Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 23/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pag. 1 a 30 Repubblica Italiana 41/2026 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Composta dai Sigg. magistrati:
Dott. MO IA Presidente Dott. Aurelio Laino Consigliere Dott. AN Comite Consigliere relatore Dott.ssa Stefania Petrucci Consigliere Dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza
sulla citazione in appello iscritta al n. 61358/R.G., proposta da NT PP (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce, dagli Avv.ti Rossi Anna e Camerini Francesco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c.
anna.rossi@pecordineavvocatilaquila.it e francesco.camerini@ordineavvocatilaquila.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi a Roma, in viale delle Milizie n. 1:
appellante contro
la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo e la Procura generale presso la Corte dei conti:
appellate avverso e per la riforma Pag. 2 a 30 della sentenza n. 77/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, pubblicata il 21 novembre 2023 e notificata il 22 novembre seguente.
Visti: l’appello e la memoria difensiva di parte privata, le conclusioni di parte pubblica, gli atti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il Cons. relatore Comite AN, l’Avv.
Camerini CO, per EN PP, e il V.P.G. dott. Martina Antongiulio, per l’Ufficio del pubblico ministero.
Svolgimento del processo I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per l’Abruzzo, con riguardo a fattispecie di svolgimento di attività extraistituzionale, asseritamente non autorizzata e non autorizzabile, svolta in orario di servizio, dalla quale sarebbero derivati un danno da mancata entrata, da retribuzioni indebitamente percepite e da lesione dell’immagine dell’amministrazione di appartenenza, ha condannato EN PP al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della complessiva somma di
€ 33.337,21, oltre agli accessori del credito e alle spese di giustizia, queste ultime liquidate con separata nota a cura degli Uffici di segreteria in € 48,00.
II. I fatti. A seguito di un esposto anonimo dell’11 luglio 2018, contenente notizie in ordine allo svolgimento di un “secondo lavoro” da parte dell’Appuntato scelto del Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, EN PP, la Procura regionale per l’Abruzzo ha aperto un fascicolo istruttorio e conferito delega per gli approfondimenti, in data 12 maggio 2022, alla Guardia di finanza. La successiva informativa del Pag. 3 a 30 27 luglio 2022 ha evidenziato quanto segue: il carabiniere forestale EN PP ha ottenuto dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila, in data 10 dicembre 2020, il tesserino n. 422 per l’esercizio professionale delle funzioni di “insegnante-istruttore” di guida, poiché facente “parte dell’organico della scuola conducenti dei veicoli a motore della società EN S.r.l”; anche i diversi “nulla osta” della Motorizzazione civile dell’Aquila (U.M.C)
contenevano l’autorizzazione a svolgere attività come “istruttore di guida ed esperto”; il Comando carabinieri di appartenenza, con nota del 5 ottobre 2022, ha indicato le giornate (del 1° settembre, 14 ottobre, 19 ottobre, 22 novembre 2021, 13 aprile e 25 aprile 2022) in cui l’appuntato scelto sarebbe risultato, contemporaneamente, in servizio presso il Comando e impegnato come istruttore di guida, per conto dell’autoscuola di cui era titolare, attività verosimilmente non autorizzata. Il Procuratore regionale per l’Abruzzo, ritenendo emergere dal fascicolo istruttorio elementi idonei a configurare condotte foriere di pregiudizio, ha notificato al militare un invito a dedurre, datato 16 novembre 2022. L’ipotesi di responsabilità, negli scritti preliminari, è ricondotta “alla violazione degli artt. 53 e 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, in ragione del doloso svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata (e non autorizzabile) nonché alla falsa attestazione della presenza in servizio durante gli orari riservati all’esercizio della stessa e alla (conseguente) lesione dell’immagine dell’amministrazione di appartenenza, con un complessivo nocumento di €
33.337,21, di cui: a) € 1.125,51, quale danno patrimoniale diretto, pari alla retribuzione corrisposta in coincidenza dei periodi di svolgimento dell’attività extraistituzionale; b) € 17.761,70, quale compenso percepito dal militare per lo svolgimento di attività extraistituzionale, che lo stesso è tenuto a riversare Pag. 4 a 30 all’amministrazione di appartenenza in conformità al disposto dei commi 7 e 7-bis dell’art. 53, del d.lgs. 165/2001; c) € 14.450,00, per danno all’immagine ex art. 55quinquies, co. 2 T.U.P.I.”. Le argomentazioni fornite dal convenibile non sono state ritenute dirimenti per superare le contestazioni, sicché il 31 gennaio 2023 la Procura regionale ha depositato l’atto introduttivo del giudizio.
III. La sentenza di prime cure, previo richiamo degli artt. 53 del d.lgs.
165/2001, 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957 e 894 del d.lgs. n. 66/2010, ha precisato che “il convenuto ha svolto attività non consentita e non autorizzabile per conto dell’Autoscuola EN, di cui è socio di maggioranza”. Infatti, “detta attività proprio perché avente un duplice fine di lucro, sia in quanto il militare è retribuito per lo svolgimento della stessa, sia perché socio di maggioranza dell’Autoscuola e, quindi, interessato in prima persona al buon funzionamento della medesima, per la natura assorbente e continuativa non poteva essere autorizzata perché assolutamente incompatibile con le esigenze di servizio”. Di talché, “i compensi percepiti avrebbero dovuto essere riversati all’amministrazione di appartenenza”, nell’importo prudenzialmente determinato “dal Requirente in € 17.761,70, facendo riferimento al 50% dello stipendio spettante a un dipendente di autoscuola di 5° livello
(…) in base al CCNL di settore (…)”. La sentenza ha poi ritenuto fondato l’addebito per le retribuzioni indebitamente percepite, quantificato in €
1.125,51, per avere il carabiniere svolto attività privata in periodi in cui risultava in servizio ovvero fruiva di permessi retribuiti. Da ultimo, trattandosi di un’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, in ragione di quanto previsto dagli artt. 55-quater, commi 3-bis e 3-quater, e 55quinquies, commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001, la prima sentenza ha dichiarato la sussistenza del danno all’immagine determinato in € 14.450,00, pari ai 5/12 Pag. 5 a 30 del reddito di lavoro dipendente, in ragione “dell’obiettiva valutazione della gravità dell’illecito, della reiterazione nel tempo del comportamento censurato, dell’indebito vantaggio conseguito dal dipendente infedele, del dato soggettivo dell’elemento intenzionale e dell’aspetto sociale attinente al clamore che la vicenda ha avuto nell’opinione pubblica locale e dell’impressione che ha suscitato all’interno e all’esterno dell’Amministrazione della difesa”.
