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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Sezione Civile
*******
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 18.03.2025 nel procedimento cautelare iscritto al n. 225/2025 R.G.
promosso da:
già in persona del suo Amministratore Unico, e per essa, quale CP_1 Controparte_2 mandataria e procuratrice, nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Morando, elettivamente domiciliata in Novi Ligure, C.so Italia n. 49, presso l'Ufficio Affari Legali di CP_3
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
, residente in [...]
Ariosto n. 8/6;
-PARTE RESISTENTE-
avente ad oggetto: Ricorso cautelare d'urgenza ex artt. 700 e 669 bis e segg. c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
- ORDINANZA -
1. Con ricorso datato 04.02.2025, depositato telematicamente in pari data, la società
[...]
titolare del servizio di rete e di distribuzione di gas naturale e di altri tipi di gas, per il tramite CP_1 della sua procuratrice e mandataria ha domandato in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., CP_3 accertato il diritto di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna (PDR) n.
04330000009556, di autorizzare la ricorrente, anche eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, ad accedere ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove si trova il contatore gas per l'utenza intestata al OR , onde Controparte_4 permettere la disalimentazione fisica dello stesso e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine, autorizzando altresì l'esecuzione del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi detentori presenti nell'immobile sopra menzionato. 1.1. All'udienza del 18 marzo 2025, la parte ricorrente depositava originale del ricorso ritualmente notificato alla parte resistente. Nessuno compariva per il Sig. , che non si è CP_4 costituto in giudizio nonostante la regolarità della notifica. All'esito dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in riserva.
2. La domanda cautelare deve essere accolta. 2.1. La società è titolare della concessione per la gestione del servizio di CP_1 distribuzione gas nel Comune di Novi Ligure (AL), ove risiede l'odierna parte resistente, che si è resa inadempiente alle obbligazioni di pagamento della fornitura di gas erogatagli da Controparte_5
[...]
In forza delle norme contenute nel Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e nel Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas (TIVG), a fronte dell'inadempimento del Sig. al CP_4 pagamento delle bollette gas (cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente), ha Controparte_5 attivato la c.d. “procedura di default” ed ha chiesto a di procedere, in sostanza, alla CP_1 disattivazione del contatore per evitare all'utente moroso di seguitare a prelevare il gas. 2.3 La materia della vendita e distribuzione del gas naturale è stata regolamentata, in attuazione della Direttiva n. 98/39/CE, con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 il quale, in sostanza, ha stabilito una netta distinzione tra i soggetti operanti nel settore della distribuzione del gas ed i soggetti operanti nel settore della vendita del gas, nel senso che, per privilegiare la libera concorrenza, i soggetti che gestiscono (perché proprietari o titolari di altro diritto) gli impianti di distribuzione (tubature e contatori) debbono mettere a disposizione detti impianti di distribuzione alle società svolgenti attività di vendita del gas in favore del c.d. cliente finale.
Pertanto, accanto al rapporto esistente tra il soggetto che vende il gas ed il soggetto proprietario o gestore dell'impianto di distribuzione del gas, vi è un autonomo e distinto rapporto tra il soggetto che vende il gas ed il cliente finale, rapporto di somministrazione del gas dietro il pagamento di un prezzo comunque sottoposto ad apposita tariffa in ragione dell'interesse pubblico sotteso all'attività di distribuzione e fornitura del gas.
