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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 326 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n.° 18, nello studio dell'Avv. Davide
RUSSO, che li rappresenta e difende con l'Avv. Enrico D'ALESSANDRO, in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliato ex lege presso la sede Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario indicato nella memoria, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.02.2023 , Parte_1 Parte_2
, , premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...] Parte_3
, quanto a dal Controparte_1 Parte_1
27.11.2020 al 30.06.2021, quanto dal 23.10.2018 al 30.06.2019 Parte_2
e quanto a dal 11.11.2018 al 30.06.2019, in forza di contratti a tempo Parte_3 determinato, senza beneficiare della Carta elettronica del docente, chiedevano al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato;
- condannare il resistente a mettere a disposizione della Controparte_1 ricorrente la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la somma di Parte_1
Euro 500,00, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
-condannare il resistente a mettere a disposizione del ricorrente Controparte_1
la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la somma di Euro Parte_2
500,00, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
- condannare il resistente a mettere a disposizione del ricorrente Controparte_1
la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la somma di Euro 500,00, o Parte_3 di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.
- il tutto oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.
si costituiva in giudizio, Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, resistendo alla domanda.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di memorie difensive nonché per il deposito di documentazione attestante l'attuale stato di servizio dei ricorrenti e per la precisazione della domanda con riferimento al ricorrente Parte_2 veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Vale premettere che la Carta elettronica del docente è regolamentata dall'art. 1, comma
121 della Legge n. 107/2015 che, nel testo attualmente vigente stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata
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per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_3 delle finanze la definizione dei criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta.
Le norme indicate individuano espressamente la funzione del “bonus” costituito dalla
Carta Docente nel sostegno alla formazione continua dei docenti e nella valorizzazione delle competenze professionali, funzioni di rilievo preminente anche alla luce di quanto disposto dall'art 1 comma 124 del medesimo testo normativo, secondo cui “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e, più in generale, dall'art. 282 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 a mente del quale
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”.
Che si tratti -nel disegno del legislatore- di uno strumento essenziale a supportare l'attività del docente, anche a prescindere dal numero di ore di didattica effettuate nel singolo anno scolastico, si evince anche dal DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, che ha precisato come la Carta Docente spetti ai docenti sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Significativa è anche la circostanza che, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, l'articolo 2 del
D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza
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a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
3. Così brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche tutti i docenti che svolgono tale funzione in forza di contratti a tempo determinato.
Muovendo da tale considerazione, pur non costituendo la Carta Docente l'unico strumento formativo utilizzabile dai docenti, già il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842 del
16/03/2022 aveva ritenuto che la normativa primaria – contenuta nell'art. 1, comma 121 della
Legge n. 107/2015 che nella originaria versione menzionava espressamente solo i docenti di ruolo – dovesse essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria (regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio). Ragionando in tali termini, il Giudice
Amministrativo era giunto a dichiarare illegittimi gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97 Cost.
4. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
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inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In tale pronuncia – resa in una fattispecie in cui era pacifico che la situazione della parte ricorrente fosse comparabile, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a quella del personale docente a tempo indeterminato – la Corte di Giustizia UE ha fugato ogni dubbio in ordine alla circostanza che la Carta elettronica del docente debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della citata clausola 4.
Tanto acclarato, il giudice europeo ha anche chiaramente affermato che il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non può costituire di per sé una ragione oggettiva, tale da giustificare la differenza di trattamento secondo quanto previsto dalla clausola più volte menzionata.
5. Calando nell'ordinamento interno i principi interpretativi del diritto comunitario enunciati dalla Corte di Giustizia, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961 del
27/10/2023, ha posto l'accento sulla discrezionale scelta legislativa volta a sostenere, attraverso la concessione della Carta del Docente, la didattica annua, ritenendo necessario circoscrivere quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Sulla scorta di tale ragionamento, la S.C. ha ritenuto che l'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015 debba essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soltanto “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche
(L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
6. Sennonchè, tenendo conto del diritto vivente formatosi sulla scorta della citata pronuncia della S.C. (che, come detto, riservava il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata), la Corte di
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Giustizia è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
6.1. Ebbene, con sentenza n. 268 del 3/7/2025, dopo aver ribadito che la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la Corte di Giustizia ha chiarito che nel valutare se i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo e non di ruolo che beneficiano della Carta elettronica, il giudice nazionale deve valutare se il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo vengono chiamati ad effettuare sia tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
Ne consegue che, qualora la ridotta durata e la saltuarietà delle supplenze non sia tale da influire sulle funzioni del docente e sulla natura del lavoro, non può escludersi la comparabilità delle situazioni.
6.2. Una volta ravvisata la comparabilità, occorre passare a verificare se sussistano ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento. Anche sotto questo profilo la citata sentenza della Corte di Giustizia ha offerto elementi fondamentali per comprendere quali sia l'esatta interpretazione del diritto comunitario: muovendo dalla giurisprudenza nazionale secondo la quale la differenza di trattamento controversa troverebbe “la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto”, la
Corte di Giustizia ha posto l'attenzione sulla circostanza che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato”. Non solo. Rileva la Corte che “oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”. Sicchè, nel caso di specie, qualora i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguano sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo,
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deve essere considerato che tali docenti partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento, esercitando un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, la Corte conclude che
“appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ancora, la Corte mette in evidenza che la differenza di trattamento di cui si discute sembra “eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” mentre “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
6.3. Da ultimo, rammentato che il rispetto dei limiti di bilancio non può giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato, la citata sentenza pone l'accento sulla significativa circostanza che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Tale passaggio motivazionale appare fondamentale per fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la configurazione da parte del legislatore di un bonus unitario, fisso e predeterminato per ogni anno scolastico, impedisca di procedere da una riparametrazione delle somme sulla base dell'orario lavorativo del docente e/o sulla base della durata della supplenza.
Del resto, l'esigenza formativa del docente, volta a sostenere la didattica annua ed a migliorarne la qualità, è la medesima a prescindere dalla durata dell'impegno orario dell'attività di docenza.
7. Alla luce di tali approdi esegetici, occorre procedere al vaglio della domanda formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, atteso che la domanda con cui il docente assunto con contratto a tempo CP_1 determinato invochi il riconoscimento in suo favore della carta elettronica del docente non
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solleva alcuna questione relativa alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
P.A., né comporta l'annullamento di alcun provvedimento amministrativo, ma riguarda il riconoscimento della spettanza del bonus che, discendendo direttamente dalla l. n. 107 del
2015 in presenza di determinati presupposti - senza dunque che debba essere esercitato alcun potere discrezionale della P.A. - attribuisce al richiedente un diritto soggettivo.
Pertanto, la giurisdizione a decidere la relativa controversia appartiene al giudice ordinario.
7.2. Nel merito, occorre rilevare che il ricorrente , con le Parte_2 note di trattazione scritta, ha precisato la domanda, chiarendo che l'anno di servizio in relazione al quale chiede il riconoscimento della Carta docente è il 2017/2018.
Stando così le cose, non può non essere evidenziato che, con riferimento a tale anno scolastico, pur essendo stato prodotto un contratto di lavoro (che prevede lo svolgimento della prestazione presso l'ITC Di Vittorio-Iti Lattanzio), difetta nel ricorso introduttivo del giudizio persino l'allegazione del fatto costitutivo della domanda ovvero della circostanza che lo abbia effettivamente reso la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_2
resistente. Ed, infatti, nel ricorso introduttivo è stato soltanto dedotto che lo CP_1 ha lavorato alle dipendenze del nel successivo anno scolastico (dal 23.10.2018 Parte_2 CP_4 al 30.06.2019) presso l'Istituto” Luca Paciolo” di Bracciano (RM).
La mancata puntuale allegazione del fatto costitutivo impedisce, dunque, di dare applicazione al principio di non contestazione e determinata l'immediato rigetto della domanda avanzata da . Parte_2
7.3. I ricorrenti e hanno allegato di aver Parte_1 Parte_3 lavorato alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1 determinato, senza ottenere l'attribuzione della Carta Docente, rispettivamente dal 27.11.2020 al
30.06.2021 presso l'Istituto Superiore “Luca Paciolo” in Bracciano (RM) e dal 11.11.2018 al
30.06.2019 presso l'Istituto IISS Luigi Calamatta Civitavecchia.
L'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in tale arco temporale e presso i suddetti istituti scolastici (indicato pure negli allegati contratti di lavoro) non è stato oggetto di contestazione da parte del , con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c. CP_1
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D'altro canto, il non ha dimostrato, come suo Controparte_1 onore, di aver provveduto a corrispondere a tali ricorrenti la Carta Docente negli anni scolastici in relazione ai quali la domanda è svolta (2020/2021 per 2018/2019 per . Pt_1 Pt_3
8. Alla luce della consistenza e della durata degli incarichi di insegnamento espletati dai ricorrenti e nei suddetti anni scolastici, ed in mancanza di puntuali e specifiche Pt_1 Pt_3 deduzioni da parte del volte ad evidenziare differenze di Controparte_1 funzioni rispetto ai docenti di ruolo, deve ritenersi che l'impiego dei docenti con contratti a tempo determinato non abbia inciso, nel caso concreto, sulle funzioni dei docenti stessi o sulla natura del lavoro di insegnate ovvero sulle condizioni di esercizio del lavoro stesso.
Di qui la comparabilità delle condizioni di impiego dei ricorrenti rispetto a quelle dei colleghi di ruolo o titolari di incarichi di insegnamento per i quali è prevista l'attribuzione della
Carta Docente.
9. Tanto acclarato, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e ritenute non idonee a giustificare la disparità di trattamento) che potrebbero, con riferimento alla specifica fattispecie al vaglio, rendere legittima la differenza di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
10. Appare, dunque, inevitabile concludere che la mancata attribuzione ai ricorrenti della
Carta Docente relativamente agli anni scolastici sopra indicati non può dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Pertanto, l'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015, norma che esclude il diritto dei ricorrenti alla Carta Docente, risultando nel caso concreto discriminatorio, deve essere disapplicato ed alla parte ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento attribuito ai docenti comparabili.
11. Occorre precisare che, come messo in evidenza dalla S.C. nella citata sentenza n.
29961 del 27/10/2023, la circostanza che gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto dei ricorrenti alla Carta Docente siano passati, non fa venire meno il diritto poiché la decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio ex art 6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016 non può operare per fatto del creditore, nè rende impossibile l'adempimento
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essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto nell'ordinamento giuridico. Il riferimento del bonus oggetto di domanda ad annualità già decorse non fa neanche venir meno l'interesse del creditore e del debitore nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Qualora il docente precario sia fuoriuscito dal sistema scolastico (il che non coincide con l'ultimarsi della supplenza bensì con la cancellazione dalle graduatorie) si verifica, invece, il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente, residuando solo il diritto al risarcimento del danno.
12. Ne consegne che, nel caso di specie, avendo i ricorrenti e dimostrato il Pt_1 Pt_3 permanente inserimento nel sistema scolastico (cfr. documenti prodotti in data 17.09.2025, non contestati ex adverso), va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione a tali ricorrenti della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
13. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda avanzata dai ricorrenti e Pt_1
è suscettibile di accoglimento nei limiti sopra indicati ed il Pt_3 [...]
deve essere condannato all'attribuzione, in favore di Controparte_1 tali ricorrenti, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per l' anno scolastico 2020/2021 a favore di Pt_1
e per l' anno scolastico 2018/2019 a favore di Pt_3
Avendo la S.C. chiarito, nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, che l'obbligo del di attribuire la Carta Docente costituisce una obbligazione di pagamento - avendo CP_1 nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in CP_1 una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) – tali somme devono essere accreditate unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito, dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico.
10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
14. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, la serialità del contenzioso e la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il Controparte_1
all'attribuzione, in favore dei ricorrenti e
[...] Parte_1 [...]
, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con Pt_3 assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito.
Respinge le domande avanzate da . Parte_2
Spese compensate.
Civitavecchia, 09/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
11 di 11
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 326 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n.° 18, nello studio dell'Avv. Davide
RUSSO, che li rappresenta e difende con l'Avv. Enrico D'ALESSANDRO, in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliato ex lege presso la sede Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario indicato nella memoria, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.02.2023 , Parte_1 Parte_2
, , premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...] Parte_3
, quanto a dal Controparte_1 Parte_1
27.11.2020 al 30.06.2021, quanto dal 23.10.2018 al 30.06.2019 Parte_2
e quanto a dal 11.11.2018 al 30.06.2019, in forza di contratti a tempo Parte_3 determinato, senza beneficiare della Carta elettronica del docente, chiedevano al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato;
- condannare il resistente a mettere a disposizione della Controparte_1 ricorrente la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la somma di Parte_1
Euro 500,00, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
-condannare il resistente a mettere a disposizione del ricorrente Controparte_1
la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la somma di Euro Parte_2
500,00, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
- condannare il resistente a mettere a disposizione del ricorrente Controparte_1
la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la somma di Euro 500,00, o Parte_3 di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.
- il tutto oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.
si costituiva in giudizio, Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, resistendo alla domanda.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di memorie difensive nonché per il deposito di documentazione attestante l'attuale stato di servizio dei ricorrenti e per la precisazione della domanda con riferimento al ricorrente Parte_2 veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Vale premettere che la Carta elettronica del docente è regolamentata dall'art. 1, comma
121 della Legge n. 107/2015 che, nel testo attualmente vigente stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata
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per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_3 delle finanze la definizione dei criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta.
Le norme indicate individuano espressamente la funzione del “bonus” costituito dalla
Carta Docente nel sostegno alla formazione continua dei docenti e nella valorizzazione delle competenze professionali, funzioni di rilievo preminente anche alla luce di quanto disposto dall'art 1 comma 124 del medesimo testo normativo, secondo cui “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e, più in generale, dall'art. 282 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 a mente del quale
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”.
Che si tratti -nel disegno del legislatore- di uno strumento essenziale a supportare l'attività del docente, anche a prescindere dal numero di ore di didattica effettuate nel singolo anno scolastico, si evince anche dal DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, che ha precisato come la Carta Docente spetti ai docenti sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Significativa è anche la circostanza che, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, l'articolo 2 del
D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza
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a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
3. Così brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche tutti i docenti che svolgono tale funzione in forza di contratti a tempo determinato.
Muovendo da tale considerazione, pur non costituendo la Carta Docente l'unico strumento formativo utilizzabile dai docenti, già il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842 del
16/03/2022 aveva ritenuto che la normativa primaria – contenuta nell'art. 1, comma 121 della
Legge n. 107/2015 che nella originaria versione menzionava espressamente solo i docenti di ruolo – dovesse essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria (regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio). Ragionando in tali termini, il Giudice
Amministrativo era giunto a dichiarare illegittimi gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97 Cost.
4. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
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inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In tale pronuncia – resa in una fattispecie in cui era pacifico che la situazione della parte ricorrente fosse comparabile, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a quella del personale docente a tempo indeterminato – la Corte di Giustizia UE ha fugato ogni dubbio in ordine alla circostanza che la Carta elettronica del docente debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della citata clausola 4.
Tanto acclarato, il giudice europeo ha anche chiaramente affermato che il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non può costituire di per sé una ragione oggettiva, tale da giustificare la differenza di trattamento secondo quanto previsto dalla clausola più volte menzionata.
5. Calando nell'ordinamento interno i principi interpretativi del diritto comunitario enunciati dalla Corte di Giustizia, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961 del
27/10/2023, ha posto l'accento sulla discrezionale scelta legislativa volta a sostenere, attraverso la concessione della Carta del Docente, la didattica annua, ritenendo necessario circoscrivere quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Sulla scorta di tale ragionamento, la S.C. ha ritenuto che l'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015 debba essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soltanto “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche
(L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
6. Sennonchè, tenendo conto del diritto vivente formatosi sulla scorta della citata pronuncia della S.C. (che, come detto, riservava il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata), la Corte di
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Giustizia è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
6.1. Ebbene, con sentenza n. 268 del 3/7/2025, dopo aver ribadito che la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la Corte di Giustizia ha chiarito che nel valutare se i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo e non di ruolo che beneficiano della Carta elettronica, il giudice nazionale deve valutare se il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo vengono chiamati ad effettuare sia tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
Ne consegue che, qualora la ridotta durata e la saltuarietà delle supplenze non sia tale da influire sulle funzioni del docente e sulla natura del lavoro, non può escludersi la comparabilità delle situazioni.