IV. Si grava della decisione EN PP, che lamenta erroneità:
“1) sul rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di docente di autoscuola”. Osserva che “dagli atti prodotti (…) risulta (…) che l’appellante era stato autorizzato a svolgere l’attività oggetto di causa”. Difatti, “prima del rilascio del tesserino abilitante il convenuto ha ottenuto, come da nota n. 13596-2020 del 16 novembre 2020 del Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, l’autorizzazione all’espletamento dell’attività extraprofessionale di docenza presso l’autoscuola fuori dall’orario di servizio, ritenuta compatibile con le esigenze istituzionali e svolta in maniera occasionale (…)”. Detto provvedimento non integra una presa d’atto, come sostenuto in sentenza, bensì un’espressa autorizzazione allo svolgimento dell’attività, come del resto reso irrefutabile dall’obbligo di verifica posto a carico del Capo Ufficio Comando in termini di “scrupolosa osservanza della circolare richiamata, da parte del militare”. Ora, poiché una presa d’atto non può essere sospesa, “è di lapalissiana evidenza che con il provvedimento adottato, a seguito della comunicazione della Procura, il Comandante regionale dei carabinieri ha sospeso l’autorizzazione concessa all’appellante per lo svolgimento dell’attività di istruttore di scuola guida”. In ogni caso, “(…) la Circolare prot. M.D. GMIL04 0396572, del 31 luglio 2008 prevede, al punto 7, che la semplice qualità di socio di una società costituita a fine di lucro senza Pag. 6 a 30 svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione”. Con riguardo al danno diretto, rileva che il Comando Regione Carabinieri “ha escluso in radice la sussistenza delle condotte contra legem ipotizzate dalla Procura regionale (…)”. Di talché, “la sentenza va riformata perché la sussistenza del dolo nella condotta del militare EN è esclusa non solo dalla documentazione acquisita dalla Procura contabile nella fase istruttoria e da quella prodotta in prime cure dall’appellante, ma anche dalla documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica il 7 dicembre 2023, contenente, in particolare, la relazione della Guardia di finanza del 22 febbraio 2023, che ha escluso, con analitico riferimento agli ulteriori atti di indagine svolti (…),
che nessuna delle condotte illecite inizialmente ascritte e poste a base dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione (…) è stata in realtà tenuta dall’odierno appellante”.
Con un secondo motivo l’appellante denuncia il “2) quantum delle statuizioni di condanna (…)”. Osserva che “il compenso di € 17.761,70 non è stato mai percepito (…) e difetta qualsiasi prova al riguardo (…); il danno di € 1.125,51 non sussiste, non essendovi stata mancata prestazione dell’attività lavorativa nell’orario di servizio (…)”; da ultimo, il danno all’immagine di € 14.450,00, liquidato in via equitativa dalla Sezione (…), non ricorre, non solo perché la condotta del convenuto è stata tenuta, senza dolo, in perfetta rispondenza all’autorizzazione richiesta e ottenuta, ma soprattutto perché è mancata totalmente la prova che (…) la condotta illecita contestata abbia prodotto un tale danno”. Conclude, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda; in subordine, insta per una condanna “iuxta alligata et probata, avvalendosi poi nella misura più ampia del potere riduttivo”.
V. L’8 gennaio 2026, la Procura generale ha versato nel fascicolo onPag. 7 a 30 line formali conclusioni tese alla conferma della sentenza con il seguito delle spese processuali. Deduce che la lettera del 16 novembre 2020 del EN, riscontrata dal Comando Carabinieri in pari data, “non reca alcuna richiesta di autorizzazione ma una mera comunicazione (…): con la presente comunica la propria intenzione a prestare attività di collaborazione relativamente alle predette qualifiche, presso le autoscuole EN”. Sicché, con la nota di risposta, il Comando regionale non autorizza alcunché, limitandosi “a una mera presa d’atto”.
Perciò, “deve escludersi la sufficienza della comunicazione, non vertendosi in ipotesi di attività che non necessitano di autorizzazione, dovendosi escludere che lo svolgimento di attività di insegnante – istruttore di scuola guida – possa rientrare nella previsione derogatoria di cui all’art. 53, co. 6 lett. f-bis del d.lgs. 165/2001, nella recente formulazione che esclude dall’autorizzazione gli incarichi di docenza e ricerca, limitandoli a quelli di natura scientifica”. Dappoi, non può annettersi alcun rilievo alla circostanza che la presa d’atto non possa essere sospesa giacché,
“in disparte il rilievo che tale attività non poteva comunque essere autorizzata, appare assorbente che (…) nella specie non vi è stata alcuna (…) autorizzazione preventiva come richiesto dall’art. 53, co. 7 del d.lgs. 165/2001”. Quanto all’archiviazione intervenuta in sede penale, ne deduce l’inconferenza non potendo spiegare effetti nell’odierno giudizio. Sussiste, pertanto, l’obbligo del riversamento del compenso indebitamente percepito, ex art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n.
165/2001, di € 17.761,70. Anche il pregiudizio diretto è stato correttamente determinato in € 1.125,51, “non essendovi ragione per disattendere le certificazioni dell’Autoscuola, attestanti lo svolgimento delle lezioni di guida da parte del EN in orari nei quali lo stesso risultava in servizio”. Da ultimo, “dall’illegittima assenza in servizio è derivato anche il danno all’immagine, determinato in € 14.450,00 (…), per Pag. 8 a 30 via del grave discredito subito dall’Ente militare in dipendenza della presumibile notorietà dei fatti, quanto meno in ambito locale (…)”.
VI. Con memoria versata in atti l’8/01/2026, l’appellante ha prodotto i tabulati della Direzione generale per il personale militare relativi agli incarichi autorizzati negli anni 2018/2019, oltre alla documentazione concernente l’archiviazione in sede penale, e ha ribadito le ragioni a supporto del proscioglimento.
