativi delle prestazioni riferibili al Parte_1
Con riguardo all'eccepita mancata rendicontazione, evidenziava che l'art. 13 della convenzione prevede che tale obbligo sia a carico dell'ufficio del Piano di Zona e non del comune , CP_3 prevedendo, tra l'altro, un obbligo di rendicontazione in favore del Coordinamento istituzionale e non dei singoli comuni compenti l'ambito: “l'art. 13 della convenzione del 28 giugno 2013 prevede che il responsabile dell'ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario e lo trasmette al Coordinamento entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo del comune Capofila”. Il tutto con l'ulteriore considerazione che anche il regolamento Contabile per la gestione del fondo Unico d'Ambito (F.U.A.), all'art. 6 espressamente prevede: ”al termine di ciascuna annualità del Piano di Zona, l'Area contabilità dell'ufficio di Piano unitamente al responsabile del Piano di Zona S1, provvedono alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del fondo D'Ambito………….il Rendiconto finanziario unitamente alla relazione sulla gestione a cura del responsabile dell'ufficio di Piano, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del presente articolo e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 30 aprile di ogni anno”. Concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta;
2) sempre in via preliminare, di rigettare la proposta opposizione perché improponibile, inammissibile ed infondata e confermare l'ingiunzione opposta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3
1. Sul merito. Nel corso del giudizio, il ha eseguito un Parte_1 pagamento parziale, dopo la notifica del, decreto ingiuntivo, per € 177.000,00, mentre l'eccepito pagamento di € 121.000,00 risulta già contabilizzato, non rilevando a tal fine, le somme autonomamente versate. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, il va condannato al pagamento della residua Parte_1 somma di € 651.073,04, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del decisum, applicando i parametri minimi, per la non complessità della controversia e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Non si ritiene spettino all'opposta le spese del monitorio, tenuto conto che la documentazione giustificativa è stata prodotta solo nel presente giudizio e non vi è prova che la stessa fosse stata comunicata al Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3603/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 643/2017 del 18/4/2017;
3. accoglie parzialmente la domanda proposta da parte opposta;
4. condanna, il al pagamento, in favore del Parte_1
della somma di € 651.073,04, oltre Controparte_1 interessi ex d.lgs. 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
5. condanna, il al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€ 14598,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI PO
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI PO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3603/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in PIAZZA D'AREZZO 256 rappresentato e Pt_1 difeso, giusta procura in atti dall'Avv. SERRITIELLO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._1 OPPONENTE E (C.F. ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. ), giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in virtù di Delibera Commissariale n. 69 del 13 settembre 2017, e con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio n. 86 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/7/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 il proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 643/2017 del 18/4/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del ente Controparte_1 capofila, della somma di € 828.073,04, oltre interessi e spese, per il mancato trasferimento dei fondi per la rispettiva quota di compartecipazione obbligatoria, in qualità di Ente facente parte del piano Sociale di zona, per gli anni dal 2011 al 2017.
L'opponente eccepiva:
- la mancata rendicontazione, in violazione dell'art 13 della convenzione del 28 giugno 2013 dei Comuni già facenti parte dell'ambito SO1, attribuendone la esclusiva responsabilità al comune opposto, in quanto comune capofila;
- l'erronea quantificazione della somma dovuta, avendo, il
Parte_1
a) con determina n. 847 del 27/7/2016 e con mandato allegato (prodotto in atti), provveduto ad erogare l'importo di € 121.000,00, afferente al detto trasferimento di fondi;
b) con determina n. 1385 del 14/12/2016, provveduto, in proprio, ma per conto del Piano di Zona, a liquidare i contributi per le famiglie affidatarie per un importo di € 8.000,00; c) con determina n. 1382 del 13/12/16, provveduto, in proprio, ma per conto del Piano di Zona, al pagamento delle rette per i minori riconosciuti dalla sola madre per
€ 12.311,00.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di dichiarare improcedibile, inammissibile nonché infondato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
2) di dichiarare altresì infondata la pretesa creditoria avanzata con il D.I. e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione proposta ovvero, a seguito di ulteriori istruttorie, di dichiarare la pretesa non fondata nel quantum e per l'effetto, a seguito di CTU che fin d'ora si chiede, di ridurla in misura proporzionale in base alle prestazioni che
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dovranno essere provate in corso di causa;
3) di condannare controparte alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
In data 21/11/2017, si costituiva il eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta e depositando i documenti giustificativi delle prestazioni riferibili al Parte_1
Con riguardo all'eccepita mancata rendicontazione, evidenziava che l'art. 13 della convenzione prevede che tale obbligo sia a carico dell'ufficio del Piano di Zona e non del comune , CP_3 prevedendo, tra l'altro, un obbligo di rendicontazione in favore del Coordinamento istituzionale e non dei singoli comuni compenti l'ambito: “l'art. 13 della convenzione del 28 giugno 2013 prevede che il responsabile dell'ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario e lo trasmette al Coordinamento entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo del comune Capofila”. Il tutto con l'ulteriore considerazione che anche il regolamento Contabile per la gestione del fondo Unico d'Ambito (F.U.A.), all'art. 6 espressamente prevede: ”al termine di ciascuna annualità del Piano di Zona, l'Area contabilità dell'ufficio di Piano unitamente al responsabile del Piano di Zona S1, provvedono alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del fondo D'Ambito………….il Rendiconto finanziario unitamente alla relazione sulla gestione a cura del responsabile dell'ufficio di Piano, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del presente articolo e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 30 aprile di ogni anno”. Concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta;
2) sempre in via preliminare, di rigettare la proposta opposizione perché improponibile, inammissibile ed infondata e confermare l'ingiunzione opposta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3
1. Sul merito. Nel corso del giudizio, il ha eseguito un Parte_1 pagamento parziale, dopo la notifica del, decreto ingiuntivo, per € 177.000,00, mentre l'eccepito pagamento di € 121.000,00 risulta già contabilizzato, non rilevando a tal fine, le somme autonomamente versate. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, il va condannato al pagamento della residua Parte_1 somma di € 651.073,04, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del decisum, applicando i parametri minimi, per la non complessità della controversia e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Non si ritiene spettino all'opposta le spese del monitorio, tenuto conto che la documentazione giustificativa è stata prodotta solo nel presente giudizio e non vi è prova che la stessa fosse stata comunicata al Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3603/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 643/2017 del 18/4/2017;
3. accoglie parzialmente la domanda proposta da parte opposta;
4. condanna, il al pagamento, in favore del Parte_1
della somma di € 651.073,04, oltre Controparte_1 interessi ex d.lgs. 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
5. condanna, il al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
€ 14598,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI PO
N.R.G. 3603/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5