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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/11/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1434 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritta a ruolo in data 30/08/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. ELENA PISATI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 30/08/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati da coppia non coniugata, come di seguito riportate:”
1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo le norme in tema di affidamento Per_1
condiviso e con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori dovranno prendere di comune accordo e nel rispetto delle richieste ed esigenze della figlia tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute.
2) il Signor ha il diritto/dovere di vedere la figlia e stare con la stessa, nel rispetto delle CP_1 esigenze e necessità della bambina, come segue:
a fine settimana alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana al termine della quale starà con il papà, dal lunedì all'uscita dalla Per_1
scuola al mercoledì mattina, allorquando la accompagnerà a scuola;
nella settimana al termine della quale starà con la mamma, dal mercoledì all'uscita dalla Per_1
scuola al sabato mattina, allorquando la accompagnerà a scuola;
Inoltre, durante le vacanze estive, il Signor terrà con sé due settimane anche non CP_1 Per_1
consecutive, da trascorrersi anche in luogo diverso dalla residenza paterna, con obbligo di concordare il periodo entro la fine del mese di maggio, 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, e tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
3) Il Sig. verserà in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico CP_1
bancario alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di Pt_1
350,00 €uro mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4) il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
(mediche, scolastiche e straordinarie in senso più ampio) secondo quanto indicato e previsto dal
Protocollo del Tribunale di Cremona del 3.12.2015 (prot. n. 1425 del 14.12.2015) ed al quale si rinvia integralmente;
5) l'Assegno Unico Universale viene percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
6) Le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente al consenso per il rilascio o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e per la figlia minore.
7) spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Le parti depositavano, unitamente al ricorso, la documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato dal Giudice, le parti confermavano le condizioni concordate, rinunciavano al deposito di eventuale documentazione mancante ex art. 473 bis.12 c.p.c. e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti nonché adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate Per_1
dalle parti medesime.
Nel merito, può essere accolta la domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti, in quanto soluzione conforme all'interesse della minore e pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità.
I genitori hanno, infatti, dato atto di essere consapevoli delle condizioni di affidamento prescelte, impegnandosi a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute di nel pieno rispetto delle esigenze della Per_1
minore.
In ordine agli aspetti economici dell'accordo, reputa il Tribunale di poterne recepire il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando tali profili idonei ad assicurare a condizioni di vita funzionali alla sua crescita, Per_1
nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, alla stregua di quanto rappresentato e documentato dalle parti.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c., vista anche la tenera età di Per_1
Reputa, infine, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza;
3) nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 18/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritta a ruolo in data 30/08/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. ELENA PISATI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 30/08/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati da coppia non coniugata, come di seguito riportate:”
1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo le norme in tema di affidamento Per_1
condiviso e con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori dovranno prendere di comune accordo e nel rispetto delle richieste ed esigenze della figlia tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute.
2) il Signor ha il diritto/dovere di vedere la figlia e stare con la stessa, nel rispetto delle CP_1 esigenze e necessità della bambina, come segue:
a fine settimana alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana al termine della quale starà con il papà, dal lunedì all'uscita dalla Per_1
scuola al mercoledì mattina, allorquando la accompagnerà a scuola;
nella settimana al termine della quale starà con la mamma, dal mercoledì all'uscita dalla Per_1
scuola al sabato mattina, allorquando la accompagnerà a scuola;
Inoltre, durante le vacanze estive, il Signor terrà con sé due settimane anche non CP_1 Per_1
consecutive, da trascorrersi anche in luogo diverso dalla residenza paterna, con obbligo di concordare il periodo entro la fine del mese di maggio, 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, e tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
3) Il Sig. verserà in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico CP_1
bancario alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di Pt_1
350,00 €uro mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4) il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
(mediche, scolastiche e straordinarie in senso più ampio) secondo quanto indicato e previsto dal
Protocollo del Tribunale di Cremona del 3.12.2015 (prot. n. 1425 del 14.12.2015) ed al quale si rinvia integralmente;
5) l'Assegno Unico Universale viene percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
6) Le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente al consenso per il rilascio o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e per la figlia minore.
7) spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Le parti depositavano, unitamente al ricorso, la documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato dal Giudice, le parti confermavano le condizioni concordate, rinunciavano al deposito di eventuale documentazione mancante ex art. 473 bis.12 c.p.c. e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti nonché adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate Per_1
dalle parti medesime.
Nel merito, può essere accolta la domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti, in quanto soluzione conforme all'interesse della minore e pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità.
I genitori hanno, infatti, dato atto di essere consapevoli delle condizioni di affidamento prescelte, impegnandosi a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute di nel pieno rispetto delle esigenze della Per_1
minore.
In ordine agli aspetti economici dell'accordo, reputa il Tribunale di poterne recepire il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando tali profili idonei ad assicurare a condizioni di vita funzionali alla sua crescita, Per_1
nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, alla stregua di quanto rappresentato e documentato dalle parti.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c., vista anche la tenera età di Per_1
Reputa, infine, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza;
3) nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 18/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato