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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
TO OV CA, Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01259/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01259/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01259/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: via principale, dichiarare, illegittimo l'atto impugnato per le ragioni esposte al primo e/o al secondo e/o al terzo motivo in relazione al rilievo n. 1; al quarto motivo in relazione al rilievo n. 2;
- in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate nell'atto impugnato per le ragioni esposte al quinto motivo di ricorso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more risultasse eventualmente già pagato, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi. Resistente: rigetto del Ricorso introduttivo e condanna della società Società_2 alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9K03BR01259-2024 notificatole il 9/4/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, aveva ripreso a tassazione l'IRES per € 13.964,00, l'IRAP per € 2.269,00 e infine, l'IVA per € 70.364,00, oltre la sanzione di € 77.937,30 per le fatture emesse dal fornitore Società_3 srl, per i seguenti motivi:
1. legittimità della detrazione dell'IVA, in quanto il materiale acquistato da Società_3 srl era un sottoprodotto e tale fornitore era un intermediario nella circolazione dei beni, che inviava direttamente alla fonderia che gli indicava, dove il materiale veniva poi fuso;
2. effettiva esecuzione delle operazioni dal fornitore contestato;
3. illegittima classificazione del sottoprodotto come rifiuto;
4. erronea rettifica dei valori delle rimanenze di magazzino;
5. inapplicabilità della sanzione ex art. 6 co 9 bis D. Lgs. 471/1997.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e deduceva che dai controlli era emerso il ruolo di filtro della Società_3 srl, priva di una struttura aziendale, negli acquisiti effettuati dalla ricorrente che, se avesse fatto uso della diligenza richiesta a ogni imprenditore mediamente esperto, avrebbe ben potuto scoprire la sua reale natura.
Negava che la sentenza del 26/10/2021 del Gup del Tribunale di Bergamo, di assoluzione del legale rappresentante di detta società dai reati tributari, contestati in ragione del rapporto commerciale con la ricorrente nel periodo 2014/2016, fosse idonea a smentire l'esito dell'accertamento, in quanto non si riferiva all'anno 2018, quello in contestazione ed era stata emessa nel giudizio abbreviato, per cui non poteva aver effetto di giudicato, previsto dall'art 21-bis D Lgs 74/2000 solo per la sentenza pronunciata al termine del dibattimento.
Ribadiva che la ricorrente era il soggetto destinatario finale del rottame, che lo faceva trasformare dalle trafilerie e fonderie, che lo ricevevano solo in conto lavorazione, per cui non ne acquistano la proprietà, che restava sempre in capo alla eredi Rappresentante_1, che ne aveva la disponibilità giuridica fino alla cessione del prodotto finito ai clienti finali.
Confermava infine, la corretta valutazione del magazzino e la legittimità della sanzione applicata.
La ricorrente depositava una memoria illustrativa e all'udienza del 19/1/2026, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le operazioni soggettivamente inesistenti L'Agenzia ha contestato per l'anno 2018, l'acquisto di rottami e materiale metallico dalla Società_3 come operazioni soggettivamente inesistenti.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza, all'Ufficio spetta “l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.” (Cass. 15369/2020, 27566 e 27555/2018).
L'Ufficio è quindi tenuto a provare: “a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni: il soggetto formale non è quello reale;
b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole
6.5. L'elemento sub a) individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture.
6.6. Quanto all'elemento sub b), . . . l'Amministrazione tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, con espressione efficace, "a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14, par. 50)” (in motivaz. a Cass. 9851/2018).
L'Agenzia ha sottolineato che dai controlli, era risultato che la Società_3 srl era priva di una struttura operativa, cioè di una sede, di dipendenti, della documentazione/certificazione o dichiarazioni di conformità, idonee per qualificare i rottami come “sottoprodotti”. Inoltre, l'amministratore unico, Nominativo_1 , era un lavoratore dipendente, a tempo pieno, di altre società, per cui i rapporti commerciali erano stati intrattenuti con il padre, Nominativo_2, e lo zio, Nominativo_3 (quest'ultimo coinvolto in indagini penali sulla criminalità organizzata), privi però, di un ruolo formale al suo interno, e si erano improvvisamente interrotti proprio nel 2018 (l'ultima fattura era stata la n. 10 del 20/4/2018), nel corso delle operazioni di verifica.