6.2. Una volta ravvisata la comparabilità, occorre passare a verificare se sussistano ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento. Anche sotto questo profilo la citata sentenza della Corte di Giustizia ha offerto elementi fondamentali per comprendere quali sia l'esatta interpretazione del diritto comunitario: muovendo dalla giurisprudenza nazionale secondo la quale la differenza di trattamento controversa troverebbe “la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto”, la
Corte di Giustizia ha posto l'attenzione sulla circostanza che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato”. Non solo. Rileva la Corte che “oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”. Sicchè, nel caso di specie, qualora i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguano sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo,
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deve essere considerato che tali docenti partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento, esercitando un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, la Corte conclude che
“appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ancora, la Corte mette in evidenza che la differenza di trattamento di cui si discute sembra “eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” mentre “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
6.3. Da ultimo, rammentato che il rispetto dei limiti di bilancio non può giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato, la citata sentenza pone l'accento sulla significativa circostanza che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Tale passaggio motivazionale appare fondamentale per fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la configurazione da parte del legislatore di un bonus unitario, fisso e predeterminato per ogni anno scolastico, impedisca di procedere da una riparametrazione delle somme sulla base dell'orario lavorativo del docente e/o sulla base della durata della supplenza.
Del resto, l'esigenza formativa del docente, volta a sostenere la didattica annua ed a migliorarne la qualità, è la medesima a prescindere dalla durata dell'impegno orario dell'attività di docenza.
7. Alla luce di tali approdi esegetici, occorre procedere al vaglio della domanda formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, atteso che la domanda con cui il docente assunto con contratto a tempo CP_1 determinato invochi il riconoscimento in suo favore della carta elettronica del docente non
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solleva alcuna questione relativa alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
P.A., né comporta l'annullamento di alcun provvedimento amministrativo, ma riguarda il riconoscimento della spettanza del bonus che, discendendo direttamente dalla l. n. 107 del
2015 in presenza di determinati presupposti - senza dunque che debba essere esercitato alcun potere discrezionale della P.A. - attribuisce al richiedente un diritto soggettivo.
Pertanto, la giurisdizione a decidere la relativa controversia appartiene al giudice ordinario.
7.2. Nel merito, occorre rilevare che il ricorrente , con le Parte_2 note di trattazione scritta, ha precisato la domanda, chiarendo che l'anno di servizio in relazione al quale chiede il riconoscimento della Carta docente è il 2017/2018.
Stando così le cose, non può non essere evidenziato che, con riferimento a tale anno scolastico, pur essendo stato prodotto un contratto di lavoro (che prevede lo svolgimento della prestazione presso l'ITC Di Vittorio-Iti Lattanzio), difetta nel ricorso introduttivo del giudizio persino l'allegazione del fatto costitutivo della domanda ovvero della circostanza che lo abbia effettivamente reso la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_2
resistente. Ed, infatti, nel ricorso introduttivo è stato soltanto dedotto che lo CP_1 ha lavorato alle dipendenze del nel successivo anno scolastico (dal 23.10.2018 Parte_2 CP_4 al 30.06.2019) presso l'Istituto” Luca Paciolo” di Bracciano (RM).
La mancata puntuale allegazione del fatto costitutivo impedisce, dunque, di dare applicazione al principio di non contestazione e determinata l'immediato rigetto della domanda avanzata da . Parte_2
7.3. I ricorrenti e hanno allegato di aver Parte_1 Parte_3 lavorato alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1 determinato, senza ottenere l'attribuzione della Carta Docente, rispettivamente dal 27.11.2020 al
30.06.2021 presso l'Istituto Superiore “Luca Paciolo” in Bracciano (RM) e dal 11.11.2018 al
30.06.2019 presso l'Istituto IISS Luigi Calamatta Civitavecchia.
