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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 679 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 CodiceFiscale_1
Abenavoli, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
appellante
e
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze, giusta procura su foglio separato allegata all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo presso il cui
Studio in alla via Ermenegildo Personé n. 11 CP_1
appellata
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
17.12.2024 ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1573/2021 pubblicata in data 26.05.2021 e notificata il 7.06.2021 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda risarcitoria promossa da nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Con Ed invero, il Sig. citava la hiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Pt_1 non e deducendo di essere stato ricoverato d'urgenza in data 10.12.2008 presso l'UTIC del Presidio
Ospedaliero “Vito Fazzi” di con diagnosi di infarto miocardico anteriore, con lesione transmurale CP_1
e sovraslivellamento del tratto ST e di esservi rimasto fino al 17.12.2008, senza tuttavia essere sottoposto ad alcun controllo prescritto, neppure dopo le dimissioni;
evidenziava che, dopo venticinque giorni dalle dimissioni, sopraggiungeva un ictus cerebri di natura emboligena, che rendeva necessario il secondo ricovero del paziente, in data 12.1.2009; deduceva che tale patologia era conseguenza diretta della colposa condotta dei sanitari della struttura convenuta, in occasione del primo ricovero, i quali avevano omesso i dovuti controlli cardiologici durante il ricovero e dopo le dimissioni, nonché avevano mancato di prescrivere la terapia anticoagulante orale (TAO).
Si costituiva in giudizio l per contestare in fatto e in diritto le pretese attoree tanto Controparte_1 sull'an tanto sul quantum debeatur e precisava che in occasione dei due ricoveri il paziente versava in condizioni cliniche rovinose, che avevano cagionato l'evento nonostante le cure dei sanitari, da ritenersi immuni da responsabilità, in quanto dall'analisi dell'elettrocardiogramma effettuato in occasione delle dimissioni del 17.12.2008 non era stata evidenziata alcuna formazione trombotica intra aneurismatica che avrebbe necessitato la prescrizione di una TAO.
All'esito dell'istruttoria mediante C.t.u medico legale, il Tribunale aderiva alle risultanze delle disposte consulenze e accertava l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità attribuendo il processo che ha portato ai due eventi patogeneticamente riferibili ad una unica causa, cioè “l'aterosclerosi che ha interessato
i due distretti circolatori con formazione di placca ateromasica e stenosi nel circolo cardiaco e cerebrale e che infarto e ictus non siano collegati tra loro come conseguenza l'uno dall'altro”; specificava ulteriormente che il sospetto che l'ictus fosse derivato da trombosi cardiaca (non riscontrato all'ecocardio) è ipotizzata solo dal consulente cardiologo nella consulenza del 22.01.2009, ma “non compare né nella diagnosi di dimissione dalla Neurologia dell'Ospedale né nella diagnosi di dimissione dalla Riabilitazione, né nelle varie consulenze effettuate durante il ricovero in
Neurologia. Anzi la consulenza endocrinologica effettuata in data 20.1.2009 fa diagnosi di "Diabete complicato da
2 macroangiopatia (IMA, ICTUS)" mettendo in evidenza la contemporaneità delle due manifestazioni cliniche ma non la consequenzialità”.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale riteneva insussistente il rapporto causale tra condotta medica ed evento verificatosi, collegati dal solo dato cronologico insufficiente a stabilire il nesso di causalità in assenza del rispetto alla documentazione esaminata che porta ad altra conclusione.
Inoltre, quanto alle specifiche censure mossa da parte attrice in ordine alla mancata somministrazione di anticoagulante orale, il primo giudice evidenziava l'incensurabilità di tale aspetto della condotta dei sanitari della struttura convenuta, in considerazione delle conoscenze scientifiche di cui si disponeva all'epoca dei fatti. Con riguardo, poi, all'addebito relativo all'omissione dei dovuti controlli cardiologici durante e dopo il primo ricovero presso l'ospedale, il Tribunale escludeva che l'esecuzione di ecocardio prima della dimissione avrebbe mutato il comportamento terapeutico e, per altro verso, sempre facendo proprie le conclusioni delle cc.tt.uu., evidenziava la correttezza del comportamento tenuto dai sanitari che nella lettera di dimissione avevano indirizzato al medico curante il suggerimento di "controlli periodici cardiologici
e degli esami ematochimici;
controlli periodici diabetologici;
dieta ipoglicemica ed ipolipidica".
Le spese di lite e di c.t.u seguivano la soccombenza e venivano poste in capo a parte attrice.
->>
2. Con atto di citazione notificato il 5.07.2021 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza censurandola per “motivazione apparente, del tutto inidonea a rivelare la ratio decidendi” per aver il giudice di prime cure omesso di sottoporre ad una adeguata disamina logico giuridica le conclusioni di CTU – di cui, in via istruttoria, chiede disporsi rinnovazione in questa sede - in ordine ai seguenti profili:
1) il giudice di prime cure non ha considerato che in virtù dei “criteri del Baltimore – Washington
Cooperative Young Stroke Study” l'ictus cerebri ischemico è probabilmente di tipo cardio-embolico se il paziente colpito ha avuto un infarto miocardico da meno di sei settimane, esattamente come nel caso del Sig. il quale è stato colpito dall'ictus cerebri quando era trascorso circa un mese Pt_1 dall'infarto miocardico. L'appellante contesta, altresì, perché non comprovata da alcun riferimento scientifico e/o pubblicazione, l'affermazione della c.t.u. secondo cui l'embolia da trombosi parietale dovuta alla concomitante lesione endocardica è complicanza acuta e precoce dell'infarto che si presenta comunemente entro la prima settimana e al massimo entro quindici giorni;
viceversa, secondo la letteratura scientifica allegata dall'appellante, le complicanze meccaniche post acute dell'IMA (la rottura di setto interventricolare, la rottura della parete libera, lo sviluppo di aneurisma o psuedoaneurisma, la disfunzione della mitrale e la trombosi intraventricolare) si sviluppano durante la fase di ristrutturazione della regione in evoluzione necrotica e perciò entro i primi quindici giorni, massimo trenta, dall'esordio della malattia,
3 essendoci “una maggiore probabilità di embolizzazione, in caso di trombosi ventricolare sinistra post infartuale, entro le prime 4-6 settimane dall'evento acuto”.
2) Il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare – come sostengono anche i consulenti d'ufficio - che il sospetto di un ictus di tipo cardioembolico sia stato sollevato “solo” del cardiologo, non essendo tale ipotesi ripresa nella relazione di dimissione dalla Neurologia o nella relazione di dimissione dalla Riabilitazione;
tale assunto non corrisponderebbe a verità: nella relazione di dimissione dalla Neurologia non si riprende la diagnosi di ictus cardio-embolico, invece pienamente condivisa dei neurologi, che consigliano “embricare terapia con dicumarolici”, a conferma che il paziente avrebbe dovuto – come suggerito dal cardiologo - aggiungere alla terapia gli anticoagulanti orali;
l'unico motivo della prescrizione della TAO è, appunto, la volontà di prevenire eventuali recidive ictali di tipo cardio-embolico, in maniera coerente con la letteratura scientifica, depositata dall'appellante, secondo cui se anche non viene visualizzata la formazione trombotica all'interno del ventricolo, nel momento in cui gli elementi clinici sono sufficienti per dichiarare probabile un ictus di tipo cardioembolico, allora l'obiettivo dei sanitari deve essere quello di predisporre per il paziente la terapia utile a scongiurare le recidive. L'appellante lamenta, inoltre, che la perizia d'ufficio abbia statuito che l'angio-TC, a cui il è stato sottoposto il Pt_1
12.02.2009, proverebbe l'origine arteriosclerotica dell'ictus, escludendone di conseguenza l'origine cardio-embolica: la decisione del primo giudice sarebbe errata perché assunta in assenza di angiografia cerebrale, unico esame che, almeno nel 75% dei casi, e se eseguito entro 48 ore, consente di visualizzare l'embolo e, d'altra parte, in presenza dell'ampio aneurisma ventricolare sinistro post infartuale e dell'infarcimento emorragico riscontrato – come da prassi in un ictus di genesi embolica - a 72 ore dall'insorgere dell'ischemia cerebrale e rappresentante la più temibile complicanza della fase acuta dell'ictus di tipo cardio-embolico.
3) La sentenza meriterebbe censura anche perché condivide acriticamente le conclusioni dei periti relative all'insussistenza del nesso di causa tra condotta medica e ictus del Sig. il solo Pt_1 dato cronologico (ossia che l'ictus ha fatto seguito all'infarto dopo poco tempo) non è sufficiente in assenza del rispetto degli altri criteri, mentre “la documentazione esaminata porta alla conclusione che
l'infarto e l'ictus siano due eventi vascolari indipendenti tra loro ed espressione clinica di un unico processo arteriosclerotico”. L'appellante contesta l'affermazione – asseritamente non scientifica e apodittica - secondo cui la conseguenzialità (tra infarto miocardico e ictus cerebri), se presente, “sarebbe in termini percentuali riconducibili a scarsa probabilità e quindi inidonea a giustificare il rapporto causale”, mentre il dato scientifico dimostra al contrario che, se il paziente colto da ictus ha avuto un infarto miocardico da meno di sei settimane, allora quell'ictus è probabilmente di tipo cardio-embolico.
4) Ulteriore doglianza è che il Tribunale abbia condiviso la conclusione della CTU anche con riferimento alla mancata somministrazione della TAO all'atto delle dimissioni dal ricovero per
4 l'infarto miocardico, negando qualsivoglia censura alla condotta dei sanitari, perché si sarebbe trattato di un indirizzo terapeutico valido pure se dibattuto tra le varie scuole, non essendo, fino al 2015, univoca la terapia praticabile in presenza di infarto e trombosi endoventricolare, proprio per i rischi della terapia con i vecchi anticoagulanti. L'appellante deduce l'improprio riferimento dei CTU alla trombosi ventricolare sul presupposto che il Sig. secondo quanto Pt_1 raccomandato dalle Linee Guida in uso all'epoca dei fatti di causa, avrebbe dovuto ricevere la prescrizione della TAO al momento delle dimissioni dal ricovero per l'infarto miocardico già solo perché aveva avuto un infarto anteriore esteso e perché presentava una severa riduzione della frazione di eiezione e acinesia del setto medio-apicale e della parete anteriore apicale - ipocinesia antero-laterale.
5) Il giudice di prime cure avrebbe errato anche con riferimento all'irrilevanza dei mancati controlli cardiologici al momento delle dimissioni e nei giorni successivi, sul presupposto che, se anche ripetuta, l'ecocardiografia non avrebbe rivelato la trombosi ventricolare e, dunque, la terapia non sarebbe stata modificata. La sentenza e la perizia cui aderisce trascurerebbero le linee guida secondo cui “l'attuale tendenza a dimettere i pazienti precocemente dopo l'infarto (…) impone la necessità di un'accurata stratificazione prognostica a breve termine prima della dimissione. (…). Pertanto, è estremamente importante identificare i pazienti ad alto rischio prima della dimissione, così da potere mettere in atto tempestivamente le necessarie misure terapeutiche.” Le linee guida evidenziano invece l'importanza, per la valutazione dei determinanti della prognosi del paziente infartuato, dell'ecocardiografia che permette di riconoscere eventuali complicanze (aneurismi, trombi intracavitari, rotture di setto interventricolare o di muscolo papillare, versamenti pericardici) e, ripetuto all'ingresso in UTIC, alla dimissione dall'UTIC e alla dimissione dall'Ospedale, consente di valutare le modificazioni della cinesi regionale sia in senso migliorativo sia peggiorativo al fine di definire prognosi e terapia.