VII. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentati delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
[1] La contestazione attrice afferisce a tre poste di asserito pregiudizio, ascritte alla condotta dolosa dell’app. sc. EN PP, strettamente combinate tra di loro: a) un danno patrimoniale, determinato nell’importo di
€ 1.125,51 ai sensi dell’art. 55-quinquies, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, pari alle retribuzioni corrisposte al carabiniere forestale nei periodi in cui risulterebbe attestata la mancanza di prestazione lavorativa a causa del concorrente svolgimento di attività extraistituzionale; b) un danno di € 17.761,70, corrispondente al presunto compenso percepito dal militare per lo svolgimento di attività extraistituzionale “non autorizzata e non autorizzabile”,
quantificato, avendo comunque beneficiato, poiché dominus della Società, del controvalore economico dell’attività svolta, facendo riferimento al 50% dello stipendio spettante a un dipendente di autoscuola di 5° livello, che lo stesso sarebbe tenuto a riversare all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7 bis del Testo unico sul pubblico impiego - T.U.P.I.; c)
Pag. 9 a 30 un danno da lesione dell’immagine, in conseguenza dell’illegittima assenza dal servizio, determinato nella misura di € 14.450,00, ossia in un importo pari ai 5/12mi del reddito di lavoro dipendente.
La prima sentenza ha statuito, a carico dell’app. sc. EN PP, l’obbligo del riversamento, ex art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. 165/2001, di quanto percepito in conseguenza dello svolgimento di attività non autorizzata e non autorizzabile, atteso che l’attività svolta “per conto dell’Autoscuola EN S.r.l.” aveva “un duplice fine di lucro, sia in quanto il carabiniere era retribuito per lo svolgimento della stessa, sia perché socio di maggioranza dell’Autoscuola e, quindi, interessato in prima persona al buon funzionamento della stessa”; l’obbligo restitutorio, ex art. 55-quinquies, co. 2 del d.lgs. 165/2001, delle retribuzioni percepite nei periodi, dettagliatamente specificati in citazione, nei quali ha svolto attività privata mentre risultava in servizio o fruiva di permessi retribuiti; l’obbligo risarcitorio del danno da lesione dell’immagine dell’Ente militare, derivante dall’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio in relazione a quanto previsto dal co.
3-quater dell’art. 55–quater e dai commi 1 e 2 dell’art. 55-quinquies del T.U.P.I.
I due motivi di gravame, da trattare congiuntamente per l’intima connessione logico-giuridica, impingono sull’asserita legittimità dell’attività extraprofessionale svolta, ritenuta autorizzabile e, perciò, autorizzata con nota del 16 novembre 2020 del Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise; sull’inconfigurabilità del danno da retribuzioni indebitamente percepite, poiché “dalla nota del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo-Molise del 5 ottobre 2022, dalla documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica il 7 dicembre 2023, comprensiva della Pag. 10 a 30 relazione della Guardia di finanza del 22 febbraio 2023, che ha escluso, con analitico riferimento agli ulteriori atti di indagine svolti (…), che l’appellante abbia mai svolto attività (…) presso l’Autoscuola nei giorni in cui era in servizio presso l’Amministrazione di appartenenza, risulta che nessuna delle condotte illecite inizialmente ascritte e poste a base dell’atto di citazione, sono state mai commesse dal carabiniere”; sull’inconfigurabilità del danno all’immagine, non risultando integrata la falsa attestazione della presenza in servizio.
[2] L’appello, per le ragioni di seguito rappresentate, è meritevole di accoglimento.
[2.1] La prima decisione ha validato la domanda attrice, seguendo la direttrice esegetica della responsabilità erariale derivante dallo svolgimento di “attività non autorizzata e non autorizzabile all’esito della quale i compensi percepiti avrebbero dovuto essere riversati all’amministrazione di appartenenza”, alla stregua di un pregiudizio da mancata entrata (Corte dei conti, Sez. III di app.
n. 220/2024, Sez. II di app. nn. 747/2018 165/2021 e 168/2022). Difatti, la decisione ha affermato che “il convenuto ha svolto attività non consentita e non autorizzabile per conto dell’Autoscuola EN S.r.l., di cui è socio di maggioranza.
Detta attività, proprio perché avente un duplice fine di lucro, sia in quanto retribuito per lo svolgimento della stessa, sia perché socio di maggioranza dell’Autoscuola e, quindi, interessato in prima persona al buon funzionamento della stessa, per la natura assorbente e continuativa non poteva essere autorizzata perché assolutamente incompatibile con le esigenze del servizio”.
Di talché, il capo della sentenza, oggetto di impugnazione, da disaminare preliminarmente attiene allo svolgimento, da parte dell’Appuntato scelto EN PP, di attività professionale non Pag. 11 a 30 occasionale presso un’autoscuola di cui era socio di maggioranza (con detenzione del 70% del capitale sociale), per la quale avrebbe omesso di riversare i compensi percepiti. L’istruttoria svolta dalla Procura regionale e la documentazione agli atti, richiamata nella parte in fatto (come le informative della Guardia di finanza del 27 luglio 2022 , con relativi allegati, e del 22 febbraio 2023, recante anche i verbali di sommarie informazioni testimoniali, quest’ultima trasmessa alla Procura della Repubblica dell’Aquila e da questa alla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma, all’origine del decreto n. 27/2024, del 30 gennaio 2024, del Giudice per le indagini preliminari, di archiviazione del procedimento penale per truffa militare continuata pluriaggravata), danno atto dell’inserimento nell’organigramma dell’Autoscuola omonima dell’appellante, più volte descritto come professionista esperto, specificamente qualificato e abilitato nelle comunicazioni informative e pubblicitarie, professionalità, tra l’altro, enfatizzata quale garanzia della bontà del servizio reso dall’Autoscuola.
Perciò, del tutto plausibilmente la Polizia giudiziaria ha certificato, all’esito dei dati acquisiti presso la Motorizzazione civile dell’Aquila e delle sommarie informazioni testimoniali assunte dall’Amministratore unico e rappresentante legale dell’Autoscuola EN S.r.l. (sig.ra SI RA), della Segretaria dell’Autoscuola (NT LE) e dei privati
“aspiranti alla patente”, l’assiduità dell’attività di docenza teorica e pratica svolta da EN PP, propedeutica al conseguimento della patente di guida. Inoltre, detta attività non può non giudicarsi come contraddistinta da finalità lucrative, in quanto svolta a favore e per conto della Società della quale il EN possiede il 70% del capitale sociale beneficiando, perciò, del Pag. 12 a 30 controvalore economico dell’attività svolta. La professionalità dell’attività in rilievo, ossia l’esercizio della stessa in modo abituale con inserimento nell’organico di una società con finalità di lucro, preclude in radice, ex art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, mutuato nell’art. 894, co. 2 c.o.m., la possibilità di svolgimento della stessa proprio perché il dipendente, come in specie, riveste anche la qualità di socio di maggioranza, circostanza che ha indotto la Procura regionale nella citazione introduttiva a considerare “più che manifesta la violazione del divieto di svolgimento di attività extra-istituzionale, evidenziato nel paragrafo 7, lett. d, della Circolare PERSOMIL n. 396572/2008, laddove esclude che il <<militare – socio di una società costituita a fine di lucro possa svolgere una qualche attività a favore e per conto della stessa>>”. Proseguendo su tale crinale, l’Attore pubblico ha fatto richiamo della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. I di app. nn. 56 e 192/2018, Sez. II di app. n. 295/2020) che ha interpretato la fattispecie dannosa, individuata dal legislatore al co. 7-bis dell’art. 53 e da leggere in stretta connessione con il precedente co. 7, come riferibile “tanto all’ipotesi dell’incarico espletato in assenza di autorizzazione quanto all’ipotesi dell’incarico non autorizzabile (…), atteso che risulterebbe illogico e irrazionale ritenere che lo svolgimento di incarichi e attività non autorizzati possa dar luogo a responsabilità per danno erariale, a differenza dell’ipotesi (di per sé rivestente maggiore gravità) dell’espletamento di attività in alcun modo autorizzabili, in quanto connotate da incompatibilità assoluta”, ordito condiviso dalla sentenza.
Una tale linea esegetica della fattispecie, non diversamente da quanto argomentato nella prima decisione, rende del tutto ultronea ogni disquisizione sul carattere autorizzatorio o di mera presa d’atto della nota n.
13596 del 16 novembre 2020, con la quale il Comandante regionale “ha preso Pag. 13 a 30 atto della comunicazione dell’interessato” di “espletare attività extraprofessionale
(docenza presso autoscuola), fuori dall’orario di servizio (…)”, versandosi in ipotesi di incarico non autorizzabile, poiché connotato da incompatibilità assoluta con le funzioni istituzionali, sanzionato da un obbligo di riversamento il cui mancato adempimento integra un’ipotesi risarcitoria da mancata entrata.
Tutto quanto premesso, occorre che il Collegio verifichi la perdurante sostenibilità e validità giuridica della statuizione in sentenza, alla luce del sopravvenuto intervento nomofilattico delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, di cui alla sent. n. 1/2025/QM/Proc, del 22 gennaio 2025, incidente, quale presupposto logico-giuridico, anche sulla configurabilità degli ipotizzati danni da indebite retribuzioni e da lesione dell’immagine.
Lo svolgimento della suindicata attività extraprofessionale, definita dalla citazione introduttiva e dalla sentenza impugnata come non autorizzabile perché assolutamente incompatibile con le esigenze di servizio, imponeva al militare di riversare all’Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti o che si presume abbia percepito, in quanto l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile riteneva illogico e irrazionale considerare che lo svolgimento di incarichi e attività non autorizzati avrebbe potuto dar luogo a responsabilità per danno erariale, a differenza dell’ipotesi (di per sé maggiormente grave) dell’espletamento di attività in alcun modo autorizzabili, giacché connotate da incompatibilità assoluta (Corte dei conti, Sez. I di app. 56 e 192/2018, Sez. II di app.
295/2020). Questo anche in ragione delle argomentazioni contenute nella sent. 26/2019/QM/Proc delle SS.RR., le quali, sia pure solo nel corpo motivazionale e non nell’affermazione del principio di diritto, hanno ritenuto Pag. 14 a 30 che la locuzione “incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati”,
di cui al co. 6 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, ricomprendesse ambedue le fattispecie. Ciò malgrado, l’emersione di contrasti orizzontali tra le Sezioni giurisdizionali di appello, sulla corretta esegesi dell’art. 53 del d.lgs.
165/2001, preceduti già in primo grado da indirizzi interpretativi o applicativi difformi, ha indotto la Procura generale a deferire alle Sezioni riunite una questione di massima, ai sensi dell’art. 114, co. 3 c.g.c., innervata in un giudizio pendente dinanzi alla Sezione prima giurisdizionale di appello. Il giudice della nomofilachia, con sent. n. 1/2025/QM/Proc. del 22 gennaio 2025, ha affermato che: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte ex art. 53, commi 7 e 7-bis del dl d.lgs. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa
(incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione),
ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”. Sicché, per gli incarichi radicalmente incompatibili (assolutamente non autorizzabili), come quello odierno, gli effetti in sede erariale, al cospetto dei requisiti di legge, possono, eventualmente, consistere nella risarcibilità del danno patrimoniale riferibile alla violazione del dovere di esclusività e all’indebita percezione di emolumenti retributivi e non, quindi, nel riversamento del compenso percepito per l’esecuzione degli stessi.
La decisione plasma un principio di diritto che vincola sul piano interpretativo tutte le sezioni, incluse quelle di appello, applicabile ai giudizi pendenti, atteso che le Sezioni riunite hanno il compito di assicurare Pag. 15 a 30
“l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile” (art. 11, co. 1 c.g.c.). Perciò, detto principio è di immediata applicazione, anche ex officio
(essendo stato l’odierno gravame proposto il 22 gennaio 2024, quindi prima della decisione delle Sezioni riunite), a tutti i processi in corso come quello odierno, proprio perché l’Organo nomofilattico cristallizza il reale contenuto della disposizione oggetto di contrasto orizzontale, previsto da una norma già vigente al tempo dei fatti, verificatisi tra il 1° settembre 2021 e il 25 aprile 2022 e, quindi, all’avvio della fase istruttoria esitata nell’invito a dedurre del 16 novembre 2022 e nel deposito dell’atto di citazione del 31 gennaio 2023.
Conseguentemente, l’interpretazione accolta dal Giudice della nomofilachia contabile preclude, salvo quanto di seguito in ordine a un’eventuale rimessione motivata della decisione dell’impugnazione (ove ne ricorrano i presupposti), per l’ipotesi tratta a giudizio, la configurabilità di responsabilità erariale per omesso versamento dei compensi percepiti, prevista dal co. 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, quale accolta in sentenza, In breve, prima della sentenza n. 1/2025/QM/Proc, la Procura regionale, nel contestare lo svolgimento di un’attività extraprofessionale non autorizzabile, poiché assolutamente incompatibile con le esigenze di servizio, configurava un’ipotesi risarcitoria in conseguenza dell’omesso versamento dei compensi percepiti, come delineata dall’art. 53, co. 7-bis del d.lgs. 165/2001, mentre la compromissione del rapporto sinallagmatico, quale ulteriore eventuale concorrente pregiudizio, poteva ricorrere ove l’Attore pubblico avesse allegato e dimostrato la sottrazione di energie lavorative all’amministrazione o l’esecuzione di prestazioni qualitativamente o quantitativamente carenti, Pag. 16 a 30 come da interpretazione del quadro normativo resa dalle medesime Sezioni riunite con la sent. 26/2019/QM/Proc. Il principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite con la sent. n. 1/2025/QM/Proc ha escluso, invece, la configurabilità di responsabilità erariale da omesso riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraprofessionale, in radice non autorizzabile e questo impone alla Sezione di assolvere l’appellante dalla posta di danno di € 17.761,70, salva l’applicazione dell’art. 117 c.g.c. sulla riproposizione della questione in caso di motivato dissenso.
Detta disposizione prevede, infatti, che “la sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione”. Prima dell’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016), che ha previsto il meccanismo processuale del motivato dissenso per le Sezioni di appello con esclusione delle Sezioni giurisdizionali regionali, si è a lungo dibattuto sull’efficacia delle sentenze del Giudice della nomofilachia sia nel giudizio a quo che in quelli che presentavano analoghe questioni di diritto. Dopo talune oscillazioni giurisprudenziali, le Sezioni riunite con sent. n. 5/2008/QM, del 18 novembre 2008, hanno affermato che il principio di diritto espresso dal Giudice della nomofilachia avesse un effetto vincolante soltanto nei confronti del giudice di provenienza del procedimento incidentale, coprendo “l’intero processo” e, quindi, “tutte le fasi e gradi dello stesso giudizio” mentre, negli altri casi, avesse autorità di precedente giurisprudenziale (artt. 363, co.4, e 384, co.
2 c.p.c.), destinato a promuovere quella (tendenziale) omogeneità di indirizzo giurisprudenziale che è connaturata all’esercizio della funzione nomofilattica Pag. 17 a 30 e che fonda una doverosità e non un obbligo di adeguamento del giudice di merito, in ragione del rispetto del principio di certezza del diritto. La novella recata dall’art. 42, co. 2 della l. n. 69/2009, ha introdotto la norma antesignana dell’art. 117 c.g.c. avendo previsto che “se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio”,
così realizzando un allineamento delle funzioni di nomofilachia delle SS.RR.
della Corte dei conti a quelle intestate sia alle Sezioni unite della Corte di cassazione (di cui all’art. 374, co. 3 c.p.c. e 618 c.p.p.), sia all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (di cui all’art. 99 c.p.a.), come riconosciuto dallo stesso Giudice delle leggi (sent. n. 30/2011). Pertanto, a seguito di detta modifica, la tesi del principio di diritto come mera “autorità di principio giurisprudenziale”, nei giudizi diversi da quello cui la causa è rinviata (come quello odierno), è venuta meno. A tale stregua, le Sezioni riunite (sent. n.
4/QM/2010) hanno affermato, inizialmente, che la novella del 2009 aveva introdotto uno spostamento di competenza funzionale dal giudice
“semplice” verso le Sezioni riunite che, perciò, avrebbero deciso anche nel merito le controversie alle stesse rimesse in tutti i casi di non condivisione da parte del giudice adito di un precedente principio di diritto. In seguito, il Giudice della nomofilachia contabile (SS.RR. nn. 6, 7 e 8/2010, nn.
2/QM/2011 e 3/QM/2011) ha affermato che la Sezione giurisdizionale, regionale e di appello, che intendesse discostarsi dal principio di diritto pronunciato in sede nomofilattica, non fosse tenuta a rimettere l’intera decisione del giudizio di merito alle Sezioni riunite medesime, ma solo a riproporre il quesito di diritto, semmai aggiungendovi un quid pluris. La Pag. 18 a 30 successiva formulazione dell’art. 117 c.g.c., applicabile alla fattispecie di causa, ha ribadito che, in caso di non condivisione del principio di diritto già enunciato dalle Sezioni riunite, il giudice di appello (e non più anche le Sezioni regionali, come invece prevedeva la pregressa disciplina) “rimette”,
con ordinanza motivata, la “decisione dell’impugnazione”, analogamente a quanto prevede l’art. 374, co. 3 c.p.c. Sicché, ove ricorrente un motivato dissenso, l’interpretazione letterale dell’art. 117 non consente dubbi in merito all’oggetto della rimessione, lasciando chiaramente intendere che alle Sezioni riunite venga devoluto non solo il riesame del principio di diritto non condiviso dal giudice dissenziente, ma anche la decisione del merito del gravame, giacché quest’ultimo rimette e non già può rimettere la decisione dell’impugnazione. L’Organo della nomofilachia ha inteso, tuttavia, “fornire un’interpretazione sistematica dell’art. 117 c.g.c. e, così, farne buon governo nell’applicazione concreta” ritenendo spettare al medesimo (nell’affermare il principio di diritto sul quale si è incentrato il motivato dissenso) “valutare se si debba, caso per caso, definire l’intero giudizio di impugnazione oppure decidere per tal via solo uno o più dei motivi di gravame”, per poi rimettere alla sezione semplice la causa per la decisione degli ulteriori motivi. Nella specie, hanno revisionato il principio di diritto enunciato con sent. n. 11/QM/2015 definitivamente pronunciando sull’intero giudizio (SS.RR. n. 33/MD/2017).
Nel rispetto di tali premesse interpretative, il Collegio non ravvisa sussistano i presupposti, quale prerogativa del Giudice titolare del giudizio nell’ambito del quale il principio di diritto deve trovare applicazione, per un motivato dissenso, non ricorrendo neppure un quid novi sopraggiunto che induca a una diversa e non implausibile valutazione. In sostanza, la Sezione, Pag. 19 a 30 allo stato, ravvisa una indubbia sostenibilità del principio di diritto che limita l’obbligo di riversamento, del dipendente pubblico, dei compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni extraprofessionali (di cui ai commi 7 e 7 -bis dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001), alle sole situazioni di incompatibilità relativa
(incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione). Difatti, le Sezioni riunite hanno rilevato - quand’anche altri plessi giurisdizionali (Cons. di Stato, sent. n. 10089/2024, Cass. ord. n.
31776/2023) si siano espressi in senso contrario, sia pure per fattispecie non del tutto sovrapponibili - che la locuzione “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati”, contenuta nell’art. 53, co. 6 del d.lgs.
165/2001, comprenda solo gli incarichi astrattamente autorizzabili, ma in concreto non autorizzati, e non anche quelli non autorizzabili, per i quali il divieto allo svolgimento dell’attività extraistituzionale non avrebbe in ogni caso potuto essere rimosso attraverso il provvedimento autorizzatorio (cfr.
con riguardo al regime delle incompatibilità la circolare della Direzione generale del Ministero della difesa n. MDGMIL 04 0396572 del 31 luglio 2008). L’interpretazione contraria, quale obiter contenuto nel solo corpo motivazionale della sent. n. 26/2019/QM/PROC, ha costituito un focus della sent. n. 1/2025/QM/Proc ed è, pertanto, da considerarsi recessiva e superata dal nuovo orientamento. Quest’ultimo ha affermato, infatti, che “nei casi di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili) (…) il legislatore pone un divieto assoluto e prevede ben altre e ben più gravi sanzioni (…)” rispetto all’obbligo di riversamento. Invero, l’art. 53, al co. 1 del d.lgs. 165/2001, richiama espressamente l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, che sancisce il divieto per il personale delle pubbliche amministrazioni di “esercitare il commercio, Pag. 20 a 30 l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite per fini di lucro (…)”, a tale stregua estendendo a tutti i “dipendenti pubblici” il divieto ivi originariamente previsto per i soli “impiegati dello Stato”. Anche l’art. 894, del d.lgs. n.
66/2010 (C.O.M.) statuisce, al comma 1, il principio generale secondo cui “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali”, disponendo poi al co. 2 che questa è altresì incompatibile con “l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o no, in società costituite a scopo di lucro”. In tali circostanze, il legislatore prevede altre e ben più gravi sanzioni rispetto all’obbligo di riversamento del compenso percepito, quali la diffida alla cessazione di ogni attività, che ove avvenga non preclude l’eventuale azione disciplinare e, nel caso in cui l’incompatibilità non sia cessata nei quindici giorni dalla diffida, la decadenza dall’impiego
(art. 63 del d.P.R. n. 3/1957). Pertanto, le Sezioni riunite con la sent. n.
1/2025/QM/Proc hanno sgomberato il campo da possibili riserve in ordine alla disparità che potrebbe derivare dalla non applicazione della disciplina del riversamento anche alle situazioni di incompatibilità assoluta, “trattandosi di fattispecie decisamente diverse e come tali meritevoli di precipua disciplina”.
Perciò, con argomentare plausibile, l’Organo nomofilattico contabile ha ritenuto che la particolare gravosità delle misure che possono conseguire al giudizio di responsabilità (restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità alla stessa collegata), nonché di quelle decise in sede disciplinare e di decadenza dall’impiego, “escludono che si possa parlare di una situazione di maggior favore sotto il profilo economico”. In Pag. 21 a 30 definitiva, le Sezioni riunite non hanno ignorato quanto emerso in altri plessi giurisdizionali, ove si è affermato che l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, teso a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con incarichi esterni, quando interpretato nel senso di attingere alle situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili) con esclusione di quelle più rischiose (quelle degli incarichi assolutamente incompatibili), “comporterebbe conseguenze evidentemente irrazionali e aberranti, consentendo al pubblico dipendente infedele, al di là delle misure disciplinari e, non ultima, della decadenza dall’impiego, di svolgere contemporaneamente due attività lavorative, quella di pubblico impiego a tempo pieno e quella privata, parallela alla prima (…), ricevendo e trattenendo sia lo stipendio che i proventi della seconda attività vietata in costanza di rapporto di impiego pubblico”
(Cons. di Stato, sent. n. 10089/2024); sicché, la disposizione dell’art. 53, co. 6 del d.lgs. 165/2001, “non può che essere letta, sul piano logico-sistematico, nel senso di imporre, viceversa, tale recupero laddove lo svolgimento dell’attività professionale concomitante al pubblico impiego non sia stata autorizzata o non sia, a fortiori, in assoluto autorizzabile” (Cass. Sez. lav. 31776/2023). In verità, oltre alle gravi misure disciplinari e alla sanzione della decadenza, previste per lo svolgimento di attività non autorizzabile, il Giudice della nomofilachia ha individuato gli effetti risarcitori che possono conseguire al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali la restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità a questa collegata, ovvero la restituzione di quella parte di trattamento stipendiale che l’Amministrazione ha corrisposto inutilmente, in relazione alle energie lavorative che il dipendente ha profuso per altra attività Pag. 22 a 30 continuativa, richiedendosi, comunque, la prova del danno nella sua esistenza ontologica e dell’elemento soggettivo, non potendo la violazione del rapporto di esclusiva e di alterazione delle corrispondenti prestazioni discendere dal mero svolgimento di attività extraprofessionale. Di talché, non si verifica alcuna ingiustificabile asimmetria tra incarichi astrattamente autorizzabili e incarichi assolutamente incompatibili, trattandosi di fattispecie diverse assoggettate a conseguenze del tutto diverse.
Conclusivamente, il Collegio conferma la sostenibilità del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni riunite e assolve l’appellante dagli addebiti relativi al danno da mancata entrata di € 17.761,70, poiché insussistente un obbligo di riversamento integrante responsabilità erariale.
[2.2] Tanto statuito con riguardo al suindicato pregiudizio, con riferimento alle contestazioni per retribuzioni indebitamente percepite, quantificate in € 1.125,51, la sentenza impugnata ha condiviso il disegno attoreo “non essendovi ragione per disattendere le certificazioni dell’Autoscuola, attestanti lo svolgimento delle lezioni di guida da parte del EN in orari nei quali lo stesso risultava in servizio”. L’appellante esclude, invece, la configurabilità di profili di responsabilità erariale per l’anomala sovrapposizione tra i turni di servizio effettuati e l’attività extraprofessionale, specificatamente certificata, alla luce degli atti di indagine svolti dalla Guardia di finanza su richiesta della Procura della Repubblica dell’Aquila e compendiati nell’informativa del 22 febbraio 2023, successiva a quella fatta pervenire il 27 luglio 2022 alla Procura regionale per l’Abruzzo, del decreto n. 27/24, del 30 gennaio 2024, dell’Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, che ha disposto l’archiviazione dal delitto di truffa continuata e Pag. 23 a 30 pluriaggravata; delle dichiarazioni rese con nota del 5 ottobre 2022 dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale, delle sommarie informazioni assunte dai frequentatori e dai dipendenti dell’Autoscuola.
[2.2.1] Le argomentazioni spese dall’appellante, in una con le allegazioni documentali agli atti, inducono il Collegio a escludere la dedotta e supposta sovrapposizione tra gli orari di servizio del militare e la partecipazione contestuale ad attività di istruttore di guida presso l’Autoscuola di cui è socio di maggioranza.
Preliminarmente, la Sezione ritiene inutile disporre le escussioni testimoniali chieste dall’appellante, atteso il rilascio, da parte della Procura della Repubblica, solo in data 7 dicembre 2023 della relativa documentazione, prodotta in appello perché non disponibile prima (difatti, la sentenza impugnata è stata depositata il 21 novembre 2023).
Ciò premesso, in generale, le prove che il giudice ha a disposizione
(perché prodotte dalle parti o dal Pubblico ministero o assunte d’ufficio) sono lasciate al suo prudente apprezzamento e sono valutate liberamente nell’esercizio del suo potere discrezionale. (artt. 95, commi 1 e 3 c.g.c., 115, co.
1, 116, co. 1 c.p.c.). In sostanza, il giudice può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo a questi valore preminente ed escludendo esplicitamente o implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. n. 5560/201).
Tale valutazione deve chiaramente basarsi sulle prove che il giudice ritiene più attendibili secondo criteri di ragionevolezza, dovendo l’iter motivazionale risultare logico e coerente con gli elementi utilizzati (Cass. n.
27432/2023) ed escludere decisioni arbitrarie. In specie, la valutazione del Pag. 24 a 30 giudice non può che discendere da un’organica e complessiva valutazione di tutti gli elementi probatori che fanno capo a un quadro unitario dell’indagine.
Dappoi, mancando una norma sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, lo stesso può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d.
atipiche, come le dichiarazioni scritte provenienti da terzi (in specie la nota e le dichiarazioni in data 5 ottobre 2022 del Comandante regionale carabinieri forestale “Abruzzo e Molise”, le sommarie informazioni dei giovani che, nei giorni e negli orari di presunta sovrapposizione dell’attività privata svolta dal EN presso l’Autoscuola con gli orari di servizio, avevano effettuato le esercitazioni di guida, quelle della Segretaria e del rappresentante legale dell’Autoscuola) o gli atti svolti dalla polizia giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari di un procedimento penale (in ipotesi l’informativa della Guardia di finanza del 22 febbraio 2023, il decreto di archiviazione n.
27/2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma).
Il Collegio, invero, ritiene tali prove idonee a offrire elementi di giudizio ragionevolmente sufficienti per il proscioglimento del carabiniere forestale anche dalla contestazione per retribuzioni indebitamente percepite, giudizio valoriale non smentito dal raffronto critico con le risultanze istruttorie oggetto di valutazione nel diverso giudizio formulato dalla prima Corte
(Cass. nn. 9507/2023 e 22076/2020).
Come emergente dagli atti allegati e dal libello introduttivo, all’App.
Sc. EN PP è contestato che, in corrispondenza di determinati giorni e orari, in cui risultava essere in servizio presso il “Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise”, risultasse indicato come
“istruttore” in corrispondenza di talune lezioni di guida rendicontate, al fine Pag. 25 a 30 della prenotazione delle sessioni di esame, sullo specifico applicativo denominato “Il Portale dell’automobilista”. Sul punto, appare opportuno precisare che l’asserita incoerente sovrapposizione degli orari, non potendo lo stesso soggetto trovarsi contemporaneamente in due distinti luoghi a svolgere due diverse mansioni, incrociando i numerosi dati acquisiti dalla Guardia di finanza presso la Motorizzazione civile dell’Aquila, nell’ambito dell’attività svolta per conto della Procura regionale ( e di cui all’informativa del 27 luglio 2022), con i dati relativi agli orari di servizio svolti dal carabiniere presso la Caserma di appartenenza (comunicati dal Comandante regionale il 5 ottobre 2022), è riferita ai seguenti giorni e orari: a) 1° settembre 2021, dalle 14:00 alle 16:00; b) 14 ottobre 2021, dalle 15:00 alle 17:00; c) 19 ottobre 2021, dalle 14:00 alle 16:00; d) 22 novembre 2021, dalle 18:00 alle 20:00; e) 13 aprile 2022, dalle 18:15 alle 20:15; f) 25 aprile 2022, dalle 14:00 alle 16:00. La Polizia tributaria il 24 marzo 2023 ha escusso a sommarie informazioni i giovani che nei giorni e negli orari delle sovrapposizioni in argomento hanno effettuato le esercitazioni di guida presso le Autoscuole EN, mostrando ai medesimi un fascicolo fotografico composto da sei fotografie, tra le quali quella raffigurante il EN. Tutte le persone (con le due eccezioni di seguito specificate) sentite a s.i.t. hanno riferito di aver effettuato lezioni di guida con istruttori diversi dall’appellante oppure di non ricordare il nome dell’istruttore. Inoltre, nessuno di loro ha riconosciuto il EN, come proprio istruttore, nella fotografia n. 2. Lazzaro Federica, la più puntuale nella resa delle informazioni, ha riferito, invece, di avere effettuato alcune guide con il EN: le verifiche svolte hanno permesso di accertare, tuttavia, che tali esercitazioni sono avvenute in giorni e orari diversi da quelli in cui il Pag. 26 a 30 militare prestava servizio presso l’Ente di appartenenza. In ogni caso la stessa ha riferito: “Sono certa di non aver effettuato alcuna lezione di guida il 25 aprile 2022”, perciò detta data è da ritenere verosimilmente imputabile a un grossolano errore di inserimento dati nell’applicativo de “Il Portale dell’automobilista”. È stata sentita a sommarie informazioni anche ND AR, che ha dichiarato di aver effettuato dieci lezioni di guida con diversi istruttori, fra cui il EN, noto a lei anche come titolare dell’autoscuola, senza tuttavia riuscire a ricordare il giorno delle lezioni pratiche, né di aver effettuato la guida in uno dei giorni della sovrapposizione oraria. In ogni caso la ND, alla visione del fascicolo fotografico, non ha riconosciuto il carabiniere forestale di cui alla foto n. 2. Pertanto, gli unici allievi sentiti a s.i.t. che hanno individuato il EN quale istruttore con cui hanno prestato le guide hanno segnalato date diverse rispetto a quelle oggetto di contestazione mentre gli altri non sono stati in grado di indicare il medesimo quale istruttore di guida né di individuarlo tra le foto agli stessi poste in rassegna. Da quanto esposto emerge come non sia stato possibile avere un riscontro preciso e convincente dell’attività extralavorativa prestata dal carabiniere nelle ore e nei giorni in cui lo stesso era in servizio, in forza delle informazioni testimoniali assunte in sede di indagini penali.
