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27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 25. 1. L'articolo 44 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".
Nota all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 104/1992 , si veda in note all'art. 6.
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".
Nota all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 104/1992 , si veda in note all'art. 6.
Commentari • 5
- 1. Ddl Cirinnà, ad un passo dalle unioni civili?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 30 gennaio 2016 · 10.321284
[…] Per quanto riguarda nello specifico le adozioni, invece, i primi passi sono già stati fatti trent'anni fa, e il ddl Cirinnà si propone come ultimo traguardo di questo percorso. «L'art. 25 della Legge 149/2001 (che ha modificato l'art.44 della Legge 184/1983) e la sentenza n. 299 del 30 giugno – 30 luglio 2014 del Tribunale per i minorenni di Roma – continua la Bucciarelli – hanno di fatto già introdotto la stepchild adoption, aprendone la strada con la previsione, di una seconda forma di adozione, l'adozione in casi particolari, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4124Provvedimento: […] l'articolo 1, perché non si riferisce all'audizione dei minorenni nella procedura di adozione: gli articoli 44 e 57 (sostituito e modificato, rispettivamente, dagli articoli 25 e 29, legge n. 149/2001 cit.), perché non sono dettati in tema di adozioneLeggi di più...
- esclusione·
- discrezionalità del giudice di merito·
- ricorribilità in cassazione·
- censurabilità in cassazione·
- audizione del minore·
- per vizi della motivazione·
- fondamento·
- provvedimenti del giudice di merito·
- nuova audizione·
- necessità·
- provvedimenti nell'interesse del minore·
- disciplina transitoria valida fino al 30 giugno 2003·
- adozione (dei minori d'età)·
- adozione