Parimenti l'ulteriore letteratura scientifica allegata dall'appellante riconosce che “il primo mese dopo una sindrome coronarica acuta (…) costituisce certamente un periodo critico per frequenza di nuovi eventi cardiaci maggiori innescati dall'evoluzione naturale o artificiale della malattia. (…) Attualmente, vista l'enorme disponibilità di strumenti diagnostici e terapeutici efficaci, tale intervallo deve essere utilizzato per un'attenta osservazione delle trasformazioni anatomiche e soprattutto fisiopatologiche in atto per poterle correggere tempestivamente e adeguatamente.”
6) Parte appellante lamenta l'aderenza acritica della sentenza alla c.t.u anche nella parte in cui la stessa nega che costituisca profilo di responsabilità dei medici il non avere previsto un controllo cardiologico a breve termine post dimissione, nonostante i noti dati scientifici summenzionati circa la criticità del primo mese successivo all'episodio infartuale, ritenendo di competenza del medico di famiglia il controllo cardiologico presso la stessa o altra struttura.
5 7) L'appellante contesta, infine, che le argomentazioni dei consulenti d'ufficio siano “vigorosamente supportate dalla copiosa letteratura in argomento, citata dai consulenti” stessi, non essendosi avveduto il
Tribunale della difformità tra il contenuto della pubblicazione citata dai cc.tt.uu. e quanto riportato dai consulenti d'ufficio in perizia.
2.1 Ritualmente costituita in grado di appello, l contesta ogni doglianza avversa Controparte_1 deducendo la non configurabilità del lamentato vizio in quanto, ai fini di una corretta decisione, il primo giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli elementi logicamente incompatibili con la decisione adottata.
L'appellata azienda resiste anche alla doglianza circa il rigetto operato dal giudice di prime cure dell'eccezione di nullità della CTU, sollevata dalla difesa avversaria solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.02.2021, sul presupposto che uno dei CTU nominati (Dott. ) Per_1 era dipendente di (ora in pensione) il che di per sé implicherebbe un difetto di obiettività CP_2 ed imparzialità del CTU nominato nella precedente fase di merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 29.6.2023 la Corte ha disposto la rinnovazione della c.t.u. affidando ai consulenti i medesimi questi oggetto del primo accertamento tecnico.
All'esito la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini dell'art. 190 cpc, all'udienza del 17.2.2025
è stata trattenuta per la decisione.
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3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le censure dedotte nei motivi di appello investono il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, aderendo alle risultanze della consulenza svolta, ha rigettato la domanda risarcitoria del non ravvisando alcuna responsabilità dei sanitari che l'hanno avuto in cura;
sulla Pt_1 base dai dati della letteratura e delle linee guida vigenti all'epoca, infatti, secondo i cc.tt.uu. doveva essere escluso ogni profilo di condotta colposa generica, impudente e negligente, e/o specifica dei sanitari in occasione del primo ricovero e, quindi, andava escluso un nesso di causa, con serie e apprezzabili probabilità (molto più che meno), tra le condotte dei sanitari e l'ictus celebri.
3.1. Va chiarito che l'articolato motivo di gravame introduce questioni, anche con riferimento alla eccezione di nullità della indagine peritale disposta dal tribunale - per aver nominato un consulente
(Dott. ) già dipendente di ora in pensione - che restano ovviamente tutte assorbite Per_1 CP_2 dalla nuova attività peritale disposta dalla Corte: i motivi di gravame, partendo dal presupposto di una adesione acritica del giudicante agli esiti peritali, integrano in sostanza una analitica e puntuale critica alla
6 c.t.u., trasfondendo nei profili di gravame tutte le osservazioni critiche alla consulenza medico legale di primo grado. Il rinnovo, disposto dalla Corte della indagine peritale svolta in primo grado, e posta a base della decisione del tribunale, comporta pertanto sul piano logico il superamento di tutte le censure svolte Cont in gravame alla sentenza, che argomentando sulla base della CTU ha escluso la responsabilità della
Conseguentemente la Corte è chiamata a riesaminare la domanda risarcitoria proposta in primo grado alla luce delle nuove risultanze peritali acquisite in appello.
3.2. All'esito di detta disamina degli esiti peritali la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
L'indagine tecnica disposta in questa sede ed affidata ad collegio peritale composto da un medico legale e da un cardiologo ha permesso di accertare che i sanitari dell'Ospedale V. Fazzi di hanno operato CP_1 seguendo le linee guida vigenti all'epoca, ponendo in atto procedure mediche e terapeutiche in maniera assolutamente corretta. I Cc.tt.uu. ddrr. e hanno evidenziato che “ non si ravvisano CP_3 CP_4 omissioni nella condotta terapeutica;
il protocollo di anticoagulazione orale post- PTCA+stent era in linea con le linnee giuda vigenti all'epoca” tali conclusioni – affermate sulla base di una valutazione del corredo probatorio e di copiosa letteratura scientifica, pure analiticamente riportata nella relazione finale – sono confermate, anche dopo aver i cc.tt.uu. attentamente valutato ed opportunamente risposto alle osservazioni del dr.
