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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3669/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 32 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034234126 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7434/2025 depositato il 09/12/2025
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese per il secondo grado di giudizio in favore di ER che liquida in euro 1950,00 oltre accessori;
compensa le spese per il primo grado.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con atto ritualmente notificato Resistente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n.07120239034234126 000, notificata il 03.10.2023, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 22.356,55 relativamente alle cartelle esattoriali n.07120190025975606 000, asseritamente notificata in data 18.11.2019 e n. 07120190121497219 000 asseritamente notificata in data 10.11.2021.
2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso in quanto: a) «Non è perfezionata la notifica relativa alla cartella n. 07120190025975606 000 che si assume eseguita per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 140 cpc. Invero le formalità necessarie perché il relativo procedimento si intenda perfezionato non risultano rispettate, poiché l'indirizzo del destinatario presso il quale è stata tentata la notifica, negli accessi del 3.7.19, del 24.10.19 e 30.10.19 ed il successivo deposito presso la Casa Comunale di Sorrento del 30.10.19 e la successiva restituzione del plico per compiuta giacenza il 20.12.2019, non corrisponde a quello del destinatario. Dal prodotto certificato anagrafico storico, infatti, emerge che il ricorrente dalla data del 29.08.2019 era residente in [...]di Stabia. Ne deriva che non può configurarsi l'ipotesi di irreperibilità relativa che richiede che il destinatario dell'atto sia temporaneamente assente ovvero non sia possibile consegnare l'atto per irreperibilità momentanea, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione per cui la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'articolo 140 codice procedura civile. È qui risultato che, all'epoca, la residenza del destinatario fosse altrove»; b) «Relativamente alla cartella n. 07120190121497219 000 la notifica non è perfezionata […] Infatti, pur trattandosi di notifica eseguita per irreperibilità relativa, il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. In particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Suprema Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Non risultando in atti la produzione in giudizio di tale avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa del deposito del piego presso la casa comunale non emerge la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c». Agenzia SC veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
3. Propone appello Agenzia SC limitatamente alla cartella n.07120190121497219000 sub b), deducendo che stessa era stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 10/11/2021, come provato dalla documentazione già depositata in primo grado. AdER nel giudizio di primo grado (cfr. Fascicolo AdER 1 grado, Doc. 4) aveva comprovato la notifica con la ricevuta di avvenuta consegna, in formato PDF, attestante l'avvenuta notifica in data 10.11.2021, a mezzo PEC, della cartella in questione. Quanto alle ulteriori eccezioni del ricorrente, ritenute assorbite dalla Corte di primo grado, osserva l'appellante che la notifica dell'intimazione impugnata a mezzo pec è stata regolarmente effettuata, che non è decorso il termine di prescrizione in ordine alla pretesa espressa dalla cartella regolarmente notificata, vertendosi in prescrizione decennale, che infondata è l'eccezione quanto al difetto di motivazione della intimazione. Pertanto, chiede accogliersi l'appello e la vittoria per le spese in doppio grado.
4. Si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità, lamentando l'inammissibilità del deposito di documentazione in appello a norma del rinnovato art. 58 d.lgs. 546 del 1992, insistendo sulla inesistenza della notifica dell'atto di intimazione a mezzo pec (non è provata la notifica con file eml. né l'atto notificato è caratterizzato dalla conformità e digitalmente firmato), nonché sulla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e sulla decadenza, oltre che sul difetto di motivazione dell'intimazione. Quanto alle spese chiede la condanna della appellante con maggiorazione del 15% e condanna al risarcimento per lite temeraria, chiedendo l'attribuzione al difensore antistatario.
5. Con memorie illustrative l'appellato ha inoltre ribadito l'illegittimità del deposito della documentazione in appello, documento pec.eml, l'acquiescenza della controparte sul vizio rilevato in ordine alle modalità di notifica analogica, ribadendo le precedenti eccezioni.
5. La Corte di Giustizia ha deciso, all'esito della udienza del 3.12.25 tenuta come da verbale, come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Decisiva è la preliminare questione della ammissibilità del deposito dei documenti in appello. A ben vedere, la Corte costituzione è intervenuta in ordine all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 nella formula di nuovo conio - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - che recita, per quel che qui rileva: «1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. […]
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti». Non altrettanto in ordine alla seconda parte del terzo comma, relativo alla prova delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», che dunque non possono essere depositate in secondo grado. Quanto al regime transitorio, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 nella parte in cui prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 cit.< decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». In sostanza è consentito il deposito in appello degli atti afferenti alle notifiche solo se il giudizio di primo grado è stato istaurato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame: ciò perché la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
2. Tanto premesso, nel caso in esame, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, vale a dire al 4 gennaio 2024, il giudizio di primo grado era già stato istaurato come attesta la notifica a mezzo pec del ricorso intervenuta in data 24.11.2023, dal che consegue che deve trovare applicazione la precedente disciplina dell'art. 58 che prevedeva che:
- fosse ben possibile il deposito di ulteriore documentazione in appello. Deve infatti farsi applicazione corretta dell'articolo 58, 2° co., d.lgs. 546/92, in forza del quale, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte della corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall'ultimo comma dell'articolo 345 del codice di rito. Si è così affermato, per quanto qui rileva, che: – l'articolo 58 in esame
“consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. ord. 22776/15; conf. Cass.18907/11); – tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace, quando, come è il caso dell'esibizione delle relate di notifica della cartella di pagamento, tale produzione integra
“una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte”; là dove, il divieto di proporre nuove eccezioni ex art.57 d.lgs. 546/92 cit. concerne unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 12008/11); – in particolare, deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l'amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un'eccezione avversaria (Cass. ord.14486/13). Pertanto la produzione in appello, in termini rituali, della cartella notificata non introduce, dunque, nuovi temi di indagine;
né inammissibilmente integra nuove domande ovvero nuove eccezioni, nel senso indicato dalla su riportata giurisprudenza. La fattispecie si pone dunque nell'ambito non dell'articolo 57, bensì dell'articolo 58, d.lgs. 546/92; a nulla rilevando – in senso ostativo alla produzione – nè che si tratti di documentazione ad effetto probante (chè proprio in ciò consisteva l'interesse di parte alla produzione, nell'ambito di un giudizio per sua natura conformato alla ricostruzione a mezzo di prova documentale degli elementi costitutivi della pretesa impositiva); né che si tratti di documentazione preesistente al giudizio (dunque, anche indipendentemente dal fatto che tale documentazione fosse stata messa a disposizione dell'agenzia delle entrate, da parte dell'agente per la riscossione che la deteneva, soltanto a seguito della pronuncia di primo grado). Ne consegue che – come ritenuto da CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8313- la prova della notifica può essere prodotta anche in secondo grado.
3. Ammissibile la prova offerta in appello, si deve valutare la stessa. In primo grado era stata documentata la consegna a mezzo pec al contribuente della cartella qui in esame (… 9000) in data 10.11.21.con stampa della relata di notifica telematica. In appello è stata depositata la prova con file eml. che comprova ulteriormente la effettività della notifica, proveniente dall'indirizzo Email_3 immediatamente riconoscibile quanto al mittente (vedi quanto indicato a seguire), cosicché la notifica risulta correttamente perfezionata. La cartella riguardava l'Irpef 2016 con controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973 che risultavano oggetto - come si legge in calce alla cartella - di comunicazione del 25.10.2018 consegnata il 21.11.2018. Pertanto, nessuna decadenza può essere in questa sede eccepita in quanto la stessa andava eccepita avverso il primo atto che poneva il contribuente a conoscenza, quindi la cartella, il che non è avvenuto. La doglianza sul punto è pertanto inammissibile perché tardiva. Inoltre, dalla notifica del 10.11.21 alla notifica della intimazione qui impugnata il 3.10.23 non si è verificata alcuna prescrizione in quanto- cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33213 del 29/11/2023 (Rv. 669585 - 01) - il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Pertanto, anche tale doglianza è infondata. Quanto alle doglianze relative alla notifica della intimazione di pagamento, atto impugnato in primo grado, va premesso che quanto alla notifica a mezzo pec non si contesta l'effettività della notifica ma la provenienza da pec non indicata negli elenchi appositi. Consolidato è il principio per cui (cfr. Cass. n. 982/2023) è «valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Invero, si è rammentato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)». Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimazione dall'indirizzo telematico diverso da quello indicato nell'albo relativo, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dal concessionario per la riscossione (sul punto vedi anche Sezioni unite civili, n. 15979 del 18/05/2022 - Rv. 664909 – 01). Quanto al difetto di motivazione dell'intimazione, la doglianza è del tutto infondata, in quanto la stessa non richiede un onere motivazione peculiare e risponde nel caso concreto a quanto richiesto dalla Corte di cassazione per la quale - cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025 (Rv. 674359 - 02) - l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo. Il che accade nel caso in esame.
4. Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali – in relazione al valore della sola cartella oggetto dell'impugnazione - in favore della parte appellante nella misura di euro 1950,00 per il solo secondo grado di giudizio, dovendo per il primo grado, in ragione della tardività del deposito della prova completa della notifica, essere compensate le spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese per il secondo grado di giudizio in favore di ER che liquida in euro 1950,00 oltre accessori;
compensa le spese per il primo grado.
