Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 08.01.2025 da
partita IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico pro tempore, ing. , con sede in Napoli alla via G.B. Parte_2
Marino n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli, via Andrea d'Isernia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Rispoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
ATTRICE - OPPONENTE contro
in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in piazza Municipio, palazzo
San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Cioffi in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento in forma esecutiva
Conclusioni per l'opponente: aderisce alla richiesta del resistente ente di cessazione CP_2 della materia del contendere in virtù dell'avvenuto annullamento in autotutela degli atti amministrativi opposti […] in applicazione della soccombenza virtuale si chiede decidersi la causa con condanna del resistente alle spese e competenze di giudizio, Controparte_1 laddove questi con la propria condotta ha reso necessario sopportare gli esborsi per la proposizione dell'odierna opposizione.
Conclusioni per l'opposto: insiste per la richiesta di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso gli avvisi in forma esecutiva prot. PG/932921/78, prot. PG/932921/79 e prot. PG/932921/80, emessi in data 29.10.2024 e notificati in data 23.12.2024, con cui il ha chiesto alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento del complessivo importo di € 15.492,00 (o di € 28.576,00 in caso di pagamento effettuato oltre il sessantesimo giorno), a titolo di indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, sanzione amministrativa e interessi. I tre avvisi si riferiscono all'occupazione
1
Rocco n. 1 e n. 2A, via Miano n. 53 e n. 55, via Cavalleggeri d'Aosta n. 39.
A fondamento dell'opposizione, l ha eccepito che sulla questione erano già Pt_1 intervenuti numerosi giudicati che, con riferimento ai suddetti varchi, avevano escluso l'esistenza di un'occupazione abusiva di suolo pubblico.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dichiarato di aver provveduto allo sgravio degli CP_1 avvisi opposti PG/932921/78, PG/932921/79 e PG/932921/80 del 29/10/2024 e di aver comunicato tale circostanza al difensore di controparte. Ciò dedotto, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19.05.2025, le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere. Dopo la discussione in ordine alla questione relativa al carico delle spese di lite, il giudicante si è riservato il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal terzo e ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. Alla luce di quanto sino ad ora esposto e in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con la suddetta formula la prassi giurisprudenziale indica una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica al sopravvenire di una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto
(Cass. 06/02/2007, n. 2567, nonché Cass., sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Ebbene, a seguito dell'annullamento in autotutela, fondato sul pieno riconoscimento delle ragioni difensive della (vedi doc. 1 , la questione oggetto del presente Parte_1 CP_1 giudizio risulta definitivamente sopita a prescindere dall'intervento del giudice, che è divenuto del tutto superfluo.
Quanto alle spese di lite, esse vanno regolate secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Non vi è dubbio che la soccombenza penda dalla parte del che ha emesso un CP_1 accertamento esecutivo pur in presenza di numerose sentenze del tribunale di Napoli, tutte passate in giudicato, che, in riferimento a crediti vantati dal per altre annualità, hanno CP_1 accertato l'inesistenza, in capo alla dell'obbligo di pagare l'indennità di Parte_1 occupazione abusiva e la relativa sanzione amministrativa in relazione ai varchi carrabili di cui si discute, in quanto gli stessi sono posti a servizio di immobili di proprietà del CP_1
e sono destinati all'esercizio del servizio pubblico di trasporto locale (vedi, tra le altre, la
[...] sentenza n. 624/2024, pubblicata in data 18.01.2024, che ha accertato l'esistenza del giudicato).
Né le spese possono essere compensate, perché il ha riconosciuto l'esistenza dei CP_1 giudicati ad esso sfavorevoli e ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati,
2 atteso che tale decisione è stata adottata nel maggio 2025, dopo la notifica del ricorso, avvenuta in data 20.03.2025.
In base a quanto precede, la soccombenza (virtuale) è a carico dell'opposto, che deve quindi essere condannato al pagamento delle spese di lite della controparte.
In mancanza di apposita nota le suddette spese si liquidano come da dispositivo in base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022) e al valore della controversia, tenuto conto del mancato compimento di atti relativi alla fase di trattazione/istruttoria e della manifesta fondatezza delle ragioni difensive della (cfr. art. 4, comma 8, del d.m. n. 55 del 2014). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati, dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna il al rimborso delle spese di lite della liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 264,00 per esborsi ed € 5.852,00, per compenso del difensore (€ 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisoria, €
1.452,00 a titolo di aumento di 1/3 per la manifesta fondatezza), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 19.06.2025 Il Giudice
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