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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/07/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 330/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/07/2025, promossa da
C.F. in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, C.F.
, e C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.to PALISI MASSIMO ed elettivamente domiciliate presso lo studio di queste ultime due, sito in VIA
TOMMASEO 52 35131 PADOVA, giuste procure in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LA RUSSA ANTONINO
GERONIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
1 RESISTENTE,
avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Dopo l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c., con ricorso depositato in data 20/01/2025, in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, e promuovevano il presente giudizio nei confronti di Parte_2
Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni derivati dalla censurata prestazione sanitaria, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di risposta, si costituiva nel presente giudizio
Controparte_1 che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione del risarcimento all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo dell'anteriore giudizio ex art. 696bis
c.p.c. e richieste informazioni ex art. 213 c.p.c., il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 16/07/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Suffragata la legittimazione processuale dell'amministrazione di sostegno ricorrente, alla luce di quanto depositato in data
24/04/2025, le domande proposte sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
3. Non è ulteriormente dubitabile l'an della responsabilità risarcitoria della resistente per la propria prestazione sanitaria in relazione all'infezione contratta da Tale Parte_1
2 conclusione trova compiuto avallo nella CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., la quale, con un criterio di indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, ha univocamente affermato che
A. l'infezione de qua è stata originata dai trattamenti eseguiti presso la struttura sanitaria resistente e dai mezzi protesici di questa (pag. 24), visti il dato cronologico per come valorizzato anche dall'OMS (pag. 18-19), nonché la natura e la collocazione del germe (pag. 22),
B. è censurabile l'operato della società anche sul profilo diagnostico, visto che “In data 24/11/2020 veniva eseguito tampone della secrezione presente nella ferita chirurgica, ma senza giungere a conclusioni diagnostiche. Va sottolineato in proposito che il prelievo non era negativo ma positivo per diversi germi con carica batterica simile;
pertanto, in assenza di una crescita batterica predominante, non poteva essere considerato significativo per una determinata infezione. Tale riscontro avrebbe dovuto imporre la ripetizione di più tamponi, soprattutto in sede profonda, per discriminare i patogeni realmente coinvolti nell'infezione di ferita dai contaminanti superficiali e porre le adeguate soluzioni terapeutiche” (così pag. 22), cosa in concreto non eseguita e determinante il negativo decorso della paziente,
C. indebitamente e “senza alcuna giustificazione clinica”, la somministrazione di cefazolina, usata in profilassi,
“continuava durante tutta la degenza in Ortopedia e per altri giorni (sino al 24/11)”, laddove, invece, le linee guida indicano la necessità di un consumo “una tantum circa un'ora prima dell'intervento (eventualmente da ripetere se questo si prolunga oltre le 4 ore)”, essendo “sconsigliati i tempi prolungati di somministrazione in più giorni, come dimostrato da ampi studi retrospettivi” (così pag. 21-22).
Tali posizioni degli ausiliari del Giudice, nonché la mancanza di documentazione e/o ulteriori argomenti a riprova del corretto adempimento della struttura sanitaria o dell'impossibilità
3 sopravvenuta ed oggettiva della prestazione richiesta determinano la responsabilità risarcitoria della resistente.
4. Quanto alla liquidazione dei risarcimenti dei danni, occorre rilevare quanto segue.
4.1. Circa il pregiudizio non patrimoniale subito da Pt_1
, occorre sottolineare che la CTU espletata nel giudizio ex
[...] art. 696bis c.p.c. ha motivatamente evidenziato come i. “Secondo la comune esperienza clinica e medico legale di simili casi si ritiene che un intervento di protesizzazione d'anca, non caratterizzato da infezione, avrebbe comportato globalmente un periodo di malattia quantificabile nell'ordine di quattro-cinque mesi. Nel caso in oggetto l'ultima dimissione da struttura riabilitativa Carisma avvenne il 6.10.21, a distanza pertanto di più di 10 mesi dall'intervento di protesizzazione. Pertanto tale maggior periodo di circa 5 mesi è da ascrivere quale danno- conseguenza alla dimostrata infezione ed è da considerare quale periodo di danno biologico temporaneo totale” (pag.
24), così riscontrandosi più precisamente 324 giorni di inabilità temporanea assoluta (quelli tra il 16/11/2020, data di intervento di protesizzazione, e l'ultima dimissione del 06/10/2021), anziché 120 giorni altrimenti residuanti, non essendo provato dalla paziente-danneggiata il minor dato della forbice dei quattro-cinque mesi;
ii. sia oggi riscontrabile un danno biologico permanente del
75%, mentre, in caso di corretto trattamento sanitario, sarebbe residuato solo il 30% di invalidità permanente.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9%, deve farsi applicazione sia delle
Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, sia, ai fini della quantificazione del c.d. danno differenziale - con la sottoindicata eccezione per spese future di assistenza -, della sottrazione dei valori monetari così tabellarmente liquidabili, limitatamente alle invalidità riscontrabili in caso di corretto adempimento della resistente e fisiologico decorso della paziente,
4 da quelli realizzati in base alla situazione effettivamente verificatasi, trattandosi di incedere per differenza monetaria sancito non solo da Cass., sent. n. 28986 del 2019 per l'aggravamento di una effettiva situazione pregressa, ma anche da
Cass., sent. n. 6341 del 2014 per il raffronto con uno stato alternativo ipotetico.
4.1.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa ed al valore attuale
(considerato dal periodico aggiornamento tabellare), si sarebbe dovuto liquidare, a titolo di invalidità temporanea assoluta e della relativa sofferenza, l'importo capitale di € 23.460,00, tratto dalla differenza tra € 37.260,00 per 324 giorni ed €
13.800,00 per 120 giorni. Tuttavia, applicandosi il principio della domanda ex art. 112 c.p.c. per singole voci di danno (così
Cass. Sez. 3, sent. del 07/05/2021, n. 12159, Rv. 661324 - 01) ed essendo irrilevante la domanda di liquidazione di una somma maggiore o minore di quella richiesta in via principale, visto che
“La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” nel corso dell'istruttoria, mentre non deve essere considerata all'esito di quest'ultima (così, ex multis, Cass.,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018, Rv. 649749 - 01), deve aversi riguardo alla minor cifra capitale di € 21.562,50, indicata a pag. 29 del ricorso. Pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, dell'importo di
➢ € 21.562,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 16/11/2020 ed anno per anno da
5 rivalutarsi dalla data del 16/11/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.1.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo capitale di € 483.222,00 al valore attuale
(considerato dal periodico aggiornamento tabellare), sulla base del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati, dell'età di 84 anni della danneggiata al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 06/10/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017), e della differenza tra gli importi di € 612.616,00 per la suesposta situazione attuale del
75% e di € 129.394,00 per quella ipotetica del 30%. Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent.
n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 06/10/2021, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, dell'importo di
➢ € 483.222,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.1.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato o come altri danni non patrimoniali in capo alla paziente danneggiata, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere
6 insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le
Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età, alla preclusione delle stesse, all'esigenza di controlli medici non anomali, al patimento seguente ed alle relative limitazioni (in tema, ex multis, Cass.
Sez. 3, ord. del 06/03/2025, n. 5984, Rv. 674199 - 01).
4.1.4. Sono, poi, da risarcirsi le spese per l'assistenza giuridica stragiudiziale e la relativa perizia ante causam di cui ai doc. 9 e 10 delle ricorrenti, trattandosi di poste risarcitorie in base ai principi di Sez. U - , Sentenza n. 16990 del
10/07/2017, Rv. 644917 – 01, derivate dal sinistro, congrue anche in considerazione della tecnicità e della significatività dei danni patiti, giustificate anche in base ai principi di Cass. Sez.
6, ord. del 26/05/2021, n. 14444, Rv. 661568 – 01, e comprovate dai documenti citati e da quelli attestanti le attività fornite, a nulla rilevando, proprio per l'anteriorità ai giudizi, la dimostrazione del successivo pagamento, visto che, per i risarcimenti, “In tema di liquidazione del danno, la locuzione
"perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4718 del
10/03/2016, Rv. 639071 - 01).
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, degli importi rispettivamente di cui ai doc. 9 e 10 da quest'ultima prodotti e, dunque, di
7 ➢ € 1.830,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 26/06/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ € 3.050,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 20/10/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.1.5. Alla luce della relativa rinuncia formulata all'ultima udienza, è cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per le spese di assistenza futura;
non è, infatti, sussistente un mero abbandono della corrispondente azione, senza rinuncia alla medesima, visto che – come anche confermato dalla lettura dei verbali – sia all'ultima udienza, sia a quella precedente, cui il difensore di parte ricorrente ha fatto espresso rinvio in data 16/07/2025, si è altresì indicata espressamente una “rinuncia”. Ne consegue che la fattispecie de qua è riconducibile all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (così Cass. Sez. 3, sent. del 19/12/2019, n.
33761, Rv. 656508 - 01), “cui segu[e] una sentenza di cessazione della materia del contendere” (così Cass. Sez. 1, sent. del
23/11/2015, n. 23867, Rv. 637818 – 01 e, in tal senso, anche Cass.
Sez. 2, sent. del 17/02/1975, n. 629, Rv. 373948 – 01 e Cass. Sez.
8 L., sent. del 16/10/1984, n. 5204, Rv. 436953 - 01) segnatamente
“per intervenuta rinuncia all'azione, [che] si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto” (così
Cass. Sez. 1, sent. del 10/09/2004, n. 18255, Rv. 576966 - 01).
4.2. Deve compiutamente riconoscersi ad figlia Parte_2 della paziente danneggiata, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla sopravvenienza della macrolesione in capo alla madre e dalla relativa menomazione del rapporto parentale. Del resto, secondo la giurisprudenza, specie in un rapporto stretto come quello di filiazione, tale credito risarcitorio si presume esistente, salvo prova contraria (così
Cass., ord. n. 13540 del 2023).
4.2.1. Per quanto attiene alla quantificazione del credito de quo, occorre fare riferimento alle ultime Tabelle di Roma, in quanto esse “fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice
“…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato»
(punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (così Cass., ord. n. 13540 del 2023), situazione non mutata con le Tabelle di Milano del 2024, le quali continuano ad indicare come “Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in
9 quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.
Pertanto, in applicazione dei valori delle ultime Tabelle romane del 2025 e, dunque, di € 2.491,65 quale valore del punto di danno non patrimoniale - in ragione del diritto all'indennità di accompagnamento -, di 15 punti di relazione parentale, l'assenza di altri familiari noti, di 2 punti per l'età di 84 della paziente alla data del 06/10/2021 di stabilizzazione dei postumi, di 3 punti per l'età di 58 anni della figlia sempre Parte_2 alla stessa data del 06/10/2021, e dell'ammontare del 75% di invalidità permanente censurabilmente imputabile alla resistente, si sarebbe dovuto avere riguardo all'importo capitale, all'attualità, di € 168.186,37. Tuttavia, in applicazione analogica dei principi di Cass., sent. n. 28986 del 2019 e Cass., sent. n. 6341 del 2014 in tema di danno differenziale (altresì osservato che precedenti come Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2788 del
2019 hanno riconosciuto la voce de qua per invalidità di molto inferiori ed anche prossime al 30%), da quest'ultima somma deve sottrarsi la cifra di € 67.274,55, derivata dall'applicazione di tutti i valori del periodo che precede, ma con il 30% di invalidità derivata dal decorso fisiologico, anziché quello di 75% predetto. Si ottiene così l'importo capitale differenziale di €
100.911,82 (= 168.186,37 - 67.274,55). Quindi, applicati anche i principi di S.U., sent. n. 1712/95, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_2 dell'importo di
➢ € 100.911,82, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data delle ultime dimissioni del 06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
10 4.3. A suffragio dei suesposti tassi di interesse occorre puntualizzare che si sono considerati, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nel presente caso, dal deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. in data 20/01/2025, essendosi superato il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025 e Trib. Bergamo, sent. n. 980 del 2025).
5. In superamento delle conclusioni suesposte non depongono fondatamente le restanti argomentazioni contrarie.
5.1. Non convincono, anzitutto, le osservazioni alla bozza di CTU che imputano buona parte dell'invalidità e, soprattutto, il venire meno dell'autosufficienza della paziente a fattori, come, esemplificativamente, il decadimento cognitivo, diversi da quanto causalmente derivante dalla prestazione sanitaria censurata.
Invero, tali osservazioni non trovano fondamento in alternativi dati scientifici, come osservato da pag. 34 della CTU, che ha altresì ulteriormente chiarito come “dalla documentazione sopra riportata, e alla quale si rimanda, già si è potuto evincere che tale deterioramento era sicuramente modesto e che non inficiava la possibilità di un recupero della motilità. E seppure sia ben vero che durante i lunghi periodi di riabilitazione la paziente era stata descritta come in grado di avere parzialmente recuperato qualche possibilità motoria, risulta per tabulas altrettanto vero
11 che ella però risultò, all'ultima dimissione, avere perso pressochè tutta la propria autonomia per gli esiti fisici invalidanti e non per il decadimento cognitivo di cui era affetta, rimasto stabile per lunghi anni”, di talché “ha Parte_1 perso quasi del tutto la propria autonomia solo a causa di un evento traumatico”.
5.2. I suesposti risarcimenti non devono, poi, essere ulteriormente decurtati di quanto positivamente depositato in data
26/05/2015-13/06/2025 dalle Pubbliche Amministrazioni interpellate ex art. 213 c.p.c.: gli unici contributi ivi risultanti concernono prestazioni terapeutiche, se non esorbitanti dalla mera assistenza domiciliare, quantomeno interessanti periodi diversi da quello interessato dal suesposto e rinunciato risarcimento dei danni per spese di assistenza – solo segnatamente - futura e successiva alla presente sentenza, di talché non deve e non sarebbe dovuto pervenirsi a nessuna detrazione, pena non considerare come la compensatio lucri cum damno operi per poste singolarmente esaminate (in tal senso, ex multis, Cass., ord. n. 17407 del
2016).
6. Le complesse pronunce giurisprudenziali ed i relativi principi suesposti circa la liquidazione dei risarcimenti escludono che le difese della resistente, anche laddove infondate, siano state temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
7. Nondimeno, le spese processuali del presente procedimento di merito seguono la prevalente soccombenza (tale anche a fronte della suesposta rinuncia e dei principi di Cass. Sez. 1, sent. del
10/09/2004, n. 18255, Rv. 576966 - 01) di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte,
l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 1.713,00 per spese vive ed € 23.946,00 per compensi (fase di studio €
4.607,00, fase introduttiva € 3.039,00, fase istruttoria/di trattazione € 6.767,00, fase decisoria € 4.007,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due
12 fasi, alla luce della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c., con il successivo e suesposto aumento del 30% sull'ammontare complessivo), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.1. Le spese processuali del pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c., n. 7713/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, seguono la prevalente soccombenza (tale anche a fronte della suesposta rinuncia e dei principi di Cass. Sez. 1, sent. del
10/09/2004, n. 18255, Rv. 576966 - 01) di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la mancanza di prova di specifico esborso in favore dei CTP in corso di causa (così, afferendo ciò alle spese giudiziali, Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, Rv. 665209 - 04),
l'irriconoscibilità dell'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M. per tale procedimento, in quanto incentratosi esclusivamente sulle condizioni fisiche della paziente danneggiata, in € 286,00 per spese vive ed € 7.691,00 per compensi (fase di studio € 2.764,00, fase introduttiva € 1.890,00, fase istruttoria € 3.037,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.2. Per le stesse ragioni di soccombenza prevalente, le spese di
CTU nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate come da separato ed ivi già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico della resistente, con i conseguenti obblighi restitutori in favore del difensore antistatario delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
13 1. Accertata e dichiarata la responsabilità di
[...] nei termini Controparte_1 indicati in parte motiva, condanna
[...] al pagamento dei Controparte_1 seguenti importi:
in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
21.562,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 16/11/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/11/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
483.222,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
1.830,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 26/06/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
14 in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
3.050,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 20/10/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di € 100.911,82, oltre Parte_2 interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del
06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna di Controparte_1 al pagamento del risarcimento
[...] dei danni per spese di assistenza futura;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore dell'avv.to
[...]
Massimo Palisi, difensore antistatario di in Parte_1 persona dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA
OLTRAMARI, e delle spese processuali del Parte_2 presente giudizio di merito, liquidate in € 1.713,00 per spese vive ed € 23.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore dell'avv.to
[...]
15 Massimo Palisi, difensore antistatario di in Parte_1 persona dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA
OLTRAMARI, e delle spese processuali del Parte_2 pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c., n. 7713/2023
r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 7.691,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 7713/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
con i conseguenti obblighi restitutori in
[...] favore dell'avv.to Massimo Palisi, difensore antistatario di in persona dell'amministratrice di sostegno, Parte_1 avv.to PAOLA OLTRAMARI, e Parte_2
Bergamo, 16/07/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/07/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 330/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/07/2025, promossa da
C.F. in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, C.F.
, e C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.to PALISI MASSIMO ed elettivamente domiciliate presso lo studio di queste ultime due, sito in VIA
TOMMASEO 52 35131 PADOVA, giuste procure in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LA RUSSA ANTONINO
GERONIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
1 RESISTENTE,
avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Dopo l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c., con ricorso depositato in data 20/01/2025, in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, e promuovevano il presente giudizio nei confronti di Parte_2
Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni derivati dalla censurata prestazione sanitaria, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di risposta, si costituiva nel presente giudizio
Controparte_1 che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione del risarcimento all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo dell'anteriore giudizio ex art. 696bis
c.p.c. e richieste informazioni ex art. 213 c.p.c., il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 16/07/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Suffragata la legittimazione processuale dell'amministrazione di sostegno ricorrente, alla luce di quanto depositato in data
24/04/2025, le domande proposte sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
3. Non è ulteriormente dubitabile l'an della responsabilità risarcitoria della resistente per la propria prestazione sanitaria in relazione all'infezione contratta da Tale Parte_1
2 conclusione trova compiuto avallo nella CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., la quale, con un criterio di indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, ha univocamente affermato che
A. l'infezione de qua è stata originata dai trattamenti eseguiti presso la struttura sanitaria resistente e dai mezzi protesici di questa (pag. 24), visti il dato cronologico per come valorizzato anche dall'OMS (pag. 18-19), nonché la natura e la collocazione del germe (pag. 22),
B. è censurabile l'operato della società anche sul profilo diagnostico, visto che “In data 24/11/2020 veniva eseguito tampone della secrezione presente nella ferita chirurgica, ma senza giungere a conclusioni diagnostiche. Va sottolineato in proposito che il prelievo non era negativo ma positivo per diversi germi con carica batterica simile;
pertanto, in assenza di una crescita batterica predominante, non poteva essere considerato significativo per una determinata infezione. Tale riscontro avrebbe dovuto imporre la ripetizione di più tamponi, soprattutto in sede profonda, per discriminare i patogeni realmente coinvolti nell'infezione di ferita dai contaminanti superficiali e porre le adeguate soluzioni terapeutiche” (così pag. 22), cosa in concreto non eseguita e determinante il negativo decorso della paziente,
C. indebitamente e “senza alcuna giustificazione clinica”, la somministrazione di cefazolina, usata in profilassi,
“continuava durante tutta la degenza in Ortopedia e per altri giorni (sino al 24/11)”, laddove, invece, le linee guida indicano la necessità di un consumo “una tantum circa un'ora prima dell'intervento (eventualmente da ripetere se questo si prolunga oltre le 4 ore)”, essendo “sconsigliati i tempi prolungati di somministrazione in più giorni, come dimostrato da ampi studi retrospettivi” (così pag. 21-22).
Tali posizioni degli ausiliari del Giudice, nonché la mancanza di documentazione e/o ulteriori argomenti a riprova del corretto adempimento della struttura sanitaria o dell'impossibilità
3 sopravvenuta ed oggettiva della prestazione richiesta determinano la responsabilità risarcitoria della resistente.
4. Quanto alla liquidazione dei risarcimenti dei danni, occorre rilevare quanto segue.
4.1. Circa il pregiudizio non patrimoniale subito da Pt_1
, occorre sottolineare che la CTU espletata nel giudizio ex
[...] art. 696bis c.p.c. ha motivatamente evidenziato come i. “Secondo la comune esperienza clinica e medico legale di simili casi si ritiene che un intervento di protesizzazione d'anca, non caratterizzato da infezione, avrebbe comportato globalmente un periodo di malattia quantificabile nell'ordine di quattro-cinque mesi. Nel caso in oggetto l'ultima dimissione da struttura riabilitativa Carisma avvenne il 6.10.21, a distanza pertanto di più di 10 mesi dall'intervento di protesizzazione. Pertanto tale maggior periodo di circa 5 mesi è da ascrivere quale danno- conseguenza alla dimostrata infezione ed è da considerare quale periodo di danno biologico temporaneo totale” (pag.
24), così riscontrandosi più precisamente 324 giorni di inabilità temporanea assoluta (quelli tra il 16/11/2020, data di intervento di protesizzazione, e l'ultima dimissione del 06/10/2021), anziché 120 giorni altrimenti residuanti, non essendo provato dalla paziente-danneggiata il minor dato della forbice dei quattro-cinque mesi;
ii. sia oggi riscontrabile un danno biologico permanente del
75%, mentre, in caso di corretto trattamento sanitario, sarebbe residuato solo il 30% di invalidità permanente.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9%, deve farsi applicazione sia delle
Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, sia, ai fini della quantificazione del c.d. danno differenziale - con la sottoindicata eccezione per spese future di assistenza -, della sottrazione dei valori monetari così tabellarmente liquidabili, limitatamente alle invalidità riscontrabili in caso di corretto adempimento della resistente e fisiologico decorso della paziente,
4 da quelli realizzati in base alla situazione effettivamente verificatasi, trattandosi di incedere per differenza monetaria sancito non solo da Cass., sent. n. 28986 del 2019 per l'aggravamento di una effettiva situazione pregressa, ma anche da
Cass., sent. n. 6341 del 2014 per il raffronto con uno stato alternativo ipotetico.
4.1.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa ed al valore attuale
(considerato dal periodico aggiornamento tabellare), si sarebbe dovuto liquidare, a titolo di invalidità temporanea assoluta e della relativa sofferenza, l'importo capitale di € 23.460,00, tratto dalla differenza tra € 37.260,00 per 324 giorni ed €
13.800,00 per 120 giorni. Tuttavia, applicandosi il principio della domanda ex art. 112 c.p.c. per singole voci di danno (così
Cass. Sez. 3, sent. del 07/05/2021, n. 12159, Rv. 661324 - 01) ed essendo irrilevante la domanda di liquidazione di una somma maggiore o minore di quella richiesta in via principale, visto che
“La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” nel corso dell'istruttoria, mentre non deve essere considerata all'esito di quest'ultima (così, ex multis, Cass.,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018, Rv. 649749 - 01), deve aversi riguardo alla minor cifra capitale di € 21.562,50, indicata a pag. 29 del ricorso. Pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, dell'importo di
➢ € 21.562,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 16/11/2020 ed anno per anno da
5 rivalutarsi dalla data del 16/11/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.1.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo capitale di € 483.222,00 al valore attuale
(considerato dal periodico aggiornamento tabellare), sulla base del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati, dell'età di 84 anni della danneggiata al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 06/10/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017), e della differenza tra gli importi di € 612.616,00 per la suesposta situazione attuale del
75% e di € 129.394,00 per quella ipotetica del 30%. Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent.
n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 06/10/2021, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, dell'importo di
➢ € 483.222,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.1.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato o come altri danni non patrimoniali in capo alla paziente danneggiata, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere
6 insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le
Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età, alla preclusione delle stesse, all'esigenza di controlli medici non anomali, al patimento seguente ed alle relative limitazioni (in tema, ex multis, Cass.
Sez. 3, ord. del 06/03/2025, n. 5984, Rv. 674199 - 01).
4.1.4. Sono, poi, da risarcirsi le spese per l'assistenza giuridica stragiudiziale e la relativa perizia ante causam di cui ai doc. 9 e 10 delle ricorrenti, trattandosi di poste risarcitorie in base ai principi di Sez. U - , Sentenza n. 16990 del
10/07/2017, Rv. 644917 – 01, derivate dal sinistro, congrue anche in considerazione della tecnicità e della significatività dei danni patiti, giustificate anche in base ai principi di Cass. Sez.
6, ord. del 26/05/2021, n. 14444, Rv. 661568 – 01, e comprovate dai documenti citati e da quelli attestanti le attività fornite, a nulla rilevando, proprio per l'anteriorità ai giudizi, la dimostrazione del successivo pagamento, visto che, per i risarcimenti, “In tema di liquidazione del danno, la locuzione
"perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4718 del
10/03/2016, Rv. 639071 - 01).
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, degli importi rispettivamente di cui ai doc. 9 e 10 da quest'ultima prodotti e, dunque, di
7 ➢ € 1.830,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 26/06/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ € 3.050,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 20/10/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.1.5. Alla luce della relativa rinuncia formulata all'ultima udienza, è cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per le spese di assistenza futura;
non è, infatti, sussistente un mero abbandono della corrispondente azione, senza rinuncia alla medesima, visto che – come anche confermato dalla lettura dei verbali – sia all'ultima udienza, sia a quella precedente, cui il difensore di parte ricorrente ha fatto espresso rinvio in data 16/07/2025, si è altresì indicata espressamente una “rinuncia”. Ne consegue che la fattispecie de qua è riconducibile all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (così Cass. Sez. 3, sent. del 19/12/2019, n.
