Articolo 25 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 24Articolo 26
Versione
27 aprile 2001
Art. 25. 1. L'articolo 44 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".
Nota all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 104/1992 , si veda in note all'art. 6.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente