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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Verbale udienza del 17/10/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3821/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 17.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3821/2020 R.G ad oggetto: spedizione - trasporto
T R A Part (P.IVA , (per brevità, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Via C.G. Merlo n. 3, 20122 Milano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_2 speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Enrico GH
(C.F. , EL LI (C.F. e C.F._1 C.F._2
1 OR GH ( del Foro di Genova ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Rajola Pescarini Paolo (C.F.
) sito in Centro Direzionale Isola E/4, Palazzo Fadin, 80143 C.F._4
Napoli; fax 010-8317504; PEC - Email_1
- ; Email_2 Email_3
appellante
C O N T R O
(di seguito , p.iva con sede Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
legale in Napoli alla via R. De Cesare n. 7, pec in Email_4
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. CP_2
C.F. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F._5
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guariglia, C.F. , C.F._6
fax n. 081.934029, pec unitamente al quale e presso il cui Email_5 studio elettivamente domicilia in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente n.
3, giusta procura speciale alle liti allegata in atti;
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 4921/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata l' 08/07/2020;
CONCLUSIONI Pa
- per l'appellante come da note scritte depositate.
- per l'appellata come da note scritte depositate Controparte_1
Svolgimento del processo
Primo grado Par La conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli, la società , Controparte_1
premettendo: Part
“- di aver chiesto a il 6 maggio 2016, una quotazione per la spedizione via mare di n. 6 container da Pomezia al porto cinese di Zhuahai e che il trasporto avrebbe dovuto essere effettuato a scelta con una delle seguenti compagnie marittime: CO, China IN, AN;
Part
- successivamente, il 20 maggio 2016, la trasmetteva ad la richiesta CP_1
2 quotazione accettata da CP_1
- la merce veniva imbarcata il 13 agosto 2016 sulla nave AN Netherlands 0036E della compagnia di trasporti sudcoreana AN, con un carico di 6 contenitori di materiale farmaceutico, mittente Parte_3 [...]
, diretto al porto di ZH nella Repubblica Popolare Cinese;
Parte_1
- il 31/8/2016 la compagnia AN chiedeva alle autorità della Repubblica di
Corea di essere posta in amministrazione controllata.
- In data 2/9/2016 lo spedizioniere scriveva alla mittente Pt_1 [...]
chiedendo di poter cambiare il porto di destinazione “della merce CP_1
imbarcata su nave AN” in quello di Yantian, sempre nella RPC;
- il 6/9 lo spedizioniere informava la mittente che a breve la nave sarebbe approdata a Singapore ove la AN avrebbe potuto “confermare il cambio di destinazione richiesto”;
- il 20/9/2016 ed il 26/9 lo spedizioniere comunicava alla mittente che la nave era ferma nello stretto di Malacca;
il 5/10/2016 lo spedizioniere comunicava che la nave era all'ancora a Singapore, precisando che nel caso in cui la mittente avesse inteso continuare a far gestire la situazione a , avrebbe dovuto consegnare Pt_1
le polizze oceaniche;
- il 10/10 lo spedizioniere comunicava alla mittente che la nave era diretta a
Shanghai, nella RPC, per poi andare a terminare il viaggio nella Repubblica di
Corea;
- il 11/10/2016 la comunicava alla che a Parte_1 Controparte_1 causa della richiesta di amministrazione controllata presentata dalla AN
IN Co. Ltd. In Corea del Sud il 31/8/2016, “vi era stata la sospensione dei servizi marittimi”, sicché la merce a bordo della nave AN Netherlands sarebbe stata sbarcata presso il porto di SA in Corea del Sud e che la AN “non sembrava assolutamente in condizione di portare a termine il mandato di trasporto”, che detta situazione “era stata del tutto improvvisa ed assolutamente imprevedibile”, prospettando la possibilità di incaricare essa stessa società per organizzare il trasporto da SA alla destinazione finale, con relativi “extra-costi”;
3 - il data 3/11/2016 la autorizzava la “ad eseguire le Controparte_1 Pt_1 operazioni necessarie per il trasporto dei sei contenitori e della relativa merce dal porto di
SA, in Corea, a quello di ZH, in Cina, originaria destinazione della spedizione”, chiedendo di indicare “le modalità di pagamento delle spese aggiuntive” già quantificate in € 30.000 oltre $ 9900 di cauzione, riservandosi “ogni diritto di azione nei confronti dei soggetti che dovessero risultare responsabili dei ritardi e dei danni subiti per la spedizione.”;
- in seguito, la spediva la merce da SA al porto di ZH nella Pt_1
Repubblica Popolare Cinese (originaria destinazione).
Tanto premesso la Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Napoli di dichiarare la responsabilità dello spedizioniere nell'espletamento del contratto per avere scelto quale compagnia di navigazione la AN
IN, (che 18 giorni dopo l'imbarco del carico aveva presentato domanda di amministrazione controllata e sospeso i servizi marittimi) o quantomeno per non avere informato la mittente “dei possibili rischi connessi all'affidamento della merce ad una società di navigazione in gravi difficoltà economiche”; che essa non aveva il Pt_1 diritto di richiedere all'attrice la somma di € 30000 per trasportare la merce da SA a
ZH (€ 5000 per ciascuno dei 6 container), ma anzi doveva essere condannata a risarcire
i danni causati con la propria condotta a il tutto con vittoria delle Controparte_1 spese di lite.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 5582/2017.
Con comparsa del 07.09.2017, si costituiva la spa contestando la Parte_1 domanda attorea e premettendo che il rapporto contrattuale inter-partes avrebbe dovuto essere più correttamente inquadrato sotto il profilo del contratto di spedizione (art. 1737 c.c.), eccependo l'assenza di ogni e qualsiasi responsabilità a suo carico per la ritardata riconsegna della merce al porto di destino;
l'infondatezza, o comunque la mancata prova sia nell'an che nel quantum, di tutte le pretese della società attrice;
chiedeva la reiezione della domanda di accertamento negativo del credito svolta da controparte e, conseguentemente,
l'accertamento positivo del proprio diritto, riservandosi di richiedere, in separato
4 giudizio, altresì la condanna di Esseti al relativo pagamento.
Concludeva: Part
“a) nel merito accertare e dichiarare che alla non poteva essere ascritta alcuna inadempienza al contratto di spedizione di cui è causa e/o alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
Part b) accertare e dichiarare che alla non poteva essere imputata alcuna responsabilità per la ritardata riconsegna della merce al porto di destino;
c) in ogni caso, respingere integralmente le domande tutte avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto o comunque non provate sia nell'an che nel quantum;
Part d) accertare e dichiarare che la ha il diritto di richiedere alla società attrice il pagamento della somma di € 36.000, per i costi di trasporto della merce dal porto coreano di SA fino al porto cinese di destinazione.
Vinte le spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, accessori, IVA e CPA, come per legge”. CP Espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di , l.r.p. della Parte_2
ed i testi , , e
[...] Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
; precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in Testimone_3
decisione all'udienza del 27.01.2020.
All'esito con sentenza n. 4921/2020 dell'8.7.2020 pubblicata il 10.7.2020 (non notificata) il Tribunale di Napoli così provvedeva:
1) Dichiara che nulla deve pagare a per il trasporto di 6 Controparte_1 Pt_1 container di materiale farmaceutico dal porto di SA al porto di ZH;
Part
2) Condanna la spa a rimborsare a le spese del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 545 per esborsi ed € 12000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Giudizio di Appello Pa Con atto notificato il 04.11.2020, la società proponeva appello avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma in ragione di tre ordini di motivi, più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3821/2020, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 26.02.2021.
5 Il 03.02.2021 si costituiva chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
Part seguenti conclusioni: ”rigettare i motivi di gravame proposti da , poiché inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, n. 4921/2020 del
08/07/2020, pubblicata il 10/07/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento R.G. n. 5582/2017; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipante;
formulava espressa riserva di proporre domande ed eccezioni, conseguenti a domande riconvenzionali, eccezioni o produzioni, formulate eventualmente dalla parte convenuta ovvero a seguito delle emergenze processuali, e di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
si riservava ogni istanza istruttoria di integrare, modificare e/o emendare la prova, di chiedere l'ammissione di interrogatorio formale e di prova testimoniale, di indicare testi a prova contraria;
insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova per testimoni già dedotti nella memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 c.p.c. del giudizio di primo grado e non ammessi a mezzo degli stessi testimoni ivi indicati”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 17.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 04.11.2020 a fronte della sentenza n. 4921/2020, pubblicata il
08.07.2020, non notificata, nel rispetto del termine lungo per proporre l'appello di cui all'art 327 cpc che sarebbe spirato il 08.02.2021.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato “erronea ricostruzione e valutazione dei fatti nonché erronea valutazione dei documenti ed erronea applicazione delle norme in ordine all'asserita culpa Part in eligendo di ,” l'appellante censura l'operato del Giudice di prime cure laddove ha accolto la domanda attorea, riscontrando una presunta culpa in Part eligendo da parte della e laddove afferma che “accettando tale quota di rischio,
6 invece di affidare il trasporto ad uno degli altri due operatori indicati dalla mandante (per i quali tale rischio non risultava sussistente) la , non ha eseguito al meglio il Pt_1 mandato affidatole, per cui deve rispondere dei danni causati da tale inesatto adempimento” (sentenza impugnata, pag. 6).
Deduce che, secondo il giudice di prime cure, nonostante la compagnia marittima
HANJIN fosse stata espressamente indicata all'interno di una rosa di tre Part nominativi forniti dalla stessa (CO, China IN, AN), la era CP_1
“colpevole” di aver concluso proprio con quest'ultima il contratto di trasporto marittimo di cui è causa nonostante che la compagnia HANJIN “fosse pesantemente indebitata” (circostanza nota allo spedizioniere), “ed avesse affidato il proprio futuro ad un piano di ristrutturazione volontaria fondato su ingenti dismissioni patrimoniali”; tutte Part circostanze che avrebbero dovuto indurre la ad affidare il trasporto de quo
“ad uno degli altri due operatori indicati dalla mandante, per i quali tale rischio non risultava che sussistesse”.
Censura l'errore del Tribunale laddove non ha tenuto conto del panorama finanziario e commerciale delle compagnie di navigazione al momento dei fatti di cui si discute (2016), atteso che era fatto notorio, perché ricavabile dai mezzi stampa nazionali ed internazionali, che il panorama mondiale delle compagnie marittime di navigazione portacontainer vedesse non solo la HANJIN, ma tutte le società marittime internazionali, nel mezzo di una crisi finanziaria generalizzata. Part Evidenzia l'erroneità dell'assunto del giudice di prime cure, secondo cui “ era tenuta a scegliere una compagnia che non rischiasse di fallire” era del tutto privo di fondamento in quanto, qualora uno spedizioniere dovesse basare la propria scelta del vettore marittimo sui bilanci delle compagnie di navigazione e dovesse scegliere soggetti unicamente con bilanci “in bonis”, si troverebbe nell'assoluta impossibilità di effettuare una scelta, alla luce della crisi finanziaria che aveva colpito tutto il settore.
Contesta il riferimento in sentenza del documento datato 4.7.2016 emesso da tale
Silk AY IN (prodotto da doc. avversaria n. 8), atteso che, come già CP_1
evidenziato in primo grado, l'efficacia probatoria di tale produzione risulta assolutamente nulla, in quanto documento proveniente da un soggetto terzo estraneo al presente giudizio, privo di data certa. (..). 7 Censura l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, da un lato, ha affermato che “il crac della HANJIN fu un evento senza Part dubbio eccezionale ed imprevisto da quasi tutti”, e dall'altro, dichiarato la colpa di per non aver previsto un tale evento definito come “imprevedibile” dal giudice stesso.
Col secondo motivo rubricato “erronea ricostruzione e valutazione dei fatti, della valutazione dei documenti agli atti ed applicazione delle norme in ordine all'obbligo dello spedizioniere di attenersi agli ordini impartiti dal proprio mandante” lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove nell'ultima pagina della sentenza, ha affermato che “la convenuta avrebbe potuto provare che quella quota di rischio fosse stata accettata dalla mandante in cambio di un'offerta più vantaggiosa di quella proposta dalle altre due compagnie della rosa: ma ciò non è stato provato”, senza tener conto che con Part l'email inviata da a il 6 maggio 2016, con la quale la stessa chiedeva “la CP_1
vostra migliore offerta”, veniva richiesto a quest'ultima valutare l'offerta più vantaggiosa tra quelle avanzate dai tre vettori marittimi indicati da (CO, CP_1
China IN, AN) come provato col documento n. 4 (produzione Part convenuta). Sicché la conformemente alle istruzioni impartitele dalla mandante, nel rispetto dell'art.1739 c.c., il quale prevede che “nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente …”, ha formulato a la migliore tra le offerte CP_1
ricevute.
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove afferma che la domanda di Part
, “tesa ad accertare che il corrispettivo per il trasporto suppletivo era invece dovuto”, costituisse una “domanda riconvenzionale” da ritenersi inammissibile in quanto la Part convenuta si era costituita tardivamente.
L'appello, valutato nel suo complesso è infondato e merita di essere disatteso.
Occorre premettere in generale che la vendita internazionale implica normalmente il trasporto delle merci lungo percorsi estesi che richiedono in genere la movimentazione delle merci con mezzi di diverso tipo e l'intervento di vari
8 soggetti. Trattasi di operazioni commerciali e produttive complesse che comportano elevati rischi per la merce (danni, furti, mancata o ritardata consegna).
Per la ripartizione dei rischi tra i contraenti la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 17/05/1991, n.5568) distingue tra il contratto di trasporto e quello di spedizione, laddove nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il contratto con i propri mezzi, o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi del trasporto (articoli 1678 e seguenti del codice civile) per gli eventuali danni derivanti da suoi inadempimenti, quali, ad esempio, il ritardo rispetto al termine di riconsegna pattuito oppure la perdita o danneggiamento della merce, a meno che tali eventi non gli siano imputabili, come quando l'avaria della merce sia da attribuirsi al caso fortuito o a vizi dell'imballaggio).
Nel contratto di spedizione (articolo 1737 e seguenti del Codice civile), lo spedizioniere assume esclusivamente l'obbligo di concludere con soggetti terzi, in nome proprio ma per conto dell'imprenditore che l'ha incaricato, il contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, comma 1, lett. b), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29 dicembre 2021, n. 233 per adeguare la normativa di settore alle esigenze degli operatori della filiera logistica).
Ne segue che lo spedizioniere non assume, il rischio del trasporto (sicché non risponde del ritardo nella consegna delle merci, dell'avaria o della loro perdita e neppure è tenuto a vigilare sull'operato del vettore fatta eccezione del caso in cui sia reso responsabile per una scelta colposa del trasportatore o di terzi.
Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché trasferisce nel luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale perdita o avaria, lo spedizioniere adempie il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dello eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo (Cass. 17.9.1980 n. 5286; id. 16.9.1981 n. 5133) o del compimento delle operazioni accessorie (scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce). Ne segue che l'obbligo dello spedizioniere non consiste nella sola conclusione di un contratto di trasporto quale che sia, ma ricomprende il compimento di attività accessorie finalizzate al soddisfacimento dell'interesse del mittente nel migliore dei modi possibili (per esempio la verifica 9 dell'idoneità del vettore (o del mezzo adoperato) secondo un giudizio ex ante, a portare a termine l'incarico. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/01/2005, n. 1312: nel caso concreto all'esame della Cassazione lo spedizioniere è stato ritenuto responsabile per avere utilizzato una particolare nave invece di altra più adatta per stazza al trasporto della merce).
In tal senso ed in modo più specifico la vecchia formulazione dell'art 1737 cc secondo cui « Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. - Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. - I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario».
Ne segue che lo spedizioniere risponde del proprio comportamento cosciente e volontario, solo laddove sia consapevole della irregolarità, o avrebbe dovuto esserlo, usando la diligenza propria della sua professione. (cfr. in tema di dichiarazioni doganali -Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IX, 15/01/2021,
n.256). Pertanto, la scelta di un soggetto adeguato ad effettuare il trasporto, costituisce una delle obbligazioni accessorie che gravano sullo spedizioniere il cui inadempimento configura una culpa in eligendo, che il giudice del merito dovrà accertare in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa. Ne segue che – onde poter affermare che l'evento è derivato da colpa grave dello spedizioniere, occorre accertare che questi, pur senza la volontà di danneggiare altri, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.
E' noto infatti che, nel caso, di inadempimento di obbligazioni professionali, ovvero di danni causati nell'esercizio d'una attività "professionale" in senso ampio, il secondo comma dell'art. 1176 c.c. prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa rispetto all'ipotesi d'inadempimento di obbligazioni
10 comuni, primo comma dell'art. 1176 c.c. che impone come parametro di valutazione della condotta del responsabile il comportamento che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, il "cittadino medio", ovvero il bonus paterfamilias, vale a dire la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità..
Al contrario, il "professionista", è in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella che, idealmente, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze il bonus paterfamilias;
ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista "medio" (il c.d. homo eiusdem generis et condicionis). L'ideale "professionista medio" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., nella giurisprudenza della Suprema Corte, non è un professionista "mediocre", ma è un professionista "bravo": (cfr. Cass., III sezione civile, sent. 24213/2015) In tale prospettiva confronta anche la Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 3354 del 11 febbraio 2009 secondo cui lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto pregiudizievoli per il committente;
tale spedizioniere risponde, pertanto, dell'inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione.
Orbene, nel caso che ci occupa il Tribunale ha accertato che già con comunicazione del 20/9/2016, lo spedizioniere aveva comunicato alla mittente la richiesta di amministrazione controllata presentata ai danni della AN IN, tanto che parte attrice con la prima memoria ex art. 183.6 cpc aveva riconosciuto di avere avuto contezza dell'evento già da quella data.
Secondo la convenuta, da subito l'attrice aveva saputo che AN IN aveva chiesto l'amministrazione controllata trattandosi di un evento cui la stampa mondiale diede ampio risalto, visto che AN IN era una delle principali compagnie di
11 navigazione della Terra e considerato che la notizia non poteva passare inosservata ad una società, come che su una nave di quella flotta sapeva essere Controparte_1 imbarcata propria merce per un valore di € 1400000; del resto, già le comunicazioni dello spedizioniere del 2 e 6 settembre 2016, il riferimento ad un possibile cambio di destinazione
e ad una situazione complicata, denotano che la mittente sapeva cosa fosse successo, altrimenti non si spiegherebbe perché all'improvviso era prospettato un cambio del porto di destinazione, in ragione di una situazione complicata in continua evoluzione sicché se la mandante-mittente non avesse saputo niente avrebbe certamente richiesto chiarimenti e delucidazioni in merito (cfr. sentenza impugnata).
Nel caso di specie la culpa in eligendo nei confronti del mandante (il mittente della merce) configura una responsabilità contrattuale dello spedizioniere per
l'inadempimento dell'obbligo di stipulare e concludere il contratto di trasporto con un soggetto idoneo ad effettuarlo senza rischi per il mandante (cfr. pag. 4 sentenza gravata)
Ora, che ANg IN non fosse idonea a portare a termine il trasporto, lo (ha) dimostra(to) lo stesso andamento dei fatti: la compagnia di navigazione in questione, durante il trasporto della merce da Napoli a ZH (in Cina), chiese di essere posta in amministrazione controllata;
la nave sulla quale la merce era stata caricata non approdò mai al porto di destinazione, bensì a quello di SA (in Sud Corea) in ritardo di oltre un mese rispetto alla data programmata (pacificamente, il 15/9/2016) – tanto più che è verosimile che per molto tempo nessun porto abbia accettato navi di una compagnia che prevedibilmente non era in grado di pagare alcuna spesa;
quindi, incaricò del Pt_1 trasporto una compagnia di navigazione le cui navi di lì a poco, e comunque prima che la merce giungesse a destinazione, non sarebbero più state accettate nei porti (alla fine la
AN Netherlands dovette approdare in Sud Corea, dove aveva sede proprio la AN
IN). (…) Parte convenuta sostiene di non essere responsabile per avere scelto per il trasporto AN IN, in quanto tale nominativo rientrava nella rosa di tre nomi proposta dalla mittente/mandante.
Al contrario afferma il Tribunale che era tenuta ad individuare nell'ambito Pt_1 della rosa di nomi tra cui scegliere il vettore una compagnia che non rischiasse di fallire (o di chiedere l'amministrazione controllata, il che per AN IN è stata
l'anticamera del fallimento) durante il trasporto della merce (non risulta che CO o
[...]
[...
[...] abbiano poi subito la stessa sorte). Oltretutto, anche se la mandante avesse CP_5 indicato come unico trasportatore possibile la AN IN, lo spedizioniere avrebbe comunque dovuto, come soggetto professionalmente in rapporto con le compagnie di navigazione, segnalare alla mandante il pericolo derivante dall'affidare il trasporto a quella specifica compagnia (così come l'appaltatore deve segnalare al committente i difetti del progetto). (cfr. pag. 5 sentenza gravata).
In tale prospettiva va valutato che, come risulta dall'articolo (di giornale) del 4/5/2016 prodotto dalla stessa parte convenuta, AN IN era “pesantemente indebitata”
(dopo aver subito, come risulta da un altro articolo, una “enorme perdita” di bilancio nel
2014), ed i creditori si erano limitati ad accettare una proposta della compagnia di ristrutturazione volontaria del proprio debito, dall'esito incerto, basata sull'idea di una serie di vendite (di terminali, spazi per uffici, quote societarie, licenze…) per ottenere liquidità (cfr. pag 4 sent. gravata). (…).
Orbene, pur risultando accertato che lo spedizioniere avrebbe potuto scegliere il vettore nella rosa di tre nomi forniti dallo stesso mandante, il fatto di avere scelto
(..) una compagnia, che era pesantemente indebitata, che aveva affidato il proprio futuro ad un piano di ristrutturazione volontaria fondato su ingenti dismissioni di non chiara Par Part realizzabilità, ha significato da parte della addossare alla propria mandante una quota di rischio, che non ci sarebbe stato se il trasporto della merce di
[...] fosse stato affidato ad una delle altre due compagnie di navigazione indicate CP_1 dalla mandante che non sono incorsi in eguali problemi di liquidità/ solvibilità.
Secondo il Tribunale era del tutto irrilevante che sin da subito la mittente avesse saputo che la compagnia di navigazione aveva chiesto l'amministrazione controllata, atteso che, è stata accertata in concreto la violazione della culpa in eligendo da parte dell'odierna appellante, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa (nel caso di specie il trasporto di merce del valore di €
1.400.000,00 da parte di una compagnia di navigazione in condizioni già accertate condizioni d'insolvibilità quale espressione della colpa grave dello spedizioniere nella scelta del partner commerciale cui affisarsi per il trasporto).
In ragione delle argomentazioni fin qui sviluppate, dell'iter logico e giuridico
13 seguito, pienamente condivisi dal Collegio, il gravame merita il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellata vittoriosa, in ragione del valore della controversia (fino a € 52.000,00) tenuto conto dei valori medi in complessivi € 9.991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza
n. 4921/2020, pubblicata il 08.07.2020, non notificata, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la in persona del l.r.p.t. alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e per essa del procuratore antistatario Avv. Pasquale
Guariglia, che liquida in ragione del valore della controversia (fino a €
52.000,00) tenuto conto dei valori medi in complessivi € 9991, 00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unico o ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 - a carico dell'appellante
Parte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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