33761, Rv. 656508 - 01), “cui segu[e] una sentenza di cessazione della materia del contendere” (così Cass. Sez. 1, sent. del
23/11/2015, n. 23867, Rv. 637818 – 01 e, in tal senso, anche Cass.
Sez. 2, sent. del 17/02/1975, n. 629, Rv. 373948 – 01 e Cass. Sez.
8 L., sent. del 16/10/1984, n. 5204, Rv. 436953 - 01) segnatamente
“per intervenuta rinuncia all'azione, [che] si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto” (così
Cass. Sez. 1, sent. del 10/09/2004, n. 18255, Rv. 576966 - 01).
4.2. Deve compiutamente riconoscersi ad figlia Parte_2 della paziente danneggiata, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla sopravvenienza della macrolesione in capo alla madre e dalla relativa menomazione del rapporto parentale. Del resto, secondo la giurisprudenza, specie in un rapporto stretto come quello di filiazione, tale credito risarcitorio si presume esistente, salvo prova contraria (così
Cass., ord. n. 13540 del 2023).
4.2.1. Per quanto attiene alla quantificazione del credito de quo, occorre fare riferimento alle ultime Tabelle di Roma, in quanto esse “fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice
“…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato»
(punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (così Cass., ord. n. 13540 del 2023), situazione non mutata con le Tabelle di Milano del 2024, le quali continuano ad indicare come “Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in
9 quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.
Pertanto, in applicazione dei valori delle ultime Tabelle romane del 2025 e, dunque, di € 2.491,65 quale valore del punto di danno non patrimoniale - in ragione del diritto all'indennità di accompagnamento -, di 15 punti di relazione parentale, l'assenza di altri familiari noti, di 2 punti per l'età di 84 della paziente alla data del 06/10/2021 di stabilizzazione dei postumi, di 3 punti per l'età di 58 anni della figlia sempre Parte_2 alla stessa data del 06/10/2021, e dell'ammontare del 75% di invalidità permanente censurabilmente imputabile alla resistente, si sarebbe dovuto avere riguardo all'importo capitale, all'attualità, di € 168.186,37. Tuttavia, in applicazione analogica dei principi di Cass., sent. n. 28986 del 2019 e Cass., sent. n. 6341 del 2014 in tema di danno differenziale (altresì osservato che precedenti come Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2788 del
2019 hanno riconosciuto la voce de qua per invalidità di molto inferiori ed anche prossime al 30%), da quest'ultima somma deve sottrarsi la cifra di € 67.274,55, derivata dall'applicazione di tutti i valori del periodo che precede, ma con il 30% di invalidità derivata dal decorso fisiologico, anziché quello di 75% predetto. Si ottiene così l'importo capitale differenziale di €
100.911,82 (= 168.186,37 - 67.274,55). Quindi, applicati anche i principi di S.U., sent. n. 1712/95, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_2 dell'importo di
➢ € 100.911,82, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data delle ultime dimissioni del 06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
10 4.3. A suffragio dei suesposti tassi di interesse occorre puntualizzare che si sono considerati, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) la decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nel presente caso, dal deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. in data 20/01/2025, essendosi superato il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025 e Trib. Bergamo, sent. n. 980 del 2025).
5. In superamento delle conclusioni suesposte non depongono fondatamente le restanti argomentazioni contrarie.
5.1. Non convincono, anzitutto, le osservazioni alla bozza di CTU che imputano buona parte dell'invalidità e, soprattutto, il venire meno dell'autosufficienza della paziente a fattori, come, esemplificativamente, il decadimento cognitivo, diversi da quanto causalmente derivante dalla prestazione sanitaria censurata.
Invero, tali osservazioni non trovano fondamento in alternativi dati scientifici, come osservato da pag. 34 della CTU, che ha altresì ulteriormente chiarito come “dalla documentazione sopra riportata, e alla quale si rimanda, già si è potuto evincere che tale deterioramento era sicuramente modesto e che non inficiava la possibilità di un recupero della motilità. E seppure sia ben vero che durante i lunghi periodi di riabilitazione la paziente era stata descritta come in grado di avere parzialmente recuperato qualche possibilità motoria, risulta per tabulas altrettanto vero
11 che ella però risultò, all'ultima dimissione, avere perso pressochè tutta la propria autonomia per gli esiti fisici invalidanti e non per il decadimento cognitivo di cui era affetta, rimasto stabile per lunghi anni”, di talché “ha Parte_1 perso quasi del tutto la propria autonomia solo a causa di un evento traumatico”.
5.2. I suesposti risarcimenti non devono, poi, essere ulteriormente decurtati di quanto positivamente depositato in data
26/05/2015-13/06/2025 dalle Pubbliche Amministrazioni interpellate ex art. 213 c.p.c.: gli unici contributi ivi risultanti concernono prestazioni terapeutiche, se non esorbitanti dalla mera assistenza domiciliare, quantomeno interessanti periodi diversi da quello interessato dal suesposto e rinunciato risarcimento dei danni per spese di assistenza – solo segnatamente - futura e successiva alla presente sentenza, di talché non deve e non sarebbe dovuto pervenirsi a nessuna detrazione, pena non considerare come la compensatio lucri cum damno operi per poste singolarmente esaminate (in tal senso, ex multis, Cass., ord. n. 17407 del
2016).
6. Le complesse pronunce giurisprudenziali ed i relativi principi suesposti circa la liquidazione dei risarcimenti escludono che le difese della resistente, anche laddove infondate, siano state temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
7. Nondimeno, le spese processuali del presente procedimento di merito seguono la prevalente soccombenza (tale anche a fronte della suesposta rinuncia e dei principi di Cass. Sez. 1, sent. del
10/09/2004, n. 18255, Rv. 576966 - 01) di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte,
l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 1.713,00 per spese vive ed € 23.946,00 per compensi (fase di studio €
4.607,00, fase introduttiva € 3.039,00, fase istruttoria/di trattazione € 6.767,00, fase decisoria € 4.007,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due
12 fasi, alla luce della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c., con il successivo e suesposto aumento del 30% sull'ammontare complessivo), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.1. Le spese processuali del pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c., n. 7713/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, seguono la prevalente soccombenza (tale anche a fronte della suesposta rinuncia e dei principi di Cass. Sez. 1, sent. del
10/09/2004, n. 18255, Rv. 576966 - 01) di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario delle ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la mancanza di prova di specifico esborso in favore dei CTP in corso di causa (così, afferendo ciò alle spese giudiziali, Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, Rv. 665209 - 04),
l'irriconoscibilità dell'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M. per tale procedimento, in quanto incentratosi esclusivamente sulle condizioni fisiche della paziente danneggiata, in € 286,00 per spese vive ed € 7.691,00 per compensi (fase di studio € 2.764,00, fase introduttiva € 1.890,00, fase istruttoria € 3.037,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.2. Per le stesse ragioni di soccombenza prevalente, le spese di
CTU nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate come da separato ed ivi già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico della resistente, con i conseguenti obblighi restitutori in favore del difensore antistatario delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
13 1. Accertata e dichiarata la responsabilità di
[...] nei termini Controparte_1 indicati in parte motiva, condanna
[...] al pagamento dei Controparte_1 seguenti importi:
in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
21.562,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 16/11/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/11/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
483.222,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del 06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
1.830,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 26/06/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
14 in favore di in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA OLTRAMARI, €
3.050,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 20/10/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di € 100.911,82, oltre Parte_2 interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/01/2025 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/01/2025) su detta somma da devalutarsi alla data del
06/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
06/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna di Controparte_1 al pagamento del risarcimento
[...] dei danni per spese di assistenza futura;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore dell'avv.to
[...]
Massimo Palisi, difensore antistatario di in Parte_1 persona dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA
OLTRAMARI, e delle spese processuali del Parte_2 presente giudizio di merito, liquidate in € 1.713,00 per spese vive ed € 23.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore dell'avv.to
[...]
15 Massimo Palisi, difensore antistatario di in Parte_1 persona dell'amministratrice di sostegno, avv.to PAOLA
OLTRAMARI, e delle spese processuali del Parte_2 pregresso procedimento ex art. 696bis c.p.c., n. 7713/2023
r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 7.691,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 7713/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
con i conseguenti obblighi restitutori in
[...] favore dell'avv.to Massimo Palisi, difensore antistatario di in persona dell'amministratrice di sostegno, Parte_1 avv.to PAOLA OLTRAMARI, e Parte_2
Bergamo, 16/07/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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