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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0222024900165747 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 COOPERATIVA a R.L. impugnava l'intimazione di pagamento n. 02220249001651747, notificata in data 04/03/2023, relativa a pretese tributarie e previdenziali portate da cartelle di pagamento e avvisi di addebito che la ricorrente assumeva non essere mai stati precedentemente notificati. A sostegno del ricorso, la parte contribuente eccepiva l'inesistenza o nullità della notifica degli atti presupposti e dell'intimazione stessa, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo mittente non presente nei pubblici registri (INI-PEC, REGINDE,
IPA), in violazione dell'art.
3-bis L. 53/1994 e del CAD, in ciò eccependo una violazione del Regolamento
UE n. 910/2014 (eIDAS) per mancata identificazione certa del mittente.
Inoltre, invocava la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione autografa o digitale valida, recando l'atto una mera indicazione a stampa o un "ghirigorio" incomprensibile;
da ciò eccependo la decadenza della pretesa e la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni e documentazione. L'Ente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del
Giudice Ordinario per le partite di natura previdenziale (INPS). Nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni, producendo le relate di notifica delle cartelle presupposte (in particolare la cartella n.
02220220010520250000 notificata il 19.10.2022) e ribadendo la piena validità della notifica PEC e della sottoscrizione a stampa degli atti della riscossione.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, fatta salva la declaratoria di difetto di giurisdizione per la parte previdenziale.
Al riguardo, infatti, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agente della Riscossione limitatamente agli avvisi di addebito di natura previdenziale (n.
32220220000347051000, n. 32220220000347152000, n. 32220220000347253000) ricompresi nell'intimazione impugnata. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, ha ad oggetto esclusivamente i tributi di ogni genere e specie. I contributi previdenziali non hanno natura tributaria, bensì attengono a un rapporto di previdenza obbligatoria la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c. Pertanto, questa Corte declina la propria giurisdizione in favore del
Tribunale Ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Per quanto attiene alla giurisdizione tributaria residua, le eccezioni di nullità della notifica PEC sono infondate. La ricorrente lamenta che l'indirizzo PEC del mittente (Agenzia delle Entrate-Riscossione) non risulterebbe dai pubblici registri (IPA, REGINDE, INI-PEC). Tale doglianza è smentita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentissima. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'eventuale assenza dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri non determina l'inesistenza né la nullità della notifica, qualora l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e questi abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15710 del
12/06/2025 e Cass. n. 5324 del 28/02/2025) ha statuito che l'obbligo di utilizzare indirizzi presenti nei registri INI-PEC è stringente per l'individuazione del destinatario, non del mittente. Mentre l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri non inficia la presunzione di riferibilità della notifica all'Ente, a meno che il contribuente non dimostri uno specifico pregiudizio sostanziale, che nel caso di specie non è stato provato. Trova piena applicazione il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: la tempestiva impugnazione dell'atto dimostra che la notifica ha raggiunto il suo fine (la conoscenza legale dell'atto), sanando qualsivoglia eventuale irregolarità formale.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione del Regolamento eIDAS, in quanto la normativa nazionale e la giurisprudenza citata confermano la validità delle notifiche effettuate tramite i gestori di posta elettronica certificata accreditati, garantendo l'integrità e la provenienza del messaggio.
Priva di pregio, poi, appare l'eccezione di nullità dell'intimazione per mancanza di sottoscrizione autografa o digitale. L'intimazione di pagamento è un atto della riscossione prodotto mediante sistemi informativi automatizzati. Per tali atti, l'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 prevede espressamente che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che l'omessa sottoscrizione autografa non comporti l'invalidità dell'atto, purché esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. n. 12997 del 15/05/2025). Nel caso di specie, l'intestazione dell'atto e l'indicazione del responsabile del procedimento rendono certa la provenienza dell'intimazione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, soddisfacendo i requisiti di legge.
Infine, le doglianze relative al merito della pretesa tributaria e alla presunta mancata notifica degli atti presupposti devono essere rigettate. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio resistente emerge che la cartella di pagamento n. 02220220010520250000 è stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data
19.10.2022 all'indirizzo della società ricorrente. Tale notifica è avvenuta nel rispetto dei termini decadenziali ex art. 25 DPR 602/73 (essendo l'accertamento divenuto definitivo nel 2021). Non essendo stata impugnata nei termini di legge (60 giorni), anche la cartella è divenuta definitiva. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, l'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile per vizi attinenti al merito della pretesa o alla formazione del titolo, ma è impugnabile solo per vizi propri. Ne consegue che ogni eccezione relativa alla decadenza o prescrizione maturata prima della notifica della cartella, o relativa al merito del tributo, è inammissibile in questa sede, essendosi consolidata la pretesa erariale.
Questa Corte, pertanto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle pretese di natura previdenziale (avvisi di addebito INPS), indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Rigetta il ricorso nel merito, per la parte di giurisdizione tributaria, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02220249001651747 e della cartella sottesa. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida, in via equitativa, in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Il Presidente relatore
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0222024900165747 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 COOPERATIVA a R.L. impugnava l'intimazione di pagamento n. 02220249001651747, notificata in data 04/03/2023, relativa a pretese tributarie e previdenziali portate da cartelle di pagamento e avvisi di addebito che la ricorrente assumeva non essere mai stati precedentemente notificati. A sostegno del ricorso, la parte contribuente eccepiva l'inesistenza o nullità della notifica degli atti presupposti e dell'intimazione stessa, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo mittente non presente nei pubblici registri (INI-PEC, REGINDE,
IPA), in violazione dell'art.
3-bis L. 53/1994 e del CAD, in ciò eccependo una violazione del Regolamento
UE n. 910/2014 (eIDAS) per mancata identificazione certa del mittente.
Inoltre, invocava la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione autografa o digitale valida, recando l'atto una mera indicazione a stampa o un "ghirigorio" incomprensibile;
da ciò eccependo la decadenza della pretesa e la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni e documentazione. L'Ente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del
Giudice Ordinario per le partite di natura previdenziale (INPS). Nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni, producendo le relate di notifica delle cartelle presupposte (in particolare la cartella n.
02220220010520250000 notificata il 19.10.2022) e ribadendo la piena validità della notifica PEC e della sottoscrizione a stampa degli atti della riscossione.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, fatta salva la declaratoria di difetto di giurisdizione per la parte previdenziale.
Al riguardo, infatti, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agente della Riscossione limitatamente agli avvisi di addebito di natura previdenziale (n.
32220220000347051000, n. 32220220000347152000, n. 32220220000347253000) ricompresi nell'intimazione impugnata. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, ha ad oggetto esclusivamente i tributi di ogni genere e specie. I contributi previdenziali non hanno natura tributaria, bensì attengono a un rapporto di previdenza obbligatoria la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c. Pertanto, questa Corte declina la propria giurisdizione in favore del
Tribunale Ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Per quanto attiene alla giurisdizione tributaria residua, le eccezioni di nullità della notifica PEC sono infondate. La ricorrente lamenta che l'indirizzo PEC del mittente (Agenzia delle Entrate-Riscossione) non risulterebbe dai pubblici registri (IPA, REGINDE, INI-PEC). Tale doglianza è smentita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentissima. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'eventuale assenza dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri non determina l'inesistenza né la nullità della notifica, qualora l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e questi abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15710 del
12/06/2025 e Cass. n. 5324 del 28/02/2025) ha statuito che l'obbligo di utilizzare indirizzi presenti nei registri INI-PEC è stringente per l'individuazione del destinatario, non del mittente. Mentre l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri non inficia la presunzione di riferibilità della notifica all'Ente, a meno che il contribuente non dimostri uno specifico pregiudizio sostanziale, che nel caso di specie non è stato provato. Trova piena applicazione il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: la tempestiva impugnazione dell'atto dimostra che la notifica ha raggiunto il suo fine (la conoscenza legale dell'atto), sanando qualsivoglia eventuale irregolarità formale.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione del Regolamento eIDAS, in quanto la normativa nazionale e la giurisprudenza citata confermano la validità delle notifiche effettuate tramite i gestori di posta elettronica certificata accreditati, garantendo l'integrità e la provenienza del messaggio.
Priva di pregio, poi, appare l'eccezione di nullità dell'intimazione per mancanza di sottoscrizione autografa o digitale. L'intimazione di pagamento è un atto della riscossione prodotto mediante sistemi informativi automatizzati. Per tali atti, l'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 prevede espressamente che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che l'omessa sottoscrizione autografa non comporti l'invalidità dell'atto, purché esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. n. 12997 del 15/05/2025). Nel caso di specie, l'intestazione dell'atto e l'indicazione del responsabile del procedimento rendono certa la provenienza dell'intimazione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, soddisfacendo i requisiti di legge.
Infine, le doglianze relative al merito della pretesa tributaria e alla presunta mancata notifica degli atti presupposti devono essere rigettate. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio resistente emerge che la cartella di pagamento n. 02220220010520250000 è stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data
19.10.2022 all'indirizzo della società ricorrente. Tale notifica è avvenuta nel rispetto dei termini decadenziali ex art. 25 DPR 602/73 (essendo l'accertamento divenuto definitivo nel 2021). Non essendo stata impugnata nei termini di legge (60 giorni), anche la cartella è divenuta definitiva. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, l'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile per vizi attinenti al merito della pretesa o alla formazione del titolo, ma è impugnabile solo per vizi propri. Ne consegue che ogni eccezione relativa alla decadenza o prescrizione maturata prima della notifica della cartella, o relativa al merito del tributo, è inammissibile in questa sede, essendosi consolidata la pretesa erariale.
Questa Corte, pertanto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle pretese di natura previdenziale (avvisi di addebito INPS), indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Rigetta il ricorso nel merito, per la parte di giurisdizione tributaria, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02220249001651747 e della cartella sottesa. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida, in via equitativa, in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Il Presidente relatore