L'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in tale arco temporale e presso i suddetti istituti scolastici (indicato pure negli allegati contratti di lavoro) non è stato oggetto di contestazione da parte del , con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c. CP_1
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D'altro canto, il non ha dimostrato, come suo Controparte_1 onore, di aver provveduto a corrispondere a tali ricorrenti la Carta Docente negli anni scolastici in relazione ai quali la domanda è svolta (2020/2021 per 2018/2019 per . Pt_1 Pt_3
8. Alla luce della consistenza e della durata degli incarichi di insegnamento espletati dai ricorrenti e nei suddetti anni scolastici, ed in mancanza di puntuali e specifiche Pt_1 Pt_3 deduzioni da parte del volte ad evidenziare differenze di Controparte_1 funzioni rispetto ai docenti di ruolo, deve ritenersi che l'impiego dei docenti con contratti a tempo determinato non abbia inciso, nel caso concreto, sulle funzioni dei docenti stessi o sulla natura del lavoro di insegnate ovvero sulle condizioni di esercizio del lavoro stesso.
Di qui la comparabilità delle condizioni di impiego dei ricorrenti rispetto a quelle dei colleghi di ruolo o titolari di incarichi di insegnamento per i quali è prevista l'attribuzione della
Carta Docente.
9. Tanto acclarato, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e ritenute non idonee a giustificare la disparità di trattamento) che potrebbero, con riferimento alla specifica fattispecie al vaglio, rendere legittima la differenza di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
10. Appare, dunque, inevitabile concludere che la mancata attribuzione ai ricorrenti della
Carta Docente relativamente agli anni scolastici sopra indicati non può dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Pertanto, l'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015, norma che esclude il diritto dei ricorrenti alla Carta Docente, risultando nel caso concreto discriminatorio, deve essere disapplicato ed alla parte ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento attribuito ai docenti comparabili.
11. Occorre precisare che, come messo in evidenza dalla S.C. nella citata sentenza n.
29961 del 27/10/2023, la circostanza che gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto dei ricorrenti alla Carta Docente siano passati, non fa venire meno il diritto poiché la decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio ex art 6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016 non può operare per fatto del creditore, nè rende impossibile l'adempimento
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essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto nell'ordinamento giuridico. Il riferimento del bonus oggetto di domanda ad annualità già decorse non fa neanche venir meno l'interesse del creditore e del debitore nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Qualora il docente precario sia fuoriuscito dal sistema scolastico (il che non coincide con l'ultimarsi della supplenza bensì con la cancellazione dalle graduatorie) si verifica, invece, il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente, residuando solo il diritto al risarcimento del danno.
12. Ne consegne che, nel caso di specie, avendo i ricorrenti e dimostrato il Pt_1 Pt_3 permanente inserimento nel sistema scolastico (cfr. documenti prodotti in data 17.09.2025, non contestati ex adverso), va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione a tali ricorrenti della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
13. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda avanzata dai ricorrenti e Pt_1
è suscettibile di accoglimento nei limiti sopra indicati ed il Pt_3 [...]
deve essere condannato all'attribuzione, in favore di Controparte_1 tali ricorrenti, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per l' anno scolastico 2020/2021 a favore di Pt_1
e per l' anno scolastico 2018/2019 a favore di Pt_3
Avendo la S.C. chiarito, nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, che l'obbligo del di attribuire la Carta Docente costituisce una obbligazione di pagamento - avendo CP_1 nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in CP_1 una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) – tali somme devono essere accreditate unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito, dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico.
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14. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, la serialità del contenzioso e la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il Controparte_1
all'attribuzione, in favore dei ricorrenti e
[...] Parte_1 [...]
, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con Pt_3 assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito.
Respinge le domande avanzate da . Parte_2
Spese compensate.
Civitavecchia, 09/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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