Le circostanze dedotte dall'Agenzia sull'essere la Società_3 di fatto, una cartiera, sono plurime e univoche, perchè tutte convergenti su tale conclusione.
Oltre a dimostrare la reale natura di tale fornitore, rivelano al contempo, anche la mala fede della ricorrente.
Infatti, sebbene al destinatario non competa, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali e operativi anomali dell'operazione commerciale, ovvero delle scelte dallo stesso effettuate, ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass. 24490/2015).
Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass. 21072/2022, 38012 e 34531/2021). Tornando alla vicenda in esame, deve ritenersi che la ricorrente, se solo avesse fatto uso della diligenza richiesta a un imprenditore che commercia abitualmente nel settore dei residui di produzione recuperati da altre società e quindi, resi nuovamente idonei alla vendita, perché destinati al riutilizzo nel ciclo produttivo, avrebbe facilmente scoperto che Società_3 era un soggetto del tutto fittizio e quindi interposto, in un contesto fraudolento.
Infatti, ogni operatore nel settore dei rottami ferrosi è tenuto a verificare l'effettiva natura di tali prodotti e quindi, se i propri fornitori abbiano la necessaria autorizzazione allo svolgimento dell'attività di recupero, raccolta e gestione dei rifiuti.
Non essendone la Società_3 in possesso, non risulta quale verifica abbia in concreto svolto la ricorrente per accertarsi che effettivamente, i materiali ferrosi acquistati da Società_3, poi inviati direttamente alle fonderie per la loro lavorazione e quindi venduti ai propri clienti, fossero dei sottoprodotti, provenienti da imprese autorizzate al recupero dei rifiuti.
Né può ritenersi prova sufficiente, per affermare la buona fede della ricorrente, l'indicazione in fattura o nel
DDT della dicitura “sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, del D .Lgs. n. 152/2006” o “end of waste ai sensi dell'art. 184-ter D. Lgs. n. 152/2006” che proprio perché non poteva essere garantita da Società_3, richiedeva una verifica “a monte”, dai fornitori della stessa Società_3, che se fosse stata effettivamente svolta, avrebbe ulteriormente disvelato la sua natura di soggetto fittizio, fraudolentemente interposto all'effettivo fornitore.
Un'operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;
anche in questa seconda ipotesi deve escludersi la detraibilità dell'Iva, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'esecuzione di un'operazione ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.P.R. 633/1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass.
23987/2009).
Deve quindi escludersi la detraibilità dell'Iva per la ricorrente che “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che il proprio acquisto si inseriva all'interno di un contesto fraudolento nella circolazione dei materiali ferrosi.
Tale conclusione non confligge con la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, di assoluzione di Nominativo_3, quale amministratore di fatto di Società_3 per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. al fine di consentire alla ricorrente l'evasione delle imposte sui redditi, non solo perché
l'imputazione era circoscritta al periodo 2014/2016, antecedente l'anno in contestazione, il 2018, ma anche perché la sentenza è stata emessa nel giudizio abbreviato, per cui non può aver effetto di giudicato, previsto dall'art 21-bis D Lgs 74/2000 solo per la sentenza pronunciata al termine del dibattimento.
In ogni caso l'assoluzione, con la formula “per non aver commesso il fatto” discende dalla mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto svolto da Nominativo_3, mentre le operazioni sono state ritenute oggettivamente esistenti, circostanza comunque pacifica nel presente giudizio.
Quest'ultima considerazione rende del tutto irrilevante la questione in ordine all'effettiva qualificazione come
“sottoprodotto”, dei rottami lavorati dalle fonderie per conto della ricorrente e quindi dell'eventuale violazione della normativa sul trattamento dei rifiuti ex D Lgs 152/2006.
Il magazzino
La ricorrente ha contestato l'erronea quantificazione del valore delle rimanenze finali di magazzino, perché
l'Agenzia aveva confuso il materiale di sua proprietà, in deposito presso terzi, con il materiale di terzi in giacenza deposito presso i propri magazzini. In base ai conteggi corretti (doc 49), il calcolo del prezzo medio globale, della merce OT58T risultava di
€ 1,303 di gran lunga inferiore a quello calcolato dall'Agenzia .
La contestazione risulta del tutto generica, in quanto il doc 50 con calcolo del prezzo medio della merce
OT58T di € 1,303 (valore peraltro inferiore a quello indicato nell'inventario della stessa ricorrente) è un semplice riepilogo di dati finali, di cui non è possibile verificare la correttezza, non essendo indicata la relativa origine.
La sanzione
La ricorrente ha contestato anche l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 co. 6 D. Lgs. 471/1997 perché introdotta nel 2023 e che comunque, richiedeva la prova della consapevolezza dell'intento evasivo e fraudolento dell'operazione.
L'Agenzia ha chiarito di aver recuperato l'Iva non versata, indetraibile nel caso di fattura per operazioni inesistenti, ex art 21 co 7 DPR 633/1972, e applicato la sanzione prevista dall'art 6 co 9-bis. 3 D Lgs 471/1997, introdotto dall'art 15 D Lgs 158/2015, che stabilisce che “Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro”.
Sul punto Cass SU 22727/2022, richiamata dall'Agenzia, ha stabilito che “deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.
9-bis.3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione. Per queste ultime l'azione di forte contrasto all'evasione e alle frodi, di matrice eurounitaria, non può che essere perseguita dall'ordinamento per il tramite delle sanzioni previste dall'attuale art. 6, c.1, D. Lgs. n. 471/97, con il quale il legislatore ha inteso fortemente osteggiare le condotte integranti operazioni (non esenti o imponibili) inesistenti, destinate potenzialmente a prestarsi ad intenti frodatori ed evasivi, mancando per tali operazioni i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento del diritto alla detrazione”
In base a tale principio, anche l'ultimo motivo dev'essere pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustiuzia tributaria di primo grado di Como, sezione I,
rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (euro quattromila/00).
Como, 19/1/2026 Il relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Luca Ortore) (dr. Giuseppe La Greca)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
TO OV CA, Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01259/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01259/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR01259/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: via principale, dichiarare, illegittimo l'atto impugnato per le ragioni esposte al primo e/o al secondo e/o al terzo motivo in relazione al rilievo n. 1; al quarto motivo in relazione al rilievo n. 2;
- in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate nell'atto impugnato per le ragioni esposte al quinto motivo di ricorso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more risultasse eventualmente già pagato, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi. Resistente: rigetto del Ricorso introduttivo e condanna della società Società_2 alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9K03BR01259-2024 notificatole il 9/4/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, aveva ripreso a tassazione l'IRES per € 13.964,00, l'IRAP per € 2.269,00 e infine, l'IVA per € 70.364,00, oltre la sanzione di € 77.937,30 per le fatture emesse dal fornitore Società_3 srl, per i seguenti motivi:
1. legittimità della detrazione dell'IVA, in quanto il materiale acquistato da Società_3 srl era un sottoprodotto e tale fornitore era un intermediario nella circolazione dei beni, che inviava direttamente alla fonderia che gli indicava, dove il materiale veniva poi fuso;
2. effettiva esecuzione delle operazioni dal fornitore contestato;
3. illegittima classificazione del sottoprodotto come rifiuto;
4. erronea rettifica dei valori delle rimanenze di magazzino;
5. inapplicabilità della sanzione ex art. 6 co 9 bis D. Lgs. 471/1997.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e deduceva che dai controlli era emerso il ruolo di filtro della Società_3 srl, priva di una struttura aziendale, negli acquisiti effettuati dalla ricorrente che, se avesse fatto uso della diligenza richiesta a ogni imprenditore mediamente esperto, avrebbe ben potuto scoprire la sua reale natura.
Negava che la sentenza del 26/10/2021 del Gup del Tribunale di Bergamo, di assoluzione del legale rappresentante di detta società dai reati tributari, contestati in ragione del rapporto commerciale con la ricorrente nel periodo 2014/2016, fosse idonea a smentire l'esito dell'accertamento, in quanto non si riferiva all'anno 2018, quello in contestazione ed era stata emessa nel giudizio abbreviato, per cui non poteva aver effetto di giudicato, previsto dall'art 21-bis D Lgs 74/2000 solo per la sentenza pronunciata al termine del dibattimento.
Ribadiva che la ricorrente era il soggetto destinatario finale del rottame, che lo faceva trasformare dalle trafilerie e fonderie, che lo ricevevano solo in conto lavorazione, per cui non ne acquistano la proprietà, che restava sempre in capo alla eredi Rappresentante_1, che ne aveva la disponibilità giuridica fino alla cessione del prodotto finito ai clienti finali.
Confermava infine, la corretta valutazione del magazzino e la legittimità della sanzione applicata.
La ricorrente depositava una memoria illustrativa e all'udienza del 19/1/2026, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le operazioni soggettivamente inesistenti L'Agenzia ha contestato per l'anno 2018, l'acquisto di rottami e materiale metallico dalla Società_3 come operazioni soggettivamente inesistenti.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza, all'Ufficio spetta “l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.” (Cass. 15369/2020, 27566 e 27555/2018).
L'Ufficio è quindi tenuto a provare: “a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni: il soggetto formale non è quello reale;
b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole
6.5. L'elemento sub a) individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture.
6.6. Quanto all'elemento sub b), . . . l'Amministrazione tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, con espressione efficace, "a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14, par. 50)” (in motivaz. a Cass. 9851/2018).
L'Agenzia ha sottolineato che dai controlli, era risultato che la Società_3 srl era priva di una struttura operativa, cioè di una sede, di dipendenti, della documentazione/certificazione o dichiarazioni di conformità, idonee per qualificare i rottami come “sottoprodotti”. Inoltre, l'amministratore unico, Nominativo_1 , era un lavoratore dipendente, a tempo pieno, di altre società, per cui i rapporti commerciali erano stati intrattenuti con il padre, Nominativo_2, e lo zio, Nominativo_3 (quest'ultimo coinvolto in indagini penali sulla criminalità organizzata), privi però, di un ruolo formale al suo interno, e si erano improvvisamente interrotti proprio nel 2018 (l'ultima fattura era stata la n. 10 del 20/4/2018), nel corso delle operazioni di verifica.
Le circostanze dedotte dall'Agenzia sull'essere la Società_3 di fatto, una cartiera, sono plurime e univoche, perchè tutte convergenti su tale conclusione.
Oltre a dimostrare la reale natura di tale fornitore, rivelano al contempo, anche la mala fede della ricorrente.
Infatti, sebbene al destinatario non competa, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali e operativi anomali dell'operazione commerciale, ovvero delle scelte dallo stesso effettuate, ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass. 24490/2015).
Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass. 21072/2022, 38012 e 34531/2021). Tornando alla vicenda in esame, deve ritenersi che la ricorrente, se solo avesse fatto uso della diligenza richiesta a un imprenditore che commercia abitualmente nel settore dei residui di produzione recuperati da altre società e quindi, resi nuovamente idonei alla vendita, perché destinati al riutilizzo nel ciclo produttivo, avrebbe facilmente scoperto che Società_3 era un soggetto del tutto fittizio e quindi interposto, in un contesto fraudolento.
Infatti, ogni operatore nel settore dei rottami ferrosi è tenuto a verificare l'effettiva natura di tali prodotti e quindi, se i propri fornitori abbiano la necessaria autorizzazione allo svolgimento dell'attività di recupero, raccolta e gestione dei rifiuti.
Non essendone la Società_3 in possesso, non risulta quale verifica abbia in concreto svolto la ricorrente per accertarsi che effettivamente, i materiali ferrosi acquistati da Società_3, poi inviati direttamente alle fonderie per la loro lavorazione e quindi venduti ai propri clienti, fossero dei sottoprodotti, provenienti da imprese autorizzate al recupero dei rifiuti.
Né può ritenersi prova sufficiente, per affermare la buona fede della ricorrente, l'indicazione in fattura o nel
DDT della dicitura “sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, del D .Lgs. n. 152/2006” o “end of waste ai sensi dell'art. 184-ter D. Lgs. n. 152/2006” che proprio perché non poteva essere garantita da Società_3, richiedeva una verifica “a monte”, dai fornitori della stessa Società_3, che se fosse stata effettivamente svolta, avrebbe ulteriormente disvelato la sua natura di soggetto fittizio, fraudolentemente interposto all'effettivo fornitore.
Un'operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;
anche in questa seconda ipotesi deve escludersi la detraibilità dell'Iva, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'esecuzione di un'operazione ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.P.R. 633/1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass.
23987/2009).
Deve quindi escludersi la detraibilità dell'Iva per la ricorrente che “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che il proprio acquisto si inseriva all'interno di un contesto fraudolento nella circolazione dei materiali ferrosi.
Tale conclusione non confligge con la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, di assoluzione di Nominativo_3, quale amministratore di fatto di Società_3 per aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. al fine di consentire alla ricorrente l'evasione delle imposte sui redditi, non solo perché
l'imputazione era circoscritta al periodo 2014/2016, antecedente l'anno in contestazione, il 2018, ma anche perché la sentenza è stata emessa nel giudizio abbreviato, per cui non può aver effetto di giudicato, previsto dall'art 21-bis D Lgs 74/2000 solo per la sentenza pronunciata al termine del dibattimento.
In ogni caso l'assoluzione, con la formula “per non aver commesso il fatto” discende dalla mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto svolto da Nominativo_3, mentre le operazioni sono state ritenute oggettivamente esistenti, circostanza comunque pacifica nel presente giudizio.
Quest'ultima considerazione rende del tutto irrilevante la questione in ordine all'effettiva qualificazione come
“sottoprodotto”, dei rottami lavorati dalle fonderie per conto della ricorrente e quindi dell'eventuale violazione della normativa sul trattamento dei rifiuti ex D Lgs 152/2006.
Il magazzino
La ricorrente ha contestato l'erronea quantificazione del valore delle rimanenze finali di magazzino, perché
l'Agenzia aveva confuso il materiale di sua proprietà, in deposito presso terzi, con il materiale di terzi in giacenza deposito presso i propri magazzini. In base ai conteggi corretti (doc 49), il calcolo del prezzo medio globale, della merce OT58T risultava di
€ 1,303 di gran lunga inferiore a quello calcolato dall'Agenzia .
La contestazione risulta del tutto generica, in quanto il doc 50 con calcolo del prezzo medio della merce
OT58T di € 1,303 (valore peraltro inferiore a quello indicato nell'inventario della stessa ricorrente) è un semplice riepilogo di dati finali, di cui non è possibile verificare la correttezza, non essendo indicata la relativa origine.
La sanzione
La ricorrente ha contestato anche l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 co. 6 D. Lgs. 471/1997 perché introdotta nel 2023 e che comunque, richiedeva la prova della consapevolezza dell'intento evasivo e fraudolento dell'operazione.
L'Agenzia ha chiarito di aver recuperato l'Iva non versata, indetraibile nel caso di fattura per operazioni inesistenti, ex art 21 co 7 DPR 633/1972, e applicato la sanzione prevista dall'art 6 co 9-bis. 3 D Lgs 471/1997, introdotto dall'art 15 D Lgs 158/2015, che stabilisce che “Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro”.
Sul punto Cass SU 22727/2022, richiamata dall'Agenzia, ha stabilito che “deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.
9-bis.3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione. Per queste ultime l'azione di forte contrasto all'evasione e alle frodi, di matrice eurounitaria, non può che essere perseguita dall'ordinamento per il tramite delle sanzioni previste dall'attuale art. 6, c.1, D. Lgs. n. 471/97, con il quale il legislatore ha inteso fortemente osteggiare le condotte integranti operazioni (non esenti o imponibili) inesistenti, destinate potenzialmente a prestarsi ad intenti frodatori ed evasivi, mancando per tali operazioni i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento del diritto alla detrazione”
In base a tale principio, anche l'ultimo motivo dev'essere pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustiuzia tributaria di primo grado di Como, sezione I,
rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (euro quattromila/00).
Como, 19/1/2026 Il relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Luca Ortore) (dr. Giuseppe La Greca)