Nel dettaglio, la regolamentazione normativa è contenuta nel Testo Integrato Morosità Gas
(TIMG) e nel Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e Gas diversi dal gas naturale (TIVG) in forza dei quali:
− il proprietario o gestore delle tubazioni e dei PDR non può vendere il gas ma deve mettere a disposizione del venditore prescelto dal cliente finale l'impianto, prendere in consegna il gas che il venditore ha diritto di immettere nell'impianto di distribuzione e farlo giungere, mediante le tubazioni, al PDR (contatore) del cliente finale;
− il PDR (contatore) è, in sostanza, il punto presso il quale l'impresa di distribuzione riconsegna all'utente il gas immesso dalla società venditrice nell'impianto;
− il cliente finale paga il corrispettivo al venditore e non ha rapporti diretti con la società di distribuzione;
− l'impresa di distribuzione è tenuta ad alcune prestazioni principali (manutenzione dell'impianto, misurazione dei consumi presso i PDR, odorizzazione del gas, ricerca ed eliminazione delle dispersioni) e ad alcune prestazioni accessorie tra le quali, per quel che qui interessa, proprio l'obbligo di garantire la sospensione o l'interruzione della fornitura a richiesta del venditore, nell'ipotesi di morosità del cliente. Proprio in caso di morosità del cliente, il distributore (su cui grava l'obbligo di garantire il bilanciamento del quantitativo di gas presente nella rete, cd. “servizio di default distribuzione”) deve porre in essere tutte le attività necessarie alla disalimentazione fisica dei punti di riconsegna (PDR) onde impedire il protrarsi di indebiti prelievi che creerebbero squilibrio nel sistema e maggiori costi a carico del venditore, del distributore e della generalità dei consumatori finali. In particolare, laddove il PDR sia agevolmente raggiungibile perché non situato in luoghi chiusi o comunque non accessibili, la società di distribuzione provvede direttamente alla disalimentazione;
nel caso, invece, in cui il PDR non sia raggiungibile perché posto all'interno di luoghi di privata dimora o, comunque, di luoghi non accessibili, la procedura da seguire, indicata negli artt. 15 e 16 TIMG, prevede che l'esercente la vendita sia tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui deve essere indicato il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, con l'avvertimento, in caso di inadempimento, l'esercente la vendita provvederà alla risoluzione del contratto e alla successiva
“Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile,” l'impresa di distribuzione attiverà i “servizi di ultima istanza” di cui al TIVG. Tali “servizi di ultima istanza” previsti dagli artt. 35.5 e 40.2 del TIVG e 13bis del TIMG impongono in sostanza al distributore della rete gas di assumere iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione. L'adempimento di tale onere deve avvenire, ai sensi dell'art. 43.1bis del TIVG, entro il tassativo termine di sei mesi dall'attivazione della procedura di default, pena l'applicazione, a carico del distributore, di una sanzione consistente nel versamento in favore della Parte_1 di un ammontare in denaro per ogni giorno di ritardo, determinato secondo i criteri
[...] stabiliti dall'art. 43.1quater TIVG. Inoltre, al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'art. 13 bis TIMG, la Deliberazione 258/2015/R/COM, pubblicata il 4 giugno 2015, nel modificare, fra altri, il TIMG, prevede (art. 2, 6° comma) che all'art. 13 dello stesso sia aggiunto un settimo comma, il quale dispone che il venditore che ha ottenuto la cessazione amministrativa per morosità trasmetta tramite PEC al distributore copia di una serie di documenti (tra i quali, la documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente, il contratto di fornitura o l'ultima fattura pagata, il documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto e ogni ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del cliente finale). Trattasi di previsione evidentemente funzionale alla tutela del cliente finale contro improvvise richieste di disalimentazione del PDR, nel senso che il gestore dell'impianto potrà e dovrà dar corso alla richiesta di chiusura del PDR solo laddove sia documentalmente accertato l'inadempimento, la messa in mora e la risoluzione del contratto di somministrazione.
Da ciò si ricava che, per dar corso in via giudiziale alla disalimentazione del PDR previo accesso forzoso presso un luogo di privata dimora, non è sufficiente che il venditore attesti la ricorrenza dei presupposti e domandi la chiusura del PDR, essendo invece necessario che il venditore metta in condizione il distributore di fornire adeguata prova in giudizio circa, quanto meno, la sussistenza dell'inadempimento lamentato, la regolare costituzione in mora del cliente finale e la risoluzione del contratto.
2.4. Tanto premesso in ordine all'inquadramento normativo della fattispecie, ritiene il Tribunale che ai fini dell'accoglimento del domandato provvedimento di urgenza occorre quindi valutare, sotto il profilo del c.d. fumus boni iuris, la sussistenza della prova in giudizio dell'inadempimento del cliente finale al pagamento delle forniture gas, della regolare avvenuta costituzione in mora ad opera del venditore e della risoluzione, sempre ad opera del venditore, del contratto di fornitura del gas, oltre che del tentativo infruttuoso di accesso ai locali ove è sito il contatore di cui si deve procedere alla disalimentazione da parte dei tecnici della società concessionaria di distribuzione gas. Nel caso di specie, ha prodotto copia dell'estratto conto attestante il credito CP_1 insoluto e la raccomandata di messa in mora ed avviso di risoluzione del contratto regolarmente recapitata presso la residenza del Sig. (cfr. docc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente). CP_4 L'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura fra (venditore) e Controparte_5 l'attuale parte convenuta (cliente finale) si evince dalle lettere del venditore di diffida ad adempiere, nonché dal promemoria, anch'esso proveniente dal venditore, circa la situazione delle fatture emesse;
tali documenti indicano altresì il termine entro il quale l'attuale parte convenuta avrebbe dovuto adempiere alle proprie prestazioni e danno atto del mancato adempimento delle stesse in tal termine
(cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente). In proposito, si deve richiamare l'orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente, pienamente condiviso da questo Tribunale, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass.
2006, 4; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il
Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it); dunque, una volta allegato dalla parte ricorrente l'inadempimento della controparte, spetta a quest'ultima provare l'adempimento e, in mancanza di tale prova, si deve ritenere inadempiente il cliente finale.
Infine, in base al principio di presunzione di persistenza del diritto, mancando la prova di un adempimento della parte debitrice intervenuto successivamente alla messa in mora dello stesso, si deve ritenere che la stessa sia tutt'ora morosa nei confronti del venditore. La società venditrice ha conseguentemente disposto il passaggio al servizio di default ed attivato la procedura prevista dal TIVG per la disalimentazione del PDR del cliente finale moroso e la società
in ossequio ai citati obblighi di legge, ha tentato invano di procedervi, non avendo CP_1 l'odierna parte convenuta prestato la necessaria collaborazione (cfr. docc. nn. 15 e 16 di parte ricorrente). Alla luce delle sovraesposte considerazioni, sussiste il diritto della società a CP_1 procedere in via giudiziale per l'esecuzione forzata della disalimentazione, ai sensi degli artt. 40.2 TIVG e 13bis TIMG: la disattivazione materiale e fisica del contatore - previo accesso all'interno dell'immobile - è infatti l'unico sistema per impedire al cliente moroso il prelievo ulteriore del gas. L'accesso deve essere autorizzato nei confronti del resistente Sig. e di qualsiasi terzo si CP_4 trovi nel possesso/detenzione dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6 ove occorre procedere alla disalimentazione suddetta.
2.5. Quanto al requisito del periculum in mora, lo stesso deve ritenersi sussistente se solo si considera che l'impossibilità di disalimentare il PDR, malgrado l'inadempimento al pagamento delle fatture, la messa in mora e la risoluzione del contratto, consentirebbe al Sig. di continuare CP_4
a prelevare illegittimamente il gas.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, ove alla società istante fosse negato di accedere al contatore, la stessa incorrerebbe nella violazione di inderogabili obblighi, con conseguente comminatoria di inevitabili sanzioni pecuniarie sulla base della normativa regolatoria di settore e, in particolare, dell'art. 43 della deliberazione n. 241/2013/R/GAS del 6 giugno 2013 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas,
3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e la società e per essa, quale mandataria CP_1
e procuratrice eve essere autorizzata, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo CP_3 si trovi nel possesso dell'immobile, anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica, ad accedere ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove si trova il contatore gas per l'utenza intestata al Sig. , PDR n. 04330000009556, onde permettere la disalimentazione fisica CP_4 dello stesso e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine.
4. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti cautelari, la parte resistente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio;
precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M.
10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto
Regolamento, scaglione inferiore agli Euro 1.100,00 atteso il valore della presente controversia e la non complessità delle questioni trattate e così per i seguenti importi: Euro 210,00 per la fase di studio della controversia,
Euro 142,00 per la fase introduttiva del giudizio,
Euro 210,00 per la fase istruttoria documentale,
Euro 105,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 667,00= oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) AUTORIZZA la società nei confronti del resistente e di qualunque terzo si trovi nel CP_3 possesso dell'immobile, ad accedere ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al OR Parte_2
) n. al fine di procedere alla disalimentazione fisica dello stesso
[...] PartitaIVA_1
e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine e, conseguentemente,
2) ORDINA al Sig. di consentire l'accesso della Controparte_4 società ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove è sito il CP_3 contatore gas per l'utenza (PDR) n. onde permettere la disalimentazione fisica PartitaIVA_1 dello stesso e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine e per il caso in cui o terze persone occupanti l'immobile fossero Controparte_4 assenti al momento dell'accesso dei tecnici, ovvero non dovessero consentire ovvero dovessero ostacolare l'accesso in oggetto, autorizza la ricorrente all'esecuzione forzata dell'accesso con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario, il tutto allo scopo di dar corso alla disalimentazione suddetta;
3) DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Sig. Controparte_4
a rimborsare a e spese processuali del presente procedimento, liquidate in Euro 667,00 CP_3 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza.
Così deciso in Alessandria, il 11 Aprile 2025.
Il Giudice Designato
Dott.ssa Alice AMBROSIO
*******
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 18.03.2025 nel procedimento cautelare iscritto al n. 225/2025 R.G.
promosso da:
già in persona del suo Amministratore Unico, e per essa, quale CP_1 Controparte_2 mandataria e procuratrice, nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Morando, elettivamente domiciliata in Novi Ligure, C.so Italia n. 49, presso l'Ufficio Affari Legali di CP_3
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
, residente in [...]
Ariosto n. 8/6;
-PARTE RESISTENTE-
avente ad oggetto: Ricorso cautelare d'urgenza ex artt. 700 e 669 bis e segg. c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
- ORDINANZA -
1. Con ricorso datato 04.02.2025, depositato telematicamente in pari data, la società
[...]
titolare del servizio di rete e di distribuzione di gas naturale e di altri tipi di gas, per il tramite CP_1 della sua procuratrice e mandataria ha domandato in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., CP_3 accertato il diritto di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna (PDR) n.
04330000009556, di autorizzare la ricorrente, anche eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, ad accedere ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove si trova il contatore gas per l'utenza intestata al OR , onde Controparte_4 permettere la disalimentazione fisica dello stesso e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine, autorizzando altresì l'esecuzione del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi detentori presenti nell'immobile sopra menzionato. 1.1. All'udienza del 18 marzo 2025, la parte ricorrente depositava originale del ricorso ritualmente notificato alla parte resistente. Nessuno compariva per il Sig. , che non si è CP_4 costituto in giudizio nonostante la regolarità della notifica. All'esito dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in riserva.
2. La domanda cautelare deve essere accolta. 2.1. La società è titolare della concessione per la gestione del servizio di CP_1 distribuzione gas nel Comune di Novi Ligure (AL), ove risiede l'odierna parte resistente, che si è resa inadempiente alle obbligazioni di pagamento della fornitura di gas erogatagli da Controparte_5
[...]
In forza delle norme contenute nel Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e nel Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas (TIVG), a fronte dell'inadempimento del Sig. al CP_4 pagamento delle bollette gas (cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente), ha Controparte_5 attivato la c.d. “procedura di default” ed ha chiesto a di procedere, in sostanza, alla CP_1 disattivazione del contatore per evitare all'utente moroso di seguitare a prelevare il gas. 2.3 La materia della vendita e distribuzione del gas naturale è stata regolamentata, in attuazione della Direttiva n. 98/39/CE, con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 il quale, in sostanza, ha stabilito una netta distinzione tra i soggetti operanti nel settore della distribuzione del gas ed i soggetti operanti nel settore della vendita del gas, nel senso che, per privilegiare la libera concorrenza, i soggetti che gestiscono (perché proprietari o titolari di altro diritto) gli impianti di distribuzione (tubature e contatori) debbono mettere a disposizione detti impianti di distribuzione alle società svolgenti attività di vendita del gas in favore del c.d. cliente finale.
Pertanto, accanto al rapporto esistente tra il soggetto che vende il gas ed il soggetto proprietario o gestore dell'impianto di distribuzione del gas, vi è un autonomo e distinto rapporto tra il soggetto che vende il gas ed il cliente finale, rapporto di somministrazione del gas dietro il pagamento di un prezzo comunque sottoposto ad apposita tariffa in ragione dell'interesse pubblico sotteso all'attività di distribuzione e fornitura del gas.
Nel dettaglio, la regolamentazione normativa è contenuta nel Testo Integrato Morosità Gas
(TIMG) e nel Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e Gas diversi dal gas naturale (TIVG) in forza dei quali:
− il proprietario o gestore delle tubazioni e dei PDR non può vendere il gas ma deve mettere a disposizione del venditore prescelto dal cliente finale l'impianto, prendere in consegna il gas che il venditore ha diritto di immettere nell'impianto di distribuzione e farlo giungere, mediante le tubazioni, al PDR (contatore) del cliente finale;
− il PDR (contatore) è, in sostanza, il punto presso il quale l'impresa di distribuzione riconsegna all'utente il gas immesso dalla società venditrice nell'impianto;
− il cliente finale paga il corrispettivo al venditore e non ha rapporti diretti con la società di distribuzione;
− l'impresa di distribuzione è tenuta ad alcune prestazioni principali (manutenzione dell'impianto, misurazione dei consumi presso i PDR, odorizzazione del gas, ricerca ed eliminazione delle dispersioni) e ad alcune prestazioni accessorie tra le quali, per quel che qui interessa, proprio l'obbligo di garantire la sospensione o l'interruzione della fornitura a richiesta del venditore, nell'ipotesi di morosità del cliente. Proprio in caso di morosità del cliente, il distributore (su cui grava l'obbligo di garantire il bilanciamento del quantitativo di gas presente nella rete, cd. “servizio di default distribuzione”) deve porre in essere tutte le attività necessarie alla disalimentazione fisica dei punti di riconsegna (PDR) onde impedire il protrarsi di indebiti prelievi che creerebbero squilibrio nel sistema e maggiori costi a carico del venditore, del distributore e della generalità dei consumatori finali. In particolare, laddove il PDR sia agevolmente raggiungibile perché non situato in luoghi chiusi o comunque non accessibili, la società di distribuzione provvede direttamente alla disalimentazione;
nel caso, invece, in cui il PDR non sia raggiungibile perché posto all'interno di luoghi di privata dimora o, comunque, di luoghi non accessibili, la procedura da seguire, indicata negli artt. 15 e 16 TIMG, prevede che l'esercente la vendita sia tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui deve essere indicato il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, con l'avvertimento, in caso di inadempimento, l'esercente la vendita provvederà alla risoluzione del contratto e alla successiva
“Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile,” l'impresa di distribuzione attiverà i “servizi di ultima istanza” di cui al TIVG. Tali “servizi di ultima istanza” previsti dagli artt. 35.5 e 40.2 del TIVG e 13bis del TIMG impongono in sostanza al distributore della rete gas di assumere iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione. L'adempimento di tale onere deve avvenire, ai sensi dell'art. 43.1bis del TIVG, entro il tassativo termine di sei mesi dall'attivazione della procedura di default, pena l'applicazione, a carico del distributore, di una sanzione consistente nel versamento in favore della Parte_1 di un ammontare in denaro per ogni giorno di ritardo, determinato secondo i criteri
[...] stabiliti dall'art. 43.1quater TIVG. Inoltre, al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'art. 13 bis TIMG, la Deliberazione 258/2015/R/COM, pubblicata il 4 giugno 2015, nel modificare, fra altri, il TIMG, prevede (art. 2, 6° comma) che all'art. 13 dello stesso sia aggiunto un settimo comma, il quale dispone che il venditore che ha ottenuto la cessazione amministrativa per morosità trasmetta tramite PEC al distributore copia di una serie di documenti (tra i quali, la documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente, il contratto di fornitura o l'ultima fattura pagata, il documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto e ogni ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del cliente finale). Trattasi di previsione evidentemente funzionale alla tutela del cliente finale contro improvvise richieste di disalimentazione del PDR, nel senso che il gestore dell'impianto potrà e dovrà dar corso alla richiesta di chiusura del PDR solo laddove sia documentalmente accertato l'inadempimento, la messa in mora e la risoluzione del contratto di somministrazione.
Da ciò si ricava che, per dar corso in via giudiziale alla disalimentazione del PDR previo accesso forzoso presso un luogo di privata dimora, non è sufficiente che il venditore attesti la ricorrenza dei presupposti e domandi la chiusura del PDR, essendo invece necessario che il venditore metta in condizione il distributore di fornire adeguata prova in giudizio circa, quanto meno, la sussistenza dell'inadempimento lamentato, la regolare costituzione in mora del cliente finale e la risoluzione del contratto.
2.4. Tanto premesso in ordine all'inquadramento normativo della fattispecie, ritiene il Tribunale che ai fini dell'accoglimento del domandato provvedimento di urgenza occorre quindi valutare, sotto il profilo del c.d. fumus boni iuris, la sussistenza della prova in giudizio dell'inadempimento del cliente finale al pagamento delle forniture gas, della regolare avvenuta costituzione in mora ad opera del venditore e della risoluzione, sempre ad opera del venditore, del contratto di fornitura del gas, oltre che del tentativo infruttuoso di accesso ai locali ove è sito il contatore di cui si deve procedere alla disalimentazione da parte dei tecnici della società concessionaria di distribuzione gas. Nel caso di specie, ha prodotto copia dell'estratto conto attestante il credito CP_1 insoluto e la raccomandata di messa in mora ed avviso di risoluzione del contratto regolarmente recapitata presso la residenza del Sig. (cfr. docc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente). CP_4 L'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura fra (venditore) e Controparte_5 l'attuale parte convenuta (cliente finale) si evince dalle lettere del venditore di diffida ad adempiere, nonché dal promemoria, anch'esso proveniente dal venditore, circa la situazione delle fatture emesse;
tali documenti indicano altresì il termine entro il quale l'attuale parte convenuta avrebbe dovuto adempiere alle proprie prestazioni e danno atto del mancato adempimento delle stesse in tal termine
(cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente). In proposito, si deve richiamare l'orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente, pienamente condiviso da questo Tribunale, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass.
2006, 4; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il
Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it); dunque, una volta allegato dalla parte ricorrente l'inadempimento della controparte, spetta a quest'ultima provare l'adempimento e, in mancanza di tale prova, si deve ritenere inadempiente il cliente finale.
Infine, in base al principio di presunzione di persistenza del diritto, mancando la prova di un adempimento della parte debitrice intervenuto successivamente alla messa in mora dello stesso, si deve ritenere che la stessa sia tutt'ora morosa nei confronti del venditore. La società venditrice ha conseguentemente disposto il passaggio al servizio di default ed attivato la procedura prevista dal TIVG per la disalimentazione del PDR del cliente finale moroso e la società
in ossequio ai citati obblighi di legge, ha tentato invano di procedervi, non avendo CP_1 l'odierna parte convenuta prestato la necessaria collaborazione (cfr. docc. nn. 15 e 16 di parte ricorrente). Alla luce delle sovraesposte considerazioni, sussiste il diritto della società a CP_1 procedere in via giudiziale per l'esecuzione forzata della disalimentazione, ai sensi degli artt. 40.2 TIVG e 13bis TIMG: la disattivazione materiale e fisica del contatore - previo accesso all'interno dell'immobile - è infatti l'unico sistema per impedire al cliente moroso il prelievo ulteriore del gas. L'accesso deve essere autorizzato nei confronti del resistente Sig. e di qualsiasi terzo si CP_4 trovi nel possesso/detenzione dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6 ove occorre procedere alla disalimentazione suddetta.
2.5. Quanto al requisito del periculum in mora, lo stesso deve ritenersi sussistente se solo si considera che l'impossibilità di disalimentare il PDR, malgrado l'inadempimento al pagamento delle fatture, la messa in mora e la risoluzione del contratto, consentirebbe al Sig. di continuare CP_4
a prelevare illegittimamente il gas.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, ove alla società istante fosse negato di accedere al contatore, la stessa incorrerebbe nella violazione di inderogabili obblighi, con conseguente comminatoria di inevitabili sanzioni pecuniarie sulla base della normativa regolatoria di settore e, in particolare, dell'art. 43 della deliberazione n. 241/2013/R/GAS del 6 giugno 2013 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas,
3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e la società e per essa, quale mandataria CP_1
e procuratrice eve essere autorizzata, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo CP_3 si trovi nel possesso dell'immobile, anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica, ad accedere ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove si trova il contatore gas per l'utenza intestata al Sig. , PDR n. 04330000009556, onde permettere la disalimentazione fisica CP_4 dello stesso e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine.
4. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti cautelari, la parte resistente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio;
precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M.
10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto
Regolamento, scaglione inferiore agli Euro 1.100,00 atteso il valore della presente controversia e la non complessità delle questioni trattate e così per i seguenti importi: Euro 210,00 per la fase di studio della controversia,
Euro 142,00 per la fase introduttiva del giudizio,
Euro 210,00 per la fase istruttoria documentale,
Euro 105,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 667,00= oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) AUTORIZZA la società nei confronti del resistente e di qualunque terzo si trovi nel CP_3 possesso dell'immobile, ad accedere ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al OR Parte_2
) n. al fine di procedere alla disalimentazione fisica dello stesso
[...] PartitaIVA_1
e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine e, conseguentemente,
2) ORDINA al Sig. di consentire l'accesso della Controparte_4 società ai locali siti in Novi Ligure (AL), Via Lodovico Ariosto n. 8/6, ove è sito il CP_3 contatore gas per l'utenza (PDR) n. onde permettere la disalimentazione fisica PartitaIVA_1 dello stesso e/o adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine e per il caso in cui o terze persone occupanti l'immobile fossero Controparte_4 assenti al momento dell'accesso dei tecnici, ovvero non dovessero consentire ovvero dovessero ostacolare l'accesso in oggetto, autorizza la ricorrente all'esecuzione forzata dell'accesso con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario, il tutto allo scopo di dar corso alla disalimentazione suddetta;
3) DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Sig. Controparte_4
a rimborsare a e spese processuali del presente procedimento, liquidate in Euro 667,00 CP_3 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza.
Così deciso in Alessandria, il 11 Aprile 2025.
Il Giudice Designato
Dott.ssa Alice AMBROSIO