, c.t.p del Per_2 Pt_1
I consulenti concludono quindi affermando quindi che:
a) Non vi è stata alcuna condotta omissiva non corretta;
le procedura messe in atto dai cardiologi dell'ospedale furono corrette e conformi alle linnee guida vigenti sia dal punto di vista interventistico, sia dal punto di vista della gestione clinica del pre e post operatorio e quindi non furono pregiudizievoli per la salute del paziente;
la somministrazione di terapia anticoagulante in quella fase non era giustificata dal quadro clinico, essendo il paziente in ritmo sinusoidale stabile, ed anzi avrebbe comportato importanti rischi di sanguinamento;
b) Le probabilità dell'insorgenza di ictus cerebri come conseguenza alla gestione del paziente presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale V. Fazzi sono minime e decisamente inferiori, sulla base del criterio della probabilità prevalente, rispetto a quelle offerte da una genesi differente;
sussiste solo un rapporto di << causalità temporale>> fra i due eventi ( infarto e ictus) che pertanto non sono necessariamente correlati, sicché << l'episodio cerebrale risulta legato alla patologia cardiaca infartuale ed alle terapie messe in atto dai sanitari solo da un semplice rapporto temporale, secondo i migliori criteri dell'evidenza scientifica>>;
c) La Trombo-embolia non era prevedibile sulla base dei dati emergenti ex ante dagli esami strumentali, e non sarebbe stata giustificata una condotta terapeutica diversa da parte dei sanitari;
con riferimento alla terapia anticoagulante, che anzi avrebbe rappresentato un ulteriore e grosso fattore di rischio, ove somministrata, anche perchè sarebbe stata ingiustificata alla luce del quadro clinico del paziente;
7 d) I controlli cardiologici sono stati eseguiti nei tempi indicati dalle linnee giuda, e comunque eventuali controlli più ravvicinati non avrebbero in ogni caso cambiato il corso degli eventi e) I postumi residuati dall'ictus pertanto non possono essere messi in relazione con una condotta negligente dei sanitari, perché non ci fu condotta negligente;
f) Anche sulla base di criteri di Baltimore-Washington Cooperative Young Stroke Study la genesi dell'episodio trombotico è difficilmente correlabile casualmente all'episodio infartuale con applicazione del criterio di causalità civilistica del “più probabile che non” .
Tale indagine, svolta in maniera attenta e puntuale, non resiste alle censure sollevate dall'appellante, con cui nella sostanza reitera pedissequamente quanto è stato già fatto oggetto delle osservazioni alla relazione, formulate dal c.t.p. dr alle quali i cc.tt.uu. hanno pure dettagliatamente risposto, Per_2 dipanando ogni dubbio e/o incertezza. Lee questioni sollevata dal c.t.p. non sono state idonee ad indurre i consulenti a modificare le precedenti considerazioni, confermate integralmente in sede di relazione finale.
In conclusione, emerge sia la mancanza di una condotta censurabile da parte dei sanitari, sia la insussistenza di un rapporto di causalità tra i due eventi ( infarto e ictus) occorsi al Giova Pt_1 ricordare che per affermare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra omissione terapeutica e il danno, il giudice deve ricostruire il nesso con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò, accertando, con giudizio di probabilità logica, quali sarebbe stato l'esito della vicenda, se la condotta del medico fosse stata correttamente posta in essere. Nella specie manca, sulla base di una valutazione eziologica in termini di preponderanza dell'evidenza scientifico-statistica, una condotta omessa che sarebbe stata idonea a favorire l'ictus cerebri.
La Corte aderisce quindi alle conclusioni, cui sono pervenuti i consulenti, peraltro in linea con quanto emerso in sede di indagine peritale di primo grado;
gli esiti della c.t.u. appaiono convincenti sul piano logico e correttamente motivati, con il richiamo alle conoscenze scientifiche attuali;
i cc.tt.uu. hanno risposto puntualmente e convincentemente alle osservazioni delle parti, confermando le conclusioni già rese, se pure all'esito di un vaglio critico delle stesse. Si deve ricordare che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, senza essere tenuto a fornire ulteriori motivazioni in ordine alla sua adesione all'elaborato peritale, sicché, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav.,
13/07/2023, n.20090; Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801).
Alla luce di tanto, corretta appare la soluzione assunta dal tribunale, che ha rigettato la domanda, se pure la motivazione va integrata, alla luce degli esiti della indagine tecnica svolta in questo grado, tale che
– esclusa con elevata probabilità scientifica la correlazione fra l'episodio infartuale e l'ictus cerebri - non
8 risulta né essere stata posta in essere una condotta non adeguata, né risulta essere provato il nesso causale.
3.3. Va pertanto disattesa, perché assolutamente priva di pregio, la richiesta di un ulteriore rinnovo della indagine peritale, giustificata dalla difesa di parte appellante, più che da lacune e/o carenze della indagine, da dubbi, connessi ad un “sospetto” assolutamente privo di fondatezza di una certa parzialità dei cc.tt.uu, tanto che si invoca un rinnovo da affidare a professionisti provenienti da altra regione. L'assunto non trova però alcun riscontro perché i consulenti nominati – che operano professionalmente presso altra Cont hanno svolto l'incarico loro affidato che professionalità e diligenza. Va considerato che Parte_2 comunque il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto;
tuttavia nella misura in cui tale attività comporta non solo esborsi a carico delle parti, ma anche una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio dev'essere assolutamente necessaria e giustificata dalla presenza di vizi insanabili ed evidenti della relazione peritale, e sempre che la parte evidenzi tali lacune in modi puntuale.
(così Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801); in difetto il rinnovo non è giustificato.
L'istanza di rinnovo della consulenza tecnica va pertanto disattesa. La tesi propugnata dall'appellante non ha trovato alcun convincente supporto scientifico né nelle leges artis, come confermato dalle due indagini tecniche, svolte sia in primo grado che in appello, che pervengono ad esiti del tutto sovrapponibili.
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4. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado, con assorbimento di ogni altra doglianza sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1573/2021 CP_2 del 26.5.2021 notificata il 7.6.2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente grado del Parte_1 CP_2 giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. svolta in questo grado, Pt_1 nella misura già liquidata in atti;
9 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ed in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 679 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 CodiceFiscale_1
Abenavoli, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
appellante
e
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze, giusta procura su foglio separato allegata all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo presso il cui
Studio in alla via Ermenegildo Personé n. 11 CP_1
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1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
17.12.2024 ex art. 127 cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1573/2021 pubblicata in data 26.05.2021 e notificata il 7.06.2021 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda risarcitoria promossa da nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
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[...]
Con Ed invero, il Sig. citava la hiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Pt_1 non e deducendo di essere stato ricoverato d'urgenza in data 10.12.2008 presso l'UTIC del Presidio
Ospedaliero “Vito Fazzi” di con diagnosi di infarto miocardico anteriore, con lesione transmurale CP_1
e sovraslivellamento del tratto ST e di esservi rimasto fino al 17.12.2008, senza tuttavia essere sottoposto ad alcun controllo prescritto, neppure dopo le dimissioni;
evidenziava che, dopo venticinque giorni dalle dimissioni, sopraggiungeva un ictus cerebri di natura emboligena, che rendeva necessario il secondo ricovero del paziente, in data 12.1.2009; deduceva che tale patologia era conseguenza diretta della colposa condotta dei sanitari della struttura convenuta, in occasione del primo ricovero, i quali avevano omesso i dovuti controlli cardiologici durante il ricovero e dopo le dimissioni, nonché avevano mancato di prescrivere la terapia anticoagulante orale (TAO).
Si costituiva in giudizio l per contestare in fatto e in diritto le pretese attoree tanto Controparte_1 sull'an tanto sul quantum debeatur e precisava che in occasione dei due ricoveri il paziente versava in condizioni cliniche rovinose, che avevano cagionato l'evento nonostante le cure dei sanitari, da ritenersi immuni da responsabilità, in quanto dall'analisi dell'elettrocardiogramma effettuato in occasione delle dimissioni del 17.12.2008 non era stata evidenziata alcuna formazione trombotica intra aneurismatica che avrebbe necessitato la prescrizione di una TAO.
All'esito dell'istruttoria mediante C.t.u medico legale, il Tribunale aderiva alle risultanze delle disposte consulenze e accertava l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità attribuendo il processo che ha portato ai due eventi patogeneticamente riferibili ad una unica causa, cioè “l'aterosclerosi che ha interessato
i due distretti circolatori con formazione di placca ateromasica e stenosi nel circolo cardiaco e cerebrale e che infarto e ictus non siano collegati tra loro come conseguenza l'uno dall'altro”; specificava ulteriormente che il sospetto che l'ictus fosse derivato da trombosi cardiaca (non riscontrato all'ecocardio) è ipotizzata solo dal consulente cardiologo nella consulenza del 22.01.2009, ma “non compare né nella diagnosi di dimissione dalla Neurologia dell'Ospedale né nella diagnosi di dimissione dalla Riabilitazione, né nelle varie consulenze effettuate durante il ricovero in
Neurologia. Anzi la consulenza endocrinologica effettuata in data 20.1.2009 fa diagnosi di "Diabete complicato da
2 macroangiopatia (IMA, ICTUS)" mettendo in evidenza la contemporaneità delle due manifestazioni cliniche ma non la consequenzialità”.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale riteneva insussistente il rapporto causale tra condotta medica ed evento verificatosi, collegati dal solo dato cronologico insufficiente a stabilire il nesso di causalità in assenza del rispetto alla documentazione esaminata che porta ad altra conclusione.
Inoltre, quanto alle specifiche censure mossa da parte attrice in ordine alla mancata somministrazione di anticoagulante orale, il primo giudice evidenziava l'incensurabilità di tale aspetto della condotta dei sanitari della struttura convenuta, in considerazione delle conoscenze scientifiche di cui si disponeva all'epoca dei fatti. Con riguardo, poi, all'addebito relativo all'omissione dei dovuti controlli cardiologici durante e dopo il primo ricovero presso l'ospedale, il Tribunale escludeva che l'esecuzione di ecocardio prima della dimissione avrebbe mutato il comportamento terapeutico e, per altro verso, sempre facendo proprie le conclusioni delle cc.tt.uu., evidenziava la correttezza del comportamento tenuto dai sanitari che nella lettera di dimissione avevano indirizzato al medico curante il suggerimento di "controlli periodici cardiologici
e degli esami ematochimici;
controlli periodici diabetologici;
dieta ipoglicemica ed ipolipidica".
Le spese di lite e di c.t.u seguivano la soccombenza e venivano poste in capo a parte attrice.
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2. Con atto di citazione notificato il 5.07.2021 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza censurandola per “motivazione apparente, del tutto inidonea a rivelare la ratio decidendi” per aver il giudice di prime cure omesso di sottoporre ad una adeguata disamina logico giuridica le conclusioni di CTU – di cui, in via istruttoria, chiede disporsi rinnovazione in questa sede - in ordine ai seguenti profili:
1) il giudice di prime cure non ha considerato che in virtù dei “criteri del Baltimore – Washington
Cooperative Young Stroke Study” l'ictus cerebri ischemico è probabilmente di tipo cardio-embolico se il paziente colpito ha avuto un infarto miocardico da meno di sei settimane, esattamente come nel caso del Sig. il quale è stato colpito dall'ictus cerebri quando era trascorso circa un mese Pt_1 dall'infarto miocardico. L'appellante contesta, altresì, perché non comprovata da alcun riferimento scientifico e/o pubblicazione, l'affermazione della c.t.u. secondo cui l'embolia da trombosi parietale dovuta alla concomitante lesione endocardica è complicanza acuta e precoce dell'infarto che si presenta comunemente entro la prima settimana e al massimo entro quindici giorni;
viceversa, secondo la letteratura scientifica allegata dall'appellante, le complicanze meccaniche post acute dell'IMA (la rottura di setto interventricolare, la rottura della parete libera, lo sviluppo di aneurisma o psuedoaneurisma, la disfunzione della mitrale e la trombosi intraventricolare) si sviluppano durante la fase di ristrutturazione della regione in evoluzione necrotica e perciò entro i primi quindici giorni, massimo trenta, dall'esordio della malattia,
3 essendoci “una maggiore probabilità di embolizzazione, in caso di trombosi ventricolare sinistra post infartuale, entro le prime 4-6 settimane dall'evento acuto”.
2) Il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare – come sostengono anche i consulenti d'ufficio - che il sospetto di un ictus di tipo cardioembolico sia stato sollevato “solo” del cardiologo, non essendo tale ipotesi ripresa nella relazione di dimissione dalla Neurologia o nella relazione di dimissione dalla Riabilitazione;
tale assunto non corrisponderebbe a verità: nella relazione di dimissione dalla Neurologia non si riprende la diagnosi di ictus cardio-embolico, invece pienamente condivisa dei neurologi, che consigliano “embricare terapia con dicumarolici”, a conferma che il paziente avrebbe dovuto – come suggerito dal cardiologo - aggiungere alla terapia gli anticoagulanti orali;
l'unico motivo della prescrizione della TAO è, appunto, la volontà di prevenire eventuali recidive ictali di tipo cardio-embolico, in maniera coerente con la letteratura scientifica, depositata dall'appellante, secondo cui se anche non viene visualizzata la formazione trombotica all'interno del ventricolo, nel momento in cui gli elementi clinici sono sufficienti per dichiarare probabile un ictus di tipo cardioembolico, allora l'obiettivo dei sanitari deve essere quello di predisporre per il paziente la terapia utile a scongiurare le recidive. L'appellante lamenta, inoltre, che la perizia d'ufficio abbia statuito che l'angio-TC, a cui il è stato sottoposto il Pt_1
12.02.2009, proverebbe l'origine arteriosclerotica dell'ictus, escludendone di conseguenza l'origine cardio-embolica: la decisione del primo giudice sarebbe errata perché assunta in assenza di angiografia cerebrale, unico esame che, almeno nel 75% dei casi, e se eseguito entro 48 ore, consente di visualizzare l'embolo e, d'altra parte, in presenza dell'ampio aneurisma ventricolare sinistro post infartuale e dell'infarcimento emorragico riscontrato – come da prassi in un ictus di genesi embolica - a 72 ore dall'insorgere dell'ischemia cerebrale e rappresentante la più temibile complicanza della fase acuta dell'ictus di tipo cardio-embolico.
3) La sentenza meriterebbe censura anche perché condivide acriticamente le conclusioni dei periti relative all'insussistenza del nesso di causa tra condotta medica e ictus del Sig. il solo Pt_1 dato cronologico (ossia che l'ictus ha fatto seguito all'infarto dopo poco tempo) non è sufficiente in assenza del rispetto degli altri criteri, mentre “la documentazione esaminata porta alla conclusione che
l'infarto e l'ictus siano due eventi vascolari indipendenti tra loro ed espressione clinica di un unico processo arteriosclerotico”. L'appellante contesta l'affermazione – asseritamente non scientifica e apodittica - secondo cui la conseguenzialità (tra infarto miocardico e ictus cerebri), se presente, “sarebbe in termini percentuali riconducibili a scarsa probabilità e quindi inidonea a giustificare il rapporto causale”, mentre il dato scientifico dimostra al contrario che, se il paziente colto da ictus ha avuto un infarto miocardico da meno di sei settimane, allora quell'ictus è probabilmente di tipo cardio-embolico.
4) Ulteriore doglianza è che il Tribunale abbia condiviso la conclusione della CTU anche con riferimento alla mancata somministrazione della TAO all'atto delle dimissioni dal ricovero per
4 l'infarto miocardico, negando qualsivoglia censura alla condotta dei sanitari, perché si sarebbe trattato di un indirizzo terapeutico valido pure se dibattuto tra le varie scuole, non essendo, fino al 2015, univoca la terapia praticabile in presenza di infarto e trombosi endoventricolare, proprio per i rischi della terapia con i vecchi anticoagulanti. L'appellante deduce l'improprio riferimento dei CTU alla trombosi ventricolare sul presupposto che il Sig. secondo quanto Pt_1 raccomandato dalle Linee Guida in uso all'epoca dei fatti di causa, avrebbe dovuto ricevere la prescrizione della TAO al momento delle dimissioni dal ricovero per l'infarto miocardico già solo perché aveva avuto un infarto anteriore esteso e perché presentava una severa riduzione della frazione di eiezione e acinesia del setto medio-apicale e della parete anteriore apicale - ipocinesia antero-laterale.
5) Il giudice di prime cure avrebbe errato anche con riferimento all'irrilevanza dei mancati controlli cardiologici al momento delle dimissioni e nei giorni successivi, sul presupposto che, se anche ripetuta, l'ecocardiografia non avrebbe rivelato la trombosi ventricolare e, dunque, la terapia non sarebbe stata modificata. La sentenza e la perizia cui aderisce trascurerebbero le linee guida secondo cui “l'attuale tendenza a dimettere i pazienti precocemente dopo l'infarto (…) impone la necessità di un'accurata stratificazione prognostica a breve termine prima della dimissione. (…). Pertanto, è estremamente importante identificare i pazienti ad alto rischio prima della dimissione, così da potere mettere in atto tempestivamente le necessarie misure terapeutiche.” Le linee guida evidenziano invece l'importanza, per la valutazione dei determinanti della prognosi del paziente infartuato, dell'ecocardiografia che permette di riconoscere eventuali complicanze (aneurismi, trombi intracavitari, rotture di setto interventricolare o di muscolo papillare, versamenti pericardici) e, ripetuto all'ingresso in UTIC, alla dimissione dall'UTIC e alla dimissione dall'Ospedale, consente di valutare le modificazioni della cinesi regionale sia in senso migliorativo sia peggiorativo al fine di definire prognosi e terapia.
Parimenti l'ulteriore letteratura scientifica allegata dall'appellante riconosce che “il primo mese dopo una sindrome coronarica acuta (…) costituisce certamente un periodo critico per frequenza di nuovi eventi cardiaci maggiori innescati dall'evoluzione naturale o artificiale della malattia. (…) Attualmente, vista l'enorme disponibilità di strumenti diagnostici e terapeutici efficaci, tale intervallo deve essere utilizzato per un'attenta osservazione delle trasformazioni anatomiche e soprattutto fisiopatologiche in atto per poterle correggere tempestivamente e adeguatamente.”
6) Parte appellante lamenta l'aderenza acritica della sentenza alla c.t.u anche nella parte in cui la stessa nega che costituisca profilo di responsabilità dei medici il non avere previsto un controllo cardiologico a breve termine post dimissione, nonostante i noti dati scientifici summenzionati circa la criticità del primo mese successivo all'episodio infartuale, ritenendo di competenza del medico di famiglia il controllo cardiologico presso la stessa o altra struttura.
5 7) L'appellante contesta, infine, che le argomentazioni dei consulenti d'ufficio siano “vigorosamente supportate dalla copiosa letteratura in argomento, citata dai consulenti” stessi, non essendosi avveduto il
Tribunale della difformità tra il contenuto della pubblicazione citata dai cc.tt.uu. e quanto riportato dai consulenti d'ufficio in perizia.
2.1 Ritualmente costituita in grado di appello, l contesta ogni doglianza avversa Controparte_1 deducendo la non configurabilità del lamentato vizio in quanto, ai fini di una corretta decisione, il primo giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli elementi logicamente incompatibili con la decisione adottata.
L'appellata azienda resiste anche alla doglianza circa il rigetto operato dal giudice di prime cure dell'eccezione di nullità della CTU, sollevata dalla difesa avversaria solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.02.2021, sul presupposto che uno dei CTU nominati (Dott. ) Per_1 era dipendente di (ora in pensione) il che di per sé implicherebbe un difetto di obiettività CP_2 ed imparzialità del CTU nominato nella precedente fase di merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 29.6.2023 la Corte ha disposto la rinnovazione della c.t.u. affidando ai consulenti i medesimi questi oggetto del primo accertamento tecnico.
All'esito la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini dell'art. 190 cpc, all'udienza del 17.2.2025
è stata trattenuta per la decisione.
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3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le censure dedotte nei motivi di appello investono il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, aderendo alle risultanze della consulenza svolta, ha rigettato la domanda risarcitoria del non ravvisando alcuna responsabilità dei sanitari che l'hanno avuto in cura;
sulla Pt_1 base dai dati della letteratura e delle linee guida vigenti all'epoca, infatti, secondo i cc.tt.uu. doveva essere escluso ogni profilo di condotta colposa generica, impudente e negligente, e/o specifica dei sanitari in occasione del primo ricovero e, quindi, andava escluso un nesso di causa, con serie e apprezzabili probabilità (molto più che meno), tra le condotte dei sanitari e l'ictus celebri.
3.1. Va chiarito che l'articolato motivo di gravame introduce questioni, anche con riferimento alla eccezione di nullità della indagine peritale disposta dal tribunale - per aver nominato un consulente
(Dott. ) già dipendente di ora in pensione - che restano ovviamente tutte assorbite Per_1 CP_2 dalla nuova attività peritale disposta dalla Corte: i motivi di gravame, partendo dal presupposto di una adesione acritica del giudicante agli esiti peritali, integrano in sostanza una analitica e puntuale critica alla
6 c.t.u., trasfondendo nei profili di gravame tutte le osservazioni critiche alla consulenza medico legale di primo grado. Il rinnovo, disposto dalla Corte della indagine peritale svolta in primo grado, e posta a base della decisione del tribunale, comporta pertanto sul piano logico il superamento di tutte le censure svolte Cont in gravame alla sentenza, che argomentando sulla base della CTU ha escluso la responsabilità della
Conseguentemente la Corte è chiamata a riesaminare la domanda risarcitoria proposta in primo grado alla luce delle nuove risultanze peritali acquisite in appello.
3.2. All'esito di detta disamina degli esiti peritali la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
L'indagine tecnica disposta in questa sede ed affidata ad collegio peritale composto da un medico legale e da un cardiologo ha permesso di accertare che i sanitari dell'Ospedale V. Fazzi di hanno operato CP_1 seguendo le linee guida vigenti all'epoca, ponendo in atto procedure mediche e terapeutiche in maniera assolutamente corretta. I Cc.tt.uu. ddrr. e hanno evidenziato che “ non si ravvisano CP_3 CP_4 omissioni nella condotta terapeutica;
il protocollo di anticoagulazione orale post- PTCA+stent era in linea con le linnee giuda vigenti all'epoca” tali conclusioni – affermate sulla base di una valutazione del corredo probatorio e di copiosa letteratura scientifica, pure analiticamente riportata nella relazione finale – sono confermate, anche dopo aver i cc.tt.uu. attentamente valutato ed opportunamente risposto alle osservazioni del dr.
, c.t.p del Per_2 Pt_1
I consulenti concludono quindi affermando quindi che:
a) Non vi è stata alcuna condotta omissiva non corretta;
le procedura messe in atto dai cardiologi dell'ospedale furono corrette e conformi alle linnee guida vigenti sia dal punto di vista interventistico, sia dal punto di vista della gestione clinica del pre e post operatorio e quindi non furono pregiudizievoli per la salute del paziente;
la somministrazione di terapia anticoagulante in quella fase non era giustificata dal quadro clinico, essendo il paziente in ritmo sinusoidale stabile, ed anzi avrebbe comportato importanti rischi di sanguinamento;
b) Le probabilità dell'insorgenza di ictus cerebri come conseguenza alla gestione del paziente presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale V. Fazzi sono minime e decisamente inferiori, sulla base del criterio della probabilità prevalente, rispetto a quelle offerte da una genesi differente;
sussiste solo un rapporto di << causalità temporale>> fra i due eventi ( infarto e ictus) che pertanto non sono necessariamente correlati, sicché << l'episodio cerebrale risulta legato alla patologia cardiaca infartuale ed alle terapie messe in atto dai sanitari solo da un semplice rapporto temporale, secondo i migliori criteri dell'evidenza scientifica>>;
c) La Trombo-embolia non era prevedibile sulla base dei dati emergenti ex ante dagli esami strumentali, e non sarebbe stata giustificata una condotta terapeutica diversa da parte dei sanitari;
con riferimento alla terapia anticoagulante, che anzi avrebbe rappresentato un ulteriore e grosso fattore di rischio, ove somministrata, anche perchè sarebbe stata ingiustificata alla luce del quadro clinico del paziente;
7 d) I controlli cardiologici sono stati eseguiti nei tempi indicati dalle linnee giuda, e comunque eventuali controlli più ravvicinati non avrebbero in ogni caso cambiato il corso degli eventi e) I postumi residuati dall'ictus pertanto non possono essere messi in relazione con una condotta negligente dei sanitari, perché non ci fu condotta negligente;
f) Anche sulla base di criteri di Baltimore-Washington Cooperative Young Stroke Study la genesi dell'episodio trombotico è difficilmente correlabile casualmente all'episodio infartuale con applicazione del criterio di causalità civilistica del “più probabile che non” .
Tale indagine, svolta in maniera attenta e puntuale, non resiste alle censure sollevate dall'appellante, con cui nella sostanza reitera pedissequamente quanto è stato già fatto oggetto delle osservazioni alla relazione, formulate dal c.t.p. dr alle quali i cc.tt.uu. hanno pure dettagliatamente risposto, Per_2 dipanando ogni dubbio e/o incertezza. Lee questioni sollevata dal c.t.p. non sono state idonee ad indurre i consulenti a modificare le precedenti considerazioni, confermate integralmente in sede di relazione finale.
In conclusione, emerge sia la mancanza di una condotta censurabile da parte dei sanitari, sia la insussistenza di un rapporto di causalità tra i due eventi ( infarto e ictus) occorsi al Giova Pt_1 ricordare che per affermare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra omissione terapeutica e il danno, il giudice deve ricostruire il nesso con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò, accertando, con giudizio di probabilità logica, quali sarebbe stato l'esito della vicenda, se la condotta del medico fosse stata correttamente posta in essere. Nella specie manca, sulla base di una valutazione eziologica in termini di preponderanza dell'evidenza scientifico-statistica, una condotta omessa che sarebbe stata idonea a favorire l'ictus cerebri.
La Corte aderisce quindi alle conclusioni, cui sono pervenuti i consulenti, peraltro in linea con quanto emerso in sede di indagine peritale di primo grado;
gli esiti della c.t.u. appaiono convincenti sul piano logico e correttamente motivati, con il richiamo alle conoscenze scientifiche attuali;
i cc.tt.uu. hanno risposto puntualmente e convincentemente alle osservazioni delle parti, confermando le conclusioni già rese, se pure all'esito di un vaglio critico delle stesse. Si deve ricordare che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, senza essere tenuto a fornire ulteriori motivazioni in ordine alla sua adesione all'elaborato peritale, sicché, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav.,
13/07/2023, n.20090; Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801).
Alla luce di tanto, corretta appare la soluzione assunta dal tribunale, che ha rigettato la domanda, se pure la motivazione va integrata, alla luce degli esiti della indagine tecnica svolta in questo grado, tale che
– esclusa con elevata probabilità scientifica la correlazione fra l'episodio infartuale e l'ictus cerebri - non
8 risulta né essere stata posta in essere una condotta non adeguata, né risulta essere provato il nesso causale.
3.3. Va pertanto disattesa, perché assolutamente priva di pregio, la richiesta di un ulteriore rinnovo della indagine peritale, giustificata dalla difesa di parte appellante, più che da lacune e/o carenze della indagine, da dubbi, connessi ad un “sospetto” assolutamente privo di fondatezza di una certa parzialità dei cc.tt.uu, tanto che si invoca un rinnovo da affidare a professionisti provenienti da altra regione. L'assunto non trova però alcun riscontro perché i consulenti nominati – che operano professionalmente presso altra Cont hanno svolto l'incarico loro affidato che professionalità e diligenza. Va considerato che Parte_2 comunque il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto;
tuttavia nella misura in cui tale attività comporta non solo esborsi a carico delle parti, ma anche una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio dev'essere assolutamente necessaria e giustificata dalla presenza di vizi insanabili ed evidenti della relazione peritale, e sempre che la parte evidenzi tali lacune in modi puntuale.
(così Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801); in difetto il rinnovo non è giustificato.
L'istanza di rinnovo della consulenza tecnica va pertanto disattesa. La tesi propugnata dall'appellante non ha trovato alcun convincente supporto scientifico né nelle leges artis, come confermato dalle due indagini tecniche, svolte sia in primo grado che in appello, che pervengono ad esiti del tutto sovrapponibili.
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4. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado, con assorbimento di ogni altra doglianza sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1573/2021 CP_2 del 26.5.2021 notificata il 7.6.2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente grado del Parte_1 CP_2 giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. svolta in questo grado, Pt_1 nella misura già liquidata in atti;
9 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ed in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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