Circostanza, questa, che ha portato al decreto di archiviazione, n. 27/24, del Giudice per le indagini preliminari, siccome chiesto dalla Procura militare della Repubblica. Tali conclusioni, a parere del Collegio, non incidono solo sul nesso di causalità materiale nel processo penale, contraddistinto dalla certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma anche su quello di causalità tra condotta ed evento (causalità materiale) tipico del processo contabile (e Pag. 27 a 30 civile), ove si applica il principio del “più probabile che non” (o della preponderanza dell’evidenza), quale standard probatorio che richiede di accogliere la tesi causale che, basandosi sulle prove, ha un grado di conferma logica superiore all’altra (Cass. S.U. n. 30328/2002). A tal riguardo, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, la Sezione ritiene dirimente la nota del Comandante Regionale del 5 ottobre 2022, che ha escluso la possibilità di allontanarsi dalla postazione di vigilanza da parte del EN. Nella stessa ha riferito che: “(…) il militare in oggetto svolge tuttora
(ormai da parecchi anni) il suo servizio d’istituto impiegato presso l’Ufficio di vigilanza di questo Comando Regione, all’interno di un circoscritto numero di 6 militari che turnano ciclicamente tra di loro, ogni giorno, avvicendandosi nella predetta funzione e nel medesimo luogo; lo stesso, sul luogo di lavoro, non ha mai finora evidenziato forme apparenti di conflitti funzionali con il proprio servizio d’istituto, in diretta connessione (od occasione) con l’attività assentita dal sottoscritto;
in non poche occasioni al militare è stato anche comandato (…) di dover variare il suo turno di servizio (già in precedenza programmato) presso l’indicato Ufficio di vigilanza (dunque con improvviso spostamento dell’orario di impiego quotidiano): in tali occasioni il militare si è sempre reso disponibile (…), né ha mai frapposto motivazioni ostative che potessero far pensare a influenze esterne connesse con prevalenti interessi diversi; dappoi, l’applicazione concreta del suddetto ristretto numero di personale (presso l’Ufficio di vigilanza di questo Comando) risulta anche presentare – per i detti turnisti – caratteri di servizio propriamente esclusivo, non altrimenti sopperibile. In altri termini: per ragioni di economia funzionale e di impiego generale del personale della sede, ogni singolo giorno presso l’Ufficio di Vigilanza ciascun militare turnista presta servizio da solo (…), non potendo Pag. 28 a 30 dunque il militare di servizio allontanarsi dalla sede dell’Ufficio di vigilanza, venendo immediatamente l’assenza notata se non altro per il grave disservizio che subito determinerebbe; (…), l’accesso al complesso immobiliare (…) risulta (…) ogni giorno sempre molto trafficato dato il continuo ingresso/uscita di tutti gli utenti giornalieri, tanto da impedire al singolo militare lì in servizio di potersi materialmente allontanare se non apertamente provocando gravi ed evidenti disservizi nella gestione del suddetto traffico e risultando tale assenza immediatamente palese a tutti (…)”. Atteso quanto esplicitamente affermato dall’Ufficiale generale nella summenzionata nota, appare ragionevole ritenere che gli elementi di distorsione e di incongruenza delle date e degli orari relativi alle attività del militare in questione siano da riferirsi alla rendicontazione delle attività svolte dall’Autoscuola EN S.r.l.
e, più specificamente, ai dati inseriti dall’autoscuola nell’applicativo “Il Portale dell’automobilista”, ai fini della prenotazione delle sessioni di esame, validato in termini di preponderanza dell’evidenza dalla Procura regionale e dalla prima sentenza. A tal riguardo, la Guardia di finanza ha escusso nuovamente la sig.ra SI RA, amministratrice unica e rappresentante legale dell’Autoscuola EN S.r.l., e la sig.ra NT LE, dipendente dell’Autoscuola. Quanto alla prima, alla domanda se era in grado di confermare o smentire se EN PP nelle date indicate (e di cui prima) abbia accompagnato gli allievi in qualità di istruttore di guida, ha risposto che: “In virtù di quanto specificato, non risultando conservati, relativamente all’anno 2021, dati e documenti riportanti in maniera univoca e certa i dati riferibili agli istruttori che hanno accompagnato gli allievi nelle sedute di guida in questione, non sono nella condizione oggettiva di confermare né tantomeno di Pag. 29 a 30 smentire la bontà dei dati medesimi, potendosi essere verificati, anche in tal caso degli errori”. Anche la sig.ra NT ha affermato che: “In ragione di quanto sopra precisato, ritengo che in riferimento alle guide in questione ma più in generale in relazione a tutte le guide possano esserci formali discordanze nelle indicazioni dei nominativi degli istruttori correlati agli inserimenti delle guide nell’applicativo <<Il Portale dell’Automobilista>>, avvenute nelle modalità già precedentemente specificate”. Conclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dall’Amministratrice e dalla dipendente dell’Autoscuola, appare credibile la prospettazione esplicitata dal Gen. B. Costantini nella nota dianzi richiamata, circa la verosimile certezza della presenza dell’App. Sc. EN PP in Caserma nelle date incongruenti sopra specificate, potendo dunque risultare, la sua contestuale indicazione, come istruttore, nei dati inseriti nel Portale dell’Automobilista, conseguenza dell’erronea e distorta modalità di inserimento dati dichiaratamente attuata dalla segretaria dell’Autoscuola NT LE. Di talché, è insussistente qualsivoglia danno da retribuzioni indebitamente percepite, non essendo suffragata dagli atti alcuna falsa attestazione della presenza in servizio del carabiniere forestale.
[2.3] Non risultando integrata la fattispecie prevista ai commi 3-bis e 3–quater dell’art. 55-quater, nonché ai commi 1 e 2 dell’art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, ossia la mancata prestazione conseguente a false attestazioni della propria presenza in servizio, non è configurabile il danno da lesione dell’immagine dell’Ente di appartenenza del militare.
Conclusivamente, l’appello merita accoglimento e la prima sentenza integrale riforma, con proscioglimento di EN PP da ogni addebito.
Le spese di giustizia e di lite sono integralmente da compensare, ai Pag. 30 a 30 sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti operato con la sent. n. 1/2025/QM/Proc.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, accoglie l’appello proposto da NT PP, iscritto al n. 61358/R.G.,
e, per l’effetto, in riforma della sent. n. 77/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, lo assolve da ogni addebito.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giustizia e di lite.
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 29 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente F.to AN Comite F.to MO IA Depositata in Segreteria il 23/02/2026 Il Dirigente F.to MO Biagi