Così deciso in data 3.11.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3669/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 32 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034234126 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7434/2025 depositato il 09/12/2025
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese per il secondo grado di giudizio in favore di ER che liquida in euro 1950,00 oltre accessori;
compensa le spese per il primo grado.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con atto ritualmente notificato Resistente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n.07120239034234126 000, notificata il 03.10.2023, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 22.356,55 relativamente alle cartelle esattoriali n.07120190025975606 000, asseritamente notificata in data 18.11.2019 e n. 07120190121497219 000 asseritamente notificata in data 10.11.2021.
2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso in quanto: a) «Non è perfezionata la notifica relativa alla cartella n. 07120190025975606 000 che si assume eseguita per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 140 cpc. Invero le formalità necessarie perché il relativo procedimento si intenda perfezionato non risultano rispettate, poiché l'indirizzo del destinatario presso il quale è stata tentata la notifica, negli accessi del 3.7.19, del 24.10.19 e 30.10.19 ed il successivo deposito presso la Casa Comunale di Sorrento del 30.10.19 e la successiva restituzione del plico per compiuta giacenza il 20.12.2019, non corrisponde a quello del destinatario. Dal prodotto certificato anagrafico storico, infatti, emerge che il ricorrente dalla data del 29.08.2019 era residente in [...]di Stabia. Ne deriva che non può configurarsi l'ipotesi di irreperibilità relativa che richiede che il destinatario dell'atto sia temporaneamente assente ovvero non sia possibile consegnare l'atto per irreperibilità momentanea, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione per cui la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'articolo 140 codice procedura civile. È qui risultato che, all'epoca, la residenza del destinatario fosse altrove»; b) «Relativamente alla cartella n. 07120190121497219 000 la notifica non è perfezionata […] Infatti, pur trattandosi di notifica eseguita per irreperibilità relativa, il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. In particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Suprema Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Non risultando in atti la produzione in giudizio di tale avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa del deposito del piego presso la casa comunale non emerge la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c». Agenzia SC veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
3. Propone appello Agenzia SC limitatamente alla cartella n.07120190121497219000 sub b), deducendo che stessa era stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 10/11/2021, come provato dalla documentazione già depositata in primo grado. AdER nel giudizio di primo grado (cfr. Fascicolo AdER 1 grado, Doc. 4) aveva comprovato la notifica con la ricevuta di avvenuta consegna, in formato PDF, attestante l'avvenuta notifica in data 10.11.2021, a mezzo PEC, della cartella in questione. Quanto alle ulteriori eccezioni del ricorrente, ritenute assorbite dalla Corte di primo grado, osserva l'appellante che la notifica dell'intimazione impugnata a mezzo pec è stata regolarmente effettuata, che non è decorso il termine di prescrizione in ordine alla pretesa espressa dalla cartella regolarmente notificata, vertendosi in prescrizione decennale, che infondata è l'eccezione quanto al difetto di motivazione della intimazione. Pertanto, chiede accogliersi l'appello e la vittoria per le spese in doppio grado.
4. Si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità, lamentando l'inammissibilità del deposito di documentazione in appello a norma del rinnovato art. 58 d.lgs. 546 del 1992, insistendo sulla inesistenza della notifica dell'atto di intimazione a mezzo pec (non è provata la notifica con file eml. né l'atto notificato è caratterizzato dalla conformità e digitalmente firmato), nonché sulla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e sulla decadenza, oltre che sul difetto di motivazione dell'intimazione. Quanto alle spese chiede la condanna della appellante con maggiorazione del 15% e condanna al risarcimento per lite temeraria, chiedendo l'attribuzione al difensore antistatario.
5. Con memorie illustrative l'appellato ha inoltre ribadito l'illegittimità del deposito della documentazione in appello, documento pec.eml, l'acquiescenza della controparte sul vizio rilevato in ordine alle modalità di notifica analogica, ribadendo le precedenti eccezioni.
5. La Corte di Giustizia ha deciso, all'esito della udienza del 3.12.25 tenuta come da verbale, come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Decisiva è la preliminare questione della ammissibilità del deposito dei documenti in appello. A ben vedere, la Corte costituzione è intervenuta in ordine all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 nella formula di nuovo conio - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - che recita, per quel che qui rileva: «1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. […]
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti». Non altrettanto in ordine alla seconda parte del terzo comma, relativo alla prova delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», che dunque non possono essere depositate in secondo grado. Quanto al regime transitorio, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 nella parte in cui prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 cit.< decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». In sostanza è consentito il deposito in appello degli atti afferenti alle notifiche solo se il giudizio di primo grado è stato istaurato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame: ciò perché la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
2. Tanto premesso, nel caso in esame, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, vale a dire al 4 gennaio 2024, il giudizio di primo grado era già stato istaurato come attesta la notifica a mezzo pec del ricorso intervenuta in data 24.11.2023, dal che consegue che deve trovare applicazione la precedente disciplina dell'art. 58 che prevedeva che:
- fosse ben possibile il deposito di ulteriore documentazione in appello. Deve infatti farsi applicazione corretta dell'articolo 58, 2° co., d.lgs. 546/92, in forza del quale, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte della corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall'ultimo comma dell'articolo 345 del codice di rito. Si è così affermato, per quanto qui rileva, che: – l'articolo 58 in esame
“consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. ord. 22776/15; conf. Cass.18907/11); – tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace, quando, come è il caso dell'esibizione delle relate di notifica della cartella di pagamento, tale produzione integra
“una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte”; là dove, il divieto di proporre nuove eccezioni ex art.57 d.lgs. 546/92 cit. concerne unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 12008/11); – in particolare, deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l'amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un'eccezione avversaria (Cass. ord.14486/13). Pertanto la produzione in appello, in termini rituali, della cartella notificata non introduce, dunque, nuovi temi di indagine;
né inammissibilmente integra nuove domande ovvero nuove eccezioni, nel senso indicato dalla su riportata giurisprudenza. La fattispecie si pone dunque nell'ambito non dell'articolo 57, bensì dell'articolo 58, d.lgs. 546/92; a nulla rilevando – in senso ostativo alla produzione – nè che si tratti di documentazione ad effetto probante (chè proprio in ciò consisteva l'interesse di parte alla produzione, nell'ambito di un giudizio per sua natura conformato alla ricostruzione a mezzo di prova documentale degli elementi costitutivi della pretesa impositiva); né che si tratti di documentazione preesistente al giudizio (dunque, anche indipendentemente dal fatto che tale documentazione fosse stata messa a disposizione dell'agenzia delle entrate, da parte dell'agente per la riscossione che la deteneva, soltanto a seguito della pronuncia di primo grado). Ne consegue che – come ritenuto da CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8313- la prova della notifica può essere prodotta anche in secondo grado.
3. Ammissibile la prova offerta in appello, si deve valutare la stessa. In primo grado era stata documentata la consegna a mezzo pec al contribuente della cartella qui in esame (… 9000) in data 10.11.21.con stampa della relata di notifica telematica. In appello è stata depositata la prova con file eml. che comprova ulteriormente la effettività della notifica, proveniente dall'indirizzo Email_3 immediatamente riconoscibile quanto al mittente (vedi quanto indicato a seguire), cosicché la notifica risulta correttamente perfezionata. La cartella riguardava l'Irpef 2016 con controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973 che risultavano oggetto - come si legge in calce alla cartella - di comunicazione del 25.10.2018 consegnata il 21.11.2018. Pertanto, nessuna decadenza può essere in questa sede eccepita in quanto la stessa andava eccepita avverso il primo atto che poneva il contribuente a conoscenza, quindi la cartella, il che non è avvenuto. La doglianza sul punto è pertanto inammissibile perché tardiva. Inoltre, dalla notifica del 10.11.21 alla notifica della intimazione qui impugnata il 3.10.23 non si è verificata alcuna prescrizione in quanto- cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33213 del 29/11/2023 (Rv. 669585 - 01) - il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Pertanto, anche tale doglianza è infondata. Quanto alle doglianze relative alla notifica della intimazione di pagamento, atto impugnato in primo grado, va premesso che quanto alla notifica a mezzo pec non si contesta l'effettività della notifica ma la provenienza da pec non indicata negli elenchi appositi. Consolidato è il principio per cui (cfr. Cass. n. 982/2023) è «valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Invero, si è rammentato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)». Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimazione dall'indirizzo telematico diverso da quello indicato nell'albo relativo, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dal concessionario per la riscossione (sul punto vedi anche Sezioni unite civili, n. 15979 del 18/05/2022 - Rv. 664909 – 01). Quanto al difetto di motivazione dell'intimazione, la doglianza è del tutto infondata, in quanto la stessa non richiede un onere motivazione peculiare e risponde nel caso concreto a quanto richiesto dalla Corte di cassazione per la quale - cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025 (Rv. 674359 - 02) - l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo. Il che accade nel caso in esame.
4. Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali – in relazione al valore della sola cartella oggetto dell'impugnazione - in favore della parte appellante nella misura di euro 1950,00 per il solo secondo grado di giudizio, dovendo per il primo grado, in ragione della tardività del deposito della prova completa della notifica, essere compensate le spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese per il secondo grado di giudizio in favore di ER che liquida in euro 1950,00 oltre accessori;
compensa le spese per il primo grado.
Così deciso in data 3.11.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna