Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 2
Nella disciplina dell'adozione dettata dalla legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 176 del 1991 che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, l'esigenza di ascoltare il minore - nella duplice previsione, obbligatoria per gli ultradodicenni e facoltativa per gli infradodicenni - costituisce una costante (vedi artt. 7 e 25 per la dichiarazione di adozione, 10 e 15 in tema di adottabilità, 22 e 23 in tema di affidamento preadottivo) intesa ad attribuire rilievo alla personalità e alla volontà del minore in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d'essere. Pertanto, la necessità o l'opportunità di procedere a un nuovo ascolto del minore che sia già stato audito, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato utilizzo non è censurabile in Cassazione sotto l'aspetto della violazione di legge.
In tema di adozione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione, sebbene novellata dall'art. 16, comma secondo, della legge n. 149 del 2001, che ammette il ricorso per motivi diversi dalla violazione di legge, è ancora in vigore nel testo originario. Infatti, l'operatività della legge modificatrice è rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, in ragione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 1 D.L. n. 150 del 2001, conv. con mod. nella legge n. 240 del 2001, entrato in vigore il 27 aprile 2001, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30 giugno 2003 (così prorogato, dal D.L. n. 126 del 2002, conv. con mod. nella legge n. 175 del 2002, il previsto termine originario del 30 giugno 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO SE V. A. - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET TO e CO AZ, elettivamente domiciliati in Roma, via Asiago, n. 9, presso l'Avvocato Luciano Caruso, rappresentati e difesi dall'Avvocato Orazio Papale, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
Avvocato Angela Nicosia, curatore speciale dei minori ET SC e ET SE, elettivamente domiciliata in Roma, via Fogliano, n. 4/A, presso l'Avvocato Paolo Barletta, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosalba Murgo Liuzzo, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania;
- Avvocato Rosalba Murgo Liuzzo, tutore dei minori ET SC e ET SE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12/2002 della Corte d'appello di Catania, depositata il 24.5.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.3.2003 dal Relatore Cons. Dott. SE TO Antonio Magno;
Udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Roberto Bernardini, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 21.12.2000 il tribunale per i minorenni di Catania dichiarò lo stato di adottabilità di ET SC, nata il [...], e di ET SE, nato il [...], avendone riconosciuto lo stato di abbandono. I genitori dei suddetti minori, ET TO e CO AZ, proposero opposizione davanti allo stesso tribunale, che la rigettò con sentenza depositata il 12.3.2001, appellata dagli stessi genitori. Con sentenza depositata il 24.5.2002, notificata il 3.6.2002, la corte d'appello di Catania respinse il gravame, su richiesta conforme del tutore dei minori e conclusioni difformi del procuratore generale della Repubblica, che aveva chiesto la revoca della dichiarazione di adottabilita riguardo a SE e si era rimesso alle decisioni della corte per SC. Ritenne la corte catanese, a seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che i coniugi ET erano oggettivamente incapaci di gestire i figli, manifestavano costante disinteresse nei confronti di SC e, pur essendo affettivamente interessati a SE, che mostrava a sua volta attaccamento nei loro confronti, non erano in grado di svolgere adeguatamente il compito educativo a suo vantaggio, per cause ostative di natura psichica, culturale e ambientale;
sicché lo stato di abbandono doveva ritenersi sussistente per entrambi i minori, come conseguenza dell'incapacità dei genitori di assicurare loro una sana ed equilibrata crescita psico-fisica. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono tempestivamente ET TO e CO AZ, con quattro motivi. Resiste, mediante notifica e deposito rituali di controricorso, il curatore speciale dei minori, avvocato Angela Nicosia. Il tutore ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania non svolgono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coi quattro motivi del ricorso per cassazione i genitori dei suddetti minori dichiarati adottabili censurano la sentenza della corte d'appello di Catania, rispettivamente, per:
1) violazione degli articoli 1, legge 4 maggio 1983, n. 184, e 30 della Costituzione, per avere individuato nell'arretratezza culturale e nello stile di vita insoddisfacente dei coniugi ET le uniche cause dello stato di abbandono, ignorando il diritto del minorenne di essere educato nell'ambito della propria famiglia e l'obbligo delle istituzioni di apprestare le misure, anche impegnative, necessarie per garantire ed attuare tale diritto allorché, come nel caso, siano saldi i legami affettivi e disponibili i genitori ad essere guidati nelle scelte educative;
2) violazione dell'articolo 8, legge 4 maggio 1983, n. 184, per omissione di adeguate indagini circa la sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono, desunti unicamente dalla relazione di consulenza psicologica disposta d'ufficio, essendo state del tutto ignorate le altre risultanze degli atti;
3) violazione degli articoli 1, 7, 44 e 57, legge 4 maggio 1983, n. 184, per non avere attribuito alcun rilievo alla volontà dei minorenni, entrambi di età superiore ad anni dodici, non essendo stata mai ascoltata SC, ormai sedicenne, ed essendo stata minimizzata senza ragione la volontà di SE di rimanere legato ai suoi genitori;
4) insufficiente e lacunosa motivazione, totalmente omessa con riferimento alla posizione di SC ed inadeguata in merito alle altre circostanze accertate, quali la sussistenza di un reciproco attaccamento affettivo col figlio SE e la richiesta di aiuto alle istituzioni, da parte di essi genitori, per l'educazione di questo figlio.
I primi tre motivi di ricorso sono infondati ed il quarto è inammissibile, per le ragioni di seguito espresse.
Quanto al primo - violazione delle norme, anche di rango costituzionale, attributive ai minorenni del diritto di crescere ed essere educati nella propria famiglia biologica, coi sostegni socio- economici eventualmente necessari - si osserva che la sentenza impugnala è esente da tale vizio perché, con riferimento a SC, da atto del totale e dichiarato disinteresse dei genitori nei suoi confronti, e, con riguardo a SE, sottolinea l'originaria ed irreversibile tendenza dei medesimi a delegare totalmente alle istituzioni i propri compiti di mantenimento ed educativi, essendo essi, d'altronde, assolutamente incapaci di assolverli personalmente.
Pertanto, nel caso di SC, il problema relativo all'utilità ed alla sufficienza del sostegno socio-assistenziale, integrativo della carente capacità dei genitori, non si pone affatto, dato che difetta l'elemento fondamentale, ossia la affectio parentalis, che, se esistente, inficerebbe l'ipotesi di abbandono e potrebbe giustificare l'intervento di sostegno.
Nei confronti di SE, la corte catanese ritiene, anche sulla scorta dei dati acquisiti mediante consulenza tecnica d'ufficio, che i genitori manifestino sincero interesse affettivo;
ma afferma altresì che a tale propensione non corrisponde la benché minima loro capacità di soddisfare, al presente ed in futuro, le esigenze materiali ed educative del figlio, "giacché l'ambiente, lo stile di vita e soprattutto le risorse psichiche e culturali dei ET, ed in particolar modo della CO, sono assolutamente inadeguati alle esigenze del minore e ancor più inadeguati appaiono se rapportati alle sue potenzialità di sviluppo".
In queste condizioni di incapacità totale, inemendabile ed irreversibile, risultanti anche dalla constatata inutilità degli interventi esterni attuati negli anni precedenti, non può ritenersi viziata, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza che escluda, anche implicitamente, la possibilità di ovviare alle carenze genitoriali, e quindi di mantenere l'unità della famiglia biologica evitando la dichiarazione di adottabilità, mediante il ricorso a misure di sostegno istituzionali.
Il secondo motivo - pretesa omissione di adeguate indagini sui presupposti dello stato di abbandono - è parimenti infondato, perché la sentenza impugnata non è passibile di alcun richiamo nell'ordine della violazione di legge (e, in particolare, dell'articolo 8, legge n. 184/1983) per essersi basata sui risultati dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, piuttosto che sui dati di fatto documentati.
In realtà, il consulente ricevette dalla corte d'appello l'incarico di "accertare, mediante indagine psicologica sugli appellanti, l'idoneità degli stessi ad assicurare ai citati figli minori una idonea, sana crescita psicofisica, estendendo l'indagine alla valutazione del sistema familiare e della qualità della relazione attuale tra genitori e figli".
L'ampiezza del quesito proposto al consulente denota l'intenzione del giudice d'appello di ottenere una valutazione aggiornata, dal punto di vista tecnico (psicologico), della situazione che il tribunale per i minorenni aveva giudicato sufficiente a fondare la pronunzia di adottabilità. La corte catanese, nel condividere espressamente le conclusioni dell'elaborato peritale, "perché esito di indagini correttamente ed accuratamente seguite", non trascura quindi il portato di tutti i fatti acclarati nel corso della procedura, riconsiderati dal consulente, ma ne coglie la definitiva valenza ai fini del giudizio di adottabilità.
Riguardo alla censura, formulata col terzo motivo, di omessa considerazione della volontà dei minori, si osserva innanzitutto che, fra le norme asseritamente violate,, viene in rilievo solo l'articolo 7 (commi 2 e 3) della legge n. 184/1983, non sostanzialmente modificato dal corrispondente articolo 7 della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante modifiche alla precedente.
In virtù di tale disposizione, inserita fra quelle di carattere generale sull'adozione, il minore quattordicenne non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso ed il dodicenne deve essere, comunque, sentito.
Gli altri articoli della stessa legge, di cui pure i ricorrenti lamentano la violazione con questo mezzo, sono inconferenti:
l'articolo 1, perché non si riferisce all'audizione dei minorenni nella procedura di adozione: gli articoli 44 e 57 (sostituito e modificato, rispettivamente, dagli articoli 25 e 29, legge n. 149/2001 cit.), perché non sono dettati in tema di adozione
"legittimante", materia interessata dal presente giudizio, bensì di "adozione in casi particolari", non ricorrenti nella specie. Così delimitato l'ambito della censura, si deve riconoscere che la legge attribuisce rilevanza, entro certi limiti, alle manifestazioni di volontà del minorenne, espresse personalmente da lui nel corso di procedimenti ed in relazione a provvedimenti che hanno ragion d'essere nel suo stesso interesse (Cass. n. 9802/2000). Con riferimento specifico alla procedura di adozione, l'ascolto personale del minore - da svolgere "in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale": articolo 7, 3^ co., legge n. 184/1983, novellato, che recepisce in parte l'articolo 12 della convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, per cui anche l'infradodicenne deve essere ascoltato, purché dotato della capacità di discernimento - è una costante normativa (Cass. n. 6899/1997). Nel caso di specie, risulta dagli atti di cui la consultazione è consentita in questa sede, che entrambi i minori furono, a suo tempo, ascoltati. D'altra parte, se è vero che l'audizione del minore - anche prima delle modifiche normative e procedimentali introdotte con la legge n. 149/2001 - dovevasi ritenere consentita nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 13109/1991) e di appello (Cass. n. 6098/1997), è altrettanto vero che la necessità o l'opportunità di procedere ad un nuovo ascolto, e di valutarne il portato sul piano del giudizio, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato uso non è censurabile sotto l'aspetto della violazione di legge.
Anche questo motivo, pertanto, è infondato.
La quarta censura, con cui si denunzia omissione totale della motivazione, riguardo alla posizione di SC (sussumibile, come violazione di legge, sotto la norma dell'articolo 360, 1^ co., n. 3, c.p.c., benché non richiamata espressamente), ed insufficiente esame di quella relativa a SE, è infondata sotto il primo profilo, in quanto la sentenza impugnata rende conto del perdurante disinteresse dei genitori nei confronti della figlia e del contrasto fra tale atteggiamento e quello di dichiarato affetto solo verso l'altro figlio.
È inammissibile, quanto al secondo profilo (motivazione insufficiente e lacunosa riguardo a SE), giacché l'articolo 17, ult. co., legge n. 184/1983, ammette il ricorso, nella soggetta materia, soltanto per violazione di legge.
Tale norma, infatti, deve ritenersi in vigore, benché novellata dall'articolo 16, co. 2, legge 28 marzo 2001, n. 149, che ammette il ricorso anche per motivi diversi dalla violazione di legge, essendo l'operatività della legge modificatrice tuttavia sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, dalla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 2001, n. 240, entrato in vigore il 27.4.2001, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30.6.2002 (termine poi prorogato al 30.6.2003 con D.L. 1 luglio 2002, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2002, n. 175).
Per le ragioni dette, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003